Con tale circolare sono state fornite le istruzioni per l erogazione delle prestazioni riguardanti le prime

Documenti analoghi
Progetto Interventi in favore dell Occupazione. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Indennità una tantum in favore dei lavoratori somministrati. Accordo del 13 maggio Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Legge n. 289/2002: indennità di mobilità in favore di lavoratori licenziati da enti operanti nel settore della SANITA PRIVATA.

Premessa. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 05/03/2019. Circolare n. 35. E, per conoscenza,

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito. Direzione centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Roma, 12/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 167

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione centrale Entrate. Direzione centrale Bilanci e Servizi fiscali. Direzione Centrale Pensioni

Roma, 10/04/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 55

Roma, 10/06/2011. e, per conoscenza, Circolare n. 82

1) Quadro normativo 2) Finanziamento e Monitoraggio 3) Istruzioni procedurali e contabili

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione centrale Bilanci e Servizi fiscali

Roma, 04/05/2017. e, per conoscenza, Circolare n. 83

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 13/09/2016

Roma, 29/04/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 70

Direzione centrale delle Entrate contributive. Direzione centrale Finanza, Contabilità e Bilancio. Progetto Interventi in favore dell occupazione

Roma, Messaggio n. 1985

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 24/06/2011

Roma, 29/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 190

SOMMARIO: Misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1 gennaio 2006 per gli iscritti alla Gestione separata.

Sospensione dal lavoro o disoccupazione: estesi gli strumenti di tutela del reddito INPS, circolare n. 39

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 05/10/2017. e, per conoscenza, Circolare n. 137

Roma, 07/03/2019. Circolare n. 38. E, per conoscenza,

SOMMARIO: istruzioni operative e contabili per l attuazione della Convenzione stipulata tra INPS ed ENI.

Roma, Messaggio n. 4885

INPS - Messaggio 04 marzo 2014, n. 3048

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla UGL sulle prestazioni temporanee.

Roma, 23/10/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 134

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Direzione Centrale Ammortizzatori sociali. Roma, 21/02/2017

SÜDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND (ASGB)

Direzione centrale delle Entrate contributive. Direzione centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale Ammortizzatori sociali. Roma, 21/02/2017

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Roma, 08/06/2015. e, per conoscenza, Circolare n. 115

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

1. Termini e modalità di versamento. 2. Reddito imponibile. 3. Rateizzazione. 4. Quadro RR del modello UNICO Compensazione.

SOMMARIO: istruzioni operative relative al Regolamento di attuazione dell art. 4 del

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Bilancio e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

SOMMARIO: istruzioni operative e contabili per l attuazione della Convenzione stipulata tra INPS ed AEG

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti. Roma, 31/01/2018

In Sistema UNICO, nell ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente apposito codice evento:

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

2. Reddito imponibile 3. Reddito imponibile per i contribuenti minimi 4. Rateizzazione 5. Quadro RR del modello UNICO

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 13/12/2016. Circolare n.

2.Reddito imponibile 3. Rateizzazione. 4. Compensazione. 5. Quadro "RR" del modello UNICO Termini e modalità di versamento.

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Roma, 22/07/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 135

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale delle Prestazioni. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 01/08/2018

Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Previdenza. Roma, 19/12/2012

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 13/12/2016

Roma, 22/07/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 134

Ammortizzatori sociali 2018 aggiornati in base all'inflazione, tutti gli importi dei sussidi INPS: salgono

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali. Roma, 31/01/2018

Roma, Messaggio n. 1985

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 30/12/2016

Roma, 19/11/2015. e, per conoscenza, Circolare n. 189

Roma, 23/10/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 133

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale delle Prestazioni

INSIEME (SINDACATO SLI)

L art. 37, comma 49 del decreto legge 4 luglio 2006, n 223, convertito con

1. Termini e modalità di versamento. Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Roma, 16/06/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 109

Premessa. Roma, Messaggio n. 1648

Roma, 22/07/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 136

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

OGGETTO: Articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n.127.

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali.

Roma, 08/11/2017. e, per conoscenza, Circolare n. 165

Coordinamento Generale Statistico Attuariale Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 27/05/2016

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Transcript:

Progetto Interventi in favore dell Occupazione Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Roma, 10 Maggio 2004 Circolare n. 75 Allegati 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Convenzione INPS/Regione Piemonte lavoratori al di sotto della soglia di povertà. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti. SOMMARIO: Indennità in favore dei soggetti che, a causa della sospensione temporanea o definitiva dell attività lavorativa presso aziende in crisi, sono scesi al di sotto della soglia di povertà. Con circolare n. 184 del 1 dicembre u.s. è stato comunicato che il 10 ottobre 2003 sono state stipulate tra la Sede Regionale INPS per il Piemonte e la Regione Piemonte tre Convenzioni riguardanti, rispettivamente, interventi in favore di lavoratori licenziati da aziende dell indotto auto, da aziende dei settori tessile e orafo e di soggetti che, a causa della sospensione temporanea o definitiva dal lavoro, sono venuti a trovarsi "al di sotto della soglia di povertà". Con tale circolare sono state fornite le istruzioni per l erogazione delle prestazioni riguardanti le prime

due Convenzioni mentre è stata fatta riserva per ciò che concerne i lavoratori destinatari della terza. Di seguito si forniscono le istruzioni e le precisazioni riguardanti tale ultima Convenzione che si unisce in allegato. 1 LA CONVENZIONE IN FAVORE DEI SOGGETTI AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI POVERTA Tale Convenzione è finalizzata secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale Piemonte n. 92/10150 del 28 luglio 2003 ad erogare una particolare indennità una tantum in favore dei soggetti che, in conseguenza della sospensione temporanea o definitiva dalla attività lavorativa disposta, a seguito di crisi e/o difficoltà produttive, dall azienda presso la quale lavoravano, si trovano al di sotto della soglia di povertà. L importo dell indennità da erogare - che non dà titolo all ANF né alla contribuzione figurativa - è differenziato per fasce in relazione al valore ISE dell anno 2002 determinato per ciascun soggetto ed è pari alla somma totale lorda di euro 1.500, 00 per i lavoratori il cui valore ISE è compreso nella fascia di euro 11.000,01-16.000,00, mentre è pari alla somma lorda di euro 2.000, 00 per i lavoratori il cui valore ISE non supera euro 11.000,00. I destinatari dell indennità in questione, oltre a dover rientrare nella condizione economica di cui sopra, dovevano essere, nel periodo dal 1/1/2003 al 6/11/2003, in una delle seguenti condizioni stabilite dalla Legge Finanziaria Regionale del Piemonte (Legge 2/2003): - lavoratori in CIG a zero ore per almeno 4 mesi consecutivi o globalmente considerati in un arco di 6 mesi complessivi; - lavoratori in disoccupazione ordinaria; - lavoratori in mobilità indennizzata o non indennizzata; - lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane sospesi dal lavoro per almeno 4 mesi consecutivi o globalmente considerati in un arco di 6 mesi complessivi; - lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore a 12 mesi con un unico committente, interrotto per almeno 4 mesi consecutivi o globalmente considerati in un arco di 6 mesi complessivi. Come per le due precedenti Convenzioni anche in questo caso per aver titolo all indennità in parola gli interessati devono risiedere o essere domiciliati nella Regione Piemonte e aver lavorato con rapporto di lavoro dipendente o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per un azienda con unità produttive operanti in tale Regione. Nell evidenziare che per la prima volta interventi connessi con sospensioni o cessazioni dell attività lavorativa possono essere concessi anche a lavoratori che non sono parte di un rapporto di lavoro subordinato, si fa presente che come per le altre Convenzioni - i nominativi degli aventi titolo all intervento oggetto della presente circolare saranno individuati dalla Regione Piemonte che dovrà trasmettere all INPS Regionale un apposito elenco nominativo. Le Agenzie INPS, competenti in base alla residenza o al domicilio dei beneficiari, ricevuto il suddetto elenco nominativo (trasmesso dall Agenzia Piemonte Lavoro alla Direzione Regionale dell INPS) provvederanno ad erogare inizialmente il 50 % della somma dovuta nella fascia segnalata, mentre il

successivo 50% sarà liquidato a distanza di tre mesi dal primo pagamento. Le eventuali cessazioni o sospensioni rilevanti ai fini della corresponsione della seconda tranche della suddetta indennità saranno comunicate alle Sedi INPS, tramite la Direzione Regionale INPS, dall Agenzia Piemonte Lavoro. Come già accennato, l individuazione degli aventi titolo è di diretta e esclusiva competenza della Regione, e, come per le due precedenti Convenzioni, al recupero di eventuali indebiti, non imputabili all INPS, provvederà la Regione Piemonte (punto 6 Convenzione). Si fa presente che - secondo quanto espressamente stabilito con la citata deliberazione n. 92/2003 della Giunta Regionale Piemonte - l indennità una tantum in parola è cumulabile sia con l indennità ordinaria di disoccupazione, sia con i trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale edile. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore a fruire dell indennità in oggetto sono di competenza non dell INPS ma dell Agenzia Piemonte Lavoro (punto 7 della Convenzione). Si precisa infine che gli oneri derivanti dall erogazione dell indennità e dalle spese per il servizio prestato sono totalmente a carico della Regione Piemonte che dovrà provvedere a versare preventivamente, in unica soluzione, alla Direzione provinciale INPS di Torino la somma necessaria alla copertura di tali oneri stessi. 2 DISPOSIZIONI PROCEDURALI Per la liquidazione dell indennità dovrà essere utilizzata la procedura pagamenti vari. 3 REGIME FISCALE Per quanto attiene al regime fiscale, in deroga al principio generale, le somme in argomento possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal DPR n. 601 del 29 settembre 1973. Infatti il terzo comma dell art. 34 del citato DPR stabilisce che i sussidi corrisposti dallo Stato e dagli Enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall imposta sul reddito delle persone fisiche e dall imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti. L amministrazione finanziaria ha, inoltre, precisato in più occasioni che tale disposizione si applica alle erogazioni di cui lo Stato od altro Ente pubblico sostenga l onere per il perseguimento di obiettivi generali di solidarietà e i cui beneficiari si identifichino in tutti coloro che si trovano in particolari situazioni di bisogno. Tale è la finalità che ha il sussidio in esame, trattandosi di provvedimento di solidarietà nei confronti di soggetti che si trovano in particolari situazioni di bisogno, in considerazione sia dello scopo sociale della norma istitutiva del Fondo per il finanziamento del sussidio stesso (art. 6 della legge regionale Piemonte del 4 marzo 2003 n.2), sia con riguardo alla natura integrativa del reddito (al di sotto della soglia di povertà), non modificando la natura assistenziale la terminologia usata dal bando per l assegnazione del sussidio medesimo, con l utilizzazione del termine sussidio lordo. Pertanto, il sussidio in questione è riconducibile alla previsione esonerativa dall imposta contenuta nell art. 34 del citato DPR n.601. Di conseguenza, l Istituto non dovrà operare alcuna ritenuta sulle somme erogate a titolo del sussidio in oggetto, né dovrà emettere certificazione fiscale.

4 - ISTRUZIONI CONTABILI Come già precisato al precedente punto 1, l erogazione dell indennità una tantum di che trattasi è subordinata al preventivo accreditamento all'i.n.p.s. da parte della Regione delle somme occorrenti per l'integrale copertura degli importi da corrispondere agli interessati e delle spese per il servizio maggiorate dell IVA (vedi punto 3 della convenzione). La Direzione Regionale avrà cura di accertare il verificarsi di tale condizione. I fondi precostituiti da parte della Regione presso la Sede competente ad intrattenere i rapporti finanziari con la stessa - nella fattispecie la Direzione provinciale di Torino - devono essere imputati in AVERE del conto GPZ 10/102. L indennità in questione, liquidata tramite la procedura pagamenti vari, deve essere imputata al conto GPZ 35/104. Contestualmente a tale imputazione deve essere rilevato il credito verso la Regione, pari all importo risultante dal conto GPZ 35/104, con la seguente scrittura in P.D.: GPZ 00/104 a GPZ 25/104 Naturalmente il saldo del conto GPZ 25/104 deve concordare con il saldo del conto GPZ 35/104. Nel caso in cui la Sede che accentra i rapporti finanziari con la Regione (Sede di Torino) abbia provveduto anche alla liquidazione della prestazione in argomento, deve procedere, nella misura degli importi liquidati e del rimborso spese maggiorato dell IVA, alla riduzione del debito per le anticipazioni ricevute, mediante la predisposizione del biglietto contabile recante la scrittura in P.D.: GPZ 10/102 a GPZ 00/104 (per l ammontare del credito per prestazioni) GPA 24/050 (per il rimborso spese) GPA 24/025 (per l IVA sul rimborso spese) Qualora la Sede che ha provveduto alla liquidazione della prestazione sia diversa dalla Sede che accentra i rapporti finanziari con la Regione (Sede di Torino), deve immediatamente trasferire a quest'ultima Sede il credito accertato nei confronti della Regione mediante modello SC10/R, con la seguente scrittura in P.D.: GPA 55/000 a GPZ 00/104 Nello spazio della causale del predetto modello SC10/R deve essere indicato, tra l altro, il conto GPZ 00/104 per consentire alla Sede ricevente la giusta imputazione. La Sede di Torino, ricevuto il mod. SC10/R, assume in contabilità il credito con la scrittura in P.D.:

GPZ 00/104 a GPA 55/000 Quindi, la Sede medesima procede alla riduzione del debito per le anticipazioni ricevute, con contestuale riduzione del credito per prestazioni e con la rilevazione del rimborso spese e dell IVA relativa, attraverso la seguente scrittura in P.D.: GPZ 10/102 a GPZ 00/104 (per l ammontare del credito per prestazioni) GPA 24/050 (per il rimborso spese) GPA 24/025 (per l IVA sul rimborso spese) L importo previsto per ciascun lavoratore a titolo di rimborso spese per il servizio reso deve essere rilevato per il 50 per cento in occasione dell erogazione della prima rata dell ammontare della prestazione e per il restante 50 per cento a seguito della corresponsione della seconda rata. Eventuali riaccrediti e recuperi della prestazione in argomento devono essere imputati, rispettivamente, al conto GPZ 11/104 e al conto GPZ 11/105, entrambi assistiti da partitario contabile. Le somme recuperate (circa l Ente competente al recupero si rinvia al punto 6. della Convenzione) nonché le somme riaccreditate che non sia più possibile riemettere in pagamento a favore dei beneficiari devono essere restituite alla Regione Piemonte secondo le modalità che dovranno essere definite con la Regione stessa. Nel caso in cui debbano essere restituite anche la somme riaccreditate, le stesse devono essere dapprima reintroitate al conto GPZ 11/105, con la scrittura: GPZ 11/104 a GPZ 11/105 e successivamente rimborsate alla Regione con imputazione in DARE del conto GPZ 11/105. Il saldo dei conti GPZ 00/104, GPZ 10/102, GPZ 11/104 e GPZ 11/105, risultante alla fine dell'esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Nell allegato n. 2 si riportano i conti GPZ 00/104, GPZ 10/102, GPZ 11/104, GPZ 11/105, GPZ 25/104 e GPZ 35/104, di nuova istituzione. Allegato 1, Allegato 2. Il Direttore Generale Crecco