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COMUNE DI PORTOSCUSO PROVINCIA DI SUD SARDEGNA SERVIZI SOCIALI FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (D.L. n. 102/2013 convertito nella L. n. 124/2013) AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI AVENTI TITOLO AI BENEFICI. ANNO 2017 Il Dirigente del Servizio In esecuzione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, del Decreto interministeriale. del 01/03/2016, della deliberazione della Giunta Regionale n. 48/34 del 17/10/2017, concernente il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. RENDE NOTO Il Comune di Portoscuso presenterà apposita istanza al fine di partecipare all'assegnazione delle risorse statali e regionali del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Al fine di concorrere alla ripartizione di dette risorse, deve, come previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 48/34del 17/10/2017, individuare i nuclei familiari residenti nel comune di Portoscuso aventi titolo ai benefici e quantificare, per l anno 2017, il fabbisogno comunale. Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare domanda secondo le modalità di seguito indicate entro e non oltre le h. 12,00 del giorno 25 gennaio 2018. L erogazione dei contributi agli aventi titolo è condizionata al trasferimento al Comune delle relative risorse da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Conseguentemente la mancata assegnazione di fondi da parte della Regione comporterà la mancata assegnazione di risorse ai soggetti che hanno presentato la domanda, non essendo prevista la compartecipazione finanziaria dell'ente. I contributi sono erogati fino ad esaurimento dei fondi assegnati. Art. 1 - Destinatari dei contributi Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2017, con citazione in giudizio per la convalida. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatasi prima o durante il 2017, dovuta ad una delle seguenti cause: a) perdita del lavoro per licenziamento;

b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell orario di lavoro; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; d) mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici; e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali. Le cause su indicate si considerano a titolo esemplicativo e non esecutivo. Modalità di valutazione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. Fermo restando che l'atto di citazione deve essere del 2017, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi: 1. perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2017: si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale- ( reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa ( reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE) Poichè l'inps sta rilasciando per l'anno in corso l'attestazione ISEE relativa ai redditi 2015, si fa riferimento: all' ISEE ordinario calcolato nel 2017 sui redditi percepiti nel 2015, nel caso in cui i redditi del 2016 non abbiano rilevanti variazioni rispetto all'anno precedente. In tal caso l' ISEE relativo ai redditi del 2015 viene considerato valido anche per il 2016, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era integro. Corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione; Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati 2 Perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2017: in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2017, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole. Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora, il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo dal 01/01/2017 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2016 computato per il medesimo periodo di tempo. 3. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali: le spese, anche relative e precedenti annualità e

autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE dichiarato nel 2017. Art.2 - Requisiti per la concessione dei contributi La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti, che devono essere verificati dal Comune: a. reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000; b. atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'ente gestore; c. contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo ad uso abitativo( anche antecedente al 2017) regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione; d. cittadinanza italiana, di un paese dell UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all UE, un regolare titolo di soggiorno; e. residenza nel comune di Portoscuso f. non essere titolare, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione nella provincia di Carbonia Iglesias di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Tutti i requisiti richiesti si intendono riferiti all'anno 2017. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: - ultrasettantenne; - minore; - con invalidità accertata per almeno il 74%; - in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l attuazione di un progetto assistenziale individuale. II nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente avviso. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso nonché permanere al momento della erogazione dei contributi. Art. 3 - Entità dei contributi concedibili. Per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, al richiedente è concesso un contributo fino a euro 12.000,00, comprensivi della morosità e dell'eventuale pagamneto, anche in forma anticipata, delle mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato,secondo le destinazioni di cui al successivo art. 10. L'ammontare delle morosità è indicata nell'atto di citazione e comprende i canoni ed eventuali spese condominiali.nel caso di accordo con il propietario, la morosità sarà costituita da quella maturata, indicata eventualmente nel verbale di udienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti anche presso i competenti uffici comunali. In caso di accordo con il proprietario dell'alloggio, il contributo andrà a sanare la morosità pregressa per evitare lo sfratto o a ristorare il proprietario dell'alloggio per differire lo sfratto. Nel caso

in cui il soggetto non occupi più l'alloggio oggetto di sfratto, perchè già sfratto dal proprietario o perchè l'abbia volontariamente lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione finalizzato a mitigare il disagio del padssaggio da casa a casa. Nel caso in cui vemga sottoscritto un nuovo contratto a canone concordato o equiparato, il contributo sarà costituito altresì dal pagamento, anche in forma anticipata, delle relative mensilità per un massimo di 12 mesi. Art. 4 Destinazione dei contributi. I contributi sono destinati: a) fino a un masssimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune,, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia allìesecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile; b) fino a un massimo di 6.000,00 euro a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provveddimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole; c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stpulare un nuovo contratto di locazione; d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato o equiparato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00. I contributi di cui alle lettere c) e d9 possono essere corrisposti dal comune in un unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. Le ipotesi sub a), b) e sub c) possono combinarsi con la sub d), garantendo così all'inquilino di poter sottoscrivere in ogni caso un nuovo contratto a canone concordato con il medesimo proprietario o con uno nuovo. In particolare, lìipotesi sub a) è combinabile con la sub d), anche nel caso in cui il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ai 2 anni. Art. 5 - Non cumaulabilità del contributo con altri benefici per finalità analoghe I contributi di cui al presente avviso pubblico sono alternativi e, quindi, non cumulabili con contributi, concessi per gli stessi fini, provenienti da programmi di intervento simili, tranne che per la legge 431/98 perché hanno ratio differenti, potranno essere concessi entrambi i contributi in riferimento a periodi differenti dello stesso anno; Art. 6 Istruttoria delle domande, formazione elenco e concessione dei contributi. Il Comune procede all istruttoria delle domande pervenute entro i termini, verificandone la completezza e la regolarità e redigendo poi un elenco formulato sulla base dei criteri di priorità di cui al precedente art.4 e nel rispetto dei criteri di preferenza indicati all art.2 del presente avviso. L'elenco è distinto per fasce: FASCIA A Richiedenti in possesso contemporaneo di uno dei criteri prioritari e di uno o più titoli preferenziali

FASCIA B Richiedenti in possesso di un criterio prioritario (senza titolo preferenziale) FASCIA C Richiedenti in possesso di uno o più titoli preferenziali FASCIA D Richiedenti in possesso dei soli requisiti di accesso al contributo All'interno di ciascuna fascia i richiedenti sono inseriti in ordine alfabetico. L'elenco approvato con determinazione del Responsabile del Servizio è pubblicato, nel rispetto della normativa sulla privacy, nell albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi. I contributi sono concessi, in ragione del fabbisogno individuale accertato, a partire dai richiedenti inseriti in fascia A, sino ad esaurimento fondi. Nell'ambito di ciascuna fascia, qualora, le risorse residue non siano sufficienti a soddisfare la totalità del bisogno degli inquilini ivi inseriti, i contributi sono erogati proporzionalmente al fabbisogno individuale, nei limiti delle dotazioni disponibili. Nel caso in cui i fondi assegnati dalla Regione fossero insufficienti a liquidare il contributo a tutti gli ammessi, il richiedente se pur ammesso, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune di Portoscuso. Art. 7 Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Portoscuso. Detti moduli, unitamente al bando sono reperibili presso: L'ufficio Servizi Sociali del Comune di Portoscuso; Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie e dovranno inoltre indicare l indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso. Le domande di partecipazione devono pervenire tassativamente, A PENA DI ESCLUSIONE, entro il termine di scadenza fissato per le ore 12,00 del giorno 25 gennaio 2017. Le domande possono essere presentate: A mano all Ufficio Protocollo Generale del Comune di Portoscuso Via Marco Polo 1 Art. 8 - Documentazione da allegare alla domanda - Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti: a. Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, copia della carta di soggiorno (per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea); b. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato relativo all alloggio oggetto dell intimazione di sfratto; c. Copia dell atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida; d. Documentazione comprovante una o più situazioni tra quelle relative alla perdita o alla consistente riduzione della capacità reddituale di cui all'art. 1 lettere a- f) del presente avviso; e. Copia Attestazione ISEE ordinario calcolato nel 2017 e Dichiarazione sostitutiva unica del nucleo familiare redditi 2017. ISEE calcolato nel 2017 sui redditi percepiti nel 2015 (ISEE corrente nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali). f. Documentazione relativa alla situazione reddituale dell'anno in corso -2017 (Se la causa della morosità incolpevole si è verificata successivamente al 31.12.2016)

g. Allegato A (qualora sussista una condizione di priorità): Dichiarazione di disponibilità del proprietario dell alloggio, in caso di assegnazione del contributo, a sottoscrivere nuovo contratto a canone concordato, ovvero dichiarazione di disponibilità del nuovo proprietario a sottoscrivere il contratto, se contestualmente viene versata la caparra dovuta ovvero dichiarazione di disponibilità del proprietario dell alloggio, in caso di assegnazione del contributo, al differimento dell esecuzione del provvedimento di rilascio dell immobile. h. Documentazione attestante la eventuale presenza di almeno un componente all interno del nucleo familiare che si trovi in condizione di invalidità accertata per almeno il 74% (certificato ASL), ovvero che sia in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l attuazione di un progetto assistenziale individuale. i. Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda. Art. 9 - Autocertificazione dei requisiti e controlli - Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all autocertificazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente avviso. L Amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell art. 71 del citato DPR. Ai sensi del vigente Regolamento per l effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive ISEE (Approvato con delibera del C.C. n. 60 del 15 ottobre 2012), devono sottoporsi a controllo tutte le dichiarazioni recanti reddito pari a zero nonché un controllo a campione con modalità di estrazione casuale su un numero di dichiarazioni pari ad almeno il 10% di quelle presentate. Il Comune, nell assegnazione del contributo per sanare la morosità incolpevole, avrà cura,altresì, di verificare che i beneficiari non ricevano per gli stessi fini contributi provenienti daprogrammi di intervento simili. A norma degli art. 75 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, l Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso. Art. 10 - Motivi di esclusione Saranno escluse le domande: pervenute oltre il termine stabilito; non redatte sull apposito modello di domanda; redatte in maniera incompleta; non debitamente firmate; non corredate dal documento di riconoscimento. Art. 11 - Responsabile del procedimento - Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Pisu Maria Cristina dell Ufficio Servizi Sociali del Comune di Portoscuso. Art. 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali - (D. Lgs.vo 196/2003) I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle

leggi in materia. I dati raccolti, verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.