Ordinanza concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera

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Transcript:

Ordinanza concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera del 30 novembre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale 1, ordina: Art. 1 Obbligo di riconoscimento per sedi di negoziazione estere 1 A complemento e indipendentemente dall obbligo di riconoscimento di cui all articolo 41 della legge del 19 giugno 2015 2 sull infrastruttura finanziaria (LInFi), dal 1 gennaio 2019 le sedi di negoziazione con sede all estero necessitano previamente di un riconoscimento dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) anche se: a. presso queste sedi di negoziazione vengono negoziati titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera o se queste sedi di negoziazione consentono il commercio di simili titoli di partecipazione; e b. i titoli di partecipazione di cui alla lettera a sono quotati in una borsa in Svizzera o negoziati presso una sede di negoziazione in Svizzera. 2 Una borsa estera non necessita di un riconoscimento per il commercio di determinati titoli di partecipazione secondo il capoverso 1, se: a. questi titoli di partecipazione sono ammessi al commercio o quotati nella corrispondente borsa estera con il consenso esplicito dell emittente dei titoli dato prima del 30 novembre 2018; b. questi titoli di partecipazione vi sono stati ammessi al commercio o vi sono stati quotati prima del 30 novembre 2018; e c. l emittente di questi titoli di partecipazione si assume presso la corrispondente borsa estera gli obblighi connessi con l ammissione al commercio o la quotazione. RS 958.2 1 RS 101 2 RS 958.1 2018-3325 4293

3 Il riconoscimento di una sede di negoziazione estera decade non appena quest ultima ha la sua sede in una Giurisdizione secondo l articolo 3 capoverso 3. Art. 2 Procedura 1 La FINMA accorda il riconoscimento su domanda, se la sede di negoziazione estera: a. sottostà a una regolamentazione e a vigilanza adeguate; e b. non ha la sua sede in una Giurisdizione che pone restrizioni ai suoi partecipanti al mercato per il commercio, presso sedi di negoziazione svizzere, di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera, pregiudicando così notevolmente il commercio di questi titoli presso le sedi di negoziazione svizzere. 2 Se la sede di negoziazione soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1, la FINMA può accordare il riconoscimento anche se non è stata presentata alcuna domanda. Art. 3 Informazione delle sedi di negoziazione interessate e pubblicazione di elenchi 1 La FINMA informa le sedi di negoziazione estere interessate entro il 31 dicembre 2018 in merito alla presente ordinanza. 2 Essa pubblica un elenco di tutte le sedi di negoziazione estere riconosciute. 3 Il Dipartimento federale delle finanze pubblica un elenco delle Giurisdizioni di cui all articolo 2 capoverso 1 lettera b. Art. 4 Autorizzazione provvisoria di partecipanti esteri 1 Nel quadro dell esecuzione dell articolo 40 LInFi 3, in casi specifici la FINMA può rilasciare ai richiedenti un autorizzazione provvisoria per la partecipazione alle sedi di negoziazione svizzere valida fino al termine della procedura di autorizzazione, ma al massimo per un anno. 2 I partecipanti provvisoriamente autorizzati devono adempiere gli obblighi di registrazione e di comunicazione di cui agli articoli 38 e 39 LInFi al più tardi dal 1 agosto 2019; i fatti che si verificano tra il 1 gennaio 2019 e il 31 luglio 2019 e che sono soggetti a questi obblighi devono essere registrati e comunicati retroattivamente al più tardi entro il 1 ottobre 2019. 3 RS 958.1 4294

Art. 5 Relazione fra la presente ordinanza e la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari La presente ordinanza è considerata alla stregua di una legge sui mercati finanziari ai sensi dell articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 4 sulla vigilanza dei mercati finanziari. Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 30 novembre 2018 alle ore 20.00 5 con effetto sino al 31 dicembre 2021. 30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 4 RS 956.1 5 Pubblicazione urgente del 30 novembre 2018 ai sensi dell art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512). 4295

English is not an official language of the Swiss Confederation. This translation is provided for information purposes only and has no legal force. Ordinance on the Recognition of Foreign Trading Venues for the Trading of Equity Securities of Companies with Registered Office in Switzerland of 30 November 2018 The Swiss Federal Council, based on Article 184 paragraph 3 of the Federal Constitution 6, ordains: Art. 1 Duty to obtain recognition for foreign trading venues 1 In addition to and irrespective of the duty to obtain recognition pursuant to Article 41 of the Financial Market Infrastructure Act of 19 June 2015 7 (FMIA), from 1 January 2019 trading venues with registered office abroad must also obtain prior recognition from the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) if: a. equity securities of companies with registered office in Switzerland are traded at such trading venues or if such trading venues facilitate the trading of such equity securities; and b. the equity securities pursuant to letter a are listed at a stock exchange in Switzerland or are traded at a trading venue in Switzerland. 2 A foreign stock exchange does not require recognition for the trading of certain equity securities pursuant to paragraph 1 if: a. the equity securities are admitted to trading or are listed at the foreign stock exchange with the express consent of the issuer of the equity securities, which must have been given prior to 30 November 2018; b. the equity securities were admitted to trading or were listed at the foreign stock exchange before 30 November 2018; and c. the issuer of the equity securities accepts responsibility for the duties associated with the admission to trading or listing at the foreign stock exchange. SR 958.2 6 SR 101 7 SR 958.1 4296

3 The recognition of a foreign trading venue ceases once that foreign trading venue has its registered office in a jurisdiction listed in accordance with Article 3 paragraph 3. Art. 2 Procedure 1 FINMA shall grant recognition on request if the foreign trading venue: a. is subject to appropriate regulation and supervision; and b. does not have its registered office in a jurisdiction that restricts its market participants in trading equity securities of companies with registered office in Switzerland at Swiss trading venues and thereby significantly adversely affects the trading in such equity securities at Swiss trading venues. 2 FINMA may also grant recognition to a foreign trading venue without being requested to do so if that foreign trading venue fulfils the requirements of paragraph 1. Art. 3 Informing the affected trading venues and publishing lists 1 FINMA shall inform the affected foreign trading venues about this Ordinance by 31 December 2018. 2 FINMA shall publish a list of all recognised foreign trading venues. 3 The Federal Department of Finance shall publish a list of jurisdictions that fall within the definition in Article 2 paragraph 1 letter b. Art. 4 Temporary authorisation of foreign Participants 1 In application of Article 40 FMIA 8, FINMA may, in particular cases, grant applicants temporary authorisation to participate in Swiss trading venues until the end of the authorisation procedure, but for no longer than one year. 2 Temporarily authorised participants must fulfil the record-keeping and reporting duties pursuant to Articles 38 and 39 FMIA no later than from 1 August 2019; facts occurring between 1 January 2019 and 31 July 2019 that come under these duties must be recorded and reported retroactively no later than 1 October 2019. Art. 5 Relation of this Ordinance to the Financial Market Supervision Act This Ordinance is deemed to be a financial market act pursuant to Article 1 paragraph 1 of the Financial Market Supervision Act of 22 June 2007 9. 8 SR 958.1 9 SR 956.1 4297

Art. 6 Commencement and period of validity This Ordinance comes into force on 30 November 2018 at 20.00 10 and applies until 31 December 2021. 10 Emergency Publication of 30 November 2018 pursuant to Article 7 paragraph 3 of the Publications Act of 18 June 2004 (SR 170.512). 4298