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MODELLO DI DOMANDA - CONTRIBUTI ART.9 LR 29/97 Al Sindaco del Comune di oppure ad altro Ente a tal fine delegato dal Comune La/Il sottoscritta/o nata/o a nazione di nascita il Codice Fiscale residente a in via/piazza N. TELEFONO in qualità di persona riconosciuta in situazione di handicap grave 1 ; in qualità di persona con incapacità motorie permanenti titolare di patente di guida di categoria A, B, C speciale; OPPURE in qualità di esercente la potestà o tutela, oppure di amministratore di sostegno di: 1 Fanno parte di questa categoria unicamente le persone in situazione di handicap grave di cui all'art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 la cui situazione di gravità sia stata accertata dalla competente Commissione dell'azienda USL ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, o chi ne esercita la potestà o la tutela. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 3, della legge 104/92 "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".

in qualità di parente o convivente intestatario dell'autoveicolo, avente rapporti di assistenza con: nome cognome nata/o a nazione di nascita il Codice Fiscale residente a in via/piazza N. riconosciuta/o in situazione di handicap grave. Tipo di disabilità: fisica psichica sensoriale plurima Valendosi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 / 2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua responsabilità CHIEDE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 29/97 UN CONTRIBUTO per (BARRARE UNA LETTERA): a) l acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto e destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92; Specificare adattamenti 2 : 2 Sono ammissibili a contributo i seguenti adattamenti al trasporto: pedana sollevatrice ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico; scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico; braccio sollevatore ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico; paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico; sedile girevole con rotazione a 90 ; sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta della carrozzina con sopra il passeggero(cinture di sicurezza); altri dispositivi con le caratteristiche e funzioni sopra indicate e giudicati ammissibili in fase di istruttoria sulla base di idonea documentazione medica e tecnica. Per quanto riguarda invece gli adattamenti alla guida, sono ammissibili a contributo unicamente le modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione per le patenti speciali e riportati sulla patente di guida o sul certificato emesso dalla Commissione. 1

b) l'adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92; Specificare adattamenti²: c) l'acquisto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92; d) l'adattamento alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona titolare di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti (art. 27, comma 1, legge 104/92) 3. Specificare adattamenti: Indicare importo complessivo della/e fattura/e: EURO A TAL FINE DICHIARA: un valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE 4 - pari a:... numero dei componenti il nucleo familiare del disabile:... 3 Sono ammissibili a contributo unicamente le modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione per le patenti speciali e riportati sulla patente di guida o sul certificato emesso dalla Commissione 4 Il valore ISEE è riferito al nucleo familiare dell intestatario dell autoveicolo e all anno di acquisto dello stesso. 2

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, ALTRESÌ, CHE PER LA SOLUZIONE TECNICA, OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA, NON È STATO CHIESTO CONTRIBUTO AD ALTRO ENTE. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE (solo nel caso in cui il richiedente sia persona diversa dal disabile): di avere rapporti stabili di assistenza con il Sig. da n. anni/mesi; di provvedere abitualmente al trasporto della persona suddetta per circa n. volte ogni settimana. ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI: copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 in merito alla gravità dell'handicap 5 [requisito per il contributo di cui alle lettere a), b), c)]; copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 o della certificazione di invalidità civile con data antecedente al 5 febbraio 1992, rilasciata prima dei 65 anni d età [requisito per il contributo alla lettera c) in caso di età superiore a 65 anni]; copia della patente di guida speciale o del certificato riportanti gli adattamenti agli strumenti di guida prescritti dalla competente Commissione della Azienda USL [documento per il contributo agli adattamenti agli strumenti di guida di cui alle lettere a),b), d)]; copia della carta di circolazione dell autoveicolo riportante gli adattamenti effettuati [documento per il contributo di cui alla lettera a) e b)]; 5 E' importante non confondere la certificazione di cui alla legge 104/92 con la certificazione di invalidità civile che non può essere utilizzata per l'accesso ai contributi di cui trattasi. Ai fini dell istruttoria è opportuno che il cittadino presenti la certificazione completa della diagnosi. Nel caso la diagnosi sia omessa per motivi di privacy il Comune potrà chiedere informazioni alla Azienda USL di residenza. Occorre, inoltre, prestare particolare attenzione al fatto che nella certificazione di cui alla legge 104/92 sia riconosciuta la situazione di handicap grave, vale a dire sia barrata la casella corrispondente alla descrizione di handicap grave di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, solo in tal caso infatti la domanda risulta ammissibile a contributo. 3

copia della fattura o documentazione di spesa relativa agli oneri sostenuti; Informativa ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 196/2003: - il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione dei contributi di cui alla LR 29/97 ; - il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate; - il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l istruttoria necessaria; - i dati possono essere comunicati agli Enti Pubblici coinvolti nella gestione del procedimento per la concessione del contributo (Enti gestori delle risorse economiche per conto dei Comuni; Regione Emilia-Romagna); - il dichiarante può esercitare i diritti di cui all art. 7 del D. Lgs 196/2003; - il titolare del trattamento è il Comune di... - i dati potranno essere elaborati mediante sistemi informatizzati allo scopo di effettuare verifiche finalizzate ad evitare sovrapposizioni di erogazioni di contributo tra canali di finanziamento previsti da altre Leggi nazionali o regionali. Modalità di pagamento: Accredito sul C/C bancario o postale o su libretto postale (intestato o cointestato al soggetto richiedente) data firma Indicare un Referente, un recapito telefonico e indirizzo e-mail per la richiesta di eventuali informazioni o chiarimenti: 4

Contributi per l acquisto e l adattamento di veicoli per favorire le opportunità di mobilità e trasporto dei cittadini disabili (art.9 LR 29/97) 1. Finalità L'articolo 9 della Legge regionale 29/97 prevede contributi a favore delle persone disabili per l acquisto o l'adattamento di autoveicoli privati. I contributi sono concessi da Comuni e Regione secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati. 2. PER CHE COSA SI PUÒ CHIEDERE IL CONTRIBUTO I contributi possono riguardare: a) acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto e destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92; b) adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92; c) acquisto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92; d) adattamento alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona titolare di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti (art.27, comma 1, legge 104/92). Le richieste di contributo non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente. Non è possibile presentare domande con preventivo di spesa. Sono ammissibili le richieste di contributo entro il 1 marzo di ogni anno, relative alle spese già effettuate nel corso dell anno precedente. I contributi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), non sono cumulabili tra loro. I titolari di patente speciale nella situazione di handicap grave di cui all articolo 3 comma 3 della Legge 104/92 devono scegliere se accedere ai contributi di cui alle lettere a) o b), oppure ai contributi di cui alla lettera d). 3. CHI PUÒ CHIEDERE IL CONTRIBUTO Possono chiedere i contributi di cui alle lettere a), b), c) la persona disabile oppure l'intestatario del veicolo, nel caso si tratti di persone diverse. Possono chiedere i contributi di cui alla lettera d) i cittadini con incapacità motorie permanenti titolari di patente di guida di categoria A, B, C speciale. 5

Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b): - il possesso da parte della persona con disabilità, per la cui mobilità è acquistato l'autoveicolo, della certificazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge nazionale; - un valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare del soggetto intestatario dell'autoveicolo non superiore a 21.000 EURO, calcolato secondo quanto previsto dal D.lgs.31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni. - la presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza tra la persona in situazione di handicap grave e l intestatario dell'autoveicolo, nel caso si tratti di persone diverse. Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alla precedente lettera c): - il possesso da parte della persona con disabilità, per la cui mobilità è acquistato l'autoveicolo, della certificazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge nazionale; - un età non superiore ai 65 anni ovvero il possesso della certificazione di handicap di cui alla legge 104/92 rilasciata prima del sessantaciquesimo anno di età o della certificazione di invalidità con data antecedente al 5 febbraio 1992, data di approvazione della Legge 104/92; - un valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare del soggetto intestatario dell'autoveicolo non superiore a 13.000 EURO, calcolato secondo quanto previsto dal D.lgs.31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni; - la presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza tra la persona in situazione di handicap grave ed l intestatario dell'autoveicolo, nel caso si tratti di persone diverse. E requisito di accesso ai contributi di cui alla precedente lettera d): - il possesso di patente di guida di categoria A, B o C speciale con indicazione delle modifiche degli strumenti di guida da apportare sul veicolo; N.B. E' importante non confondere la certificazione di cui alla legge 104/92 con la certificazione di invalidità civile che non può essere utilizzata per l'accesso ai contributi in argomento. Occorre, inoltre, prestare particolare attenzione al fatto che nella certificazione di cui alla legge 104/92 sia riconosciuta la situazione di handicap grave, vale a dire sia barrata la casella corrispondente alla descrizione di handicap grave di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, solo in tal caso infatti la domanda risulta ammissibile a contributo. 4. Indicazioni sugli interventi ammissibili Per essere ammessi a contributo gli adattamenti di cui alle lettere a), b), d) devono: 1) risultare dalla carta di circolazione; 2) essere caratterizzati da un collegamento 6

permanente all'autoveicolo; 3) comportare una modifica funzionale alle abilità residue della persona, indispensabile per poter guidare e/o accedere al veicolo. Gli adattamenti possono riguardare esclusivamente: - le modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione medica per le patenti speciali e riportati sulla patente di guida della persona con disabilità o sul certificato emesso dalla Commissione medica; - le modifiche della carrozzeria e della sistemazione interna dell'autoveicolo tali da consentire alla persona con disabilità di accedervi e di utilizzarlo. I contributi di cui alle lettere a) e b) sono destinati a persone con disabilità di particolare gravità e tali da richiedere di modificare l'autoveicolo in modo sostanziale per poter: entrare nell'abitacolo ed essere trasportati; entrare nell'abitacolo e guidare; guidare. Si tratta, dunque, di allestimenti generalmente complessi e piuttosto costosi, che si rendono necessari per le persone con gravi disabilità motorie (ad esempio con esiti di paraplegia, tetraplegia, emiparesi, malformazioni congenite arti superiori e inferiori, malattie degenerative, amputazioni bilaterali ) per poter guidare, sedersi sui sedili del veicolo o entrare nel veicolo rimanendo sulla carrozzina. Sono dunque ammissibili a contributo i seguenti adattamenti al trasporto: - pedana sollevatrice ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico; - scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico; - braccio sollevatore ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico; - paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico; - sedile girevole con rotazione a 90 ; - sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta della carrozzina con sopra il passeggero(cinture di sicurezza); - altri dispositivi con le caratteristiche e funzioni sopra indicate e giudicati ammissibili in fase di istruttoria sulla base di idonea documentazione medica e tecnica. Per quanto riguarda invece gli adattamenti alla guida, sono ammissibili a contributo unicamente le modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione per le 7

patenti speciali e riportati sulla patente di guida o sul certificato emesso dalla Commissione. 5. Entità del contributo - in caso di acquisto di un autoveicolo adattato - lettera a) - il 15% della spesa sostenuta, fino ad un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 30.000 EURO; - in caso di adattamento di un autoveicolo - lettera b) - il 50% della spesa sostenuta, fino ad un tetto massimo di spesa ammissibile pari 8.000 EURO; - in caso di acquisto di un autoveicolo senza adattamenti particolari - lettera c) - il 15% della spesa sostenuta, fino ad un tetto massimo di spesa ammissibile pari a 10.000 EURO; - in caso di modifica degli strumenti di guida per i titolari di patente speciale - lettera d) - il contributo è pari al 20% della spesa sostenuta per gli adattamenti. 6. Modalità di finanziamento I contributi saranno erogati ai richiedenti in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili per i contributi in oggetto. 7. Come si fa la domanda e termine di presentazione. Le domande dovranno essere presentate al proprio Comune di residenza, o ad altro Ente a tal fine delegato dal proprio Comune, entro il 1 marzo di ogni anno. La domanda deve essere redatta su apposito modulo reperibile presso il Comune di residenza e sul sito INTERNET della Regione www.emiliaromagnasociale.it Il richiedente dovrà allegare alla domanda: - copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 in merito alla gravità dell'handicap, rilasciata dalle competenti Commissioni mediche, così come previsto dall'art. 4 della medesima legge 104/92 [requisito per il contributo di cui alle lettere a), b), c)]; - copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o della certificazione di invalidità civile con data antecedente al 5 febbraio 1992, rilasciata prima dei 65 anni d età [requisito per il contributo di cui alla lettera c) in caso di età superiore a 65 anni]; - copia della patente di guida speciale o del certificato riportanti gli adattamenti agli strumenti di guida prescritti dalla competente Commissione della Azienda USL [documento per il contributo agli adattamenti agli strumenti di guida di cui alle lettere a), b), d)]; - copia della carta di circolazione dell autoveicolo riportante gli adattamenti effettuati [documento per il contributo agli adattamenti agli strumenti di guida di cui alle lettere a) e b)]; - copia della documentazione della spesa già effettuata (fattura o ricevuta fiscale) per l'acquisto o l adattamento del veicolo per il quale si richiede il contributo. 8. Riferimenti normativi 8

- Legge Regionale 21 agosto 1997, n. 29 Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l integrazione sociale delle persone disabili, così come modificata dall'articolo 60 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; - Deliberazione della Giunta Regionale n.1161 del 21 giugno 2004 "Criteri e modalità di accesso ai contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art.9 e art.10 LR 29/97 ; - Determinazione n.9026/2004 "Indicazioni su interventi ammissibili e modulistica per l'accesso ai contributi artt.9 e 10 Legge regionale 29/1997 - DGR 1161/2004"; - Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 22 novembre 2004 Integrazione alla Delibera G.R. n. 1161/04 recante criteri e modalità di accesso ai contributi di cui alla legge regionale n. 29/1997. 9