LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1987, N. 13:

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LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1987, N. 13: Modifiche ed integrazioni alla L.R 17 maggio 1985, n. 44 - Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Art. 1 Alla L.R. 17 maggio 1985, n. 44 "Tutela ed incremento della fauna ittica nelle acque interne", sono apportate le modifiche ed integrazioni risultanti dagli articoli che seguono. Il richiamo ad articoli di legge senza alcuna specificazione, deve intendersi riferito alla predetta legge regionale. Art. 2 La normativa ricompresa tra il 1 e 4 comma dell'art. 3, è sostituita dalla seguente: Il Comitato consultivo regionale per la pesca è composto da: 1. il Componente la Giunta regionale preposto al Settore, o suo delegato, che lo presiede; 2. il Presidente di ciascuna Provincia o Assessore preposto al Settore Pesca della Giunta provinciale da lui delegato; 3) il Provveditore regionale alle OO.PP. o un suo delegato; 4) L'Ispettore regionale delle Foreste o un suo delegato; 5) un rappresentante delle Comunità Montane designato dalla delegazione regionale del1'uncem; 6) un rappresentante dei pescatori di mestiere operanti nelle acque interne della Regione; 7) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni alla pesca sportiva operanti nel territorio regionale e riconosciute a livello nazionale; 8) il Direttore dell'istituto Zooprofilattico per l'abruzzo o un suo delegato; 9) due esperti in ittiofauna scelti dalla Giunta regionale; 10) un rappresentante delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative; 11) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni naturalistiche operanti nel territorio regionale e riconosciute a livello nazionale. Ai lavori del Comitato partecipano senza diritto di voto, i Dirigenti del Servizio Sport, Tempo Libero, Caccia e Pesca e del Servizio Beni Ambientali della Giunta regionale, nonchè un Dirigente del Settore Lavori Pubblici designato dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore stesso. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso l'ufficio Pesca, designato dal competente Componente della Giunta.

I comitati Consultivi Provinciali per la pesca sono composti da: 1) il Presidente della Giunta provinciale, o un suo delegato, che lo presiede; 2) un rappresentante dei pescatori di mestiere, le operanti nella Provincia; 3) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di pesca sportiva operanti nel territorio provinciale e riconosciute a livello nazionale; 4) l'ispettore Ripartimentale delle Foreste o un suo delegato; 5) il Dirigente del Servizio del Genio Civile o un suo delegato; 6) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni naturalistiche operanti nel territorio provinciale e riconosciute a livello nazionale. Le funzioni di Segretario del Comitato provinciale sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio provinciale della Pesca, designato dal Presidente della Giunta provinciale. Art. 3 L'art. 8 è sostituito come segue: Art. 8 (Disciplina per attrezzi, esche e sistemi di pesca) Nelle acque di categoria 'A' la pesca può essere esercitata solo con una canna, con o senza mulinello e con lenza armata con un solo amo. É consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con maschera o camolera, non superiore a 4 ami. Nelle acque di categoria 'B' la pesca può essere esercitata: al con un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata con non più di due ami ognuna. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con maschera o camolera con un massimo di quattro ami; b) con una mazzangola con o senza amo per la esclusiva cattura dell'anguilla; c) con una bilancia avente per lato massimo della rete la misura di mt. 1,50, montata su asta di manovra. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 20. L'uso della bilancia è proibito nei seguenti casi: 1. "guadando" e "ranzando"; 2. quando lo specchio d'acqua è inferiore a metri cinque di ampiezza.

In tutte le acque interne della Regione, oltre al divieto di uso di mezzi e sostanze non consentite dalla legislazione in materia di pesca, sono permanentemente vietati: la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea e l'uso del sangue solido o liquido, comunque manipolato. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato. Nelle acque di categoria "A" sono sempre proibiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino) ed è vietata altresì, qualsiasi forma di pasturazione. Nelle acque di categoria "B" sono consentiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino), mentre è limitata la pasturazione col bigattino a gr. 500. Al titolare della licenza di pesca è consentito portare, per l'esercizio piscatorio, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze della pesca". Art. 4 Dopo l'ultimo comma dell'art. 9 è aggiunto il seguente: "Non sono tenuti all'obbligo della licenza di pesca i minori degli anni 12 purché accompagnati da persona maggiorenne, in possesso di licenza di pesca, che assuma la responsabilità relativamente agli atti di pesca del minore". Art. 5 La parola "Licenza" dopo l'espressione "Nel caso in cui il richiedente non risiede in Italia", di cui al 2 comma dell'art. 11, è sostituita dalla dizione "autorizzazione provvisoria". Art. 6 L'espressione "di tipo A, B e C" di cui al primo comma dell'art. 12 è soppressa. Il terzo comma dello stesso art. 12 è sostituito dal seguente: "La licenza di pesca di tipo "B" può essere richiesta anche dai minori di 18 anni, previo assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela". Art. 7 La dizione "un duplicato" di cui al primo e al secondo comma dell'art. 14 è sostituita da "altra licenza". Art. 8 All'art. 16 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 1 comma: la lettera c) è sostituita come segue: "c) - persico reale: dal 25 aprile al 31 maggio"; - dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere: "h) - gambero: dal 1 aprile al 30 giugno"; "i) - coregono: dal 15 dicembre al 15 gennaio"; "1) - cheppia: dal 15 maggio al 15 giugno";

3 comma: dopo la parola "anguilla" è aggiunta la seguente frase: "nelle acque di categoria "B"; 5 comma: è così sostituito: "Le misure minine delle specie pescabili sono le seguenti: Trota di fiume cm.22 Trota di lago cm.30 Salmerino cm.25 Coregone cm.25 Tenolo cm.25 Luccio cm.30 Barba e Cavedano cm.18 Carpa cm.30 Tinca cm.20 Persico Trota cm.20 Persico reale cm.15 Anguilla cm.25 Cefalo cm.20 Cheppia cm.18 Gambero cm. 9 Art. 9 Dopo l'art. 16 sono aggiunti i seguenti articoli: Art. 16/bis (Calendario ittico regionale) La Giunta regionale, sentito il Comitato Consultivo Regionale provvede ad adottare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il calendario ittico regionale da attuarsi nell'anno successivo. Ciascuna Provincia, entro il 31 ottobre, sentito il Comitato Consultivo Provinciale, invia progetti e proposte da recepire eventualmente nel calendario ittico. Il calendario ittico regionale deve contenere: - data di apertura e chiusura generale della pesca; - classificazione delle acque di categoria A;

acque m concessione; acque soggette a diritti esclusivi di pesca; acque ove sussiste il divieto temporaneo di pesca; misure minime delle specie pescabili e periodi di divieto nel corso della stagione di pesca. La stagione di pesca, nelle acque di categoria A, inizia l'ultima domenica di febbraio e termina la prima domenica di ottobre. La Giunta regionale provvede alla stampa del calendario ittico regionale e alla distribuzione alle Province che ne curano la diffusione. Art. 16/ter (Zone di ripopolamento e di frega-zone di protezione - Tabellazione) L'incremento e la protezione del patrimonio ittico si attuano mediante la istituzione di "Zone di ripopolamento e di frega" e "Zone di protezione". In esse l'esercizio della pesca è vietato per il periodo di durata del vincolo. Le zone di ripopolamento e di frega vengono istituite al fine di: a. favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche b. consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d'acqua; c. favorire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento. I ripopolamenti ittici devono essere effettuati prevalentemente con specie ittiche e autoctone nelle zone di cui al precedente comma. È vietato a chiunque immettere nelle acque pubbliche ittiofauna senza autorizzazione della Provincia competente per territorio. Le zone di protezione vengono istituite in quei tratti di corsi d'acqua ove si accertino eccezionali esigenze di tutela del patrimonio ittico. Le zone di ripopolamento e di frega e le zone di protezione sono istituite dalle Province territorialmente competenti, sentito il Comitato Consultivo Provinciale. L'estensione di ogni zona di ripopolamento non deve essere di regola inferiore a Km. 2, misurati sull'asse del corso d'acqua, e non può essere inferiore al 10% di ciascun torso d'acqua di categoria A. Le zone di ripopolamento e di frega hanno durata di almeno di due anni; possono essere rinnovate per periodo anche di diversa durata e possono essere istituite a rotazione, su tutto il corso d'acqua interessato, a cadenza biennale nei tratti più idonei a favorire la riproduzione naturale. Le zone di cui al precedente articolo devono essere indicate e delimitate da apposite tabelle metalliche di colore bianco recante in rosso la scritta:

"Zona di ripopolamento e di frega - Divieto di pesca. oppure "Zona di protezione -Divieto di pesca". Le acque soggette ad altri divieti o limitazioni previsti dalla presente legge vengono segnalate con tabelle aventi caratteristiche analoghe a quelle del precedente comma". Art. 10 L'art. 19 è così sostituito: Art. 19 (Diritti esclusivi di pesca-concessioni) Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi dl pesca accertati e riconosciuti. A tal fine, tutti i soggetti privati che ne siano titolari, sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia competente per territorio entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, esibendo la documentazione probatoria. Le Province provvedono, entro i successivi trenta giorni, ad adottare atto deliberativo della ricognizione effettuata da trasmettere al competente ufficio regionale. In materia di diritti esclusivi di pesca esistenti trovano applicazione le norme del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni; i provvedimenti relativi sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Consultivo regionale per la pesca. Ai soli fini dell'incremento della fauna ittica, della vigilanza e dell'esercizio della pesca sportiva le acque pubbliche possono essere date in concessione dalla Provincia alle Associazioni di pescatori sportivi dilettanti, riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale, per una estensione complessiva non superiore al 30% della superficie degli specchi di acqua mediante apposita convenzione. Art. 11 L'art. 20 è così sostituito: "Art. 20 (Vigilanza) La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate agli agenti ittici della Provincia. Tale attività è inoltre affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette al Parco Nazionale d'abruzzo, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e forestali e campestri e alle guardie volontarie appartenenti alle Associazioni ittiche e protezionistiche autorizzate ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno i poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti". Art. 12 Dopo l'art. 20 è aggiunto il seguente: "Art. 20/bis

(Corsi di qualificazione ed aggiornamento per agenti ittici) La Regione promuove annualmente corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti ittici nell'ambito del piano annuale della formazione professionale previsto dalla legislazione regionale vigente. Le materie oggetto dei corsi riguardano particolarmente la legislazione sulla pesca, sulla protezione della fauna ittica e sulla tutela delle acque e dell'ambiente in generale. Le Province organizzano annualmente i corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti ittici, nel rispetto delle norme contenute nella L.R. 5 dicembre 1979, n. 63". Art. 13 L'art. 21 è sostituito dal seguente: "Art. 21 (Sanzioni Amministrative) Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni: a) Sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 120.000 per chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprietà privata o in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o in quelle date in concessione senza il consenso dell'avente diritto; b) Sanzione amministrativa da lire 120.000 a lire 600.000 per chiunque violi i divieti di cui agli artt. 15 e 16, 1 e 5 comma; c) Sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 240.000 per chiunque violi i divieti di cui agli artt. 16, 2,3 e 4 comma, 17 e 18; d) Sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000 per ogni salmonide eccedente il limite massimo di cattura giornaliero previsto dall'art. 16; e) Sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 180.000 per chiunque peschi senza essere titolare di licenza o sia titolare di licenza non valida; f) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chiunque immette ittiofauna senza la prescritta autorizzazione della Provincia competente per territorio; g) Sanzione amministrativa di lire 5.000 per chiunque sia titolare di valida licenza e, su richiesta degli addetti alla vigilanza, non ne faccia esibizione, unitamente alla ricevuta del versamento di cui al successivo art. 26, nel caso in cui fornisca prove di essere titolare di valida licenza, entro il termine di legge, all'amministrazione Provinciale nel cui territorio è avvenuta la violazione; h) Sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per chiunque peschi con materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica, con sostanze venefiche, mediante prosciugamento e deviazione di corsi d'acqua; i) Sanzione amministrativa da lire 10.000 al lire 30.000 per chiunque abbandoni esche o pasture o pesci o rifiuti, lungo gli argini dei corsi d'acqua naturali o artificiali, o nelle loro immediate adiacenze;

l) Sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 60.000 per chiunque violi il divieto di cui all'art. 23; m) Sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 a chiunque eserciti la pesca con le mani; n) Sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 60.000 a chiunque violi le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo. Il pescato oggetto della violazione è confiscato e destinato ad Enti di Assistenza e Beneficenza. Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di cinque anni, a chi abbia riportato condanne per reati in materia di pesca previsti dalle leggi vigenti. Le Amministrazioni Provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni di cui innanzi. Le Amministrazioni Provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che abbiano violato le disposizioni di cui agli artt. 5, 8, 15, 16 e 17 per tre volte, anche se la sanzione Amministrativa sta stata pagata in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le Amministrazioni Provinciali terranno apposito registro per ogni tipo di licenza. In tale registro, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le violazioni alla presente legge e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per reati in materia al pesca. Art. 14 Le parole "24 dicembre 1975, n. 706" d cui al 3 comma dell'art. 22 sono sostituite dalle seguenti: "24 novembre 1981, n. 689". Art. 15 Le parole "dei graticci e simili" dell'art. 23 sono soppresse. Art. 16 Al 2 comma dell'art. 24 la parola "cinque" è sostituita da "dieci". Art. 17 All'art.25 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 1 comma: la dizione "le Associazioni regionali e nazionali giuridicamente riconosciute dai pescatori sportivi" è sostituita da "le Associazioni nazionali e regionali dei pescatori sportivi giuridicamente riconosciute." 2 comma: dopo le parole "persico-trota" sono aggiunte le seguenti "cavedano" e "barbo". 5 comma: l'espressione "a partire dalle ore 24 del giorno precedente l'inizio della manifestazione" è così sostituita: "a partire dalle ore 5 del giorno precedente l'inizio della manifestazione". Art. 18

Dopo l'ultimo comma dell'art. 26 è aggiunto il seguente: "La misura delle tasse e soprattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne, va rideterminata dalla legge regionale in materia di tasse sulle concessioni regionali". Art. 19 All'art.29 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 1 comma: la lettera d) è così sostituita: "d) un finanziamento in favore delle Associazioni ittiche riconosciute a livello nazionale ed operanti nel territorio regione. 2 comma: è sostituito come segue: "la Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione del fondo suddetto nelle seguenti misure: - 15% per il finanziamento di cui alla lattera a); - 50% per il finanziamento di cui alla lettera b); - 15% per il finanziamento di cui alla lettera c); - 20% per il finanziamento di cui alla lettera d); 3 comma: l'espressione "a), b) e d)" è così sostituita: "a) e b)". Dopo il 3 comma è aggiunto il seguente: "La ripartizione delle somme di cui alla lettera d) viene effettuata dalla Giunta regionale per il 40% in parti uguali e per il 60% in proporzione al numero degli iscritti, a ciascuna Associazione, in possesso di licenza di pesca". Art. 20 (Disposizioni transitorie e finali) Fino a quando non si sarà provveduto alla classificazione delle acque, rimane comunque in vigore quella vigente in quanto compatibile. Fino a quando non sarà data pratica attuazione ai corsi di preparazione per lanolina delle guardie giurate volontarie, si prescinde dalla frequenza con esito positivo del corso di addestramento. Le Province, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla ricostituzione dei Comitati Consultivi Provinciali per la pesca secondo le norme della presente legge. I Comitati Consultivi Provinciali per la pesca già costituiti, decadono a decorrere dalla data dell'insediamento dei nuovi Comitati. La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addì 3 aprile 1987.

MATTUCCI Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca.(1) (Testo coordinato con la presente L.R.17maggio 1985, n. 44) (1) La presente edizione della L.R. 17Maggio 1985, n. 44 (già a suo tempo pubblicata nel B.U. della Regione n. 10 del 12.6. 1985) è stata redatta inserendovi le modifiche e le integrazioni apportate dalla L.R. 3.4.1987, n. 13, (anch'essa già pubblicata nel B.U. della Regione n.10 del 16.4.1987). E' appena il caso di precisare che restano a tutti gli effetti invariati i valore e l'efficacia degli am legislativi qui riportati, in quanto il testo che viene in questa sede pubblicato è stato coordinato al solo fine di facilitarne la lettura, alla luce delle nuove e sopravvenute disposizioni in materia. Art. 1 (Oggetto) TITOLO I Principi e disposizioni generali La presente legge ha per oggetto la salvaguardia e l'incremento delle specie di fauna ittica viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nelle acque interne della Regione, e l'esercizio della pesca e di ogni attività ad essa connessa, al fine di garantire un razionale sfruttamento delle risorse ed evitare il decadimento del patrimonio ittico. Art. 2 (Funzioni amministrative) La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di pesca, di norma mediante delega alle Province. La Regione e le Province si avvalgono, nell'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, rispettivamente del Comitato consultivo regionale e dei Comitati consultivi provinciali per la pesca. Art. 3 (Comitato Consultivo Regionale e Comitati Consultivi Provinciali per la pesca) (L'art. 3 è stato così sostituito e modificato dall'art. 2 L.R. 3 aprile 1987, n. 13:) Il Comitato consultivo regionale per la pesca è composto da: 1. il Componente la Giunta Regionale preposto al Settore, o suo delegato, che lo presiede; 2. il Presidente di ciascuna Provincia o Assessore preposto al Settore Pesca della Giunta Provinciale da lui delegato; 3) il Provveditore regionale alle OO.PP. o un suo delegato; 4) l'ispettore regionale delle Foreste o un suo delegato;

5) un rappresentante delle Comunità Montane designato dalla delegazione regionale del1'uncem; 6) un rappresentante dei pescatori di mestiere operanti nelle acque interne della Regione; 7) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di pesca sportiva operanti nel territorio regionale e riconosciute a livello nazionale; 8) il Direttore dell'istituto Zooprofilattico per l'abruzzo o un suo delegato; 9) due esperti in ittiofauna scelti dalla Giunta Regionale; 10) un rappresentante delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative; 11 ) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni naturalistiche operanti nel territorio regionale e riconosciute a livello nazionale. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, i Dirigenti del Servizio Sport, Tempo Libero, Caccia e Pesca e del Servizio Beni Ambientali della Giunta Regionale, nonché un Dirigente del Settore Lavori Pubblici designato dal Componente la Giunta Regionale preposto al Settore stesso. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso l'ufficio Pesca, designato dal competente Componente della Giunta. I comitati Consultivi Provinciali per la pesca sono composti da: 1) il Presidente della Giunta Provinciale, o un suo delegato, che lo presiede; 2) un rappresentante dei pescatori di mestiere, se operanti nella Provincia; 3) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di pesca sportiva operanti nel territorio provinciale e riconosciute a livello nazionale; 4) l'ispettore Ripartimentale delle Foreste o un suo delegato; 5) il Dirigente del Servizio del Genio Civile o un suo delegato; 6) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni naturalistiche operanti nel territorio provinciale e riconosciute a livello nazionale. Le funzioni di Segretario del Comitato Provinciale sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio Provinciale della Pesca, designato dal Presidente della Giunta Provinciale. Ai Comitati sono conferiti i compiti di studio e di ricerca per: a. - la valutazione della consistenza della fauna ittica nelle acque interne, pubbliche e private; b. - la protezione e la tutela della fauna di cui all'art. 1 della presente legge; c) - la regolamentazione nell'uso di sostanze chimiche che possono compromettere la consistenza della fauna ittica e alterare gli ambienti naturali;

d) - la valorizzazione degli ambienti naturali; e) - la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge. I Comitati sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale e della Giunta provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base delle designazioni delle Istituzioni, delle Federazioni, delle Associazioni e delle Organizzazioni interessate. I Comitati eleggono nel proprio seno un Vice Presidente scelto tra i rappresentanti dei pescatori. Non possono far parte dei Comitati coloro che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati in materia di pesca. I Comitati sono costituiti entro i tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, durano in carica cinque anni e scadono comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale o del Consiglio provinciale territorialmente competente. Alle spese per il funzionamento del Comitato Consultivo regionale, valutate in L. 5.000.000 per il corrente anno, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al Capitolo 70 nello stato di previsione della spesa del bilancio in corso. Per gli esercizi successivi l'onere graverà sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci. Art. 4 (Piano regionale) Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le Associazioni più rappresentative a livello nazionale operanti nella Regione, approva entro due anni dalla emanazione della presente legge la carta ittica per la definizione delle caratteristiche dei corsi d'acqua al fine di individuare le specie da immettere e la localizzazione delle attività programmate; predispone, di intesa con le amministrazioni Provinciali, piani annuali o pluriennali di intervento nel settore della pesca che prevedono: - direttive riguardanti le funzioni regionali delegate; - limitazioni di qualsiasi genere valide nell'intero territorio regionale, che possono avere per oggetto i tempi o i luoghi della pesca, la quantità e la misura del pescato, l'uso di attrezzi, di esche o di pasturazioni; - iniziative tese al miglioramento della educazione piscatoria e naturalistica; - individuazione di zone destinate al ripopolamento e alla riproduzione protetta delle specie ittiche. Art. 5 (Limiti e licenza di pesca) TITOLO II Esercizio della Pesca L'esercizio della pesca è consentito nei limiti previsti dalle esigenze di conservazione della ittiofauna. Costituisce esercizio di pesca ogni attività diretta alla cattura della fauna ittica nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche ed attrezzi a ciò destinati, di cui al successivo art. 8.

Ogni altro modo di cattura è vietato, compresa la pesca con le mani. Il pescato appartiene a chi lo abbia catturato secondo le norme fissate dalle leggi dello stato e dalla presente legge. La pesca può essere esercitata da chi è in possesso della relativa licenza rilasciata dalla Regione, su apposito tesserino, in conformità del titolo III della presente legge. La Regione provvede alla stampa dei tesserini. Art. 6 (Attività di informazione e promozione) La Giunta Regionale provvede alla stampa di libretti sui quali sono trascritte le modalità per l'esercizio della pesca previste dalle leggi dello stato e della Regione, e di altri eventuali opuscoli, onde fornire ai pescatori nelle acque interne una ampia informazione e contribuire alla loro specifica preparazione. Libretti o opuscoli a stampa sono rilasciati gratuitamente dalla Provincia ai richiedenti la licenza di pesca nelle acque interne, e a tutti i titolari di licenza, dietro esibizione della medesima. La Regione promuove la collaborazione attiva della scuola, delle organizzazioni sociali, delle associazioni culturali, naturalistiche e pescatorie, per diffondere la conoscenza delle specie ittiche e i modi della loro tutela. Art. 7 (Classificazione delle acque) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, ai fini della pesca, alla classificazione delle acque principali (categoria A) e secondarie (categoria B). Si intendono per acque principali quelle popolate da salmonidi, tutte le altre sono secondarie. La classificazione è disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentiti i pareri del Comitato consultivo regionale e dei Comitati consultivi provinciali per la pesca territorialmente competenti. Art. 8 (Disciplina per attrezzi, esche e sistemi di pesca) (Così sostituito dall'art. 3 L.R. 3 aprile l 987, n. 13:) Nelle acque di categoria A la pesca può essere esercitata solo con una canna, con o senza mulinello e con lenza armata con un solo amo. E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con maschera o camolera, non superiore a 4 ami. Nelle acque di categoria B la pesca può essere esercitata: a) con un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di mt. cinque, con lenza armata con non più di due ami ognuna.

È consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con maschera o camolera con un massima di quattro ami; b) con una mazzangola con o senza amo per la esclusiva cattura dell'anguilla; c) con una bilancia avente per lato massimo della rete la misura di mt. 1,50, montata su asta di manovra. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 20. L'uso della bilancia è proibito nei seguenti casi: 1) Guadando" e "ranzando"; 2) quando lo specchio d'acqua è inferiore a mt. cinque di ampiezza. In tutte le acque interne della Regione, oltre al divieto di uso di mezzi e sostanze non consentite dalla legislazione in materia di pesca, sono permanentemente vietati la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea e l'uso del sangue solido o liquido, comunque manipolato. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato. Nelle acque di categoria "A" sono sempre proibiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino) ed è vietata altresì, qualsiasi forma di pasturazione. Nelle acque di categoria "B" sono consentiti l'uso e la detenzione della larva di mosca. Art. 9 (Obbligo della licenza) TITOLO III Licenza di Pesca (L'ultimo comma dell'art. 9 è stato aggiunto per effetto dell'art. 4 L.R. 3 aprile 1987, n. 13). Per esercitare la pesca nelle acque interne occorre essere titolare di licenza di pesca. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, nell'esercizio delle loro funzioni: a) gli addetti agli impianti di piscicoltura nonché ai bacini di pesce a pagamento, sempreché gli impianti siano recintati e i bacini non siano realizzati con acque classificate pubbliche; b) il personale degli Enti Pubblici autorizzato o di Enti Pubblici titolari di diritti esclusivi di pesca, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento. Non sono tenuti all'obbligo della licenza di pesca i minori degli anni 12 purché accompagnati da persona maggiorenne, in possesso di licenza di pesca, che assuma la responsabilità relativamente agli atti di pesca del minore. Art. 10

(Tipi di licenza) Le licenze di pesca sono di due tipi: tipo "A": autorizza all'esercizio della pesca di mestiere con tutti gli attrezzi consentiti; tipo "B": autorizza all'esercizio della pesca dilettantistica. Art. 11 (Delega per il rilascio delle licenze) (La parola "licenza" è stata sostituita con "l'autorizzazione provvisoria", così come dettato dalla L.R. 3 aprile 1987, n. 13:) I servizi relativi al rilascio delle licenze di pesca e alla tenuta dei registri dei titolari di licenza sono delegati alle Province. La licenza di pesca viene rilasciata dalla Provincia in cui risiede il richiedente ed ha validità nell'ambito del territorio nazionale. La licenza viene rilasciata previa presentazione dell'attestazione dei versamenti di cui al successivo art. 26. Nel caso in cui il richiedente non risiede in Italia l'autorizzazione provvisoria può essere rilasciata da qualsiasi Provincia della Regione Abruzzo nei modi e nei limiti previsti in materia dalla presente legge, previo accertamento della identità della persona, e per una validità di tre mesi dalla data di emissione. Art. 12 (Requisiti di età per la licenza) (Così soppresso e modificato dall'art. 6 L.R. 13 aprile 1987, n. 13:) Possono richiedere la licenza di pesca coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. La licenza di pesca di tipo "A", con la qualifica di apprendista da apporsi sul documento, può essere richiesta anche dai minori di anni diciotto che siano maggiori di anni quattordici; l'apprendista esercita la pesca in collaborazione e sotto la responsabilità di un pescatore professionista. La licenza di pesca di tipo B può essere richiesta anche dai minori di 18 anni, previo assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela. Art. 13 (Validità della licenza) Le licenze di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale per sei anni dalla data del rilascio, subordinatamente al pagamento delle tasse di cui al successivo art. 26. Art. 14 (Deterioramento, distruzione e smarrimento della licenza) (La dizione "un duplicato", presente sia nel 1 che nel 2 comma, è stata sostituita con la dizione "altra licenza" dall'art. 7 L.R. 13 aprile 1987, n. 13)

In caso di deterioramento della licenza, il titolare può ottenere il rilascio di altra licenza previa consegna del documento deteriorato. In caso di distruzione o smarrimento della licenza, il titolare ha l'obbligo di denunciare la distruzione o la perdita all'autorità di Pubblica sicurezza e può ottenere il rilascio di altra licenza previa presentazione di copia autentica del verbale di denuncia. Art. 15 (Provvedimenti straordinari) TITOLO IV Tutela della Fauna Ittica e Gestione delle acque Per particolari esigenze relative al mantenimento o all'incremento del patrimonio ittico può essere vietata, totalmente o per determinate specie, con Decreto del Presidente della Giunta, sentito il Comitato Consultivo Provinciale per la pesca, l'attività di pesca in corsi o specchi d'acqua, o loro tratti o parti, per un periodo non superiore a tre anni. Sussistendo i motivi sopra indicati, detto periodo può essere prorogato con la medesima procedura. Art. 16 (Periodo di divieto e misure) (L'art. 16 è stato così modificato ed integrato dali'art. 8 L.R. 3 aprile 1987, n. 13:) È vietato l'esercizio della pesca delle specie sottindicate: a. - carpa: dal 1 giugno al 30 giugno; b. - luccio: dal 16 febbraio al 15 marzo; c. - persico reale: dal 25 aprile al 31 maggio; d. - persico trota: dal 25 aprile al 31 maggio; e. - temolo: dal 14 gennaio al 30 aprile; f) - tinca: dal 1 giugno al 30 giugno; g.) - trota e salmerino: dal 1 lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio dell'anno successivo; h) - gambero: dal 1 aprile al 30 giugno; i. - coregono: dal 15 dicembre al 15 gennaio; l) - cheppia: dal 15 maggio al 15 giugno; La pesca è consentita a partire da un'ora prima del levar del sole ad un'ora dopo il tramonto. La pesca notturna è consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria B. Gli attrezzi professionali da posa devono essere collocati e prelevati in osservanza del precedente secondo comma.

Le misure minime delle specie pescabili sono le seguenti: Trota di fiume cm. 22 - Trota di lago cm. 30 Salmerino cm. 25 Coregone cm. 25 Temolo cm. 25 Luccio cm. 30 Barbo e Cavedano cm. 18 Carpa cm. 30 Tinca cm. 20 Persico Trota cm. 20 Persico Reale cm. 15 Anguilla cm. 25 Cefalo cm. 20 Cheppia cm. 18 Gambero cm. 9 Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso alla estremità dea pinna caudale. La lunghezza del gambero si computa dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda). In tutte le acque pubbliche, ciascun pescatore non professionale non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di dieci capi complessivi di salmonidi. È fatta eccezione per le acque private collegate con le pubbliche, ma da esse separate agli effetti del passaggio del pesce, in cui si esercita l'allevamento, la stabulazione, il commercio del pesce e la pesca facilitata; la stessa eccezione è valida per le acque soggette a diritti esclusivi di pesca. In periodo di divieto la provenienza del pesce da tali acque deve essere documentata. Art. 16/bis (Calendario Ittico Regionale) (L'art. 16/bis è stato aggiunto dall'art. 9 della L.R. 3 aprile l987n. 13) La Giunta Regionale, sentito il Comitato Consultivo Regionale, provvede ad adottare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il calendario ittico regionale da attuarsi nell'anno successivo. Ciascuna Provincia, entro il 31 ottobre, sentito il Comitato Consultivo Provinciale, invia progetti e proposte da recepire eventualmente nel calendario ittico. Il calendario ittico regionale deve contenere: - data di apertura e chiusura generale della pesca; classificazione delle acque di categoria A;

acque in concessione; - acque soggette a diritti esclusivi di pesca; - acque ove sussiste il divieto temporaneo di pesca; - misure minime delle specie pescabili e periodi di divieto nel corso della stagione di pesca. La stagione di pesca, nelle acque di categoria A, inizia l'ultima domenica di febbraio e termina la prima domenica di ottobre. La Giunta Regionale provvede alla stampa del calendario ittico regionale e alla distribuzione alle Province che ne curano la diffusione. Art. 16/ter (Zone di ripopolamento e di frega-zone di protezione - Tabellazione) L'art. 16/ter è stato aggiunto dall'art. 9 della L.R. 3 aprile l987n. 13) L'incremento e la protezione del patrimonio ittico si attuano mediante la istituzione di "Zone di ripopolamento e di frega" e "Zone di protezione". In esse l'esercizio della pesca è vietato per il periodo di durata del vincolo. Le zone di ripopolamento e di frega vengono istituite al fine di: a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche; b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d'acqua; c) favorire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento. I ripopolamenti ittici devono essere effettuati prevalentemente con specie ittiche e autoctone nelle zone di cui al precedente comma. È vietato a chiunque immettere nelle acque pubbliche ittiofauna senza autorizzazione della Provincia competente per territorio. Le zone di protezione vengono istituite in quei tratti di corsi d'acqua ove si accertino eccezionali esigenze di tutela del patrimonio ittico. Le zone di ripopolamento e di frega e le zone di protezione sono istituite dalle Province territorialmente competenti, sentito il Comitato Consultivo Provinciale. L'estensione di ogni zona di ripopolamento non deve essere di regola inferiore a Km. 2, misurata sull'asse del corso d'acqua e non può essere inferiore al 10% di ciascun corso d'acqua di categoria A.

Le zone di ripopolamento e di frega hanno durata di almeno due anni; possono essere rinnovate per periodo anche di diversa durata e possono essere istituite a rotazione, su tutto il corso d'acqua interessato, a cadenza biennale nei tratti più idonei a favorire la riproduzione naturale. Le zone di cui al presente articolo devono essere indicate e delimitate da apposite tabelle metalliche di colore bianco recante in rosso la scritta: "Zona di ripopolamento e di frega- Divieto di pesca" oppure "Zona di protezione -Divieto di pesca". Le acque soggette ad altri divieti o limitazioni previsti dalla presente legge vengono segnalate con tabelle aventi caratteristiche analoghe a quelle del precedente comma. Art. 17 (Raccolta ai fitti scientifici) Il Presidente della Giunta Provinciale, sentito il Comitato Consultivo Provinciale per la Pesca, può concedere l'autorizzazione alla cattura o all'utilizzazione di esemplari di determinate specie ittiche per scopi scientifici, in deroga alle norme di cui alla presente legge. Art. 18 (Importazione pesci) L'introduzione dall'estero di specie ittiche vive, purché corrispondenti alle specie già presenti nelle acque regionali, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento. È vietato introdurre nel territorio regionale specie ittiche estranee alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici, ai musei, ai circhi e agli spettacoli viaggianti o di specie tradizionalmente desti nate all'allevamento o al commercio per fini ornamentali. L'eventuale introduzione di specie diverse da quelle autoctone, ai fitti dell'incremento della pesca, deve essere autorizzata con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale, sentito il parere del Comitato Consultivo Provinciale della Pesca. Art. 19 (Diritti esclusivi di pesca-concessioni) (L'arr. 19 è stato così sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13:) Le Province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca accertati e riconosciuti A tal fine, tutti i soggetti privati che ne siano titolari sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia competente per territorio entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esibendo la documentazione probatoria. Le Province provvedono, entro i successivi trenta giorni, ad adottare atto deliberativo della ricognizione effettuata, da trasmettere al competente ufficio regionale.

In materia di diritti esclusivi di pesca esistenti, trovano applicazione le norme del R.D. 8.10.1931, n. 1604, e successive modificazioni; i provvedimenti relativi sono adottati dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato Consultivo Regionale per la Pesca. Ai soli fini dell'incremento della fauna ittica, della vigilanza e dell'esercizio della pesca sportiva, le acque pubbliche possono essere date in concessione dalla Provincia alle Associazioni dei pescatori sportivi dilettanti, riconosciute a livello nazionale e operanti nel territorio regionale per una estensione complessiva non superiore al 30% della superficie degli specchi di acqua mediante apposita convenzione. Art. 20 (Vigilanza) (Così sostiruito dall'art. Il della L.R. 3 aprile 1987, n. 13:) La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate agli agenti ittici della Provincia. Tale attività è inoltre affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette al Parco Nazionale d'abruzzo, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e forestali e campestri, e alle guardie volontarie appartenenti alle Associazioni ittiche e protezionistiche, autorizzate ai spensi delle leggi di pubblica sicurezza. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno i poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. Art. 20/bis (Corsi di qualificazione ed aggiornamento per agenti ittici) (L'art. 20/bis è stato aggiunto dall'art. 12 L.R. 3 aprile 1987, n. 13) La Regione promuove annualmente corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti ittici nell'ambito del piano annuale della formazione professionale prevista dalla legislazione regionale vigente. Le materie oggetto dei corsi riguardano particolarmente la legislazione sulla pesca, sulla protezione della fauna ittica e sulla tutela delle acque e dell'ambiente in generale. Le Province organizzano annualmente i corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti ittici, nel rispetto delle norme contenute nella L.R. 5 dicembre 1979, n. 63. Art. 21 (Sanzioni Amministrative) (L'art. 21 è stato così sostituito dall'art. 13 L.R. 3 aprile 1987, n. 13:) Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:

a) Sanzione amministrativa da L.40.000 a L. 120.000 per chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprietà privata o in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o in quelle date in concessione senza i1 consenso dell'avente diritto; b) Sanzione amministrativa da L.120.000 a L. 600.000 per chiunque violi i divieti di cui agli artt. 15 e 16, 1 e 5 comma; c) Sanzione amministrativa da L.80.000 a L. 240.000 per chiunque violi i divieti di cui agli artt. 16, 2,3 e 4 comma, 17 e 18; d) Sanzione amministrativa da L.10.000 a L. 30.000 per ogni salmonide eccedente il limite massimo di cattura giornaliero previsto dall'art. 16; e) Sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 180.000 per chiunque peschi senza essere titolare di licenza o sia titolare di licenza non valida; f) Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 per chiunque immette ittiofauna senza la prescritta autorizzazione della Provincia competente per territorio; g) Sanzione amministrativa di L. 5.000 per chiunque sia titolare di valida licenza e, su richiesta degli addetti alla vigilanza, non ne faccia esibizione, unitamente alla ricevuta del versamento di cui al successivo art. 26, nel caso in cui fornisca prove di essere titolare di valida licenza, entro il termine di legge, all'amministrazione Provinciale nel cui territorio è avvenuta la violazione; h) Sanzione amministrativa da Lire 1.000.000 a L.3.000.000 per chiunque peschi con materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica, con sostanze venefiche, mediante prosciugamento e deviazione di corsi d'acqua; i) Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000 per chiunque abbandoni esche o pasture o pesci o rifiuti, lungo gli argini dei corsi d'acqua naturali o artificiali, o nelle loro immediate adiacenze; l) Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000 per chiunque violi il divieto di cui all'art. 23; m) Sanzione amministrativa da L.100.000 a L. 300.000 a chiunque eserciti la pesca con le mani; n) Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000 a chiunque violi le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo. Il pescato oggetto della violazione è confiscato e destinato ad Enti di Assistenza e Beneficenza. Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di cinque anni, a chi abbia riportato condanne per reati in materia di pesca previsti dalle leggi vigenti. Le Amministrazioni Provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi. Le Amministrazioni Provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che abbiano violato le disposizioni di cui agli artt. 5-8 - 15-16 e 17 per tre volte, anche se la sanzione amministrativa sia stata pagata in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le Amministrazioni Provinciali terranno apposito registro per ogni tipo di Licenza. In tale registro, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le violazioni alla presente legge e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per reati in materia di pesca. Art. 22 (Contenzioso ittico) Le violazioni di norme che prevedano la irrogazione della sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale. Il contenzioso ittico è affidato alla Provincia competente per territorio. Ad essa vanno inoltrati i verbali elevati dagli agenti. Alle infrazioni amministrative previste dal precedente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, in quanto compatibili. I proventi delle sanzioni amministrative sono riscossi dalle Province nel cui territorio è stata contestata la violazione. Art.23 TITOLO VI Norme Speciali (Distanze minime dei manufatti e luoghi particolari) La distanza prevista dal 1 comma dell'art. 8 del regolamento sulla pesca approvato con R.D. 22.11.1914 n. 1486, per l'esercizio della pesca in prossimità delle dighe, degli sbocchi, dei canali, delle cascate, delle arcate, dei ponti, (2) delle macchine idrauliche, è ridotta (da m. 40 a m. 10) per quanto concerne la pesca con la canna o la mazzangola, sia a monte che a valle dei medesimi. Art. 24 (Posto di pesca) Il posto di pesca spetta al primo occupante. Il primo occupante, in esercizio di pesca, ha diritto a che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di almeno dieci (3) metri di linea d'aria, a monte, a valle sul fronte e a tergo. 1. Cosi corretto dall'art. 14 L.R. 3 aprile 1987, n. 13. 2. Le parole "dei graticci e simili. sono state soppresse, cosi come dettato dall'art. 15 L.R. 3 aprile 1987, n. 13. 3. La parola "cinque" è stata sostituita da "dieci" per effetto dell'art. 16 L.R. 3 aprile 1987, n. 13. Art. 25 (Gare di pesca)

(Così modificato ed integrato dall'art. 17 L.R. 3 aprile 1987, n. 13:) Le Associazioni nazionali e regionali dei pescatori sportivi, giuridicamente riconosciute, possono effettuare gare di pesca, richiedendo preventivamente apposita autorizzazione alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio. Nei tratti dei corsi d'acqua appartenenti alla categoria "B" prescelti per tali manifestazioni e per il solo periodo in cui esse si svolgono, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni e le altre limitazioni disposte, eccezione fatta per le misure minime riguardanti i salmonidi, la carpa, la tinca, il luccio, il persico reale e il persico trota, cavedano e barbo. Nei tratti dei corsi d'acqua appartenenti alla categoria A, prescelti per le gare e per il periodo in cui esse si svolgono, non si applica la limitazione del numero delle catture nel caso che i tratti medesimi vengano preventivamente ripopolati con soggetti adulti di trota. Copia del verbale di semina, controfirmata da guardapesca provinciali, dovrà essere trasmessa all'amministrazione Provinciale competente. Il campo di gare viene chiuso alla libera pesca e concesso alle società organizzatrici con autorizzazione del Presidente dell'amministrazione Provinciale, a partire dalle ore 5 del giorno precedente l'inizio della manifestazione, sino al termine della stessa. Art. 26 (Tasse di concessione regionale) TITOLO VII Norme finanziarie transitorie e finali (L'ultimo comma è stato aggiunto dalla L.R., aprile 1987, n. 13). Le licenze di pesca sono soggette a tasse di concessione regionale che consistono in una tassa di rilascio ed in una tassa annuale. I relativi versamenti devono essere effettuati sul C/C postale n. 10456671 così intestato: REGIONE ABRUZZO - tassa per l'esercizio della Pesca - 67100 - L'AQUILA. Le tasse di concessione regionale di cui al primo comma sono stabilite nelle seguenti misure: - licenza di tipo "A" (pescatori di mestiere): tassa di rilascio e tassa annuale L. 16.000; - licenza di tipo "B" (pescatori dilettanti): tassa di rilascio e tassa annuale L. 8.000. I titolari, oltre alla tassa, devono corrispondere contestualmente la seguente soprattassa: - per la licenza di tipo "A" L. 4.000; - per la licenza di tipo "B" L. 2.000;

La tassa e la soprattassa sono dovute in ogni caso, al momento del rilascio della licenza e poi, per ciascun anno successivo in cui il titolare eserciti effettivamente l'attività di pesca, mentre non sono dovute qualora non si eserciti durante l'anno. Le disposizioni del presente articolo abrogano e sostituiscono quanto previsto dal numero d'ordine 15 della tariffa annessa alla L.R. 29.2.80, n. 13, così come modificata dalla L.R. 18 agosto 1983, n. 55. La misura delle tasse e soprattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne, va rideterminata dalla legge regionale in materia di tasse sulle concessioni regionali. Art. 27 (Ripartizione proventi) La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione dei proventi delle tasse indicate nel precedente art. 26, con le modalità descritte nel successivo articolo 29. Le somme riscosse ai sensi dell'art. 21 sono introitate nel bilancio delle singole Province, che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge. Art. 28 (Licenze anteriori alla legge) Le licenze di pesca rilasciate dalle Amministrazioni Provinciali anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano validità sino alla scadenza del quinto anno, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge. Art. 29 (Piano di finanziamento) (Il 1, 2 c 3 comma sono stati modificati c il 4 con2ma c stato aggiunto dalla L.R. 3 aprile 1987, n. 13, art. 19). A decorrere dall'anno finanziario 1985, nel bilancio regionale viene stanziato un fondo necessario per i seguenti finanziamenti: a) un finanziamento in favore delle Province per le spese relative alle funzioni ad esse delegate; b) un finanziamento per il ripopolamento ittico annuale, da assegnare alle Province; c) un finanziamento per le iniziative e le spesò regionali nel campo ittico previste dalla presente legge; d) un finanziamento in favore delle Associazioni ittiche riconosciute a livello nazionale ed operanti nel territorio regionale. La Giunta Regionale provvede annualmente alla ripartizione del fondo suddetti nelle seguenti misure: 15% per il finanziamento di cui alla lettera a; 50% per il finanziamento di cui alla lettera b;