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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA Area Risorse Umane REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO ALL IMPIEGO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO PRESSO L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA (emanato con D.R. n. 757 2014, prot. n. 14237 I/3 del 03.06.2014) TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso all impiego, a tempo indeterminato e a tempo determinato, per il personale tecnico-amministrativo dipendente dell Università degli Studi di Foggia, ivi comprese le procedure per la mobilità di cui agli artt. 30, 33, 34 e 34-bis del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende: per Università l Università degli Studi di Foggia; per personale tecnico-amministrativo il personale dipendente da Università o Istituzioni universitarie o di ricerca appartenente allo stesso comparto di cui all art. 40, c. 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o altri comparti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all art. 1, c. 2, dello stesso D. Lgs. n. 165/2001; per diploma di laurea la laurea rilasciata secondo le disposizioni vigenti anteriormente all attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica e laurea magistrale quelle rispettivamente disciplinate ai sensi del citato D.M. e del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni. Art. 2 Modalità per l accesso all impiego 1. L accesso all impiego per i rapporti a tempo indeterminato avviene, nel rispetto dei principi contenuti nell art. 35, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle categorie e alle aree individuate nei contratti integrativi vigenti, nonché ad eventuali specifiche professionalità all interno di queste individuate nell indizione della procedura, con le seguenti modalità: a) selezione a seguito di avviamento da parte dei competenti uffici su richiesta numerica dell Amministrazione; b) concorso per esami; c) concorso per titoli ed esami; d) mobilità del personale tra amministrazioni pubbliche. 2. L accesso all impiego per i rapporti a tempo determinato avviene, nel rispetto delle previsioni dell art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e di quelle del D. Lgs. n. 368/2001, in quanto compatibili e con le modalità di seguito indicate: a) selezione a seguito di avviamento da parte dei competenti uffici su richiesta numerica dell Amministrazione; b) selezione pubblica per titoli e colloquio; c) utilizzazione delle graduatorie formatesi a seguito di concorsi pubblici per l instaurazione di rapporti a tempo indeterminato per la medesima categoria e area. 3. Per i rapporti di lavoro dei soggetti tutelati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, si provvede in conformità alle disposizioni di cui all art. 35, comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La verifica della compatibilità dell invalidità con le mansioni da svolgere avviene mediante una prova idoneativa con le modalità previste dall art. 4. 4. Le procedure si svolgono con modalità che ne garantiscono l imparzialità, l economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione, avvalendosi eventualmente di aziende specializzate nel reclutamento del personale. 5. Il bando di concorso può stabilire, in relazione al numero delle domande di partecipazione, che le prove d esame siano precedute da una prova selettiva. In tal caso il bando può indicare, in relazione ai posti messi a concorso, la quota di candidati da ammettere alle successive prove. 1

Art. 2 bis Norma transitoria per la stabilizzazione del personale avente i requisiti ex art. 1, comma 519, della Legge n. 296/2006 1. L accesso all impiego con rapporto a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo in possesso dei requisiti indicati all art. 1, comma 519, della Legge n. 296/2006, che abbia prestato servizio presso l Università degli Studi di Foggia con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e sia stato assunto mediante procedure selettive di tipo concorsuale, avviene, a domanda degli interessati, a seguito dell indizione di apposita procedura di stabilizzazione. 2. Le stabilizzazioni saranno effettuate secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nell ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all art. 1, comma 105, della Legge n. 311/2004 e fermo restando il limite di spesa fissato dalla normativa vigente per ciò che attiene il rapporto tra assegni fissi al personale di ruolo ed FFO, tenuto conto dei fabbisogni permanenti e attuali dell Università degli Studi di Foggia. 3. L avvio della procedura di stabilizzazione sarà dato con la pubblicazione di apposito avviso, nel quale saranno indicati i requisiti di ammissione ed i criteri per la formulazione di graduatorie distinte per ciascuna delle categorie ed aree professionali previste dal vigente CCNL del Comparto Università.. TITOLO SECONDO RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO Art. 3 Requisiti per l accesso 1. In relazione alle diverse categorie previste nei contratti collettivi che regolano il sistema di classificazione del personale, le modalità di selezione ed i titoli di studio richiesti per l accesso sono: a) Categoria B posizione economica 1: - Modalità di accesso: selezione a seguito di avviamento da parte dei competenti uffici su richiesta numerica dell Amministrazione; - Titolo di studio richiesto: scuola dell obbligo. b) Categoria B posizione economica 3: - Titolo di studio richiesto: scuola dell obbligo più particolare qualificazione professionale o esperienza lavorativa debitamente certificata. c) Categoria C: - Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado. d) Categoria D: - Titolo di studio richiesto: diploma di laurea ovvero laurea specialistica o laurea magistrale. e) Categoria EP: - Titolo di studio richiesto:diploma di laurea ovvero laurea specialistica o laurea magistrale più abilitazione professionale idonea all iscrizione ad un ordine professionale; diploma di laurea o ovvero laurea specialistica o laurea magistrale più particolare qualificazione professionale. Si intende per particolare qualificazione professionale il possesso di competenze certificate complessivamente adeguate alla professionalità richiesta (crediti formativi pertinenti, diplomi di specializzazioni, master, incarichi particolari risultanti dal curriculum lavorativo). 2. Il bando di concorso potrà determinare, in relazione alla professionalità da selezionare, le specifiche tipologie di titolo di studio richiesto per l accesso, nell ambito dei requisiti generali sopra descritti, nonché prevedere eventuali requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell attività lavorativa. Art. 4 Selezione a seguito di avviamento dai centri territoriali per l impiego 1. La selezione a seguito di avviamento da parte dei competenti uffici su richiesta numerica dell Amministrazione, nei casi previsti dall art. 35, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante prova tendente alla valutazione in assoluto dell idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie della categoria e area per la quale la selezione è indetta. 2. La selezione non comporta valutazione comparativa e avviene secondo l ordine di graduatoria fornito dal Centro territoriale per l impiego competente. 2

Art. 5 Concorso per esami 1. Gli esami per l accesso alle diverse categorie, volti ad accertare le capacità e conoscenze dei candidati in relazione all assolvimento delle funzioni, opere e/o lavori attinenti alla specifica professionalità richiesta, si svolgono secondo le seguenti modalità: a) per l accesso alla categoria B posizione economica 3 gli esami consistono in una prova pratica o teorico-pratica e un colloquio; b) per l accesso alla categoria C gli esami consistono in una prova scritta, anche a contenuto teoricopratico, o in una prova pratica e un colloquio. La prova scritta può consistere, altresì, in appositi test a risposta multipla da risolvere in un tempo predeterminato, oppure in quesiti a risposta sintetica; c) per l accesso alle categorie D e EP gli esami consistono in due prove scritte, di cui una eventualmente a contenuto teorico-pratico, ed un colloquio. Una delle due prove scritte può consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica. 2. Il bando di concorso specifica, in relazione alle diverse aree e professionalità richieste, il contenuto delle singole prove. 3. La prova orale è volta a valutare le caratteristiche attitudinali e la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sulle materie indicate nel bando. 4. I bandi devono prevedere, in sede di prova orale, l accertamento: della conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando; della capacità di utilizzazione delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 5. La prova orale per l accesso alla categoria EP deve inoltre prevedere l accertamento delle conoscenze in ordine ai principali strumenti di management. 6. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teoricopratiche e della votazione conseguita nel colloquio. 7. L ammissione alla prova orale e l idoneità si conseguono qualora sia stata raggiunta in ciascuna prova un punteggio non inferiore ai sette decimi di quello a disposizione. Art. 6 Concorso per titoli ed esami 1. Le categorie dei titoli valutabili sono: a) titolo di studio (tenuto conto della votazione e/o del giudizio finale riportato); b) anzianità di servizio prestata presso pubbliche amministrazioni, presso datori di lavoro privati ovvero nell ambito di attività professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle norme che disciplinano le suddette attività; particolare rilievo assume l anzianità di servizio maturata a seguito dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o con rapporto di lavoro parasubordinato presso l Università degli Studi di Foggia; c) incarichi professionali svolti nell ambito dei rapporti di cui al precedente punto b); d) pubblicazioni e/o lavori originali; e) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o privati, purché i medesimi si siano conclusi con un esame finale; f) abilitazioni professionali; g) altri titoli professionali dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini specifiche in relazione alle mansioni da svolgere. 2. I titoli di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f), g), devono essere inerenti alla professionalità richiesta per il cui accertamento si svolge il concorso. 3. Il possesso dei titoli deve essere documentato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e specificate nel bando di concorso. 4. Il bando, in relazione alle caratteristiche proprie del posto messo a concorso, indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie. 5. Il punteggio massimo attribuibile al complesso dei titoli non può superare un quarto del punteggio complessivo a disposizione per le categorie B - posizione economica 3 e C, un terzo del punteggio complessivo a disposizione per la categoria D, e metà del punteggio complessivo per la categoria EP. 6. La valutazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nelle prove di esame come determinato ai sensi dell art. 5, comma 6, del presente regolamento. 7. L ammissione alla prova orale e l idoneità si conseguono qualora sia stata raggiunta in ciascuna prova un punteggio non inferiore ai sette decimi di quello a disposizione. 3

Art. 7 Indizione e pubblicità 1. I concorsi sono indetti con decreto del Direttore Generale. 2. I bandi di concorso vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie speciale Concorsi ed Esami. 3. Al fine di una maggiore ed agevole diffusione dei bandi e dei moduli di domanda, i candidati potranno prendere visione degli stessi consultando il sito Web di Ateneo. 4. Il diario delle prove d esame viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie speciale Concorsi ed Esami, salvo diversa previsione contenuta nel bando, e in ogni caso sul sito Web di Ateneo. Art. 8 Domanda di partecipazione 1. Il bando di concorso stabilisce le modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione. 2. Le domande di partecipazione devono: essere redatte secondo il modello predisposto dall Amministrazione, e disponibile anche sul sito Web di Ateneo; contenere tutte le dichiarazioni richieste nel bando. 3. Nei concorsi per titoli ed esami i concorrenti devono allegare alla domanda i titoli culturali e professionali posseduti, da documentare secondo le modalità consentite dalla legge. Art. 9 Commissione giudicatrice 1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto dal Direttore Generale. 2. La Commissione giudicatrice è composta da esperti nelle materie oggetto delle prove, nei cui confronti non sussistano cause di incompatibilità previste dalla normativa in vigore. 3. Alle Commissioni giudicatrici possono partecipare anche unità di personale tecnico-amministrativo dell Università purché appartenenti ad una categoria almeno pari a quella oggetto della selezione. 4. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione giudicatrice, salvo impossibilità della cui sussistenza si fornisce idonea motivazione nel decreto di cui al comma 1, deve essere riservato alle donne. 5. Alle Commissioni giudicatrici possono essere aggregati, con decreto del Direttore Generale, membri aggiuntivi ed esperti, ai fini dell accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere. Art. 10 Graduatoria finale ed approvazione degli atti 1. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Direttore Generale ed è immediatamente efficace. 2. La graduatoria è resa pubblica mediante affissione all Albo ufficiale di questa Università. Di tale affissione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie speciale Concorsi ed Esami. 3. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. 4. La graduatoria, diffusa, altresì, mediante inserzione nel sito Web di Ateneo, rimane efficace, dalla data di pubblicazione dell avviso suddetto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie speciale Concorsi ed Esami per il periodo di tempo indicato dalla disciplina vigente. 5. L Università si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria per la copertura di posti vacanti, nel rispetto dei vincoli di bilancio. 6. L Università si riserva, altresì, la facoltà di utilizzare la stessa graduatoria per la copertura di posti vacanti con articolazione dell orario a tempo parziale, senza pregiudizio rispetto alla posizione in graduatoria ai fini dell esercizio della facoltà di cui al comma precedente. Art. 11 Mobilità 1. In alternativa alle sopramenzionate procedure di reclutamento, questa Università procede alla copertura dei posti vacanti e disponibili mediante trasferimento di personale da altre amministrazioni dello stesso comparto, o di altri comparti delle Pubbliche Amministrazioni. 2. La disponibilità alla copertura dei posti per trasferimento di personale è comunicata alle singole Università ed Amministrazioni del comparto mediante invio di un bando di mobilità, e alle altre Pubbliche Amministrazioni mediante avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie speciale Concorsi ed Esami. 3. Il bando di mobilità contiene l indicazione dei posti da coprire, la modalità di selezione degli aspiranti al 4

trasferimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di trasferimento, nonché l indicazione di cui ai successivi commi 9 e 10. 4. La selezione tra quanti hanno presentato domanda avviene sulla base della valutazione dei titoli professionali e culturali posseduti e di un colloquio. 5. Sono valutabili i seguenti titoli, in quanto allegati alla domanda e presentati secondo una delle forme prescritte dalla legge: a) Mansioni svolte per almeno un anno in attività corrispondenti a quelle per cui è indetta la procedura di mobilità; b) Frequenza di corsi di qualificazione professionale pertinenti alle attività da svolgere; c) Titoli culturali superiori a quelli previsti per l accesso al posto da ricoprire, in quanto pertinenti allo stesso. 6. Il colloquio è volto ad accertare la professionalità dell aspirante in relazione alla tipologia del posto da ricoprire. 7. La Commissione preposta alla valutazione dei titoli ed al colloquio è nominata, per ciascun posto o per ciascun raggruppamento omogeneo di posti da ricoprire, dal Direttore Generale. La Commissione è composta da tre esperti, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni anche di Segretario. 8. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Direttore Generale. 9. Il trasferimento di chi ne avrebbe titolo a seguito dell approvazione degli atti, è condizionato al nulla osta, che dovrà essere rilasciato dall Amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta. 10. In ogni caso, l Amministrazione si riserva il diritto di non provvedere alla costituzione del rapporto di lavoro, a prescindere dall esito della procedura selettiva. TITOLO TERZO RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO Art. 12 Selezione a seguito di avviamento dai centri territoriali per l impiego 1. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di categoria B - posizione economica 1, per cui è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell obbligo, avviene mediante selezione dei lavoratori avviati dai centri territoriali per l impiego secondo le modalità indicate nel precedente art. 4. Art. 13 Selezione per titoli e colloquio 1. Al fine di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato di categoria B - posizione economica 3 e di categoria C, D ed EP, l Università, per esigenze eccezionali e temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, indice apposite selezioni per titoli e colloquio. 2. L avviso di selezione può indicare, in aggiunta agli specifici titoli di studio richiesti per l accesso alle singole categorie di cui all art. 3, ulteriori requisiti professionali o scientifici in relazione alla tipologia del progetto o dell attività per cui la selezione è indetta. 3. L avviso di selezione dovrà indicare, in relazione alle caratteristiche proprie del posto messo a concorso, i titoli valutabili tra quelli indicati nel precedente art. 6, nonché il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie. 4. Il possesso dei titoli deve essere documentato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e specificate nel bando di selezione. 5. Il punteggio massimo attribuibile al complesso dei titoli non può superare un quarto del punteggio complessivo a disposizione per le categorie B - posizione economica 3 e C, un terzo del punteggio complessivo a disposizione per la categoria D e metà del punteggio complessivo a disposizione per la categoria EP. 6. Durante il colloquio verranno verificate le capacità tecniche e/o professionali dei candidati in relazione alle conoscenze ed esperienze richieste nell avviso di selezione. Saranno in ogni caso accertate la conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nell avviso di selezione, la capacità di utilizzazione delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 7. Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo pari a 7/10 o equivalente di quello a disposizione. 8. La valutazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nel colloquio. 9. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9, in quanto compatibili. 5

Art. 13 bis Indizione e pubblicità 1. L avviso di selezione é pubblicato, previa informazione preventiva alla RSU di Ateneo ed alle OO.SS., nell apposita pagina web dell Ateneo relativa ai bandi per il personale tecnico-amministrativo. 2. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati, che comunque non potrà essere inferiore a 15 giorni, è fissato di volta in volta dall avviso in relazione alle specifiche necessità correlate allo svolgimento delle attività per le quali è indetta la selezione. Art. 13 ter Graduatoria finale ed approvazione degli atti 1. Al termine della selezione, la Commissione formula una graduatoria di merito secondo l ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio, con l osservanza, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui all art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Esaurita la procedura di selezione, con provvedimento del Direttore Generale, sono approvati gli atti della selezione stessa e la graduatoria di merito ed è dichiarato il vincitore della selezione. 2. La graduatoria di merito viene pubblicata nell apposita pagina web dell Ateneo ed ha una validità di tre anni. L inizio della validità decorre dal giorno successivo alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa. Art. 14 Utilizzazione delle graduatorie 1. Al fine di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato e sempre che non siano disponibili le graduatorie di cui al precedente art. 13 ter, l Università si riserva la facoltà di utilizzare, in relazione alle professionalità necessarie, le graduatorie ancora in vigore, formatesi a seguito di concorsi pubblici per l instaurazione di rapporti a tempo indeterminato. 2. L utilizzazione della graduatoria avviene senza pregiudizio della posizione occupata dal candidato nella stessa, ai fini dell esercizio delle facoltà di cui all art. 10, commi 5 e 6. Art. 15 Periodo di prova 1. Il lavoratore assunto a tempo determinato è sottoposto ad un periodo di prova pari ad un quarto della durata del rapporto di lavoro stabilita dal contratto individuale, e, in ogni caso, con un limite massimo di tre mesi di effettivo lavoro. Art. 16 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, sono da intendersi richiamate ed applicabili le procedure stabilite dalla normativa vigente in tema di accesso all impiego nelle pubbliche amministrazioni statali. 6