GUIDA PRATICA PER L ISCRITTO

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GUIDA PRATICA PER L ISCRITTO GENNAIO 2013 Via Sammontana, 39-50056 MONTELUPO FIORENTINO Tel. 0571-53271 Fax. 0571-5327265 e- mail:fondopensione.dirigenti@ancc.coop.it sito web: dirigentiancc.it

INDICE PREMESSA pag. 3 CONTRIBUTI AGGIUNTIVII pag. 4 CONTRIBUTI VOLONTARI pag. 4 CONTRIBUTI NON DEDOTTI pag. 5 TRASFERIMENTI TRASFERIMENTO DA ALTRI FONDI pag. 5 TRASFERIMENTO AD ALTRI FONDI pag. 5 COMUNICAZIONE DEI BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE pag. 5 MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE PRESSO IL FONDO pag. 5 PRESTAZIONI PRESTAZIONE PENSIONISTICA pag. 5 RISCATTO pag. 6 ANTICIPAZIONI pag. 7 FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI - Guida per l iscritto Ediz 2013 - pag. 2 di pagg. 7

PREMESSA La presente guida riepiloga sinteticamente le prestazioni del Fondo Pensione Dirigenti Cooperative di consumatori e le relative modalità operative. Invitiamo gli iscritti a consultare la Nota Informativa e gli appositi documenti relativi a Documento sulle anticipazioni ed al Documento sul Regime fiscale. La modulistica ed i documenti, richiamati nelle diverse sezioni della Guida, sono disponibili sul sito web: www.dirigentiancc.it. Per ogni ulteriore informazione o chiarimento gli iscritti possono rivolgersi direttamente al Fondo pensione ai seguenti numeri: Telefono: 0571-53271 oppure 0571-5327215 Telefax: 0571-5327265 e-mail: fondopensione.dirigenti@ancc.coop.it oppure visitando il nostro sito web: www.dirigentiancc.it FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI - Guida per l iscritto Ediz 2013 - pag. 3 di pagg. 7

CONTRIBUTI Il C.C.N.L. per Dirigenti delle Imprese Cooperative, a far data dal 1 gennaio 2009, prevede che il trattamento pensionistico complementare, di cui al D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni e integrazioni, venga garantito dai sottoriportati contributi da calcolarsi in percentuale sulla retribuzione lorda annua dell iscritto presa a riferimento per il calcolo del T.F.R.. Contributi al Fondo Pensione Massimali retributivi Datore di lavoro Dirigente Totale TFR Fino a. 100.000,00 6% 1% 7% 0%-50%-100% Inoltre, per i dirigenti del settore della distribuzione cooperativa operanti nelle cooperative di consumatori, loro consorzi, società controllate e associazioni, rappresentate da ANCC COOP, è previsto un contributo ulteriore, ad esclusivo carico dell azienda pari al 3% fino al massimale di 191.000,00 euro. In virtù di tale contribuzione integrativa, le aliquote complessivamente dovute al Fondo pensione sono quelle indicate nella tabella sottostante Da a Datore di lavoro dirigente Totale TFR Fino a 100.000,00 9,00% 1,00% 10,00% 0%-50%-100% 100.001,00 191.000,00 3,00% 3,00% 0%-50%-100% TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO i dirigenti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28.04.1993 (vecchi iscritti), possono: o non conferire al Fondo la quota del TFR maturata nell anno; o conferire al Fondo il 50% oppure il 100% del TFR maturato nell anno; i dirigenti iscritti a forme pensionistiche complementari dopo il 28.04.1993 (nuovi iscritti) che non siano di prima occupazione successiva a tale data, oltre alla quota del TFR maturato nell anno per un importo pari al 50%, possono conferire al Fondo pensione il 100% del TFR maturato nell anno. Per i dirigenti iscritti di prima occupazione successiva al 28/04/93 è previsto il versamento al Fondo dell intera quota degli accantonamenti annuali di TFR. CONTRIBUTI AGGIUNTIVI I contratti o i regolamenti aziendali possono prevedere contribuzioni aggiuntive a carico del datore di lavoro e/o dell iscritto che dovranno essere versate al Fondo, in costanza di rapporto di lavoro, per il tramite del datore di lavoro. CONTRIBUTI VOLONTARI L iscritto può alimentare la propria posizione previdenziale con contributi volontari aggiuntivi a quelli contrattualmente previsti oppure proseguire volontariamente nei seguenti casi: sospensione del rapporto di lavoro sospensione della prestazione lavorativa comportante la sospensione integrale della retribuzione aspettativa non retribuita cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento cessazione del rapporto di lavoro per altre motivazioni Nei casi di pensionamento, aspettativa non retribuita, cessazione per qualsiasi motivazione del rapporto di lavoro, l iscritto verserà direttamente i contributi al Fondo utilizzando l apposita modulistica. FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI - Guida per l iscritto Ediz 2013 - pag. 4 di pagg. 7

CONTRIBUTI NON DEDOTTI (art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 252/05) Entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi oppure alla data in cui sorge il diritto alla prestazione se antecedente, è necessario comunicare al Fondo, l importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità annuale previsti dalla vigente normativa (. 5.164,57). Il TFR non concorre alla determinazione del predetto limite. Su tali importi non verrà applicata fiscalità al momento della prestazione. TRASFERIMENTO DA ALTRI FONDI TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE L iscritto può chiedere il trasferimento al Fondo Pensione dirigenti cooperative di consumatori della posizione costituita presso altre forme pensionistiche complementari. TRASFERIMENTO AD ALTRI FONDI L iscritto ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altre forme pensionistiche complementari: in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione (cessazione rapporto di lavoro dirigenziale); in caso di mantenimento dei requisiti di partecipazione, purché siano trascorsi almeno due anni di permanenza nel Fondo Pensione dirigenti cooperative di consumatori. COMUNICAZIONE DEI BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE E facoltà dell iscritto designare i beneficiari, siano essi persone fisiche o giuridiche, che possono essere tra di loro alternativi o concorrere con percentuali diverse, in caso di suo decesso prima dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica. Si consiglia la lettura degli orientamenti interpretativi in merito all articolo 14 comma 3 del D.Lgs. n. 252/2005 approvati dalla Covip in data 15 luglio 2008. MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE PRESSO IL FONDO L iscritto può fare richiesta di mantenimento della posizione individuale accantonata presso il Fondo qualora perda i requisiti di partecipazione prima del pensionamento. La posizione continua ad essere gestita presso il Fondo anche in assenza di contribuzione. L iscritto può richiedere la prestazione in qualsiasi momento. PRESTAZIONE PENSIONISTICA PRESTAZIONI Su richiesta dell iscritto il Fondo pensione provvede all erogazione delle prestazioni di seguito riportate, qualora ne ricorrano le condizioni. I requisiti sono i seguenti: a) cessazione del rapporto di lavoro; b) maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di legge; c) almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. L iscritto che sia in possesso dei soli requisiti a) e b), ma non del c), può comunque richiedere il riscatto totale della posizione per intervenuto pensionamento. Inoltre è previsto che, in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, si possa beneficiare delle prestazioni pensionistiche con un anticipo massimo di 5 anni antecedenti al raggiungimento dei requisiti per il riconoscimento delle corrispondenti prestazioni pensionistiche di legge. FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI - Guida per l iscritto Ediz 2013 - pag. 5 di pagg. 7

La prestazione può essere erogata nelle seguenti forme: interamente in rendita vitalizia; parte in rendita e parte in capitale: quest ultima non può superare il 50% del maturato, salvo il caso in cui l importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia il 70% della posizione individuale risulti inferiore al 50% dell assegno sociale di cui all art. 3, commi 6 e 7 della L. 8 agosto 1995, n.335. I vecchi iscritti mantengono, comunque, la facoltà di percepire l intera prestazione in capitale: in tal caso, però, continua ad applicarsi, anche su quanto maturato dal 1 Gennaio 2007, la fiscalità precedente. La prestazione pensionistica complementare è commisurata ai contributi versati e determinata in conformità al principio della capitalizzazione. Tale prestazione è adeguata in funzione dei proventi realizzati per l effetto dell impiego dei contributi stessi nella gestione assicurativa. Per quanto riguarda la prestazione in forma di rendita, l iscritto può richiedere una delle seguenti forme: 1. rendita vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando sarà in vita l iscritto; 2. rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando sarà in vita l iscritto e, dopo il suo decesso, una rendita annua vitalizia di importo pari ad una prefissata percentuale della precedente, pagabile se e fino a quando sarà in vita un secondo beneficiario esplicitamente individuato dall iscritto al momento dell esercizio dell opzione; 3. rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi 5 (cinque), 10 (dieci), 15 (quindici) anni e successivamente se e fino a quando sarà in vita l iscritto. Nel caso di richiesta di prestazione sotto forma di rendita di cui ai punti 2. e 3., le rendite verranno determinate, nel loro ammontare e nelle loro caratteristiche, in base alle condizioni in vigore alla data di conversione. Su richiesta dell iscritto, le rendite di cui ai punti 1., 2., e 3., possono essere erogate con rateazione diversa dall annuale (semestrale o trimestrale); nel caso di scelta diversa dall annuale, l importo della rendita su base annua risulterà inferiore a quello erogabile con frequenza annuale. Le prestazioni in forma di rendita vengono erogate in via posticipata; pertanto la prima rata verrà corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto. Nel corso dell erogazione, la rendita non può essere riscattata. RISCATTO L iscritto che perde i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può: riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi; riscattare il 50% della posizione individuale maturata in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; riscattare l intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 252/05; riscattare l intera posizione individuale maturata ai sensi dell art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 252/05, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro senza aver maturato i requisiti per il diritto alla pensione complementare. Il riscatto avviene sulla base di esplicita richiesta dell iscritto, da proporsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla sede legale del Fondo, la quale avrà effetto dal giorno del ricevimento. FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI - Guida per l iscritto Ediz 2013 - pag. 6 di pagg. 7

La posizione individuale dell iscritto, in caso di riscatto, è determinata in misura pari ai contributi versati, aumentati di un importo corrispondente ai rendimenti derivanti dalla gestione assicurativa. Il riscatto totale comporta la cessazione della partecipazione al Fondo. In caso di decesso dell iscritto prima dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dai beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero in assenza di indicazioni, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo. ANTICIPAZIONI (vedi documento sulle anticipazioni) L iscritto ha la facoltà, in base all art.11, comma.7 del D.Lgs. n. 252/05 di richiedere un anticipazione della posizione individuale maturata, costituita dai versamenti effettuati (contributi) e dai rendimenti realizzati alla data della richiesta. REQUISITI Causale Percentuale In qualsiasi momento Dopo 8 anni di iscrizione -spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative all iscritto, al coniuge ed ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche) -spese per acquisto prima casa; -spese per acquisto prima casa figli; -spese per ristrutturazione propria prima casa; -spese per ristrutturazione prima casa figli; 75% della posizione maturata 75% della posizione maturata Dopo 8 anni di iscrizione(*) -per ulteriori esigenze dell iscritto 30% della posizione maturata (*) A norma dell articolo 11 comma 4 del D.L.n.174 Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, le domande di anticipazione avanzate dagli iscritti, alla data degli eventi sismici del maggio e giugno 2012, nelle province di Bologna, Ferrara, Mantova, Modena, Reggio Emilia, Rovigo sono accolte a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare. La deroga a durata triennale e si applica quindi alle domande pervenute al Fondo Pensione nel periodo intercorrente fra il 22 maggio 2012 ed il 21 maggio 2015 La percezione di somme a titolo di anticipazione riduce il capitale disponibile. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione. Si sottolinea, comunque, che le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell iscritto ed in qualsiasi momento. Le modalità di richiesta delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione e sono indicate nell apposito Documento sulle anticipazioni. FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI - Guida per l iscritto Ediz 2013 - pag. 7 di pagg. 7