FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI" PERUGIA STATUTO " FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI PIETRO VANNUCCI



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FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI" PERUGIA Alta Formazione Artistica Pareggiata alle Accademie Statali con R.D. 5 Giugno 1940 n. 1086 STATUTO " FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI PIETRO VANNUCCI APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CORPO ACCADEMICO DEL 23 GIUGNO 2002 APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.12.2002 CON ATTO N. 163 APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 14.1.2003 CON ATTO N. 7 RETTIFICATO DALL ASSEMBLEA DEL 23.3.2010 CON ATTO N. 3

FONDAZIONE "ACCADEMIA DI BELLE ARTI PIETRO VANNUCCI" Art. 1 Denominazione ed origini l. E' costituita una Fondazione che prende il nome di "Fondazione Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, con sede in Perugia, Piazza San Francesco al Prato. 2. La Fondazione della Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci -d'ora in avanti denominata per brevità "Fondazione"- prosegue senza soluzione di continuità l'opera svolta dall'accademia del Disegno, fondata a Perugia nel 1573 dal pittore Orazio Alfani e dall'architetto e matematico Bino Sozi -successivamente denominata " Accademia di Belle Arti" -i1 cui statuto è stato approvato con il-r.d. 9 febbraio 1896, n. 68 e riformato con il D.L. 7 dicembre 1916, n. 1874 e che ha conseguito il pareggiamento dell'attività di istruzione artistica in forza del R.D. 25 giugno 1940, n. 1086. Art. 2 Scopi 1. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, neppure in modo indiretto, né avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale e comunque utilità di ogni genere, nemmeno in caso di estinzione o di scioglimento. 2. La Fondazione, nell'ambito di quanto previsto all'art. 1, persegue i seguenti scopi: a) promuove e diffonde la conoscenza e lo studio - delle arti e la cultura storica e artistica della città di Perugia e del territorio dell'umbria; b) concorre alla tutela ed alla valorizzazione dei beni artistici, storici e culturali; c) gestisce ed incrementa il proprio patrimonio artistico e culturale, promuovendone lo studio e la conoscenza; d) collabora con le istituzioni pubbliche per la promozione e lo sviluppo dell'arte e della cultura. Art. 3 Attività strumentali, accessorie connesse 1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto. tra cui l'assunzione di mutui. l acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati con particolare riferimento alle Università ed istituzioni artistiche, scientifiche e culturali nazionali ed estere, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi; b) amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività è rivolta direttamente o indirettamente, alla promozione della cultura e dell'arte; l'accademia può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti. Art. 4 Soci fondatori l. Sono soci fondatori della Fondazione l'accademia di Belle Arti, i1 Comune di Perugia e la Provincia di Perugia, nel seguito denominati "Comune e "Provincia". Art. 5 Soci sostenitori l. Possono aderire alla Fondazione, in qualità di soci sostenitori, soggetti pubblici e privati ritenuti idonei dall'assemblea che ne facciano richiesta impegnandosi a corrispondere un contributo annuo stabilito con cadenza triennale da apposito regolamento. Art. 6 Patrimonio 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da: a) il fondo di dotazione costituito dai soci fondatori; b) i beni mobili ed immobili appartenenti all'accademia alla data di approvazione del presente statuto, inclusi i beni e le collezioni di valore storico, artistico, culturale e documentario, come la biblioteca, gli archivi, la gipsoteca, la quadreria, la collezione dei disegni e delle stampe; c) il diritto di uso concesso dal Comune di Perugia dell'immobile in piazza San Francesco al Prato di Perugia, sede dell'accademia e delle sue attività, distinto al catasto urbano; d) i beni che pervengono in seguito alla Fondazione, a qualsiasi titolo; e) le elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

f) le somme delle rendite non utilizzate che l'assembla destina ad incremento del patrimonio. Art. 7 Entrate 1. Le entrate della Fondazione sono costituite da: i contributi annuali corrisposti dai soci fondatori e dai soci sostenitori. I contributi annuali della Provincia e del Comune saranno assegnati nei limiti degli stanziamenti previsti nei rispettivi bilanci di previsione; le rendite derivanti dal patrimonio; i proventi derivanti dall'attività o ad essa connessi; ogni provvidenza finanziaria di cui essa è destinataria; eventuali donazioni o lasciti non espressamente destinati al patrimonio. Art. 8 Esercizio finanziario 1. L' esercizio finanziario della Fondazione ha inizio con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Entro il 31 Ottobre di ciascun anno l'assemblea approva il bilancio di previsione per l'anno seguente osservando l'obbligo di pareggio finanziario complessivo ed entro il successivo 31 marzo approva il conto consuntivo dell'anno precedente. Entro 20 giorni dalla loro approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnati dalle rispettive relazioni sull'andamento della gestione e dei Revisori dei conti, sono trasmessi al Comune e alla Provincia. 3. Gli organi della Fondazione nell'ambito delle rispettive competenze possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. 4. Gli avanzi delle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. 5. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione sull'andamento della gestione sociale sono redatti a cura dei Consiglio di Amministrazone e trasmessi all'assemblea nei termini atti a

consentirne la tempestiva approvazione. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo debbono essere trasmessi accompagnati dalla relazione del Collegio dei revisori. Art. 9 Organi 1. Gli organi della Fondazione sono: l'assemblea; il Corpo Accademico; il Consiglio di amministrazione;. il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 10 Assemblea Composizione l. L' Assemblea è composta da 3 rappresentanti degli Enti locali fondatori (due nominati dal Comune, uno dalla Provincia), da 1 rappresentante dei soci sostenitori, designato con modalità stabilite dal Regolamento, da 4 rappresentanti designati dal Corpo Accademico, ogni tre anni, nel proprio seno e dal Presidente della Fondazione. In caso di mancanza di soci sostenitori un ulteriore rappresentante sarà nominato congiuntamente dal Comune e dalla Provincia. 2. La carica di rappresentante nell'assemblea è incompatibile con quella di membro del Consiglio Accademico. 3. L'assemblea dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Art. 11 Assemblea Funzioni 1. L'Assemblea delibera gli atti fondamentali della Fondazione, svolgendo funzioni di indirizzo e controllo. 2. In particolare: a) Elegge nella prima seduta il Presidente della Fondazione tra i 5 Consiglieri eletti dal Corpo Accademico;

b) Adotta lo Statuto e le sue modificazioni. Le modifiche allo Statuto riguardanti io scope della Fondazione, la composizione e funzione degli organi, l'estinzione e devoluzione dei beni debbono essere ratificate dagli Enti fondatori e dal Corpo Accademico; b) Approva i bilanci preventivi e consuntivi; c) Adotta i regolamenti su proposta del Consiglio di Amministrazione; d) Delibera l'ammissione di soci sostenitori; e) Nomina i membri del collegio dei Revisori dei conti. Art. 12 Corpo Accademico composizione l. Il Corpo Accademico è composto da accademici di merito e accademici d'onore. In ciascuna delle due categorie di accademici il numero non può superare le centocinquanta unità. 2. I nuovi Accademici sono eletti dal Corpo Accademico, su proposta di un'apposita commissione, formata dal Presidente dell'accademia, che la presiede, e da otto membri eletti dal Corpo Accademico nel proprio seno, con voto limitato a non più di cinque nominativi. 3. Gli accademici di merito vengono scelti fra gli artisti che si sono distinti nelle diverse espressioni artistiche. 4. Gli accademici d'onore vengono scelti fra coloro che si sono distinti nel campo della cultura e della scienza, o tra coloro che si sono resi benemeriti nei confronti dell'istituzione. Art. 13 Corpo Accademico funzioni l. Spetta al Corpo Accademico: a) designare nel proprio seno i 4 rappresentanti nell'assemblea; b) eleggere tra gli Accademici n. 5 membri del Consiglio di Amministrazione, uno dei quali in qualità di Conservatore dei Beni; c) eleggere i componenti della commissione per le proposte di nomina degli accademici di merito e d'onore; d) nominare i nuovi accademici;

e) esprimere pareri e formulare proposte agli altri organi della Fondazione in merito all attività culturale ed artistica. Art. 14 Convocazione del Corpo Accademico l. Il Corpo Accademico è convocato dal Presidente che lo presiede, di norma due volte all'anno, ed ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero ne abbiano fatta richiesta motivata almeno un quinto degli accademici. 2. La convocazione deve essere comunicata con avviso spedito almeno dieci giomi prima della seduta. 3. Per la validità delle riunioni del Corpo Accademico è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno degli accademici e, in seconda convocazione che può essere fissata nello stesso giorno con un intervallo di almeno un'ora dalla prima, di un numero qualsiasi di accademici, purché superiore a quello complessivo dei componenti dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione. 4. Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti. Art. 15 Consiglio di Amministrazione composizione 1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Esso è composto da: Il Presidente della Fondazione; n. 4 consiglieri eletti dal Corpo Accademico tra cui il Conservatore dei Beni; n. 2 consiglieri nominati dal Comune; n. 1 consigliere nominato dalla Provincia; n. 1 consigliere nominato congiuntamente dai soci sostenitori. In caso di mancanza, il membro verrà nominato congiuntamente dalla Provincia e dal Comune; 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra persone di particolare professionalità ed esperienza nei settori di competenza della Fondazione.

Art. 16 Consiglio di Amministrazione funzioni 1. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione della Fondazione e delibera, in conformità alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, su tutto ciò che concerne l'organizzazione ed i1 funzionamento dell'ente e che non è espressamente riservato ad altri organi. 2. II Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge i seguenti compiti: a) Elegge tra i suoi membri il Vice Presidente; b) Provvede, sentito il Corpo accademico, alla redazione dei programmi annuali di attività; c) Predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporsi all'assemblea per l'approvazione, previo parere dei Revisori dei conti; d) Predispone e propone i regolamenti ai fini dell'adozione da parte dell'assemblea; e) Delibera sull'assunzione e la gestione del personale dipendente e conferisce gli incarichi esterni; f) Delibera l'accettazione di lasciti e donazioni. Art. 17 Consiglio di Amministrazione funzionamento l. I1 Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno sei volte all'anno, oppure quando ne facciano richiesta non meno di 3 consiglieri. 2. Nella prima riunione è eletto il Vice presidente. 3. In assenza del Presidente, la riunione e presieduta dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere presente più anziano di età. 4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni. sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede. 5. Il verbale di ciascuna riunione, sottoscritto dal Presidente, è redatto e trascritto nell'apposito registro. 6. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive del Consiglio possono essere dichiarati decaduti e debbono essere sostituiti da parte dei soggetti titolari della potestà di nomina.

7) Alle riunioni sono invitati i revisori dei conti, senza diritto di voto. Art. 18 Il Presidente l. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione. 2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. 3. In particolare, il Presidente: a) convoca e presiede le riunioni dell'assemblea; b) convoca e presiede le riunioni del Corpo Accademico; c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione; d) vigila sull'andamento dell'amministrazione e delle attività della Fondazione; e) esegue le deliberazioni degli altri organi della Fondazione; f) adotta i provvedimenti urgenti e non differibili, di competenza del Consiglio, al quale dovranno essere sottoposti per ratifica. Art. 19 Collegio dei Revisori dei Conti 1. L'Amministrazione della Fondazione è sottoposta alla vigilanza di un Collegio di revisori dei conti, costituito da tre componenti nominati dall'assemblea, che eleggono nel loro seno il Presidente. 2. I revisori dei conti debbono essere scelti tra persone che non hanno rapporti di lavoro con la Fondazione e che siano iscritti all'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. 3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed alla scadenza possono essere riconfermati per una sola volta. 4. I revisori dei corti verificano l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Partecipano, altresì, alla riunione dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. 5. Il Collegio dei Revisori dei conti ogni anno presenta una relazione sul bilancio preventivo, in ordine alla sua congruità, coerenza ed attendibilità contabile, nonché sul conto consuntivo, e riferisce per iscritto al Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga necessario.

Art. 20 Conservatore dei beni artistici 1. Il Conservatore dei beni artistici è eletto dal Corpo Accademico per un triennio ed ha il compito di sovrintendere alla tutela ed alla conservazione dei beni artistici, culturali e documentari, riferendone periodicamente al Consiglio di Amministrazione. 2. Il Conservatore dei beni sovrintende alla tenuta e all'aggiornamento del catalogo-inventario dei beni di valore storico, artistico, culturale, di cui all'art. 6, comma 1-b), e ad ogni altro adempimento connesso ai compiti ad esso affidati. Art. 21 Regolamenti 1. L'Assemblea adotta i regolamenti per l'attuazione dello statuto e per il funzionamento della Fondazione. 2. Con regolamento sono stabiliti, fra l'altro: l'organizzazione delle attività della Fondazione per la realizzazione delle finalità statutarie; le modalità di partecipazione dei soci sostenitori; l'ordinamento e l'organizzazione delle attività artistica e culturale; l'ordinamento e l'organizzazione delle strutture amministrative; la disciplina del personale. Art. 22 Scioglimento l. Non è ammessa la trasformazione della Fondazione che impedisca di continuare ad operare secondo le disposizioni del presente Statuto né il suo assorbimento da parte di altre fondazioni o Enti, anche della stessa natura. Ove si verifichi una situazione prevista dalla legge come causa determinante tale trasformazione o l'assorbimento, la Fondazione sarà estinta per diritto ed il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea adotteranno i provvedimenti consequenziali. 2. Al di fuori del caso di cui al comma 1, lo scioglimento della Fondazione è consentito soltanto quando è proposto all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione e deliberato dall'assemblea.

3) In caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione,il patrimonio è devoluto al Comune di Perugia per fini di pubblica utilità, previo parere delle autorità preposte con esclusione di qualsiasi distribuzione ancorché indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale e comunque utilità di ogni genere. Art. 23 Rinvio 1. Per quanto non disposto dal presente statuto si fa rinvio al Codice civile ed alle norme di legge vigenti in materia di persone giuridiche di diritto privato ed, in particolare, di fondazioni. Art. 24 Norme transitorie Corpo Accademico 1. Fino all'insediamento degli organi della Fondazione le relative funzioni sono svolte dai corrispondenti organi dell'accademia di Belle Arti di cui all'art. 1, comma 2, in posizione di proroga e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi. 2. Con la costituzione della Fondazione cessa 1' Accademia di Belle Arti di cui all'art. 1, comma 2; il suo Corpo Accademico diventa Corpo Accademico della Fondazione e i suoi beni vengono trasferiti alla Fondazione stessa. Art. 25 Norme transitorie - Attività di istruzione artistica l. L'attività di istruzione artistica, svolta dall'accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, in forza del R.D. 25 giugno 1940, n. 1086, è demandata alla Fondazione, previa autorizzazione a subentrare in qualità di istituto pareggiato e fino all'emanazione dei provvedimenti di statizzazione della stessa attività in attuazione della L. 21/12/1999 n. 508, art. 2, comma 8, punto e). 2. Il Consiglio delibera su argomenti concernenti l'attività didattica pareggiata integrato da un rappresentante del Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca (MIUR), dal Direttore e da due docenti dell'istituto designati dai docenti con incarico a tempo indeterminato. 3. Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva. su proposta del Collegio dei docenti, i programmi e gli orari del corsi e degli insegnamenti; b) delibera la istituzione e l'attivazione di nuovi corsi di insegnamento salvo ratifica del Comune e della Provincia di Perugia cui sono attribuiti gli oneri per le spese del personale fino alla statizzazione di cui al precedente comma 1; c) nomina il Direttore dell'istituto pareggiato; d) nomina, per concorso, il personale docente dei corsi fondamentali ed il personale ATA (Amministrativo Tecnico ed Ausiliario) a tempo indeterminato e conferisce incarichi di tipo professionale per lo specifico numero di ore di un anno accademico per i corsi complementari con limitato numero di ore di insegnamento; e) conferisce incarichi di supplenza temporanea in base a graduatorie formate prima dell'inizio di ciascun anno accademico con criteri analoghi a quelli adottati nelle Accademie di Stato; in caso di assenza temporanea di titolari di corsi fondamentali la supplenza sarà assegnata all'assistente della stessa Cattedra; f) determina le tasse scolastiche per l'iscrizione e la frequenza dei corsi; g) delibera, su proposta del Collegio dei docenti, l'assegnazione di borse di studio e premi concessi da enti o da privati in favore degli allievi; h) applica, su proposta del Direttore, le sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti e del personale dipendente; i) approva, sentito il Collegio dei docenti, i1 regolamento per l'ordinamento e l'organizzazione dell'attività didattica e di quella amministrativa relativa all'attività di istruzione artistica. Il regolamento prevede forme di consultazione con i rappresentanti degli studenti. 4. Le funzioni di segretario del Consiglio integrato sono svolte dall'impiegato amministrativo di qualifica più elevata. 5) I1 Presidente esercita le funzioni previste dallo Statuto anche nelle attività svolte dall'istituto di Alta Formazione Artistica. 6. Il Direttore dell'istituto pareggiato è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto fra i componenti del Corpo Accademico o fra i docenti di ruolo della scuola pareggiata o fra artisti di stabilita reputazione. La nomina deve essere ratificata dal Corpo Accademico. Il Direttore dura in carica tre anni ed alla scadenza può essere riconfermato. Il Direttore cura lo svolgimento dei corsi, sovrintende alle attività didattiche pareggiate, sovrintende e coordina il personale docente, è responsabile dell'osservanza delle leggi, regolamenti e direttive concernenti le attività pareggiate e delle disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione. In particolare:

a) presiede il Collegio dei Docenti; b) assicura il corretto svolgimento della vita scolastica ed adotta i provvedimenti previsti dalla regolamentazione vigente; c) firma, con il Direttore Amministrativo, i diplomi degli studenti che hanno terminato i corsi con esito positivo; d) propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale e degli studenti; e) esegue tutti gli altri compiti previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e quelli conferitigli dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore è coadiuvato da un Consiglio di direzione; la composizione ed i compiti del Consiglio di Direzione sono stabiliti dal regolamento. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, l'insegnante titolare più anziano nei ruolo ne assume provvisoriamente le funzioni. Qualora l'assenza o l'impedimento del Direttore si prolunghi per oltre trenta giorni, il Consiglio Accademico provvede alla nomina di un supplente ovvero può dichiararlo decaduto e procedere alla nomina del nuovo direttore. 7. L'ordinamento e la disciplina dei corsi di insegnamento sono regolati in conformità alla normativa vigente nelle Accademie di Stato, in quanto applicabile. La predisposizione delle proposte programmatiche ed il coordinamento dell'attività didattica sono di competenza del Collegio dei docenti costituito da tutti i Docenti sia dei corsi fondamentali che di quelli complementari. Tuttavia alle sedute che hanno per oggetto i pareri sul regolamento, di cui al punto i) del precedente comma 3 e le proposte programmatiche, i Docenti con incarico professionale di cui al punto d) dello stesso comma 3, partecipano con voto consultivo. Il Collegio dei docenti cura inoltre le iniziative delle attività collaterali alla didattica e formula le proposte, al Consiglio di Amministrazione, per l'orario dei corsi, l'assegnazione di borse di studio, e ogni altra utile iniziativa che richieda l'approvazione del Consiglio stesso. 8. Al personale dipendente dell'accademia, insegnante e non insegnante, sarà applicato il trattamento giuridico ed economico previsto dalla disciplina nazionale per le Accademie statali. 9. Tutto il personale dipendente, insegnante e non insegnante, dell'accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci", conserva integralmente i diritti acquisiti precedentemente all'entrata in vigore del presente Statuto.