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ALLEGATO N. 8 FASCICOLO N. 9/59 ENTE GESTORE CENTRO STUDI DI PSICOLOGIA CLINICA SRL Via Gustavo Modena, 23-50123 - Firenze (Codice Istituto N. 243) ISTITUTO SCUOLA DI IPNOTERAPIA COGNITIVA (Scuola di Specializzazione in Ipnoterapia Cognitiva ) Villa Kraft, Via dei Massoni, 21-50139 Firenze LETTERA B DELL ORDINANZA MINISTERIALE: DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'INDIRIZZO SCIENTIFICO-CULTURALE REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO Il Presidente dell Ente Gestore della Scuola di Ipnoterapia Cognitiva Dr. Patrizio Borella

REGOLAMENTO DELL ISTITUTO: «SCUOLA DI IPNOTERAPIA COGNITIVA» ENTE GESTORE: «CENTRO STUDI DI PSICOLOGIA CLINICA SRL» ARTICOLO 1. La Scuola di specializzazione «Scuola di Ipnoterapia Cognitiva» dell Ente Gestore «Centro Studi di Psicologia Clinica», da qui in avanti, 'Scuola', ha lo scopo di qualificare i suoi allievi alla psicoterapia presso gli Ordini Professionali degli Psicologi e dei Medici e, in particolare, di formare degli specialisti in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale della ipnoterapia cognitiva. Il presente Regolamento si adegua automaticamente ad eventuali successive indicazioni o prescrizioni del Ministero dell Istruzione e della Ricerca; in caso di contrasto tra quanto qui espresso e quanto prescritto dal sistema dell Ordinamento Giuridico in vigore, in generale, e del Ministero dell Istruzione e della Ricerca, in particolare, prevalgono automaticamente tali ultimi contenuti. ARTICOLO 2. La suddetta formazione, il cui modello metodologico e teorico culturale è quello allegato alla domanda di abilitazione della Scuola presso il Ministero dell Istruzione e della Ricerca, risulta conforme alle modalità di intervento clinico negli ambiti tematici di interesse statutario dell Ente Gestore, con particolare riferimento alla psicoterapia forense. ARTICOLO 3. La Scuola è aperta ai soli laureati di secondo livello in Medicina e Chirurgia, e in Psicologia, già iscritti ai rispettivi albi professionali (o che supereranno l Esame di Stato entro la prima sessione utile dalla data di inizio dei corsi e che provvederanno all iscrizione all Albo di competenza entro i successivi trenta giorni dall abilitazione). ARTICOLO 4. Gli anni di corso della Scuola sono quattro, suddivisi in due bienni, e comprendono, lezioni in aula, attività seminariali, laboratori, esercitazioni e tirocini presso strutture pubbliche e private, supervisioni e quant altro utile alle finalità didattiche e statutarie della Scuola. In caso di passaggio ai cinque anni di corso, la Scuola sarà divisa in un triennio e in un biennio con relativo adeguamento proporzionale dei carichi didattici, del tirocinio, delle supervisioni e di quant altro. ARTICOLO 5. Il tirocinio degli allievi ha una durata annua non inferiore alle centocinquanta ore e verrà effettuato presso strutture, pubbliche o private, che permettano ai tirocinanti di essere seguiti sia durante il tirocinio che in aula (durante la resocontazione delle esperienze) da un supervisore nominato dal Direttore della Scuola e/o dal Responsabile della Struttura ospitante. ARTICOLO 6. La frequenza della Scuola è obbligatoria con una tolleranza, per le assenze, pari al venti per cento del totale. Si applicano le norme previste dal regolamento universitario dell Università degli Studi di Firenze per quanto attiene alla sospensione dell iscrizione e alla ripetizione degli anni accademici per le Scuole di Specialità. ARTICOLO 7. Le lezioni (con calendario redatto, almeno, quadrimestralmente) sono concentrate in una o più giornate settimanali con un massimo di otto ore a giornata. Le lezioni potranno svolgersi oltre che nella Sede Didattica della Scuola, anche presso Strutture Pubbliche o Private, Universitarie e non, per speciali occasioni o eventi; tali lezioni non potranno superare, nel corso dell anno, un terzo delle lezioni presso la Sede Didattica. ARTICOLO 8. Ogni specializzando, prima dell inizio del corso, verrà debitamente assicurato, secondo la normativa vigente, per tutti i luoghi e per tutte le attività svolte (didattiche, seminariali, di laboratorio, esercitative, di supervisione e quant altro). 2/8

ARTICOLO 9. Alla Scuola si accede mediante concorso per titoli e per esami. Gli esami comprendono una o più prove teoriche (anche sotto forma di questionario), uno o più colloqui, una o più somministrazioni di test psicodiagnostici, nonché una prova pratica di comprensione della lingua in inglese, volti a valutare le capacità, le attitudini e gli interessi per intraprendere il percorso formativo secondo l indirizzo scientifico culturale della Scuola. La graduatoria è unica per tutti i candidati, medici e psicologi, iscritti o iscrivendi ai relativi albi professionali. Il presente Articolo non si applica qualora il numero degli aspiranti all'iscrizione ai corsi risulti inferiore al numero massimo di allievi consentito dal Ministero della Ricerca per la Scuola, per i quali varrà solo il possesso dei requisiti obbligatori (cfr. qui Artt. 3, 10, 11, 22). ARTICOLO 10. La Scuola, vigendo la convenzione per l utilizzo, come Sede Didattica, della Sede del Comitato Regionale della Toscana della Croce Rossa Italiana, riserva ogni anno due posti di allievo agli appartenenti della Croce Rossa Italiana (Medici o Psicologi come da Art. sub 3). I candidati verranno segnalati dal Direttore del Comitato Regionale Toscana dell Ente Croce Rossa Italiana e selezionati dalla Commissione Scientifica e Didattica della Scuola tenendo conto dell Ordinanza Ministeriale 10/12/2004, B.3. I due posti usufruiranno, uno di una borsa di studio pari alla retta annuale ed uno pari alla metà della retta annuale. ARTICOLO 11. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani e i cittadini comunitari come da nota Miur 21/03/2005, Prot. 658 ovvero secondo la normativa vigente. ARTICOLO 12. La formazione, gli insegnamenti teorici e la supervisione delle attività psicoterapeutiche sono affidati sia a docenti e ricercatori delle università italiane e straniere di specifica qualificazione e sia a personale con documentata esperienza nel settore della psicoterapia, coerente con il modello scientifico culturale della Scuola. ARTICOLO 13. Gli organi della Scuola, nominati dall Organo Amministrativo dell Ente Gestore, sono: il Direttore Scientifico, Il Comitato Scientifico, il Consiglio di Direzione, il Consiglio dei Docenti, dei Didatti e dei Supervisori (per brevità, 'Consiglio dei Docenti'); il Segretario. Ad eccezione del Direttore Scientifico e del Comitato Scientifico, gli altri organi possono non attivarsi qualora la loro funzione non risulti necessaria al buon funzionamento della Scuola potendo le relative funzioni essere svolte dal Direttore Scientifico e dai suoi più stretti collaboratori. ARTICOLO 14. Il Direttore Scientifico presiede il Consiglio di Direzione e il Consiglio dei Docenti, è membro di diritto del Comitato Scientifico, ed inoltre: ha la rappresentanza e la responsabilità economico tecnica per gli atti economici ed amministrativi della Scuola; coordina e cura gli adempimenti previsti dalla legge, secondo le direttive ministeriali; nomina i membri del Consiglio dei Docenti; nomina i Docenti, i Didatti ed i Supervisori su proposta del Consiglio di Direzione e del Comitato Scientifico; nomina i collaboratori ai quali può delegare alcune funzioni organizzative; nomina i due Membri Esperti del Comitato Scientifico. ARTICOLO 15. Il Comitato Scientifico è formato dal Direttore della Scuola, da due Membri Esperti e da un Docente Universitario incardinato (nelle discipline indicate all'art. 8, comma 3 del D.M. 11/ 12/1998, n. 509) che non insegni nella Scuola, nominato dall Organo Amministrativo dell Ente Gestore. Il Docente Universitario assume la carica di Presidente del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico, anche quale responsabile dei contenuti culturali e scientifici della Scuola, presenta ogni anno al Ministero dell'istruzione, dell Università e della Ricerca una relazione illustrativa della attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo. 3/8

ARTICOLO 16. Il Consiglio di Direzione, composto dal Direttore e da, almeno, tre membri scelti tra i più stretti collaboratori della Scuola, prepara i programmi dei corsi e ne controlla l'attuazione, incarica i docenti e indica al Direttore i possibili supervisori, valuta le domande di ammissione alla scuola ed ammette gli aspiranti allievi ai colloqui di ammissione, nonché: redige i verbali di valutazione finale delle prove di ammissione; stila le graduatorie di ammissione ai corsi; compone le commissioni per gli esami intermedî e finali; discute, valuta e propone alla Direzione l'eventuale allontanamento dalla Scuola degli allievi che, per gravi motivi, non siano più ritenuti idonei alla frequenza della Scuola stessa; ascolta periodicamente il parere degli allievi, dei docenti e dei supervisori; nomina i membri che fanno parte delle Commissione d'esame; ammette gli allievi alla Scuola; controlla l'operato della Segreteria; riferisce periodicamente al Consiglio dei Docenti sull'andamento della Scuola; ne ascolta il parere e ne recepisce le indicazioni; risponde del proprio operato all Organo Amministrativo dell Ente Gestore. ARTICOLO 17. Il Segretario è responsabile dell'andamento organizzativo e amministrativo della Scuola e risponde del suo operato al Consiglio di Direzione. ARTICOLO 18. Il Consiglio dei Docenti, è un organismo consultivo formato dai Docenti, dai Didatti e dai Supervisori, in numero massimo di cinque, che insegnano abitualmente nella Scuola ed è nominato dalla Direzione; ha il compito di: dare indicazioni sulla attività didattico-formativa della Scuola (con riferimento alla formazione, agli insegnamenti teorici, alle supervisioni e alle modalità degli esami); esprimere un giudizio all organo amministrativo dell Ente Gestore sull'attività della Scuola e sulle attività svolte dagli allievi; esprimere una valutazione sulle attività svolte dagli allievi e sulle modalità del processo formativo; predisporre gli elaborati per gli esami annuali in base al programma didattico svolto durante l'anno; comporre annualmente l'elenco dei Docenti e dei Didatti che faranno da relatori per le tesi finali degli allievi a conclusione del percorso formativo. ARTICOLO 19. I Docenti sono nominati dal Direttore tra i Docenti Universitarî e i Professionisti di provata esperienza nella materia a loro assegnata. I Docenti insegnano materie teoriche dell'area Generale e Specifica. I Didatti sono Docenti Universitarî e Professionisti che sono iscritti da almeno cinque anni negli elenchi degli Psicoterapeuti presso gli Albi di competenza. I Didatti insegnano materie teoriche e di approfondimento dell'area Specifica e si occupano della parte pratica esperienziale. I Supervisori devono essere iscritti da almeno cinque anni negli elenchi degli Psicoterapeuti presso gli Albi di competenza ed avere una esperienza quinquennale come didatti. I Supervisori sono nominati dal Direttore e si occupano della supervisione clinica che gli Allievi svolgono sia all interno della Scuola e sia durante le attività di tirocinio obbligatorio. ARTICOLO 20. Per essere ammessi alla Scuola i candidati dovranno presentare entro la data stabilita dal Consiglio dei Docenti: la domanda di ammissione solo se in possesso dei requisiti di cui all'articolo sub 3; un curriculum corredato di certificato di laurea con l'indicazione degli esami sostenuti e l'iscrizione all'albo di pertinenza; la copia di un documento di identità e due fotografie formato tessera; la copia della tesi di laurea e di qualunque altra pubblicazione (che non verranno restituite al candidato); la copia di attestati e di altri percorsi formativi attinenti alla materia e di altri titoli o qualifiche valutabili; la ricevuta del versamento della quota per le procedure di ammissione. ARTICOLO 21. Qualora il candidato non sia ancora iscritto all albo professionale di pertinenza, dovrà produrre una sottoscrizione attestante l'impegno a sostenere gli esami di abilitazione entro la prima sessione utile dall'inizio dei corsi e a regolarizzare l'iscrizione al relativo albo di competenza entro trenta giorni dall'abilitazione stessa, pena la non ammissione alla Scuola e la perdita delle quote già corrisposte. 4/8

ARTICOLO 22. Il numero dei posti disponibili per ogni annualità è pari a 20 (meno i due posti riservati al personale della Croce Rossa Italiana). Le domande di ammissione verranno valutate dal Consiglio di Direzione che assegnerà un punteggio per ogni prova e titolo presentato come da tabella sotto riportata. I candidati dovranno sostenere uno o più colloqui a verifica delle proprie attitudini alla pratica clinica e delle motivazioni alla formazione in psicoterapia, oltre alla valutazione dei percorsi terapeutici effettuati ed eventuali test psicodiagnostici. Prove e Titoli Specifiche Punteggio Voto di laurea Fino a 90 3 punti Da 91 a 99 5 punti Da 100 a 105 10 punti Da 106 a 110 15 punti 110 e Lode 25 punti Dignità di stampa 5 punti Ogni Laurea successiva 10 punti Curriculum Per ogni Specialità universitaria 20 punti Per ogni Perfezionamento universitario 3 punti Dottorato di ricerca o Ph.D 25 punti Master attinenti 10 punti Formazione in psicoterapia Max 30 punti Pubblicazioni sulla materia Max 30 punti Percorso psicoterapeutico Max 20 punti Colloquio Motivazione Max 15 punti Colloquio Attitudine Max 15 punti ARTICOLO 23. A parità di punteggio varrà la data di presentazione della domanda, a parità di presentazione della domanda, la maggiore età anagrafica. La comunicazione dell'ammissione, o dell'esclusione, del candidato alla Scuola sarà comunicata con lettera raccomandata o col mezzo informatico entro trenta giorni dalla conclusione della selezione. All'avvenuta comunicazione di ammissione alla Scuola, gli allievi dovranno, entro 15 giorni, presentare domanda di iscrizione al primo anno di corso, mettersi in regola con il pagamento della prima rata della retta annuale, prendere visione e sottoscrivere il contratto di ammissione alla Scuola, il Regolamento della Scuola, il documento sulla privacy. In caso di non ottemperanza di quanto indicato, il candidato sarà considerato rinunciatario e al suo posto subentrerà il candidato che segue in graduatoria. ARTICOLO 24. Gli allievi che al momento dell'iscrizione al primo anno di Corso non abbiano ancora sostenuto l'esame di Stato, dovranno dare immediata comunicazione del superamento, ovvero del non superamento, alla prima sessione utile dall'inizio del Corso. In caso di non superamento, la frequenza al Corso verrà immediatamente sospesa e la quota versata fino al momento non sarà restituita ma tenuta come anticipazione sulla eventuale nuova iscrizione al primo anno del Corso successivo. Gli allievi che avranno superato l'esame sono tenuti all'iscrizione al proprio Ordine Professionale producendo la certificazione relativa entro i successivi quindici giorni ARTICOLO 25. Ad ogni allievo verrà consegnato, all'atto dell'immatricolazione, un libretto formativo contenente sezioni specifiche per ogni punto dei contenuti teorico-pratici sviluppati nel quadriennio, divisi per annualità, attestante: la frequenza agli insegnamenti di Area Generale; la frequenza alla Formazione Pratica; l'attività di ricerca clinica e metodologica svolta; le attività formative integrative effettuate; l'attività di tirocinio svolta ed ogni altra prevista dal presente Regolamento. La compilazione del libretto avverrà a cura dei docenti, dei didatti, dei supervisori, dei responsabili del tirocinio e dei percorsi di psicoterapia e di quanti altri referenti per le singole attività intraprese. 5/8

ARTICOLO 26. Il libretto formativo è un documento personale dell'allievo che attesta il processo formativo in atto e di cui non esiste copia. La perdita del libretto dovrà essere denunciata alla Scuola che provvederà a consegnarne uno nuovo, richiedendo una quota per la riemissione come da prospetto economico (o prospetto delle tasse di frequenza) consegnato all'atto dell'iscrizione, e ricompilandolo per la parte che gli attiene; l'allievo dovrà far compilare nuovamente dai referenti formativi la parte di formazione avvenuta esternamente alla Scuola. ARTICOLO 27. La valutazione intermedia del passaggio dal primo al secondo biennio sarà effettuata mediante un esame scritto sugli insegnamenti relativi all'annualità frequentata ed un colloquio individuale con un Didatta o Supervisore scelto dal Consiglio dei Docenti. Condizione essenziale per l'ammissione agli esami sarà la consegna del libretto formativo compilato in ogni sua parte dal quale risulti: la frequenza alle attività didattiche di aula non inferiore all'ottanta per cento delle ore previste; la certificazione delle ore di psicoterapia individuale o di gruppo richieste; la frequenza a seminarî o convegni, interni od esterni alla Scuola, per le ore previste; il completamento della parte relativa alla attività di ricerca clinica e metodologica; la certificazione delle ore di tirocinio svolte presso le strutture convenzionate con la Scuola. ARTICOLO 28. Oltre all esame scritto, qualora il Direttore lo ritenga opportuno, l'allievo dovrà sostenere una prova pratica consistente nella valutazione di una seduta videoregistrata del candidato nonché produrre una relazione scritta sull'esperienza di crescita personale dei primi due anni di Corso. Il Consiglio dei Docenti formulerà per ciascun allievo una valutazione globale espressa in 60/60, dove 36 è il punteggio minimo per il superamento della prova, e proporrà alla Direzione l'ammissione, ovvero la non ammissione, all'anno o al biennio successivo. ARTICOLO 29. Qualora il Consiglio dei Docenti proponga la non ammissione, dovrà prodursi una relazione sottoscritta dai Docenti, dai Didatti e dai Supervisori che hanno seguito l'allievo. La relazione verrà discussa e approvata, o non approvata, dal Consiglio, e comunicata all'allievo. La decisione è inappellabile e l'allievo che intenda ripetere l'annualità è tenuto al pagamento della quota annuale ridotta nella misura del 50 per cento. ARTICOLO 30. Per l'ammissione all'esame finale l'allievo dovrà: presentare il libretto formativo dal quale risulti in regola per tutte le attività di cui al presente Regolamento; essere in regola con i pagamenti delle rette annuali; essere in regola con il pagamento della tassa di ammissione all'esame. L'esame finale consiste nella presentazione e nella discussione di un elaborato scritto su un argomento clinico scelto dall'allievo ed approvato dal Consiglio dei Docenti di fronte alla Commissione di Esame nominata dal Consiglio di Direzione. L'esito dell'esame finale verrà espreso con votazione per un massimo di settanta settantesimi e l'eventuale menzione della lode. ARTICOLO 31. Gli allievi ammessi all'esame finale che intendessero sostenerlo in sessioni successive a quella prevista per il loro anno, sono tenuti al pagamento di una tassa per ciascuna annualità fuori corso. La tassa è fissata annualmente dal Consiglio di Direzione e visibile nel prospetto delle tasse di frequenza consegnate ad ogni allievo all inizio dell anno. ARTICOLO 32. La consegna del diploma avviene quando l'allievo: ha terminato il monte ore totale per la formazione teorico-pratica prevista per almeno l'ottanta per cento; ha certificato le ore di percorso psicoterapeutico individuale o di gruppo obbligatorie; ha concluso il tirocinio e presentato la certificazione; ha sostenuto con profitto l'esame finale; è in regola con il pagamento delle tasse dovute. All'allievo verrà consegnato il Diploma di Specializzazione in Ipnoterapia Cognitiva. 6/8

ARTICOLO 32. Ogni allievo dovrà svolgere un'attività di Tirocinio per non meno di centocinquanta ore annuali, come all'art. 8 dell'ordinanza Ministeriale n. 509/1998, presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento anche in situazioni di stress. ARTICOLO 34. L'allievo potrà richiedere la sospensione dalle attività didattiche della Scuola facendo una richiesta scritta al Consiglio di Direzione che avrà la facoltà di concederla dopo aver valutato le motivazioni dell'allievo. La sospensione può essere concessa per un massimo di tre annualità e prevede, all'atto della ripresa del corso, il pagamento della differenza fino a copertura dell'annualità sospesa, più una tassa, come da prospetto consegnato annualmente, per ogni anno di sospensione. In caso di maternità, di precettazione militare, di vincita di concorso per il dottorato di ricerca o assimilati, l'allievo non dovrà corrispondere la tassa di sospensione per l'anno in corso. ARTICOLO 35. La tassa di immatricolazione comprende: la valutazione dei titoli presentati dall'aspirante allievo; uno o più colloqui e somministrazione test motivazionali, attitudinali psicodiagnostici; la consegna del libretto formativo all'accoglimento della domanda. La tassa di immatricolazione dovrà essere versata all'atto della presentazione della domanda il cui importo è indicato nel prospetto dei pagamenti consegnato con il materiale informativo della Scuola. ARTICOLO 36. La tassa di frequenza annuale comprende: la partecipazione a tutte le attività didattiche per l'anno in corso; l'assicurazione personale prevista dalla normativa vigente per le attività svolte in Sede. Quanto non espressamente indicato è da considerarsi a carico dell'allievo. Le tasse annuali possono subire variazioni su indicazione del Consiglio di Direzione che le applicherà a partire da ogni nuova immatricolazione, ma l'eventuale aumento della retta non sarà applicata agli allievi che già frequentano il primo biennio fino alla conclusione del biennio in corso. ARTICOLO 37. Ogni tassa annuale sarà ripartita in rate mensili come segue: la prima rata, a perfezionamento dell'immatricolazione, dovrà avvenire entro quindici giorni dall'ammissione alla Scuola; le successive undici rate dovranno essere versate entro il giorno 5 di ogni mese, a partire da gennaio di ogni anno con termine a novembre. Il prospetto dei pagamenti delle tasse annuali con le relative scadenze verrà consegnato ad ogni allievo all'atto dell'immatricolazione. Eventuali ritardi nei pagamenti saranno registrati e, nel caso di mancato pagamento per tre mesi, il Consiglio di Direzione ha facoltà di sospendere l'allievo dalla Scuola. ARTICOLO 38. La tassa di ammissione all'esame finale comprende: la supervisione dell'elaborato scritto prodotto dall'allievo; la discussione della Tesi di Specializzazione di fronte alla Commissione della Scuola; la consegna del Diploma di Specializzazione. ARTICOLO 39. Per ogni controversia con la Scuola gli allievi sottoscriveranno l impegno a non ricorrere alla A.G.O. ma al Servizio di Arbitrato e/o di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Firenze. ARTICOLO 40. Per ogni altro dato od elemento organizzativo della Scuola potrà farsi riferimento alla vigente normativa per organizzazioni analoghe, al Codice Civile, al Codice del Consumatore, alle più consolidate prassi della Pubblica Amministrazione e, in particolare, ai regolamento delle Scuole di Specialità dell Università degli Studi di Firenze. Firenze, 28/01/2013 Dott. Patrizio Borella Legale Rappresentante dell Ente Gestore 7/8

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