DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E MECCANICA

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1 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E MECCANICA Regolamento didattico del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile Meccanica e Biomeccanica (approvato nella seduta del Collegio dei docenti del 15 gennaio 2015) Art. 1 Attivazione cicli di dottorato 1. Il Collegio dei docenti effettua ogni anno, preliminarmente all attivazione di un nuovo ciclo di corso di dottorato, una valutazione dell andamento e dei risultati dei cicli precedenti, anche al fine di rivedere il processo formativo e di garantire il soddisfacimento dei requisiti necessari all accreditamento del corso di dottorato. Tale valutazione viene effettuata con le modalità di valutazione e monitoraggio descritte negli artt. 11 e 12 del presente regolamento. 2. Il Collegio dei docenti, sulla base della valutazione descritta nel capoverso precedente, predispone, a norma del vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, una proposta di attivazione del corso di dottorato in Ingegneria Civile Meccanica e Biomeccanica per il prossimo ciclo e la sottopone al Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica ed al Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute per l approvazione. La proposta contiene l indicazione delle sedi consorziate, del numero di borse, ivi comprese quelle riservate e quelle finanziate da enti esterni, nonché eventuali proposte di variazione della composizione del Collegio dei docenti. Art. 2 Esame di ammissione 1. La domanda di ammissione al corso di dottorato va presentata a norma del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca. 2. Il Collegio dei docenti stabilisce le modalità di svolgimento dell esame di ammissione, tenendo presenti le necessità connesse con i curriculum attivati, con eventuali borse tematiche e con eventuali borse finanziate da enti pubblici o privati esterni. 3. Le prove di esame sono destinate a verificare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o più lingue straniere. A seguito di motivata richiesta, i candidati possono sostenere le prove in modalità telematica. I candidati possono sostenere le prove anche in lingua inglese, o in un altra lingua europea determinata dal Collegio dei docenti, purché ne facciano esplicita richiesta all atto della presentazione della domanda di concorso. 4. La commissione per il concorso di ammissione al corso di dottorato è nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti e sarà composta da almeno tre componenti che potranno essere professori, ricercatori o esperti di riconosciuta qualificazione, fermo restando che il numero dei professori e dei ricercatori dovrà essere superiore a quello degli esperti. Art. 3 Modalità di svolgimento delle attività didattiche e formative 1. Durante il primo anno di corso, il Collegio dei docenti assegna ad ogni dottorando, sulla base della proposta di quest ultimo, un tutor, che potrà essere affiancato da un cotutor interno o esterno ovvero sostituito durante il percorso formativo, previa delibera del Collegio dei docenti. Il tutor segue e coordina le attività formative e di ricerca del dottorando e riferisce in merito al Collegio dei

2 docenti; esprime motivato parere obbligatorio sui passaggi all anno successivo e sull ammissione all esame finale. 2. Il Collegio dei docenti definisce ogni anno entro il 30 novembre un Manifesto degli studi del corso di dottorato che viene comunicato ai dottorandi ai fini della predisposizione del proprio Piano di Studi individuale. In tale Manifesto possono essere inclusi anche corsi tenuti presso altre Università o Scuole approvati dal Collegio dei docenti. 3. Durante il primo anno di corso il dottorando è tenuto a presentare entro il 31 dicembre un piano di studi individuale di massima di 180 CFU complessivi, che contenga una previsione complessiva della ripartizione delle attività di formazione previste, che possono includere: corsi destinati ai dottorandi organizzati dal Collegio dei docenti; corsi eventualmente mutuati dai corsi di laurea magistrale; attività formative organizzate dalla Scuola di dottorato dall Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e dai suoi corsi di dottorato o da altre istituzioni accademiche o di ricerca; seminari; attività di laboratorio; studio personale; redazione della tesi di dottorato, altre attività preventivamente autorizzate dal Collegio dei Docenti. Al lavoro di redazione della tesi di laurea sono assegnati 90 CFU complessivi nell ambito del triennio. La determinazione dei CFU per ciascun anno di corso è definita dal Collegio dei docenti nel manifesto degli studi annuale. In ogni caso in ciascun anno i CFU delle attività formative e quelli previsti per il lavoro di tesi non possono essere inferiori a Il Piano di studi deve essere approvato dal Collegio dei docenti entro il 28 febbraio. 5. Il Piano di studi individuale può essere modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, adeguandolo alle specifiche indicazioni contenute nel manifesto degli studi dell anno in corso; le modifiche devono essere approvate dal Collegio dei docenti entro il 28 febbraio. 6. Il dottorando è tenuto a predisporre ogni anno una scheda personale, nella quale devono essere riportate tutte le attività che si realizzano durante l anno, in particolare riassumendo il contenuto dei principali seminari seguiti. La scheda delle attività va presentata entro un mese dalla data di chiusura del primo anno di corso, assieme ad una relazione sulle stesse. Unitamente a tale scheda dovranno essere compilate per via telematica le schede di cui all art. 11 del presente regolamento, relative alla valutazione del corso di dottorato nel suo complesso e delle attività formative di cui il dottorando ha fruito nel corso dell anno. Le schede devono essere compilate entro due settimane dalla data di chiusura dell anno di corso. 7. Il dottorando deve seguire ogni anno i corsi previsti dal suo piano di studi individuale. 8. Al termine di ciascun anno di corso il dottorando dovrà sostenere una prova finale che consisterà in una relazione sulle attività formative seguite nel corso dell anno. Tale relazione dovrà essere presentata in forma scritta e, al termine del II e terzo anno, discussa davanti all intero Collegio dei docenti o a una Commissione di almeno tre componenti scelta dal Collegio al suo interno. La valutazione della prova è affidata al Collegio o alla Commissione. 9. Al termine del I e del II anno il Collegio dei docenti attribuisce i CFU al dottorando e lo ammette all anno successivo sulla base della valutazione della prova finale di cui al comma precedente, del seminario sull attività di ricerca di cui all art. 4 comma 3, di una relazione motivata del tutor, del conseguimento di tutti i crediti previsto dal Piano di studi individuale, certificati nella scheda di cui al precedente art. 6. L ammissione all anno successivo è condizione indispensabile per la continuazione dell erogazione della eventuale borsa.

3 Art. 4 Tesi di dottorato 1. La tematica di interesse del dottorando dovrà essere definita entro il medesimo termine stabilito per la presentazione del primo Piano di Studi individuale e deve essere approvato dal Collegio dei docenti entro il 28 febbraio. L argomento della tesi sarà definito all inizio del II anno di dottorato ed approvato dal Collegio dei docenti entro il 28 febbraio; esso potrà essere modificato negli anni seguenti con le medesime modalità. 2. Il lavoro di predisposizione della tesi è seguito dal tutor del dottorando. Nel caso di cotutorati, anche a seguito di accordi internazionali, il lavoro di tesi è seguito da entrambi i tutor. 3. Al termine del II e III anno il dottorando dovrà svolgere un seminario alla presenza del Collegio dei docenti, su un argomento connesso al lavoro di ricerca per la tesi di dottorato, concordato in precedenza con il proprio tutor. Tale seminario potrà svolgersi congiuntamente alla prova finale di cui all art. 3 comma 8 del presente Regolamento. 4. Al termine del III anno, nel corso del quale il candidato redigerà in forma definitiva la tesi di dottorato, il dottorando dovrà depositare, entro la data fissata dal Collegi dei docenti, una copia della tesi di dottorato ovvero presentare motivata richiesta di usufruire di un periodo di proroga. In ogni caso la borsa ha termine alla sua naturale scadenza. Qualora sia prevista una Commissione internazionale una copia della tesi potrà essere redatta in una lingua idonea alla valutazione da parte dell intera Commissione. 5. Al termine del III anno il Collegio dei docenti esprime un giudizio sull attività complessiva del dottorato da utilizzarsi come giudizio di ammissione alla discussione della tesi e nomina due docenti valutatori secondo quanto previsto dall art. 8, comma 6 del vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, a cui si rimanda anche per le modalità di presentazione della tesi di dottorato e di ammissione all esame finale. 6. L eventuale richiesta di concessione di un anno di proroga è deliberata dal Collego dei docenti sulla base di una valutazione della richiesta del dottorando e di una relazione dettagliata del tutor / direttore di ricerca. In nessun caso la concessione dell anno di proroga consente la prosecuzione dell erogazione dell eventuale borsa di dottorato. Art. 5 Follow-up dei dottorandi 1. Almeno per i tre anni successivi al conseguimento del titolo i dottorandi sono tenuti ad informare l ufficio Laureati dell Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, su richiesta dello ufficio stesso, circa la propria collocazione professionale e a comunicare eventuali lavori pubblicati successivamente al conseguimento del titolo. Art. 6 Attività didattiche e di tutorato dei dottorandi 1. Il Collegio dei docenti può autorizzare i dottorandi, su richiesta degli stessi, a svolgere attività didattica integrativa o di tutorato nell ambito dei corsi di laurea o laurea magistrale nei settori disciplinari di riferimento del corso di dottorato. Dette attività didattiche o di tutorato potranno essere svolte nel limite massimo di 40 ore per ciascun anno accademico presso l Università di Cassino e del Lazio Meridionale o nelle altre sedi consorziate.

4 Art. 7 Attività esterne al corso di dottorato 1. Il dottorando è tenuto a chiedere al Collegio un nulla-osta per lo svolgimento di ogni tipo di attività didattica o scientifica esterna al dottorato stesso. Tale nulla-osta viene concesso dal Collegio sulla base di una motivata valutazione della natura e dell impegno previsto e a condizione che esso non influisca in alcun modo sull attività didattica e di ricerca del dottorando. Sono comunque esclusi nulla-osta per contratti di lavoro a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto da eventuali norme di legge in materia. 2. È diritto del dottorando ottenere la sospensione dalla frequenza del corso per maternità, per gravi e documentate ragioni di salute e per tutti i casi previsti dalla vigente normativa. Per cause diverse da quelle indicate, il dottorando può ottenere la sospensione dalla frequenza del corso fino ad un massimo complessivo di 12 mesi, con istanza motivata ed espressamente autorizzata dal collegio dei docenti. In tutti i casi di sospensione verrà sospesa anche l erogazione della eventuale borsa. Il dottorando potrà poi essere riammesso, previa definizione da parte del Collegio delle modalità di svolgimento delle residue attività formative e di ricerca. Art. 8 Rappresentanza dei dottorandi nel Collegio dei docenti 1. I dottorandi eleggono i loro rappresentanti nel Collegio in numero pari a due con le modalità e la periodicità previste dai regolamenti di Ateneo in merito alle rappresentanze studentesche negli organi collegiali. Art. 9 Commissione di valutazione finale per il rilascio del titolo 1. La commissione di valutazione finale per il rilascio del titolo di dottore di ricerca è nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti ed è composta da almeno tre docenti o esperti, nel rispetto delle norme previste dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca. Art. 10 Mobilità internazionale dei dottorandi 1. Nel triennio del corso di dottorato i dottorandi sono invitati a svolgere attività di ricerca e formazione, per periodi anche non continuativi di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a diciotto mesi, presso enti di ricerca o imprese con sede all estero. La relativa richiesta di autorizzazione corredata dalla richiesta di integrazione della borsa, controfirmata dal tutor, deve essere presentata dal dottorando al Collegio con congruo anticipo rispetto alla data di partenza. La richiesta di integrazione della borsa, con l indicazione della data della riunione del Collegio in cui è stata concessa l autorizzazione, dovrà essere presentata all ufficio competente che provvede a trasmetterla alla Ragioneria per la corresponsione dell integrazione. Art. 11 Valutazione del corso di dottorato 1. Il Collegio svolge sistematicamente attività destinate alla valutazione del corso di dottorato in relazione sia alle singole attività formative sia al corso nel suo complesso. Le schede di valutazione

5 sono predisposte dal Collegio secondo le indicazioni fornite dal Nucleo di Valutazione interno di Ateneo. I dottorandi sono tenuti a compilare le schede di valutazione per via telematica in forma anonima entro due settimane dalla data di chiusura dell anno accademico frequentato. Art. 12 Monitoraggio e verifica dei requisiti necessari per l accreditamento del corso di dottorato. 1. Il Collegio svolge sistematicamente il monitoraggio del corso di dottorato per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari all accreditamento dei corsi di dottorato. L attività di monitoraggio è svolta in collaborazione con il Consiglio della Scuola Dottorale di Ateneo secondo le indicazioni fornite dal Nucleo di Valutazione interno di Ateneo. Art. 13 Norme transitorie e finali 1. Per tutto quanto non indicato dal presente regolamento si applica il regolamento di Ateneo vigente. 2. Il presente regolamento si applica a tutti i dottorandi attivi.

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