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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 92 08.03.2017 Rottamazione dei ruoli: la scadenza del 31 marzo Incertezze operative e ultimi chiarimenti disponibili A cura di: Andrea Amantea Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Varie I contribuenti che intendono aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali (D.L. 193/2016), meglio conosciuta come rottamazione dei ruoli, entro il 31 marzo devono presentare apposita istanza di adesione ricorrendo al modello DA1 disponibile sul sito dell Agente della Riscossione Equitalia. Sempre entro il 31 marzo è possibile rettificare l istanza presentata tramite un nuovo modello DA1. Tale data fa da spartiacque tra la scelta di un piano di dilazione ordinario o straordinario e la più conveniente, sotto il punto dell esborso effettivo, rottamazione dei ruoli. La convenienza è limitata solo dal punto di vista dell ammontare totale da corrispondere ad Equitalia, considerando invece in senso negativo la ristretta dilazione concedibile al fine di far fronte alle somme dovute per effetto della rottamazione dei ruoli. In questo elaborato dunque ci soffermeremo su quelle che sono le opzioni operative per il contribuente nell arco temporale che va dalla presentazione dell istanza di adesione al 31 maggio 2017 data entro la quale Equitalia comunicherà gli importi effettivamente dovuti. Saranno altresì trattati gli ultimi chiarimenti forniti in materia da Equitalia e dall Agenzia delle Entrate. PREMESSA La definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016 permette ai soggetti interessati di definire la propria posizione debitoria connessa ad una cartella esattoriale, avviso di accertamento esecutivo o avviso di addebito Inps senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive relative ai crediti previdenziali. 1

Il contribuente, dal punto di vista pratico e dell esborso effettivo, provvederà al pagamento integrale delle: somme affidate all Agente della Riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo; somme maturate a favore dell Agente della Riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. Rottamazione dei ruoli Cosa sono tenuto a versare Carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016 Somme affidate all Agente della Riscossione a titolo di capitale e interesse a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo); spese di rimborso per le procedure esecutive; nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. 2

Dalla presentazione dell istanza alla comunicazione di Equitalia La definizione agevolata si perfeziona non con il pagamento di una delle rate eventualmente previste dal piano di dilazione richiesto (Max 5 rate) ma con il pagamento integrale degli importi dovuti in via agevolata; conclusione che sembra diretta conseguenza di quanto disposto dal D.L. 193/2016 all art. 6 comma 4 il quale prevede che in caso di mancato ovvero d insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di adesione. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data del 2 dicembre 2016 (entrata in vigore della legge di conversione del decreto), la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione dell istanza di definizione agevolata, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento. Ciò che assume rilevanza sostanziale e oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo e integrale versamento del complessivo importo dovuto In caso di mancato ovvero d insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di adesione. 3

Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata. Presentazione dell istanza e successiva rinuncia Nessuna dilazione in corso Presento istanza di definizione agevolata in data 20 marzo (esempio) Dichiarazione di rinuncia alla definizione agevolata entro il 31 marzo (non oltre) Permane la possibilità di richiedere una dilazione ordinaria (art. 19 D.P.R. 602/73) se si rispetta il termine di cui sopra LA SOLUZIONE ALTERNATIVA In attesa di chiarimenti ufficiali dovrebbe essere percorribile la possibilità di richiedere tempestivamente una dilazione ordinaria accompagnata da un istanza di definizione agevolata. In caso di accoglimento della rateazione, si potrà decidere a luglio, data di scadenza della prima o di una delle rate richieste ai fini della definizione agevolata se definire il carico in via agevolata o mantenere la dilazione ordinaria: se si paga la prima rata, la vecchia dilazione decade, con l ulteriore conseguenza che se non si fa fronte alla rottamazione in un momento successivo non si potrà più dilazionare il debito residuo; se invece non si provvede ad alcun versamento, si potrà proseguire con il pagamento delle rate del piano originario. Situazione profondamente differente laddove il contribuente che ha già in essere una dilazione decida di presentare un istanza di definizione agevolata. 4

Dilazioni in corso e definizione agevolata Ambito oggettivo Dilazioni in corso alla data del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L. 193/2016) e condizioni di ammissione alla definizione agevolata. Condizioni di ammissione Sospensione del piano di dilazione Rideterminazion e del piano di dilazione Piani di dilazione post-24 ottobre 2016 È necessario saldare l importo delle rate scadenti nel periodo ottobre-dicembre 2016. Qualora il contribuente effettui i pagamenti di ottobre, novembre e dicembre, tali versamenti saranno computati alle eventuali rate scadute partendo dalla più remota; Equitalia ha chiarito che la condizione dell avvenuto pagamento delle rate relative al trimestre ottobre-dicembre 2016 sembra potersi ritenere verificata anche in caso di pagamento effettuato entro il 31 marzo 2017, purché comprensivo degli interessi di mora sulle rate scadute. Per chi aderisce alla definizione restano invece sospesi, fino al termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, le scadenze delle rate dell anno 2017 di tutti i vecchi piani di dilazione già accordati da Equitalia. Il contribuente che già sta facendo fronte al debito originario con apposito piano di rateazione avente ad oggetto più cartelle esattoriali e decide di presentare istanza di definizione solo per una parte degli importi in precedenza iscritti a ruolo, ricordando che l art. 6 (D.L. 193/2016) all ultimo comma prevede espressamente che la definizione agevolata prevista può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato all Agente della Riscossione, deve continuare a pagare le rate sulle cartelle non oggetto di definizione, non utilizzando i Rav (Il bollettino Rav, già prestampato con l importo da pagare e un codice (serie numerica) a esso collegato, viene allegato alla cartella e agli altri atti della riscossione) relativi a tutto il piano di dilazione ma presentandosi presso gli sportelli di Equitalia sportelli oppure utilizzando il sito di Equitalia https://www.equitaliaservizi.it/was85/pagamenti/formcartelleavvisiweb.actio n per il pagamento on line delle singole cartelle inserite nel piano. In presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente alla predetta data del 24 ottobre 2016, non ricorre la condizione dell obbligo di pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016. Inoltre, non devono essere corrisposti gli interessi di dilazione riferiti alle cartelle oggetto di definizione agevolata. 5

In presenza di una dilazione in corso, successivamente alla presentazione dell istanza di rottamazione anche oltre la data del 31 marzo, in seguito ad una attenta valutazione circa l effettiva sostenibilità delle somme dovute in via agevolata, il contribuente potrebbe decidere di mantenere il piano già in essere alla data di presentazione dell istanza. Presenza di dilazioni in essere e successiva rinuncia alla rottamazione Nessuna dilazione in corso Presento istanza di definizione agevolata in data 20 marzo (esempio) A seguito del mancato pagamento della prima o dell unica rata della definizione sarà revocata la sospensione del piano di dilazione originario ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa. Riferimenti normativi D.L. 193/2016; Legge 225/2016; D.P.R. 602/73; Chiarimenti di prassi Agenzia delle Entrate ed Equitalia. - Riproduzione riservata - 6