Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 22 18.01.2017 Definizione agevolata delle cartelle esattoriali: ultime novità Forniti alcuni chiarimenti nel corso di un incontro con il CNDCEC Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Varie A cura di Andrea Amantea Nel corso di un incontro tra il CNDCEC e alcuni rappresentanti di Equitalia sono stati forniti una serie di chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali di cui al D.L. 193/2016 convertito con modifiche dalla Legge 225/2016; in particolare i temi principali oggetto di chiarimento riguardano: l esatta individuazione del perimetro temporale della definizione agevolata; il blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all art.48 del D.P.R. 602/73; presentazione istanza di definizione e avvio di nuove azioni esecutive e cautelari; dilazioni in essere e corretta imputazione dei pagamenti. Richiamando quelle che sono le disposizioni normative principali di cui alla definizione agevolata, meglio conosciuta come rottamazione dei ruoli, andremo ad analizzare quelli che sono stati i chiarimenti forniti nell incontro sopra citato. Premessa La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 permette ai soggetti interessati di definire la propria posizione debitoria connessa ad una cartella esattoriale, avviso di accertamento esecutivo o avviso di addebito Inps senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive relative ai crediti previdenziali. 1
Il contribuente dal punto di vista pratico e dell esborso effettivo provvederà al pagamento integrale delle: somme affidate all agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo; di quelle maturate a favore dell agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. Sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11). L esatta individuazione del perimetro temporale dell agevolazione Sono interessate dalla definizione agevolata i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016. L art 12 del D.P.R. 602/73 relativo alla formazione e al contenuto dei ruoli prevede che l'ufficio competente provveda a formare ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. I dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione sono individuati dal D.M. 3.9.1999 che all art.4 prevede che i ruoli trasmessi al CNC (ora Equitalia) tra il giorno 16 e l ultimo giorno del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo. Di conseguenza secondo un interpretazione strettamente letteraria della norma, i ruoli trasmessi tra il 16 e il 31 dicembre 2016 non sono ammessi alla definizione agevolata; la stessa Equitalia ha chiarito che l effetto giuridico di affidamento del ruolo all agente della riscossione, si produce con la consegna della stesso ruolo; pertanto, in considerazione del combinato disposto dell art.6, comma 1 del D.L. 193/2016, e dell art.4 del D.M. 321/99, non dovrebbero essere oggetto di definizione agevolata i ruoli con data di consegna 10 gennaio 2017. Il blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministra- Le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro a favore dei soggetti privati sono tenute a verificare, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono 2
zioni di cui all art.48 del D.P.R. 602/73; al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo (art.48 D.P.R. 602/73). È possibile superare il blocco dei pagamenti di cui all art. 48 bis del D.P.R. 602/73? A seguito della presentazione della dichiarazione vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili in via agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che: non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo; non sia stata presentata istanza di assegnazione; non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Proprio su tale punto Equitalia ha chiarito che una volta che il debitore ha presentato la dichiarazione di adesione l Agente della riscossione non può né avviare né proseguire il pignoramento delle somme dovute allo stesso debitore dal terzo pignorato; venendo alla procedura di cui all art.48 bis del D.P.R. 602/73 sopra richiamato, se l azione esecutiva è già stata avviata ed è avvenuta la notifica dell ordine di versamento di cui all art.72-bis dello stesso D.P.R. si determina un effetto di assegnazione ex lege delle somme pignorate che non consente di bloccare l espropriazione; da qui gli incassi assegnati ex-lege per effetto del pignoramento saranno imputate alle somme dovute dal debitore per effetto della rottamazione richiesta. Si precisa che la sospensione delle procedure esecutive opera limitatamente ai carichi che sono stati oggetto di domanda di definizione agevolata ricordando che il contribuente può scegliere di definire: solo alcuni ruoli indicati nelle cartelle; solo alcuni carichi che compongono i singoli ruoli indicati nelle cartelle, per cui non opera una sospensione generalizzata dei carichi riguardanti lo stesso soggetto debitore. 3
Dilazioni in essere e corretta imputazione dei pagamenti La rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 può essere richiesta anche dai contribuenti che hanno già una dilazione in essere per gli stessi importi a debito; in particolare il Decreto fiscale prevede che viene loro riconosciuta la possibilità di presentare istanza di rottamazione qualora però risultano adempiuti tutti i pagamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016. Come vengono imputati i pagamenti nel caso di un piano di dilazione ancora in essere, ma in presenza di rate scadute? È sufficiente versare solo le rate con scadenza 1 ottobre 31 dicembre 2016? In presenza di dilazioni in corso: ai fini della determinazione dell ammontare delle somme da versare in via agevolata si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento; restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni compresi nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora, e di sanzioni e somme aggiuntive ai crediti previdenziali. L art.31 del D.P.R. 602/73 prevede che se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore dell'esattore. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota(.). Qualora il contribuente effettui i pagamenti di ottobre, novembre e novembre, tali versamenti saranno computati alle eventuali rate scadute partendo dalla più remota; Equitalia ha chiarito che la condizione dell avvenuto pagamento delle rate relative al trimestre ottobre-dicembre 2016 sembra potersi ritenere verificata anche in caso di pagamento effettuato entro il 31 marzo 2017, purché comprensivo degli interessi di mora sulle rate scadute. 4
Tabella di riepilogo Dopo la conversione in Legge del DL 193/2016* Ambito oggettivo La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016. Le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Cosa viene rottamato Sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11). Unica rata o dilazione massima di 5 rate sulle quali sono dovuti gli interessi di dilazione: Dilazione ammessa le prime 3 rate sono pari al 70% delle somme dovute; le restanti due pari al 30%; per l anno 2017, la scadenza delle 3 singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per l anno 2018, è fissata nei mesi di aprile e settembre. le risorse comunitarie quali dazi e accise; l imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell art.14 del regolamento CE n 659/99; Somme non definibili in via agevolata i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Sono altresì escluse le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. 5
Presentazione dell istanza Responso di Equitalia Inadempimento 31 marzo 2017 31 maggio 2017 mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento. Sono ammesse, ma la rottamazione opera solo per le sanzioni. Ingiunzioni fiscali I Comuni possono anche decidere di non aderire alla rottamazione delle ingiunzioni fiscali. Riferimenti normativi e di prassi D.L. 193/2016; Legge 225/2016; Art. 19 D.P.R. 602/73; Art. 48 D.P.R. 602/73; Art. 72 D.P.R. 602/73; Art. 31 D.P.R. 602/73; D.M. 3.9.1999. - Riproduzione riservata - 6