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UNIFGCLE - Prot. n. 0023857 - I/3 del 20/07/2018 - Decreto del Rettore n. 838/2018 Regolamento disciplinante le modalità per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali e per l attribuzione degli scatti stipendiali triennali * a professori e ricercatori di ruolo dell Università di Foggia. I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l esigenza di semplicità dello stesso. Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, secondo quanto disposto dall art. 6, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le modalità per l autocertificazione e la verifica dell effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori dell Università di Foggia, nonché la verifica dei risultati dell attività di ricerca e delle attività gestionali. 2. Il presente regolamento disciplina, altresì, la procedura per l attribuzione dello scatto stipendiale triennale, secondo quanto disposto dall art. 6, co. 14, e dall art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., anche per sostenere il miglioramento della performance dell Ateneo. Lo scatto triennale si riferisce al triennio successivo rispetto all inquadramento in cui è collocato il professore e il ricercatore; gli effetti giuridici decorrono dalla data di maturazione del triennio, mentre quelli economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del triennio. Ai sensi di tale parte del presente regolamento, per professori e ricercatori si intendono i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e per scatto si intende lo scatto triennale. CAPO I DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA DIDATTICHE, DI RICERCA E GESTIONALI Articolo 2 Attività didattica dei professori 1. I professori di ruolo in regime d impegno a tempo pieno riservano annualmente non meno di 350 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell apprendimento. 2. I professori di ruolo in regime d impegno a tempo definito riservano annualmente non meno di 250 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell apprendimento. * La L. 27 dicembre 2017, n.205, ha disposto (art. 1, comma 629) che: Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dal 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al DPR 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Pertanto, i riferimenti del presente regolamento al periodo triennale/triennio si intenderanno operati al periodo biennale/biennio a decorrere dalla trasformazione del regime di progressione stipendiale previsto dalla disposizione prima citata. 1

3. Nel rispetto del regime giuridico cui sono sottoposti i professori e nell ambito della programmazione annuale della didattica erogata, i professori sono tenuti a svolgere l impegno di didattica frontale attribuito dai Dipartimenti di afferenza. Ai sensi dell art. 6, co. 7, della l.n. 240/20101 e s.m.i., in deroga ai commi 1 e 2, con delibera adottata del Senato Accademico possono essere previste differenziazioni dei compiti didattici per i docenti di discipline mediche in relazione a specifiche tipologie di insegnamento, nonché in relazione all assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. 4. Sono fatti salvi i casi in cui vengano chieste e autorizzate dal Rettore o dal Senato Accademico limitazioni dell attività didattica sulla base di quanto stabilito dalla legge. Articolo 3 Attività didattica dei ricercatori a tempo indeterminato 1. I ricercatori a tempo indeterminato in regime d impegno a tempo pieno riservano annualmente fino ad un massimo di 350 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell apprendimento. 2. I ricercatori a tempo indeterminato in regime d impegno a tempo definito riservano annualmente fino ad un massimo di 200 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell apprendimento. Articolo 4 Attività didattica dei ricercatori a tempo determinato 1. L attività didattica dei ricercatori a tempo determinato è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato emanato ai sensi dell articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 2. Per i ricercatori a tempo determinato di cui all art. 24, co. 3, lett. a) a tempo pieno, l impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore. 3. Per i ricercatori a tempo determinato di cui all art. 24, co. 3, lett. a) a tempo definito, l impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 200 ore. 4. In entrambi i casi, in riferimento all impegno didattico, al ricercatore a tempo determinato è affidato un modulo o un corso curriculare, per un impegno orario annuo di almeno 60 ore di didattica frontale. 5. Per i ricercatori a tempo determinato di cui all art. 24, co. 3, lett. b), il cui contratto è stipulato esclusivamente con regime d impegno a tempo pieno, l impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore. 6. In riferimento all impegno didattico, al ricercatore a tempo determinato di cui all art. 24, co. 3, lett. b), della l.n. 240/2010, è affidato un modulo o un corso curriculare, per un impegno orario annuo di almeno 60 ore di didattica frontale. Articolo 5 Modalità di svolgimento dell attività didattica dei professori e dei ricercatori 1. I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere l attività didattica loro attribuita, nel rispetto della programmazione didattica di Dipartimento e dei regolamenti di Dipartimento e di Ateneo. 2. Qualora il docente, per eccezionali e contingenti situazioni di legittimo impedimento e cause di forza maggiore (motivi di salute, impegni scientifici o istituzionali), non possa assolvere i propri compiti, ha l obbligo di darne tempestiva informazione al competente ufficio del Dipartimento per consentire, tramite le modalità previste, la comunicazione preventiva agli studenti. 2

Articolo 6 Autocertificazione dell attività didattica 1. I professori e i ricercatori sono tenuti a consegnare al Direttore del Dipartimento i registri delle lezioni e delle attività didattiche integrative, compresi il tutorato e le attività di verifica, al termine dell anno accademico e comunque non oltre il 30 settembre. 2. I Direttori di Dipartimento sono tenuti a consegnare i registri delle lezioni e delle attività didattiche integrative, compresi il tutorato e le attività di verifica, al Rettore al termine dell anno accademico e comunque non oltre il 30 settembre. 3. Il contenuto dei registri assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000; ciascun docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000). Articolo 7 Attività di ricerca 1. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a presentare al Consiglio del Dipartimento di afferenza ogni tre anni, ai sensi della Legge 240/2010, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio di servizio precedente corredata dalla relativa documentazione. Il Consiglio di Dipartimento dà atto dell avvenuta presentazione. 2. I criteri oggettivi di verifica dei risultati dell attività di ricerca sono definiti dall ANVUR, fatta salva la competenza esclusiva dell Ateneo a valutare positivamente o negativamente le attività dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato. Articolo 8 Verifica dei risultati delle attività di ricerca 1. Per la verifica dei risultati delle attività di ricerca dei professori sono tenute in considerazione tutte le seguenti condizioni: a) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus negli ultimi cinque anni, e a.1) essere in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell Abilitazione Scientifica Nazionale, per i professori Ordinari; essere in possesso degli indicatori previsti per l'abilitazione Scientifica Nazionale ai ruoli di professore di prima fascia, per i professori Associati; oppure, in alternativa al punto a.1, a.2) soddisfare almeno due dei seguenti criteri: I. direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale; II. responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; III. direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore; IV. partecipazione al collegio dei docenti nell ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero; V. incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali; VI. significativi riconoscimenti per l attività scientifica, incluse l affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio. 2. Per la verifica dei risultati delle attività dei Ricercatori a tempo indeterminato sono tenute in considerazione tutte le seguenti condizioni: a) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus negli ultimi cinque anni, e: 3

a.1) essere in possesso degli indicatori previsti per l abilitazione ai ruoli di professore di seconda fascia; oppure, in alternativa al punto a.1., a.2) soddisfare almeno due dei seguenti criteri: I. direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale; II. responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; III. direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore; IV. partecipazione al collegio dei docenti nell ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero; V. incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali; VI. significativi riconoscimenti per l attività scientifica, incluse l affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio; VII. partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali; VIII. direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private; IX. partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore. Articolo 9 Verifica delle attività gestionali In merito agli obblighi gestionali previsti per i docenti ai sensi del D.P.R. n. 382/1980 e della Legge n. 230/2005, vengono considerate, ai fini della valutazione di cui al presente regolamento, i seguenti requisiti: a) aver partecipato ad almeno l 80% delle riunioni dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze dovute a congedo per maternità, studio, malattia, a concomitanti impegni istituzionali ed alla partecipazione a convegni, adeguatamente documentate, e le assenze relative allo svolgimento di improrogabili prove sperimentali ed all impegno nelle sale operatorie, come documentate dai relativi registri, nonché ai casi di aspettativa e di assenza previsti dalla legge, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, ovvero aver ricoperto incarichi gestionali di Rettore, Prorettore, Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento; b) non aver subìto procedimenti disciplinari che si siano conclusi con una sanzione. Articolo 10 Procedimento finalizzato alla valutazione delle attività 1. Ogni docente, contestualmente alla consegna dei registri di cui all art. 6 e con le stesse modalità, presenta una relazione analitica relativa al possesso dei requisiti richiesti per l attività didattica, per l attività di ricerca e per le attività gestionali, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I Direttori di Dipartimento accertano entro il successivo mese di novembre, anche avvalendosi eventualmente di una Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, la conformità delle attività svolte nell anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato in sede di programmazione didattica e possono effettuare verifiche volte ad accertare l effettivo e personale svolgimento delle attività da parte dei medesimi. 2. Il Direttore di Dipartimento invia al Rettore, entro il 10 dicembre, la relazione contenente l esito positivo o negativo della valutazione all esito del procedimento di verifica. 3. Il Rettore può disporre la verifica, anche a campione, delle relazioni inviate. 4. Il Rettore, all esito del procedimento di verifica, anche avvalendosi dell ausilio degli uffici competenti, provvede alla valutazione dei Direttori e del Preside della Facoltà di Medicina entro il 10 dicembre. 4

5. Dell esito della valutazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. Articolo 11 Effetti valutazione negativa 1. In caso di valutazione negativa, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall art. 6, comma 8, della legge 240/2010. Articolo 12 Norma transitoria 1. La disciplina del presente capo, fatta eccezione per quella regolamentata dalla normativa vigente in materia, si applica dall entrata in vigore del presente regolamento. 2. Sino all entrata a regime del presente regolamento, i professori chiamati a far parte delle Commissioni di abilitazione, di selezione e di progressioni di carriera del personale accademico sono tenuti a presentare al Direttore del Dipartimento, per le finalità di cui all art. 6, co. 7, della Legge 240/2010, una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nell ultimo triennio, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I Direttori di Dipartimento accertano entro quindici giorni dal ricevimento della relazione la conformità delle attività svolte nel triennio precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato in sede di programmazione didattica e possono effettuare verifiche volte ad accertare l effettivo e personale svolgimento delle attività da parte dei medesimi. 3. Il Direttore di Dipartimento invia al Rettore la relazione contenente l esito positivo o negativo della valutazione all esito del procedimento di accertamento e verifica. CAPO II ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE STIPENDIALE Articolo 13 Le modalità di attuazione del processo di valutazione individuale ai fini dell attribuzione degli scatti stipendiali 1. La valutazione finalizzata all attribuzione degli scatti stipendiali è trimestrale. 2. I professori e ricercatori interessati alla valutazione sono quelli che nel trimestre precedente abbiano maturato l anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto. 3. L'avvio della procedura e l elenco dei soggetti interessati alla valutazione sono definiti con decreto del Rettore pubblicato sul sito di Ateneo entro il 10 dicembre dell anno precedente a quello in cui si svolge la valutazione trimestrale. La partecipazione alla valutazione è subordinata all'apposita richiesta formulata dall interessato e l attribuzione dello scatto è subordinata all esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dell interessato. Articolo 14 La domanda di partecipazione 1. I soggetti, che intendano partecipare alla procedura, devono presentare domanda, secondo l'apposito modulo indicato nell'avviso, con cui si dà avvio alla procedura, pubblicato sul sito web di Ateneo. Le domande, a pena di esclusione, devono essere improrogabilmente presentate entro il primo giorno del primo mese del trimestre in cui si svolge la valutazione (1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre). Ai sensi dell'art. 6, comma 14, l. n. 240/2010 e s.m.i., la domanda deve essere corredata dalla relazione sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti a quello di maturazione della nuova classe stipendiale (d'ora in poi: relazione), redatta secondo lo schema indicato nell'avviso. Il contenuto della relazione assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 47 del DPR 5

445/2000; ciascun docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000). 2. Per la valutazione dell impegno didattico vengono considerate le attività espletate nel triennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione. 3. Per la valutazione dell'impegno nell'attività di ricerca si considerano esclusivamente i prodotti presenti nell'archivio istituzionale della ricerca di Ateneo (IRIS), pubblicati nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione. Su richiesta del docente interessato, saranno considerati, altresì, i prodotti pubblicati entro l ultimo giorno del mese precedente la data di maturazione dell anzianità utile per la presentazione della richiesta di attribuzione dello scatto triennale. 4. Per la valutazione dell impegno nell attività gestionale vengono considerate le attività espletate nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione. Articolo 15 Commissione di valutazione 1. La Commissione di valutazione (d ora in poi: Commissione), nominata annualmente dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, è composta da due professori (di I e II fascia) a tempo pieno e da un ricercatore a tempo indeterminato e a tempo pieno scelti tra chi non possa presentare istanza di attribuzione dello scatto nell anno di mandato della Commissione, rispettando, ove possibile, il criterio della rotazione e di genere. 2. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso né rimborso spesa. 3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti anche per via telematica. 4. La Commissione effettua la valutazione riservandosi la facoltà di effettuare verifiche a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati nella domanda e nella relazione. Le eventuali verifiche verranno effettuate, per l'attività didattica, acquisendo, dai Dipartimenti, le validazioni delle attestazioni relative all assolvimento dell impegno didattico; per l attività di ricerca, acquisendo, dal Settore Ricerca, le validazioni delle attestazioni relative alle pubblicazioni presenti su IRIS; per le attività gestionali, acquisendo dall Amministrazione e/o dai Dipartimenti le validazioni delle attestazioni relative all impegno gestionale. 5. Al termine dei lavori, la Commissione redige apposito verbale dando atto della valutazione positiva o negativa effettuata ai sensi dell art. 16. 6. I lavori della Commissione devono improrogabilmente concludersi entro la fine del trimestre di valutazione. Il Rettore potrà concedere un eventuale proroga, per un periodo non superiore a 30 giorni, in caso di richiesta motivata da parte della Commissione. Nell ipotesi di inerzia della Commissione, che si protragga oltre il termine di proroga eventualmente richiesto, il Rettore procederà alla nomina di una nuova Commissione. 7. Il verbale, a cura del Presidente, viene trasmesso al responsabile del procedimento dell Amministrazione che, entro 15 giorni, invia la relativa documentazione al Rettore per l approvazione degli atti con decreto. Articolo 16 Criteri di valutazione 1. Sono oggetto di valutazione, ai fini dell attribuzione dello scatto, l attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolte. 2. La Commissione, anche sulla base dell istruttoria del competente Servizio dell Area Risorse Umane, accerta la conformità della domanda di partecipazione a quanto previsto dal presente regolamento e dall'avviso di attivazione della procedura di valutazione individuale, valuta la sussistenza dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale sulla base dei criteri fissati dai successivi commi 3, 4 e 5. 3. Con riferimento all'attività didattica, la valutazione individuale ha esito positivo a seguito di autocertificazione da parte dei professori e dei ricercatori di aver svolto i compiti didattici affidati, a meno che i medesimi, in esito alla somministrazione dei questionari di valutazione degli studenti, in tutti i tre gli anni oggetto di valutazione, abbiano ottenuto una valutazione media inferiore al valore di 2,5 riferita alle domande attinenti alla didattica contrassegnate con i numeri da 2 a 13 nel questionario destinato agli 6

studenti frequentanti attualmente in uso. In merito a quest ultimo aspetto, nel caso in cui il docente interessato abbia tenuto più corsi di insegnamento, occorrerà, in primo luogo, calcolare la valutazione media relativa a ciascun insegnamento e, successivamente, determinare il risultato finale quale valore medio delle singole valutazioni calcolate. In riferimento a questo profilo, la valutazione dell attività didattica sarà effettuata a condizione che il numero dei questionari degli studenti non sia inferiore a cinque unità. 4. Con riferimento all'attività di ricerca, la valutazione individuale ha esito positivo qualora il professore o il ricercatore abbiano prodotto almeno 2 pubblicazioni scientifiche ovvero una monografia nel triennio solare di valutazione e nell eventuale periodo aggiuntivo di cui all art. 14, comma 3. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico riconosciute valide ai fini dell'ultima VQR, secondo i criteri pubblicati dai relativi GEV. La pubblicazione, se dovuta a più autori dell'ateneo, potrà essere utilizzata per la presente valutazione da uno solo di essi d intesa con gli altri autori. 5. Con riferimento alle attività gestionali, la valutazione individuale ha esito positivo qualora il professore o il ricercatore abbia partecipato nel triennio di riferimento alle adunanze dei Consigli di Dipartimento con una percentuale di presenza annuale non inferiore all 80%, fatte salve le assenze dovute a congedo per maternità, studio, malattia, a concomitanti impegni istituzionali ed alla partecipazione a convegni, adeguatamente documentate, e le assenze relative allo svolgimento di improrogabili prove sperimentali ed all impegno nelle sale operatorie, come documentate dai relativi registri, nonché ai casi di aspettativa e di assenza previsti dalla legge, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che abbia ricoperto gli incarichi istituzionali di Rettore, Prorettore, Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento. 6. La valutazione è positiva se sono soddisfatte le condizioni, di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5. 7. In caso di congedo di maternità o paternità, di cui al d.lgs. n. 151/2001 e s.m.i., il periodo triennale soggetto a valutazione dell attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio. 8. Negli altri casi di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, nel periodo triennale soggetto a valutazione dell attività didattica e gestionale si considera solo quello di effettivo servizio purché quanto meno pari a 12 mesi. 9. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo triennale soggetto a valutazione dell attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 15 mesi. 10. Chi abbia fruito di un periodo di assenza o aspettativa di cui ai commi 8 e 9, matura il triennio utile all attribuzione dello scatto solo dopo la data di completamento del periodo di servizio rispettivamente di 12 e 15 mesi. 11. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 15 riguarderà esclusivamente l attività di ricerca. 12. Per i periodi dedicati ad esclusive attività di ricerca, ai sensi dell art. 17 del D.P.R. 382/80, la relazione di cui al precedente articolo 15 riguarderà esclusivamente l attività di ricerca e gestionale. 13. Nei casi di assenze dal servizio di cui ai commi 7, 8 e 9, i prodotti validi ai fini della valutazione di attività di ricerca sono ridotti a 1. Articolo 17 Valutazione negativa 1. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata nell'anno successivo non prima di un anno dalla data di presentazione della precedente richiesta. In tal caso la valutazione sarà riferita al triennio precedente la presentazione della nuova richiesta. 2. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma annua corrispondente è conferita al fondo di Ateneo per le premialità dei professori e ricercatori, di cui all'art. 9, l. n. 240/2010 e s.m.i. Articolo 18 Approvazione degli atti e comunicazione dell esito della valutazione 1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione e dispone la conseguente attribuzione degli scatti stipendiali. 7

2. Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul sito di Ateneo insieme all elenco di chi abbia conseguito un giudizio positivo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e- mail. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. Articolo 19 Reclami 1. Ferma restando l impugnazione in sede giurisdizionale avverso il decreto di approvazione degli atti, è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti della valutazione sul sito di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi. Articolo 20 Norme transitorie e finali 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le disposizioni qui contenute sono rivolte: a) ai professori nominati ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6, l. n. 240/2010 e s.m.i., al compimento del primo triennio di effettivo servizio; b) ai professori ed ai ricercatori in servizio al compimento del triennio immediatamente successivo al completamento del periodo utile all attribuzione dello scatto biennale di cui al sistema retributivo previgente. 2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di presentazione della domanda di partecipazione, di cui al precedente art. 14, verrà stabilito nell avviso di avvio della procedura. 3. Il presente regolamento è approvato dal Senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore. 4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale ed è pubblicato nel sito di Ateneo. La sua disciplina, ad eccezione di quella per la quale è previsto un diverso regime transitorio, si applica dalla sua entrata in vigore. In particolare, la disciplina relativa alla valutazione delle attività gestionali, di cui agli artt. 9, comma 1, lett. a), e 16, comma 5, si applica, rispettivamente, dall anno accademico e dall anno solare successivo all entrata in vigore del regolamento. Per i periodi precedenti, ai fini della predisposizione delle relazioni di cui agli artt. 10 e 14, i docenti dovranno dichiarare l attività gestionale svolta nel periodo di riferimento. 5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia. 8