COMUNE DI GUIDIZZO LO



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COMUNE DI GUIDIZZO LO (Provincia di Mantova) REGOLAMENTO COMUNALE per LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA De.Co. (Denominazione comunale) Approvato con deliberazione n. /C.C. in data

INDICE Art. 1 Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 Art. 9 - Art. 10 - Art. 11 - Art. 12 - Art. 13 - Art. 14 - Finalità Istituzione di un Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni Iscrizione nel Registro De.Co. Utilizzo del marchio De.Co. Revoca e sospensione della concessione Le segnalazioni ai fini della Iscrizione nel Registro Commissione La struttura organizzativa Iniziativa comunale Le tutele e le garanzie Le attività di coordinamento Istituzione di una speciale sezione della Biblio-mediateca comunale Riferimento alle normative statali e regionali Norme finali * * *

Art. 1 Finalità 1. Il Comune individua, ai sensi dell art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267, ed ai sensi dell art. 9 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a promuovere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale sono motivo di particolare interesse pubblico e come tali meritevoli di valorizzazione. 2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di valorizzazione di cui al precedente comma e la loro attuazione. 3. In particolare l'azione del Comune si manifesta mediante: a) l'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale); b) l'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 8 del presente Regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge; c) l intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione; d) la promozione ed il sostegno di iniziative esterne all Amministrazione favorendo, anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi

istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro. e) di rilasciare un marchio De.Co. (Denominazione Comunale), al fine di attestare l origine del prodotto oltre alla sua composizione e produzione secondo apposito disciplinare, che sarà approvato con delibera di Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al successivo art.7. Art. 2 Istituzione di un Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni 1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all art.8, un apposito Albo in cui sono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica. 2. E previsto che l iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 2 anni consecutivi. Art.3 Istituzione del Registro De.Co.- Marchio 1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all art.8 un apposito Registro, denominato Registro De.Co. Denominazione Comunale, per tutti i prodotti tipici agro-alimentari, segnalati e denominati. 2. Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approverà il marchio De.Co., definendone forma e contenuto; lo stesso è di esclusiva proprietà comunale. Art.4 Utilizzo del marchio De.Co. 1. Il Comune di Guidizzolo, proprietario del marchio De.Co. può avvalersi dello stesso in ogni occasione ritenga ciò utile ed opportuno. 2. L utilizzo del marchio De.Co. è gratuito. 3. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.Co. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, corredata da

apposita autocertificazione, attestante la congruita con quanto previsto dal disciplinare di produzione, all Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l utilizzo del marchio De.Co. 4. Entro 30 giorni dalla presentazione dell istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L istanza per l ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull imposta di bollo. Art. 5 Revoca o sospensione della concessione 1. In caso di accertati abusi nell utilizzo del marchio De.Co., o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo improprio dello stesso marchio, il Responsabile delle attività produttive, diffida il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e intima il rispetto del Regolamento, della concessione o del disciplinare. In caso di inadempimento da parte del concessionario nei termini specificati dalla diffida, la concessione può essere revocata o sospesa, sentita la commissione comunale, con determinazione motivata dal responsabile del servizio, fatta comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela dell Amministrazione. La concessione è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative igienicosanitarie. 2. Per l accertamento degli abusi ed ogni altro conseguente adempimento, il Responsabile del servizio competente si può avvalere della Polizia Locale. Art. 6 Le segnalazioni ai fini della Iscrizione nel Registro 1. Le segnalazioni ai fini dell iscrizione nel registro De.Co. per tutti i prodotti segnalati e denominati, possono essere proposte da chiunque ritenga di promuoverle. 2. Le istanze per l attribuzione della De.Co. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia una Commissione, nominata dal Sindaco, disciplinata dal successivo art. 7. La Commissione predispone i disciplinari di produzione del prodotto i quali saranno vincolanti ai fini dell attribuzione della De.Co., per la loro approvazione da parte della Giunta Comunale e dispone l iscrizione nel registro De.Co. dei rispettivi prodotti. Una volta iscritti nel registro De.Co., i prodotti tipici potranno fregiarsi del logo De.Co., completato dal relativo numero d iscrizione. 4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell Albo possono fregiarsi della scritta De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati, completata dal numero di iscrizione. Art.7 Commissione 1. La Commissione di cui al precedente art. 6, comma 3 è composta da: - Sindaco o un suo delegato, in qualità di presidente; - n.1 esperto del settore agro-alimentare; - n.1 esperto del settore gastronomico locale./rappresentante degli operatori in forma singola o associata. - n.1 consigliere di maggioranza - n.1 consigliere di minoranza 2. Funge da segretario il Responsabile delle attività produttive o suo delegato. 3. Il presidente potrà eventualmente richiedere l assistenza di un consulente, scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia di prodotto. 4. L attività della commissione è a titolo gratuito. Art. 8 La struttura organizzativa 1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento è definita nell ambito dell organizzazione del servizio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). 2. Il Responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento.

Art. 9 Iniziativa comunale 1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento. 2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento. 3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.Co., forme di collaborazione con enti o associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari di cui al presente Regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia. Art. 10 Le tutele e le garanzie 1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Art. 11 Le attività di coordinamento 1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali. Art. 12 Istituzione di una speciale sezione della Biblio-mediateca comunale 1. Nell ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto all ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 13 Riferimento alle normative statali e regionali 1. Le normative di cui al presente Regolamento s ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo. Art. 14 Norme finali 1. Il presente Regolamento, entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

(fac simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici) Al Sig. Sindaco del Comune di Guidizzolo OGGETTO: Segnalazione De.Co. (Denominazione Comunale) art. 4 del Regolamento Comunale. Il sottoscritto nato a e residente in Via n. Codice Fiscale il nella qualità di SEGNALA ai fini dell attribuzione della De.Co. il seguente prodotto denominazione:. Data Firma area geografica di produzione: luogo di lavorazione: Ditte produttrici 1 Allega la seguente documentazione2: 1 Se conosciute 2 Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all art. 4 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc )

Al Sig. Sindaco del Comune di Guidizzolo OGGETTO: Richiesta De.Co. (Denominazione Comunale) art. 4 del Regolamento Comunale. Il sottoscritto a e residente in nato il Via n. Codice Fiscale Ditta/Associazione qualifica di: nella qualità di titolare/legale rappresentante della avente la Imprenditore Agricolo Artigiano Commerciante al dettaglio Esercente attività somministrazione di alimenti e bevande Altro _ ; con sede in Via _n. P.IVA ; premesso: - che la propria ditta produce il prodotto - che il suddetto prodotto: E già iscritto nel registro comunale De.Co. Per le sue prerogative e lo stretto legame con il territorio di Guidizzolo, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale oppure CHIEDE Di essere iscritto nel registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto, L iscrizione del registro De.Co. del suddetto prodotto con possibilità di utilizzare il relativo logo A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: - di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune di Guidizzolo; - che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti; - che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.); - di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co. Allega i seguenti documenti: Scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.) 1 Altro Data Firma 1 Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all art. 4 del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc )