Regolamento d uso del Marchio Collettivo. Pietra ollare della Valtellina e Valchiavenna



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Allegato sub 2) alla deliberazione n.37 del 2.04.2012 Regolamento d uso del Marchio Collettivo Pietra ollare della Valtellina e Valchiavenna Art. 1 Definizioni Operatore: artigiano singolo o associato con sede in Valtellina o Valchiavenna interessato alla concessione del marchio; Marchio: il marchio collettivo geografico costituito dalla dicitura Pietra ollare della Valtellina e Valchiavenna e dall immagine grafica in allegato 1; Licenza d'uso del marchio: atto mediante il quale viene concesso il diritto d'uso del marchio all'operatore; Licenziatario: operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio; Titolare del Marchio: Unione Artigiani della Provincia di Sondrio Confartigianato Imprese Disciplinare: documento che definisce i requisiti di conformità del prodotto oggetto di controllo, allegato al presente Regolamento; Ente di Controllo (EdC): Camera di Commercio della Provincia di Sondrio o soggetto privato terzo e indipendente, accreditato in conformità alla normativa internazionale sui controlli e incaricato dal Titolare del Marchio di effettuare i controlli sulla corrispondenza del prodotto al disciplinare produttivo; Rapporto di conformità: documento mediante il quale l ente di controllo dichiara che, sulla base dei controlli effettuati, un prodotto è conforme al Disciplinare. Art. 2 Oggetto e finalità Il presente regolamento d uso definisce le condizioni e le modalità per la richiesta, il rilascio e l utilizzo del marchio Pietra ollare della Valtellina e Valchiavenna. Il marchio è di proprietà dell Unione Artigiani della Provincia di Sondrio Confartigianato Imprese (di seguito denominato Titolare del Marchio), che sorveglia sul corretto uso dello stesso. Art. 3 Condizioni generali e requisiti richiesti I requisiti che l'operatore deve possedere per ottenere la licenza d'uso del marchio sono: - essere iscritto al Registro Imprese artigiane della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sondrio; - svolgere attività di lavorazione del prodotto Pietra ollare della Valtellina e Valchiavenna in conformità al Disciplinare; - aver superato positivamente i controlli ed ottenuto il rapporto di conformità dall'ente di controllo. Art. 4 Modalità di richiesta del marchio e istruttoria L'operatore interessato ad ottenere la licenza d'uso del marchio deve presentare al Titolare del Marchio apposita richiesta di licenza d uso del Marchio corredata della seguente documentazione: - scheda con dati anagrafici aziendali;

- copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di commercio Industria Artigianato Agricoltura con l'indicazione della persona che ha la rappresentanza legale dell'azienda; - dichiarazione con la quale il rappresentante legale dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'azienda si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo; - dichiarazione di assoggettamento alle norme del presente Regolamento. Il Titolare del Marchio provvede quindi a comunicare all'operatore interessato gli esiti di tale verifica. La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata. Art. 5 Modalità di espletamento dei controlli I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono effettuati dall ente incaricato dei controlli e si svolgono sulla base di un piano predisposto dall'ente stesso, il quale dovrà avvalersi, ove necessario, di laboratori accreditati per le prove sui prodotti. Tale piano dovrà essere concordato con il Titolare del Marchio. Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati nel Rapporto di conformità, che dovrà essere inoltrato all operatore e al Titolare del Marchio. Il Rapporto di conformità, oltre alla valutazione positiva o negativa, potrà anche contenere una proposta di azioni correttive, nonché la possibilità di eseguire ulteriori prove o ispezioni entro un tempo indicato. Le spese relative ai controlli e alle relative prove e ispezioni dovranno essere poste a carico dell'operatore. L operatore, nel caso in cui non accetti le conclusioni del Rapporto di conformità, potrà ricorrere secondo le modalità previste dal Titolare del Marchio nel Regolamento dell Ente di controllo. Art. 6 Licenza d'uso del marchio Il marchio è di proprietà del Titolare del Marchio che ne concede l'uso agli operatori mediante la licenza d uso del Marchio, a patto che i controlli abbiano dato esito positivo. La licenza d'uso del marchio contiene i dati anagrafici del licenziatario, il codice identificativo dello stesso, la data di rilascio e di scadenza della licenza d'uso, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso. L'operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio viene iscritto nell elenco dei licenziatari del marchio, tenuto presso il Titolare del Marchio e aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni. La licenza d uso del Marchio e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili senza l espresso consenso del Titolare del Marchio. Art. 7 Durata e rinnovo della licenza d'uso del marchio La durata di validità della licenza d'uso del marchio è di un (1) anno e si intende tacitamente rinnovata per un periodo corrispondente se il Titolare del Marchio non ne dispone la 2

sospensione o la revoca ai sensi del presente regolamento oppure se l'operatore non provvede a inoltrare rinuncia almeno novanta giorni prima della scadenza. Art. 8 Diritti e doveri del licenziatario La licenza d uso del marchio conferisce ai Licenziatari il diritto di utilizzare il Marchio medesimo alle condizioni stabilite e, al contempo, li impegna a: a) osservare fedelmente quanto prescritto nel disciplinare; b)assoggettarsi alle attività di verifica dell Ente di Controllo, seguendone le eventuali indicazioni correttive; c) versare il corrispettivo previsto per l uso del marchio determinato annualmente tenuto conto dei costi dell attività di controllo e delle iniziative pubblicitarie e promozionali; d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio; e) utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto e per i quantitativi per i quali è stata rilasciata la licenza d'uso del Marchio; f) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, comprese le eventuali sottodenominazioni, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni; g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio; h) utilizzare il marchio esclusivamente per i prodotti sottoposti a controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti; i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio; l) non utilizzare il marchio se la licenza d'uso è stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione; m) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente e a proprie spese dal mercato. Art. 9 Modifiche al disciplinare I licenziatari, singolarmente o collettivamente, possono richiedere al Titolare del Marchio modifiche del disciplinare. Il Titolare del Marchio, riconosciuta la fondatezza e congruità delle motivazioni addotte, potrà al riguardo provvedere direttamente o avvalendosi di esperti della materia. Le modifiche dovranno essere apportate con specifica delibera del Titolare del Marchio e delle stesse dovrà essere data a tutti i licenziatari tempestiva comunicazione, comunque entro un mese dalla loro approvazione. Nella comunicazione dovrà essere contenuto l'invito ad uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine di volta in volta fissato in considerazione dell'entità delle modifiche apportate. Il Titolare del Marchio si riserva comunque il diritto di disporre nuove verifiche sulla conformità del prodotto dei licenziatari ai requisiti del nuovo disciplinare produttivo. 3

E' facoltà del licenziatario non accettare le variazioni e rinunciare pertanto alla licenza d'uso. Art. 10 Non conformità e sanzioni Le non conformità possono essere: - lievi quando non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione del prodotto; - secondarie quando non pregiudicano l'immagine del marchio ma possono compromettere la caratterizzazione del prodotto; - gravi quando sono tali da pregiudicare sia l'immagine del marchio che la caratterizzazione del prodotto. A fronte delle non conformità sopra descritte il Titolare del Marchio può applicare, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, le seguenti sanzioni ai licenziatari responsabili: il verbale di ammonizione la sanzione pecuniaria, la sospensione la revoca Le delibere contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicate ai licenziatari interessati con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente. La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca devono essere annotate nell'elenco dei licenziatari. Le sanzioni a fronte di non conformità gravi o secondarie possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura del Titolare del Marchio e a spese del licenziatario, del relativo provvedimento su quotidiani e/o riviste specializzate. Art. 11 Verbale di ammonizione Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi. Art. 12 Sanzione pecuniaria La sanzione pecuniaria è applicabile a fronte di non conformità secondarie o della reiterazione di non conformità lievi. Essa varia da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000 e può essere aggiornata annualmente, anche nei limiti minimo e massimo, con provvedimento del Titolare del Marchio. Art. 13 Sospensione La sospensione, con o senza sanzione pecuniaria, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi. La sospensione deve essere comunque applicata quando: - sia stato constatato un uso improprio del marchio; - l'operatore abbia rifiutato i controlli previsti per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita dell ente di controllo; - sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'autorità giudiziaria, riguardante in maniera diretta o indiretta l utilizzo del marchio; - non sia stato versato l'importo della sanzione pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo precedente; 4

- non sia stata corretta nei tempi indicati dall Organismo di controllo una non conformità riscontrata; - non sia stato versato nei termini prescritti, dopo messa in mora e diffida, l importo di cui al 1 comma dell art. 8. La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal Titolare del Marchio al licenziatario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, nei quali sono indicati il periodo di durata e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque annullata quando il Titolare del Marchio abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste. La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata dell operatore. In questo caso, il Titolare del Marchio, preso atto della richiesta dell'operatore, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata o con mezzi equivalenti. L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco dei licenziatari. Art. 14 Revoca La revoca del marchio è disposta nei seguenti casi: - frequenti e reiterate non conformità gravi; - fallimento o cessazione dell'attività dell'operatore; - utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti; - contravvenzione alla prescrizione dell'art. 8, lettera i; - mancato versamento delle somme dovute e persistenza nell'inadempimento nonostante la messa in mora e la diffida inviate. La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei licenziatari. Art. 15 Rinuncia Il licenziatario, prima dello scadere della concessione, può in qualsiasi momento rinunciare alla licenza d'uso del Marchio. In questo caso deve inviare al Titolare del Marchio un esplicita comunicazione, mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente. L operatività della rinuncia decorre dal momento di ricezione della comunicazione. Art. 16 Effetti della Revoca e della Rinuncia Nel caso di Rinuncia o Revoca al Licenziatario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell anno cui si riferisce la Rinuncia o la Revoca. Inoltre egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui è stato Licenziatario del Marchio. Il rinunciante e il revocato sono altresì responsabili verso il Titolare del Marchio e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte in loro nome e per loro conto dal Titolare del Marchio sino alla data in cui essi sono stati Licenziatari del Marchio. Art. 17 Ricorsi L'operatore può fare ricorso contro le decisioni del Titolare del Marchio, esponendo le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro trenta giorni dalla notifica della decisione. Il Titolare del Marchio ha l'obbligo di trattare il ricorso entro novanta 5

giorni dal suo ricevimento. Le spese del ricorso sono a carico dell'operatore, salvo il caso di accoglimento. Nel caso di mancato accordo, le controversie saranno risolte sottoponendo la questione al tentativo di conciliazione, disciplinato dal Regolamento di mediazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Nel caso in cui quest ultimo tentativo fallisca, le controversie saranno risolte da un arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sondrio, che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente. Art. 18 Obbligo di riservatezza Gli atti e le informazioni riguardanti l'operatore sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore. Il Titolare del Marchio e l'organismo di controllo sono vincolati al segreto professionale. 6