DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO



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DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 6 marzo 1992 (in Gazz. Uff., 19 marzo, n. 66). - Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio. Vd. Circolare del Ministero dell'interno, 19 gennaio 2010 ; Vd. Circolare del Ministero dell'interno, 20 gennaio 2012, n. 661 ; IL MINISTRO DELL'INTERNO: Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934, emanato ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741; Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e di compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1982, recante modifiche alla struttura organizzativa del Servizio tecnico centrale della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi nonchè delle Scuole centrali antincendi e del Centro studi ed esperienze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1982, recante norme sugli estintori portatili di incendio e successive modificazioni; Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente l'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; Vista la norma UNI 9492/CNVVF/CPAI, concernente requisiti di costruzione e tecniche di prova di estintori carrellati di incendio; Ritenuta la necessità di stabilire norme, criteri e procedure per la classificazione della capacità estinguente e l'omologazione degli estintori carrellati di incendio; Decreta: Art.1 Caratteristiche, prestazioni e classificazione. 1. La valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonchè la classificazione degli 1 / 5

estintori carrellati di incendio si effettuano secondo quanto specificato nella norma UNI 9492/CNVVF/CPAI. 2. La stessa norma tecnica si applica, altresì, nella formulazione dei pareri emessi dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616, per l'approvazione degli estintori carrellati di incendi da parte del Ministero della marina mercantile. 3. Il laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno cura gli adempimenti di cui agli articoli 1, comma 2, e 5, comma 2, del decreto ministeriale 26 marzo 1985, predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova. Art.2 Utilizzazione. 1. Gli estintori carrellati di incendio da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati. 2. I responsabili delle attività dovranno avere cura di mantenere in efficienza l'estintore sottoponendolo a controlli periodici da parte di personale qualificato e tenere a disposizione dei competenti organi di controllo la dichiarazione di conformità di cui al successivo art. 3, comma 5. 3. É fatta salva ogni altra disposizione vigente in Italia concernente la costruzione, il collaudo e l'utilizzo dei recipienti e dei relativi accessori che possono impiegarsi per la fabbricazione degli estintori carrellati di incendio, comunque non in contrasto con la norma UNI 9492/CNVVF/CPAI. Art.3 Definizioni. 1. Omologazione (Approvazione del tipo): procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di estintore carrellato, certificata la rispondenza alla norma ed emesso, da parte del Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione sul mercato per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi. 2. Laboratorio: laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prodotto. 3. Certificato di prova: rapporto rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica la conformità alla norma e la classificazione della capacità estinguente del campione sottoposto a esame. 4. Produttore: fabbricante del prodotto, nonchè ogni persona che apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto, si presenta come fabbricante dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa o commercializza un prodotto di importazione. 5. Dichiarazione di conformità : dichiarazione rilasciata dal produttore attestante la conformità del prodotto al prototipo omologato e contenente, fra l'altro, i dati del marchio di conformità di cui al comma 6. 6. Marchio di conformità: indicazione permanente e indelebile apposta dal produttore sul prodotto riportante i seguenti dati: contrassegni distintivi di cui alla norma UNI 9492/CNVVF/CPAI; anno di costruzione e numero di matricola progressivo, punzonati sul prodotto. Art.4 Procedure per il rilascio del certificato di prova e dell'omologazione. 1. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente procedura: a) il produttore inoltra al laboratorio apposita istanza corredata della documentazione tecnica 2 / 5

necessaria; b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera a ), richiede la campionatura necessaria per l'esecuzione delle prove, nonchè le ricevute attestanti il pagamento delle spese previste dalle vigenti disposizioni; c) l'interessato deve inviare la campionatura richiesta e le ricevute dei versamenti di cui alla lettera b) entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio. Il laboratorio iscriverà la pratica, entro i successivi trenta giorni, nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente medesimo; d) decorsi sessanta giorni senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto nella lettera c), il procedimento si estingue; e) entro centoventi giorni dall'iscrizione della pratica, il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova. 2. É consentita la modifica o la sostituzione di parti degli apparecchi in prova; in questo caso il richiedente ripresenterà, a completamento, nuova documentazione inerente il modello modificato di estintore carrellato; i termini per il rilascio del certificato di prova di cui al comma precedente, decorreranno dalla presentazione della nuova documentazione. 3. Procedura per il rilascio dell'omologazione: a) per ottenere l'omologazione, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita istanza corredata del certificato di prova; b) il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, sentita, ove prescritto, la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, provvederà a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione del prodotto. 4. Il Ministero dell'interno renderà noto, semestralmente, l'elenco aggiornato degli estintori carrellati di incendio omologati. 5. Ai fini dei controlli di cui all'art. 7 del presente decreto, il Ministero dell'interno comunicherà tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove approvazioni di tipo, gli aggiornamenti, nonchè i provvedimenti di annullamento delle omologazioni stesse. 6. Le domande con i relativi allegati e le ricevute dei versamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Art.5 Commercializzazione CEE. 1. Gli estintori carrellati legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base di norme armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. 2. A tal fine dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa motivando l'eventuale diniego. 3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro. Art.6 Obblighi e responsabilità per il produttore. 1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, all'osservanza dei seguenti adempimenti: a) garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; 3 / 5

b) impiegare nella produzione recipienti che abbiano superato i controlli nei casi prescritti da normative vigenti in materia di apparecchi a pressione; c) emettere la dichiarazione di conformità; d) apporre sul prodotto il marchio di conformità. Art.7 Controlli. 1. Il Ministero dell'interno ha facoltà di sottoporre i prodotti ad accertamenti di controllo, anche con metodi a campione. 2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori. 3. A tal fine, con l'ottenimento dell'atto di omologazione del prodotto, il produttore deve consentire l'accesso ai locali di produzione e di deposito dei prodotti ed a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della qualità dei prodotti stessi. 4. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri, modalità e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione. Art.8 Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione. 1. L'omologazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile ad ogni scadenza su istanza del produttore per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche di cui al precedente art. 1 qualora la vigente normativa di prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha subìto modifiche, salvo che gli esemplari prodotti non siano incorsi in provvedimenti di annullamento di omologazione. Negli altri casi, il rinnovo comporterà l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 1, secondo quanto stabilito dal Centro studi ed esperienze, in relazione a variazioni di normativa o a modifiche apportate sul prodotto. 2. L'omologazione decade automaticamente se il prodotto subisce una qualsiasi modifica o, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica anche solo parzialmente quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. I prodotti in opera, se conformi alla normativa vigente al momento della posa in opera, sono ammessi per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette. I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli che saranno stabiliti per i prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette. 3. Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare la omologazione nel caso che, a seguito di accertamenti di cui all'art. 7 del presente decreto, venga rilevata la non conformità di esemplari di prodotto al prototipo omologato. 4. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto di apposizione del marchio di conformità e di emissione della dichiarazione di conformità per il prodotto oggetto dell'annullamento o della decadenza. 5. Gli esemplari di estintori corrispondenti ai prototipo la cui omologazione sia stata annullata dal Ministero dell'interno devono essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura del produttore o dell'esercente. Art.9 Ricorsi. 1. Avverso i provvedimenti di annullamento dell'omologazione sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ed alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni. Art.10 4 / 5

Norme transitorie. 1. A decorrere dalla data 1 gennaio 1993 potranno essere costruiti e commercializzati solo estintori i cui prototipi siano omologati ai sensi del presente decreto (1). 2. Decorsi tredici anni dalla data di emanazione del presente decreto potranno essere utilizzati solo estintori di incendio carrellati i cui prototipi siano stati omologati ai sensi del presente decreto. Decorso il termine suddetto, tutti gli estintori carrellati i cui prototipi non siano stati omologati ai sensi del presente decreto, dovranno essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura del proprietario (21) o dell'esercente. 3. Le presenti norme transitorie non si applicano agli estintori d'incendio carrellati esclusi dal campo di applicazione del presente decreto per effetto di leggi concernenti specifici impieghi particolari. (1) A norma dell'articolo unico del D. M. 19 febbraio 1993, il termine di cui al presente comma è prorogato al 1 gennaio 1994. (2) Così rettificato in Gazz. Uff. 27 giugno 1992 n.150. 5 / 5