Procedimento SRM CIG D7 CUP C98H RISPOSTE A QUESITI. (alla data del )

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AcegasApsAmga S.p.A. Società a socio unico e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Hera S.p.A. C.F./P. IVA Reg. Imp. TS 00930530324 Cap. Soc. i.v. 284.677.323,84 www.acegasapsamga.it PROCEDIMENTO SRM N. 1812000851 Gare e Normativa Procedura Negoziata per l affidamento dell Appalto integrato per la realizzazione di lavori di completamento e di ampliamento dell impianto di depurazione Ca Nordio a Padova II Lotto Procedimento SRM 1812000851 CIG 76831228D7 CUP C98H18000120007 RISPOSTE A QUESITI (alla data del 15.02.2019) In esito alle richieste di chiarimenti pervenute, si pubblicano i quesiti posti e di seguito le risposte fornite. Q1 R1 In riferimento al Capitolo III.1.3) Capacità professionale e tecnica, lettera r) punto i. del bando, si richiede se a dimostrazione del possesso dei requisiti specificati nel suddetto capitolo si possono considerare tutti i servizi di ingegneria e architettura, come richiesto per i servizi di punta al successivo punto ii, quindi anche gli incarichi relativi al coordinamento della sicurezza e Direzione lavori, oltre a quelli relativi alla progettazione, espletati nel decennio anteriore la data di pubblicazione del Bando di gara, compresi gli incarichi iniziati precedentemente per la quota ultimata nel decennio di riferimento. Per la dimostrazione dei requisiti di cui al punto III.1.3) Capacità professionale e tecnica, lettera r), punto i. e punto ii. non possono essere considerati incarichi relativi al Coordinamento della Sicurezza e/o quelli relativi alla Direzione Lavori. A seguito delle rettifiche apportate al Bando di gara, pubblicate in data 24/01/2019, gli importi totali dei lavori relativi al punto III.1.3) lettera r) i, devono essere almeno i seguenti: Categoria DM 17.6.2016 Corrispondenza L 143/49 classe Categoria lavori Importo lavori totali IMPIANTI IA.01 III/a OS22 5.145.736,68 STRUTTURE S.03 I/g OG1+OS18-A 5.031.325,79 IDRAULICA D.04 VIII OG3+OG6+OS1 3.745.285,97 IMPIANTI IA.03 III/c OS30 2.117.234,37 Sede Legale Via del Teatro 5 34121 Trieste tel. +39 040.7793111 fax +39 040.7793427 info.ts@acegasapsamga.it Sede operativa di Padova Corso Stati Uniti 5/A 35127 Padova tel. +39 049.8280511 fax +39 049.8701541 info.pd@acegasapsamga.it Sede operativa di Udine Via del Cotonificio 60 33100 Udine tel. +39 0432.093111 fax +39 0432.093493 info.ud@acegasapsamga.it

Q2 R2 Si richiede conferma che, come specificato nel Capitolo III.1.3) Capacità professionale e tecnica, lettera r) punto ii. del bando, i servizi di punta possono essere più di due e che il loro importo complessivo concorre al raggiungimento dell importo minimo richiesto per ciascuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. Come chiarito dalla delibera del Consiglio dell Autorità nella seduta del 14/11/2018 e pubblicata sul sito ANAC in data 19/11/2018 il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni coppia di servizi di punta relativi alla singola categoria e ID, espletata da un unico soggetto. Come indicato anche nella Nota Illustrativa al Bando Tipo 3, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi nel caso di raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, è consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento. Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria. Si ricorda che a seguito delle rettifiche apportate al Bando di gara, pubblicate in data 24/01/2019, gli importi totali dei lavori relativi al punto III.1.3) lettera r) ii, devono essere almeno i seguenti: ID Opere Corrispondenza L 143/49 classe Categoria lavori Importo lavori totali IMPIANTI IA.01 III/a OS22 2.058.000,00 STRUTTURE S.03 I/g OG1+OS18-A 2.012.000,00 IDRAULICA D.04 VIII OG3+OG6+OS1 1.498.000,00 IMPIANTI IA.03 III/c OS30 846.000,00 Q3 Si richiede il seguente chiarimento: Con riferimento all'appalto in oggetto, nel caso in cui le imprese in possesso di categoria SOA non intendano o non possano eseguire direttamente i servizi di progettazione richiesti, il bando prevede, a pag. 7, due opzioni: Opzione A) l'affidamento di detti servizi di progettazione ad "un progettista associato come mandante in RTI verticale", oppure Opzione B) affidamento di detti servizi di progettazione ad un "progettista ausiliario ai sensi dell'art. 89". In entrambi i casi, A) e B), il progettista "associato" o "ausiliario" può essere anche un raggruppamento di professionisti, detti anche "RTP" (art. 46 comma 1, lettera e) del Codice Appalti, espressamente richiamato nel Bando). Nel caso specifico di RTP, quanto previsto dal bando viene a creare la seguente situazione: Nell'opzione A), ciascun professionista può assumere necessariamente il ruolo di mandante del RTI principale, non essendo prevista dalla legge la possibilità per un RTP (costituendo o costituito) di assumere il ruolo di mandante né essendo possibile costituire contestualmente, in "affiancamento", un RTI ed un RTP. Il fatto, quindi, che ciascun professionista assuma il ruolo di mandante pone il RTI in contrasto con l'art. 92 del Regolamento Appalti che impone a ciascuna mandante (e quindi a ciascun progettista) il possesso (e l'esecuzione) di minimo il 10% dell'appalto (più di un milione e mezzo di euro) oltre ad altri requisiti soggettivi minimi (es. Iso ecc.). Pag. 2 di 6

Nell'opzione B) quanto previsto dal bando sarebbe di difficile realizzazione in quanto l'art. 89 del Codice non permette che l'avvalimento possa essere prestato da un RTP/RTI o, in generale, da più professionisti associati. Si chiede, pertanto, di voler confermare che in caso di opzione A) le imprese mandanti che assumono i servizi di progettazione siano esentate dal rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 92 comma 2 del Regolamento Appalti e che, pertanto, il requisito minimo del 10% (così come gli altri requisiti soggettivi minimi) sia applicabile solo alle imprese "costruttrici" in possesso di SOA. Si chiede, infine, di voler confermare che, in caso di opzione B), si possa procedere a formalizzare più avvalimenti simultanei, uno per ciascuno dei professionisti cd. "ausiliari". R3 Per quanto riguarda l opzione A, si ritiene che l art. 92 del D.P.R. 207/2010 trovi applicazione in caso di realizzazione di lavori in R.T.I. e non in caso di realizzazione di attività progettuale nell ambito di un appalto integrato; in tale caso l attività di progettazione rimane in capo al Progettista, fatta salva la responsabilità sull intero appalto della capogruppo mandataria. Qualora, pertanto, il concorrente partecipi con una pluralità di progettisti, questi necessariamente si devono riunire in RTP, forma che non è esclusa dalla definizione di Operatore Economico ex art. 3, comma 1, lettera p), richiamata anche dall art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il quale, al comma due, elenca tra gli altri alcuni dei soggetti che rientrano nella definizione di cui sopra, sostanziandosi pertanto un elencazione esemplificativa ma non necessariamente esaustiva. I rapporti interni che intercorrono tra la mandataria e il RTP che assume il ruolo di mandante rimangono tali, fermo restando che nei confronti della stazione appaltante la mandataria avrà gli obblighi di rappresentanza e responsabilità previsti dall art 45 del D.Lgs. 50/2016 e ogni mandante, compreso l eventuale RTP, rimane responsabile solidalmente fino al momento del collaudo/avviamento. Per quanto riguarda l opzione B, in caso di più professionisti questi devono riunirsi in RTP il quale assume il ruolo di Progettista Ausiliario che eseguirà direttamente la progettazione esecutiva dimostrando di avere tutti i requisiti come previsto in particolare dall art. 89, comma 1 D.Lgs. 50/2016. Non possono quindi essere sottoscritti più contratti di avvalimento in caso di pluralità di progettisti. Q4 Si richiedono i seguenti chiarimenti in merito ai requisiti del progettista: 1. si chiede conferma che la categoria D.05 possa coprire, in quanto di grado di complessità superiore, la categoria D.04 2. si chiede se il triennio di riferimento per l organico medio sia il 2015-2016-2017 o se è possibile considerare il triennio 2016-2017-2018. Nel primo caso si chiede, in relazione al numero medio annuo del personale, se in caso di arrotondamento del decimale, posso essere fatto per eccesso. R4 1. Come indicato all art. 8 del D.M. 17/06/2016 del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. 2. Il triennio da prendere in considerazione per la determinazione del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato, previsto al punto III.1.3), lettera r) iii, del Bando di gara, può essere il 2016/2017/2018. Tuttavia, in caso la società di progettazione sia composta (oltre che da soci attivi e da dipendenti) anche da consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte Pag. 3 di 6

dell ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, tale fatturato deve essere dimostrato dalla dichiarazione IVA già presentata per l anno 2018. Il numero medio annuo del personale, in ogni caso, non può essere arrotondato per eccesso. Q5 La scrivente, in riferimento ai requisiti di capacità professionale e tecnica di cui al Capitolo III.1.3 del Bando di Gara, essendo in possesso di attestato di qualificazione SOA per sola costruzione intende avvalersi delle capacità di altri soggetti al fine del soddisfacimento dei requisiti per lo svolgimento dell attività di progettazione ricorrendo all istituto dell Avvalimento di cui all art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Ciò detto si richiede se il contratto di avvalimento può essere stipulato, in caso di RTP costituito o da costituirsi, tra il concorrente e l RTP o debbano essere stipulati contratti di avvalimento con i singoli professionisti che firmeranno il progetto come stabilito dal su citato Art. 89. R5 Si veda la risposta al quesito Q3. Q6 R6 Si chiede di fornire una precisazione circa il possesso del requisito speciale di cui all'art. III.1.3, lettera p) del Bando di Gara nel caso particolare di condivisione della categoria OS22 tra due imprese, in un cd. "sub-raggruppamento" di tipo orizzontale. Dal tenore del testo del bando, così come modificato in data 24 gennaio 2019, sembra, infatti, che il possesso di referenze di almeno due impianti analoghi sia richiesto in capo ad entrambe le imprese riunite in detto "subraggruppamento" per l'esecuzione della OS22, per un totale di ben 4 impianti (Impresa 1: possesso di due impianti, Impresa 2: possesso di due impianti). A scanso di eventuali malinterpretazioni e a beneficio di tutti i potenziali partecipanti, ferma restando la quota maggioritaria della categoria OS22 che deve necessariamente essere posseduta ed eseguita dalla mandataria, si chiede di confermare che nel caso suesposto, il requisito in oggetto, aggiuntivo rispetto alla qualificazione in OS22, possa essere dimostrato cumulativamente dalle due imprese e pertanto o dalla sola mandataria o dalla sola mandante o da entrambe portando ciascuna una sola referenza a testa (impianti da 30.000 o 50.000 A.E. così come meglio dettagliato alla summenzionata lettera p) del bando). Nel caso di partecipazione alla procedura di RTI e la categoria prevalente OS22 sia suddivisa tra Mandataria e Mandante, il requisito di cui al punto III.1.3), lettera p), potrà essere dimostrato: A) interamente dalla Mandataria, alternativamente, come segue: n. 2 impianti di nuova costruzione che abbiano una potenzialità complessiva ciascuno non inferiore a 30.000 AE; n. 2 interventi di potenziamento su impianti esistenti, ove ciascun potenziamento risulti da una differenza tra la potenzialità ante lavori e la potenzialità finale che sia almeno pari a +30.000 AE; n. 2 interventi di revamping/adeguamento su impianti esistenti di almeno 30.000 AE a condizione che i lavori a base d appalto relativi a ciascun revamping/adeguamento eseguito siano pari o superiori a 3.000.000,00 (tremilioni/00); Pag. 4 di 6

n. 1 impianto di nuova costruzione che abbia potenzialità non inferiore a 50.000 AE; n. 1 intervento di potenziamento su un impianto esistente in relazione al quale la differenza tra la potenzialità ante lavori e la potenzialità finale sia almeno pari a +50.000 AE; n. 1 intervento di revamping/adeguamento su un impianto esistente di almeno 50.000 AE a condizione che i lavori a base d appalto relativi al revamping/adeguamento eseguito siano pari o superiori a 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00); B) suddiviso tra Mandataria e Mandante come segue, fermo restando che complessivamente la Mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria: Mandataria n. 1 impianto di nuova costruzione che abbia potenzialità complessiva non inferiore a 30.000 AE, oppure n. 1 intervento di potenziamento su impianto esistente, ove il potenziamento risulti da una differenza tra la potenzialità ante lavori e la potenzialità finale che sia almeno pari a +30.000 AE, oppure n. 1 intervento di revamping/adeguamento su impianto esistente di almeno 30.000 AE a condizione che i lavori a base d appalto relativi al revamping/adeguamento eseguito siano pari o superiori a 3.000.000,00 (tremilioni/00); Mandante n. 1 impianto di nuova costruzione che abbia potenzialità complessiva non inferiore a 30.000 AE, oppure n. 1 intervento di potenziamento su impianto esistente, ove il potenziamento risulti da una differenza tra la potenzialità ante lavori e la potenzialità finale che sia almeno pari a +30.000 AE, oppure n. 1 intervento di revamping/adeguamento su impianto esistente di almeno 30.000 AE a condizione che i lavori a base d appalto relativi al revamping/adeguamento eseguito siano pari o superiori a 3.000.000,00 (tremilioni/00); Nell ipotesi B) non è necessario che la dimostrazione del requisito sia identica tra mandataria e mandante (ad es: Mandataria potrebbe dimostrare il requisito con un impianto di nuova costruzione e la mandante potrebbe dimostrare l impianto con un revamping) Q7 R7 La scrivente, intendendo qualificarsi per una categoria presente nel bando in oggetto mediante avvalimento, pone i seguenti quesiti: 1) Che documentazione deve presentare la scrivente impresa ausiliata in fase di qualificazione ossia al momento della presentazione della domanda di partecipazione? 2) Che documentazione deve presentare l impresa ausiliaria in fase di qualificazione ossia al momento della presentazione della domanda di partecipazione? Fatta salva l ipotesi in cui l istituto dell avvalimento sia espressamente vietato dal Bando di gara (pag. 11 nota 4; pag. 7 Avvertenza ), 1) si rimanda a quanto previsto all art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 2) si rimanda a quanto previsto all art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare per le dichiarazioni inerenti i requisiti di cui all art. 80 del citato decreto in capo all ausiliaria può essere utilizzata la modulistica predisposta e messa a disposizione dalla scrivente sul sistema SRM: Allegato B - dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti richiesti al punto Pag. 5 di 6

III.1.1) del bando; Allegato C - dichiarazione sostitutiva art. 80, commi 1 e 5 lettera l), del D.Lgs. n. 50/2016 per soggetti in carica; Allegato D - dichiarazione sostitutiva art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 per soggetti cessati. Responsabile Acquisti, Appalti, QSA e Servizi Corporate f.to dott.ssa Valeria Guizzardi Pag. 6 di 6