REGOLAMENTO INTERNO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

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REGOLAMENTO INTERNO PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 165 in data 16/06/2017

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Ambito di applicazione e normativa di riferimento Art. 2 Limiti di importo e divieto di frazionamento Art. 3 Avvio delle procedure di affidamento Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento Art. 5 Direttore dei Lavori e Direttore dell Esecuzione del Contratto Art. 6 Elenco Fornitori Art. 7 Indagini di mercato TITOLO II LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA Art. 8 Modalità di affidamento di lavori di importo fino a Euro 1.000.000 Art. 9 Individuazione degli operatori economici TITOLO III SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA Art. 10 Modalità di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria Art. 11 - Individuazione degli operatori economici TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE Art. 12 Formalizzazione della richiesta di partecipazione alle gare e termini per la ricezione delle offerte Art. 13 Modalità di aggiudicazione e stipula del contratto di appalto Art. 14 Subappalto Art. 15 Accordi Quadro TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 16 - Revisioni ed integrazioni Art. 17 - Entrata in vigore 2

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ambito di applicazione e normativa di riferimento 1.1 L Azienda Cuneese dell Acqua SPA (di seguito ACDA SPA) è concessionaria del Servizio Idrico Integrato in parte del territorio della Provincia di Cuneo. 1.2 Nell esercizio delle sue funzioni e dei compiti alle stessa spettanti, l ACDA SPA procede all acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante norme sull aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d appalto degli enti erogatori nei settori dell acqua, dell energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 1.3 Il settore dell acqua - in cui opera l ACDA SPA rientra, ai sensi e per gli effetti dell art. 117 del Codice, nei settori speciali di cui al D.lgs. 50/2016. Trova pertanto applicazione il regime normativo ad hoc contenuto specificamente nel Capo I del Titolo VI del Codice, a cui vanno ad aggiungersi in quanto compatibili - tutte le ulteriori disposizioni del Codice espressamente richiamate dallo stesso Titolo VI nonché le singole norme del Codice che specificamente rinviano alle imprese pubbliche operanti nei settori speciali. 1.4 Il presente regolamento interno, volto a disciplinare le modalità di individuazione del contraente conformemente ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza, viene adottato ai sensi dell art. 36, comma 8, del D.lgs. 50/2016. 1.5 L affidamento e l esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure di cui al presente Regolamento, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. E altresì garantita la tutela della salute, dell ambiente e del bene pubblico anche in via prioritaria rispetto al principio di economicità. 1.6 E fatta salva la facoltà per l ACDA SPA di applicare direttamente il D.lgs. 50/2016, anche qualora le disposizioni in esso contenute non risultino direttamente applicabili. La normativa applicata alla singola gara d appalto sarà comunque puntualmente specificata nella determina a contrarre e nella lex specialis. 1.7 Ogni modificazione della normativa in materia di appalti di lavori, forniture e servizi si intenderà automaticamente richiamata dal presente Regolamento e direttamente applicabile alle procedure di gara indette da ACDA SPA. Art. 2 Limiti di importo e divieto di frazionamento 2.1 Le procedure di affidamento dei contratti pubblici sono avviate sulla base dei piani di intervento approvati dagli Enti di controllo nonché in ragione delle situazioni di necessità ed urgenza che comunque richiedono un intervento di ACDA SPA. 2.2 Il ricorso alle procedure di cui al presente Regolamento è consentito, in via generale e secondo gli stanziamenti approvati, nei limiti degli importi qui di seguito definiti in conformità a quanto previsto per i contratti sotto soglia dall art. 36, comma 2, del Codice. 3

2.3 In relazione al divieto di frazionamento o di artificiosa aggregazione di cui all art. 51, comma 1, del D.Lgs 50/2016 si precisa che non si considera un frazionamento artificioso delle forniture il fatto che queste vengano ripetute nell arco dell anno agli stessi fornitori, ove le stesse non siano programmabili in ragione dell estrema differenziazione delle reti dei Comuni serviti. Art. 3 Avvio delle procedure di affidamento 3.1 Le procedure di affidamento vengono avviate, di norma, previa proposta da parte del Dirigente o del Responsabile dell'ufficio competente 3.2 Le procedure di affidamento di cui al presente Regolamento prevedono l'adozione dei seguenti provvedimenti: a) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione della spesa, assegnazione della dotazione finanziaria al Direttore Generale; b) Determinazione del Direttore Generale di nomina del Responsabile Unico del Procedimento qualora lo stesso non ricopra tale carica affidatagli dal Consiglio di Amministrazione; c) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto dei lavori; d) Provvedimento a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento nel quale vengono individuati gli elementi essenziali della procedura di affidamento, quali la tipologia di procedura scelta, l importo a base di gara, il criterio di selezione delle offerte, la nomina della Commissione di Gara e) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per servizi e forniture, di approvazione del bando di gara/lettera d invito; 3.3. Per importi inferiori ad 40.000 si procede direttamente all affidamento, in base alle deleghe attribuite dal Consiglio d Amministrazione all Amministratore Delegato ed ai Dirigenti aziendali. Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento 4.1 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è nominato con atto formale del Direttore Generale tra i dipendenti di ruolo dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e per i servizi attinenti all ingegneria ed all architettura, il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale. 4.2 La funzione di Responsabile Unico del Procedimento può essere svolta direttamente dal Direttore Generale, nominato dal Consiglio d Amministrazione. 4.3 Il RUP è unico per le fasi della programmazione, della progettazione, dell affidamento e dell esecuzione. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste nel presente Regolamento, curando il corretto e razionale svolgimento delle procedure nonché segnalando eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell attuazione degli interventi. Vigila altresì sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale funzione non sia specificamente delegata ad altri soggetti. Art. 5 Direttore dei Lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto 5.1 Il Direttore dei Lavori per contratti aventi ad oggetto l esecuzione di lavori od opere, qualora per lo specifico intervento, non sia stato incaricato un soggetto esterno è nominato dal Direttore Generale. La funzione di Direttore dei Lavori può essere svolta direttamente dal R.U.P. ad esclusione di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo ambientale, nonché nell ipotesi di progetti 4

integrali ovvero di interventi di importo superiore ad euro 1.500.000. 5.2 Il Direttore dell Esecuzione per contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi è nominato dal Direttore Generale. La funzione di Direttore dell Esecuzione del contratto è, di norma, svolta dal R.U.P., ad esclusione di prestazioni di importo superiore ad euro 500.000 o di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. Art. 6 Elenco Fornitori 6.1 Ai fini dell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori e servizi tecnici ACDA SPA si avvale di un apposito Elenco Fornitori costituito a seguito di pubblicazione di Avviso sul proprio sito informatico. L Elenco fornitori ha durata triennale e in esso sono inseriti tutti gli operatori economici costituiti sotto qualsiasi forma giuridica, che ne facciano richiesta e che risultino idonei, secondo i parametri stabiliti dall Avviso medesimo. Il Regolamento d uso e l Elenco Fornitori aggiornato degli iscritti viene pubblicato sul sito informatico di ACDA SPA. Art. 7 - Indagini di mercato 7.1 In relazione all oggetto di affidamento e all importo del contratto, l ACDA SPA conduce indagini di mercato dirette a conoscere l assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate. 7.2 Le indagini di mercato sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità. Si osservano per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento le Linee Guida ANAC n. 4 p.to 4. 7.3 L ACDA SPA assicura l opportuna pubblicità dell attività di esplorazione del mercato, provvedendo a darne notizia sul proprio portale internet nonché mediante l utilizzo ogni altro strumento di maggiore diffusione ritenuto idoneo in ragione della rilevanza del contratto e del settore merceologico di riferimento. La durata minima della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni. 7.4 L avviso indica il valore dell affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante. 5

TITOLO II LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA Art. 8 Modalità di affidamento dei lavori di importo fino a euro 1.000.000 8.1 L affidamento dei lavori di importo fino ad euro 1.000.000 si ripartisce secondo le seguenti soglie: A. Fino all importo di euro 40.000. Si procede mediante affidamento diretto o in amministrazione diretta. Gli operatori economici sono individuati previa consultazione dell Elenco Fornitori oppure al di fuori di esso tra imprese regolarmente iscritte alla CCIAA per l attività coerente con la tipologia di lavori affidati. B. Per importi superiori ad euro 40.000 e sino ad euro 150.000. Si procede all affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 (dieci) operatori economici, individuati mediante consultazione dell Elenco Fornitori nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. C. Per importi superiori ad euro 150.000 e sino ad euro 1.000.000. Si procede all affidamento mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 (quindici) operatori economici, individuati mediante consultazione dell Elenco Fornitori nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 8.2 L'ACDA SPA può comunque ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. 8.3 Gli appalti per lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000 sono affidati mediante ricorso alle procedure ordinarie attraverso una procedura aperta con pubblicazione di bando secondo i termini e le modalità stabilite dal D.Lgs n. 50/2016. Art. 9 Individuazione degli operatori economici 9.1 L individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate avviene attraverso la consultazione dell Elenco dei Fornitori o, per particolari lavori, qualora nell Elenco non siano presenti ditte idonee, attraverso l'esperimento di indagini di mercato di cui all art.7. 9.2 Oltre ai requisiti minimi previsti dal D.lgs n. 50/2016 ACDA SPA può richiedere agli operatori economici concorrenti il possesso di ulteriori requisiti nelle ipotesi di interventi richiedenti una particolare e comprovata specificità specialistica e/o impiantistica o in altri casi in cui il solo possesso della qualificazione nelle forme indicate dalla legge non garantisca ad ACDA SPA un ottimale prestazione nello specifico settore, anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine ai lavori da affidare, fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l oggetto dell appalto. 6

TITOLO III SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA Art. 10 Modalità di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 10.1 L affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di euro 418.000,00 si ripartisce secondo le seguenti soglie: A. Fino all importo di euro 40.000. Si procede mediante affidamento diretto o in amministrazione diretta. Gli operatori economici sono individuati tenuto conto della specificità del prodotto o del servizio da fornire, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione. B. Per importi superiori ad euro 40.000 e sino alla soglia comunitaria di euro 418.000. Le forniture e i servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria sono affidati mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato con avvisi di richiesta di manifestazione di interesse pubblicati sul proprio profilo di committente (portale internet) oppure tramite elenchi di operatori economici, qualora costituiti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. 10.2 L'ACDA SPA può comunque ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. Art. 11 Individuazione degli operatori economici 11.1 L individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate avviene attraverso la consultazione dell Elenco dei Fornitori qualora costituito per la tipologia di servizio o fornitura oppure attraverso l'esperimento di indagini di mercato di cui all art.7. 11.2 Oltre ai requisiti minimi previsti dal D.lgs n. 50/2016 ACDA SPA può richiedere agli operatori economici concorrenti il possesso di ulteriori requisiti nelle ipotesi di forniture/servizi richiedenti una particolare e comprovata specificità organizzativa e tecnica tenuto altresì conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di qualità tecnica dei prodotti da acquistare ovvero del servizio da eseguire, fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l oggetto della fornitura o servizio. TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI, 7

FORNITURE Art. 12 Formalizzazione della richiesta di partecipazione alle gare e termini per la ricezione delle offerte 12.1 Le ditte vengono invitate a presentare offerta mediante lettera d invito sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento trasmessa a mezzo PEC. 12.2 I termini per la ricezione delle offerte devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei lavori, del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e di quello degli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto e, comunque, non potranno essere inferiori a 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio dell invito. Per importi inferiori ad 40.000 tale termine può essere ridotto. 12.3 Le modalità di ricezione delle offerte sono le seguenti: per importi inferiori ad 40.000, a seguito di richieste di offerta diretta ad un unico operatore o informalmente a più operatori, le offerte possono pervenire anche a mezzo posta elettronica certificata. per importi superiori ad 40.000, le offerte devono essere presentate, non oltre la data ed ora stabilite nella lettera d invito, in busta chiusa, idoneamente sigillata. Art. 13 Modalità di aggiudicazione e stipula del contratto di appalto 13.1 Per gli appalti di importo inferiore ad euro 40.000, si procede direttamente all aggiudicazione mediante lettera di affidamento a firma del Dirigente aziendale delegato oppure - in ragione dell urgenza o per affidamenti di modesto importo - mediante ordine da parte dell ufficio preposto, fatta salva l autorizzazione del Dirigente aziendale delegato. 13.2 Per gli appalti di valore superiore ad euro 40.000, l aggiudicazione avviene secondo le seguenti modalità: La Commissione di Gara provvede alla redazione e sottoscrizione di un apposito verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione; Per importo di aggiudicazione fino ad 100.000 il verbale di gara viene sottoposto all approvazione dell Amministratore Delegato per aggiudicazione definitiva. Per importo di aggiudicazione superiore ad 100.000 il verbale di gara viene sottoposto all approvazione del Consiglio d Amministrazione per aggiudicazione definitiva. All esito dell accertamento del possesso dei requisiti in capo all aggiudicataria, si procede alla stipula del contratto mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente. Art. 14 Subappalto 14.1 I subappalti sono consentiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all art. 105 del D.Lgs 50/2016. 14.2 Il subappalto può essere motivatamente escluso nelle ipotesi in cui si richieda l esecuzione unitaria dei lavori da parte dell Appaltatrice. Art. 15 Accordi Quadro 15.1 ACDA SPA si avvale di Accordi Quadro, ai sensi di quanto disposto dall art. 54 del D.Lgs n. 50/2016. 15.2 La definizione degli Accordi Quadro è condotta secondo i principi e le procedure utilizzate per l affidamento dei lavori, servizi e forniture di cui al presente regolamento. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI 8

Art. 16 Revisioni ed integrazioni 16.1 Ogni sostanziale modifica e/o integrazione del presente Regolamento dovrà essere sottoposta all approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell ACDA SPA. 16.2 Tutte le disposizioni di legge immediatamente applicabili alla disciplina di cui al presente Regolamento devono intendersi qui integralmente richiamate. Successive modificazioni o integrazioni del D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra disposizione della normativa in materia di contratti pubblici, delle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, dovranno comunque ritenersi prevalenti, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento che si intenderanno di diritto, abrogate. 16.3 I valori relativi alle soglie comunitarie richiamate nel presente Regolamento si intenderanno automaticamente adeguati ad eventuali modifiche apportate dal legislatore. Art. 17 Entrata in vigore 17.1 Il presente Regolamento entra in vigore in giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ACDA SPA. =============== 9