I N D I C E Agenzia di Promozione Turistica Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario - A.Di.S.U.

Documenti analoghi
I N D I C E Agenzia di Promozione Turistica Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario - A.Di.S.U.

La revisione contabile nelle Aziende Sanitarie Locali

ATTO N di iniziativa dell'ufficio di Presidenza del Consiglio (deliberazione n. 340 del 21/05/2013)

Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ATTO N di iniziativa dell'ufficio di Presidenza del Consiglio (deliberazione n. 339 del 21/05/2013)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO

Art. 1 (Modifiche alla L.R. 4/2009) Art. 2 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23/2011)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

ATTO N di iniziativa dell'ufficio di Presidenza del Consiglio (deliberazione n. 381 del 30/10/2013)

CAPO I - Disposizioni urgenti relative ai collegi dei revisori dei conti degli enti e agenzie regionali

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - estratto

Art Natura giuridica. 1. L A.P.E.T. ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.

I. N. R. A. N. ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE. Statuto

Azienda USL di Rieti Corso di alta formazione

LEGGE 2 marzo 2010, n. 4. Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ATTO N di iniziativa dell'ufficio di Presidenza (deliberazione n. 224 del 26/04/2017)

1. Il Comune di Colfelice ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e risorse trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica

COMUNE DI COTIGNOLA PROVINCIA DI RAVENNA

REGIONE TRENTINO ALTOADIGE LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2013, N. 1

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2013, N. 1

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2013, N. 1

SVILUPPO ECONOMICO ISERNIA (Azienda Speciale C.C.I.A.A. Isernia) STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e sede)

REGIONE LIGURIA. L.R. 20 dicembre 2012, n. 49. (Artt. 5-11)

Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina"

STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

Comune di Airuno Regolamento

FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA S T A T U T O

FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto

'~'<:~~C.,:--.,~: :-.;:"s,~~._;'

Azienda per l Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale

LEGGE REGIONALE N. 212 DEL REGIONE SICILIA

Art. 3 - Oggetto. Art. 3 - Oggetto. Art. 4 - Durata. Art. 4 - Durata. Art. 5 - Capitale sociale. Art. 5 - Capitale sociale

S T A T U T O. della Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali - Censis

ISTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE

Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate. Statuto

Comune di Airuno INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, E ISTITUZIONI

Associazione Italiana di Acustica

IL DIRETTORE GENERALE

STATUTO DEL CONSORZIO CINECA ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO SULLE SOCIETA PARTECIPATE E GLI ALTRI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

STATUTO AZIENDA SPECIALE SUBFOR. (Delibera di Giunta camerale n.8 del )

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA Chiusi Stazione (SI) DELIBERA COMMISSARIALE N 152 DEL 19 SETTEMBRE 2014

ATTO N di iniziativa dell'ufficio di Presidenza (deliberazione n. 441 del 25/03/2014)

Integrazione del regolamento di amministrazione e di contabilità del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale FIMAVLA EBAT Viterbo. Art. 1 - Costituzione e denominazione

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni, nominato con D.P.G.R. n. 228 del

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA. Regolamento COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI

STATUTO AZIENDA SPECIALE SAMER VIA EMANUELE MOLA, BARI

STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE DI UDINE ART. 1 Denominazione e Sede È costituita con sede in Udine la Fondazione

Documento scaricato da

PREMESSA IL SISTEMA TRADIZIONALE IL SISTEMA MONISTICO IL SISTEMA DUALISTICO

ALLEGATOA alla Dgr n del 19 giugno 2007 pag. 1/6

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA. Art. 1 Oggetto del Regolamento

Titolo I Caratteristiche

Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N. medici e altre professionalità sanitarie

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1 (Riferimenti normativi)

GIUNTA ESECUTIVA. delegato. Allegato parte integrante: 1) Avviso pubblico per la formazione di un elenco di revisori contabili

Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto

Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO

ISVAP. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 531 DEL 18/04/2011, COME MODIFICATA DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N DEL 28/10/2013

Dipartimento Consiglio Comunale Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL COMUNE DI SASSARI

INDICE. Deliberazione legislativa n. 52/ Art. 1 - Oggetto e finalità. Art. 2 - Composizione e nomina del collegio. Art. 3 - Pareri obbligatori

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO. del Rep. Gen. n. 156/2018 Atti n \ \2018\28

Ministero della Difesa

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA PROMORIVIERE DI LIGURIA

Vista Legge Regionale Regionale n. 88 del 30 Dicembre 2014 che modifica la Legge Regionale 12 gennaio 1994 n. 3;

Testo vigente approvato con D.C. n 50/5 del 30/06/1999. Proposte di modifica. Art. 5 Consiglio d Amministrazione

COMUNE DI MONTALE PROVINCIA DI PISTOIA

STATUTO INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L INDUSTRIA. (versione aggiornata al 20 luglio 2015)

STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE ASPO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI

CITTA DI CORIGLIANO CALABRO Provincia di Cosenza SETTORE CULTURA-Servizi Sociali-Sport e Tempo Libero

I) un'organizzazione centrale composta: a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi; il quale assume anche le

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

OGGETTO: INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

L.R. 5/2007, art. 61, c. 5, lett. a) B.U.R. 14/10/2009, n. 41. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 settembre 2009, n. 0268/Pres.

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 29 marzo 2013, n. 14 e 1 luglio 2014, n. 9) Art. 1 (Riferimenti normativi)

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) Vigente al:

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA Approvato all unanimità nella seduta del

Capo VI Disposizioni in materia di componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

Transcript:

I N D I C E Agenzia di Promozione Turistica Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 1 Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario - A.Di.S.U. Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 3 Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente - A.R.P.A. Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 5 Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l Innovazione in Agricoltura - A.R.U.S.I.A. Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 7 Agenzia Umbria Ricerche Comitato Scientifico Istituzionale Presidente Pag. 10 Pag. 12 Agenzia Umbria Sanità Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 14 Azienda Ospedaliera di Perugia Collegio Sindacale Pag. 16 Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni Collegio Sindacale Pag. 18 Azienda Speciale Promocamera Perugia Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 20 Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale della Regione Umbria ATER regionale Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 22 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 con sede in Città di Castello Collegio Sindacale Pag. 24 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 con sede in Perugia Collegio Sindacale Pag. 26 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 con sede in Foligno Collegio Sindacale Pag. 28 Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 con sede in Terni Collegio Sindacale Pag. 30 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 32 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Terni Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 34 Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra CE.D.R.A.V. Assemblea dei Soci Consiglio di Amministrazione Pag. n. 36 Pag. n. 38 Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 40 Assemblea Pag. 42 1

Centro Studi Giuridici e Politici Consiglio Direttivo Pag. 45 Comitato Misto Paritetico sulle Servitù Militari Comitato Pag. 46 Comitato Regionale dell INPS per l Umbria Comitato Pag. 47 Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM. Comitato Pag. 49 Comitato Tecnico-Consultivo per la Polizia Locale Comitato Pag. 52 Commissione Regionale per l Artigianato Commissione Pag. 53 Consigliere di Parità Regionale Consigliere Pag. 55 Consiglio Nazionale per l Ambiente Consiglio Pag. 58 Consorzio Flaminia Vetus Collegio dei revisori dei Conti Pag. 60 Consorzio Crescendo Collegio dei revisori dei Conti Pag. 62 Consorzio della Bonifica Tevere-Nera, con sede in Terni Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 64 Consorzio della Bonificazione Umbra, con sede in Spoleto Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 65 Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Terni Collegio Sindacale Pag. 67 Consorzio di produttori agricoli della provincia di Perugia per la difesa delle colture intensive Collegio Sindacale Pag. 68 Consorzio FIDI Regionale - CO.FI.RE. Collegio Sindacale Pag. 69 Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia Chiusi Stazione (SI) Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 72 Consulta Regionale della Cooperazione Consulta Pag. 74 Consulta regionale dello Sport Consulta Pag. 75 Consulta Regionale per l Utenza e il Consumo Consulta Pag. 76 Ente Irriguo Umbro-Toscano Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 77 2

Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con sede in Visso (MC) Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 78 Fondazione di partecipazione Umbria Jazz Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 79 Istituto per la Storia dell Umbria Contemporanea - I.S.U.C. Collegio dei Revisori dei Conti Consiglio di Amministrazione Pag. 81 Pag. 83 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Umbria e delle Marche Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 85 Sviluppumbria S.p.A. (Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell Umbria) Collegio Sindacale Pag. 87 Universita degli Studi di Perugia Consiglio di Amminstrazione Pag. 89 WEBRED S.p.a. (ex C.R.U.E.D. S.p.a.) Collegio Sindacale Pag. 90 3

Agenzia di Promozione Turistica Collegio dei Revisori dei Conti Art. 18 della L.R. 27/12/2006, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni quinquennale DELL' 25/11/2012 IL SIG. TOMMASO CONSIGLI HA RASSEGNATO LE DIMISSIONI DA MEMBRO SUPPLENTE IN DATA 02/11/2010 Art. 18 della L.R. n. 18/2006 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'agenzia, nominato dal Consiglio regionale con voto limitato, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti iscritti nel Registro dei revisori contabili. Il Collegio dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta. Art. 18 della L.R. n. 18/2006 e successive modificazioni ed integrazioni Spettano al Collegio dei Revisori dei Conti funzioni di verifica dei Conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'agenzia. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili, ai sensi del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 18/2006 1

Agenzia di Promozione Turistica ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE PRESIDENTE N. 200 del 22/11/2007 ESTREMI DECRETO N. 169 del 26/11/2007 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 54 del 02/12/2007 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA PERUZZI VERA - MEMBRO EFFETTIVO CASTIGLIONE DEL LAGO il 25/02/1949 PETTERINI ANDREA - MEMBRO EFFETTIVO FOLIGNO(PG) il 06/12/1965 PIGLIAUTILE TIZIANA - MEMBRO EFFETTIVO - PRESIDENTE PERUGIA(PG) il 12/08/1961 ROCCHI ALBERTO - MEMBRO SUPPLENTE GUBBIO(PG) il 25/06/1967 2

Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario A.Di.S.U. Collegio dei Revisori dei Conti Art. 14 Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni. DELL' Triennale 11/11/2012 Art. 14 della L.R. n. 6/2006 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il Collegio dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta. Art. 14 della L.R. n. 6/2006 e successive modificazioni ed integrazioni Spettano al Collegio dei Revisori funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell Agenzia. Esso trasmette agli organi dell'adisu e alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull attività svolta dall Agenzia. Ai componenti del Collegio dei revisori de conti spettano indennità mensili, al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili. L' importo del compenso del Presidente è fissato dalla Giunta regionale, mentre quello spettante a ciascun sindaco revisore effettivo è pari al settanta per cento di quello attribuito al Presidente. 3

Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario A.Di.S.U. ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 340 del 29/09/2009 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 100 del 12/11/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 53 del 25/11/2009 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA DI GIOVINE GUIDO - MEMBRO EFFETTIVO AQUILA(AQ) il 02/11/1961 GRIMALDINO LUCIO - MEMBRO SUPPLENTE FOLIGNO(PG) il 20/01/1974 MAGNANELLI LUCA - MEMBRO EFFETTIVO CITTA' DI CASTELLO(PG) il 30/03/1975 STAFFA MAURIZIO - MEMBRO EFFETTIVO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE PERUGIA(PG) il 05/06/1945 STELLATI DANIELE - MEMBRO SUPPLENTE TERNI(TR) il 27/01/1974 4

Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente - A.R.P.A. Collegio dei Revisori dei Conti Art. 8 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni DELL' Quinquennale 03/10/2015 Art. 8 della L.R. n. 9/1998 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato, tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Art. 8 della L.R. n. 9/1998 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio dei Revisori dei conti esercita funzioni di controllo e di verifica contabile con i poteri e secondo modalità previste per i revisori dei conti delle Aziende sanitarie. Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti spetta una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili 5

Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente - A.R.P.A. ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL N. 14 del 01/09/2010 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 101 del 04/10/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 49 del 20/10/2010 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA BERNARDINI RODOLFO - MEMBRO EFFETTIVO PERUGIA(PG) il 21/05/1960 SEBASTIANI PAOLO - MEMBRO EFFETTIVO TERNI(TR) il 24/06/1966 VAGNETTI FABRIZIO - MEMBRO EFFETTIVO TERNI(TR) il 02/10/1976 6

Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'innovazione in Agricoltura - A.R.U.S.I.A. Collegio dei Revisori dei Conti L.R. 26/10/1994 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni. DELL' tre anni 28/11/2013 Art. 12 della legge regionale n. 35/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi, compreso il Presidente, e da 2 supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed i componenti sono eletti con voto limitato, dal Consiglio regionale, che individua il Presidente e per ciascun componente effettivo il rispettivo supplente. Il Collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al D. Lgs. 27/01/1992, n. 88, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Art. 14 - Non possono essere nominati componenti degli organi dell'agenzia: i Consiglieri regionali, gli Amministratori di Enti dipendenti dalla Regione, i Sindaci, i Presidenti di Amministrazioni provinciali, gli Assessori comunali e provinciali, i Presidenti di consorzi di comuni e province, i Presidenti di Comunità montane ed i membri degli esecutivi di tali enti, gli imprenditori e gli amministratori di società comunque costituite, che effettuano forniture di beni o prestazioni alla Agenzia anche se operanti al di fuori della circoscrizione territoriale della stessa, il personale in servizio nell'agenzia, coloro che hanno liti pendenti con la Regione o con l'agenzia o che, avendole avute, non hanno estinto le obbligazioni da quelle derivanti, coloro che avendo debiti verso l'agenzia o la Regione, si trovino legalmente in mora. Sono altresì esclusi dalla nomina tutti coloro che versino in una delle ipotesi di incapacità previste dal c.c., nonchè tutti coloro per i quali l'incapacità consegua ad una condanna penale, salvi gli effetti della riabilitazione. Ai componenti degli organi dell'agenzia si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 della legge 18/01/1992, n. 16. I componenti del Collegio dei revisori non possono far parte di commissioni costituite ed altri organismi costituiti nell'ambito dell'agenzia, nè ricevere da questi incarichi di studio e consulenza. Non possono essere nominati componenti degli organi di cui al comma 1, soggetti fra i quali intercorra un vincolo di parentela entro il quarto grado. Art. 15 - Le dimissioni dagli organi dell'agenzia hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte della Giunta regionale. Art. 16 - La decadenza dalle cariche è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale entro 15 giorni dalla notizia, nei casi in cui, successivamente alla nomina si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 14. La decadenza è dichiarata altresì per i componenti del Collegio dei revisori dei conti in caso di sospensione o cancellazione dal ruolo e in caso di mancata partecipazione, per tre volte consecutive, alle riunioni dell'organo, salvo giustificato motivo. Le cause di decadenza sono accertate dal Direttore generale dell'agenzia che le comunica al Presidente della Giunta regionale e le notifica all'interessato. Art. 17 - Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso, la sostituzione dei componenti degli organi è effettuata con le stesse modalità previste per la nomina. I membri subentrati rimangono in carica per il residuo periodo del mandato dei componenti sostituiti. Per il Collegio dei revisori, la decadenza, le dimissioni o il decesso di uno solo dei componenti comporta la rielezione dell'intero organo. Art. 19 della L.R. 35/1994 Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull amministrazione dell Agenzia. In particolare: a) esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell Agenzia, esprime pareri valutativi al riguardo, redigendo apposite relazioni; b) esprime parere sui programmi ed in particolare sulla previsione di cui all art. 30; c) esegue almeno una volta ogni 7

trimestre la verifica di cassa e dei valori dell Agenzia o da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia; d) redige semestralmente, ed in ogni caso in cui ne ravvisi la necessità, una relazione sull attività dell Agenzia, che rimette all Amministratore unico di questa e alla Giunta regionale, formulando proposte, rilievi od osservazioni tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione; e) esprime parere sulla inesigibilità di crediti, sulle variazioni di bilancio e sugli storni di fondi. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni redatte dal Collegio dei revisori debbono risultare dai verbali trascritti in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti. Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione dell Agenzia, ne dà tempestiva notizia all Amministratore unico e alla Giunta regionale. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti amministrativi dell Agenzia sotto il profilo della regolarità contabile e finanziaria, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Gli atti di cui al comma 4 sono trasmessi dal Direttore generale al Collegio dei revisori entro sette giorni dalla loro adozione. Le determinazioni del Collegio dei revisori sono tempestivamente notificate al Direttore generale dell Agenzia. I compensi dei componenti del Collegio sono stabiliti come diseguito indicati: - per il presidente del Collegio è prvista una indennità annua di 4.338,25 - per gli altri componenti effettivi è prevista una indennità annua di 3.036,78, pari al 70% di 4.338,25, così come stabilito dall'art. 22, comma 1 lett.b) della l.r. 35/94 e successive modificazioni 8

Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'innovazione in Agricoltura - A.R.U.S.I.A. ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE PRESIDENTE CONSIGLIO N. 27 del 10/11/2010 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 116 del 29/11/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 59 del 15/12/2010 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA FRASCA ROBERTO - MEMBRO EFFETTIVO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE MONTECASTRILLI(TR) il 17/12/1961 LEPRI EUGENIO - MEMBRO SUPPLENTE MAGENTA(MI) il 30/04/1972 MORBIDELLI MARTA - MEMBRO EFFETTIVO GUBBIO(PG) il 10/01/1974 POLI FRANCESCA - MEMBRO EFFETTIVO MARSCIANO(PG) il 07/12/1979 TESSENDA MASSIMILIANO - MEMBRO SUPPLENTE PERUGIA(PG) il 20/08/1967 9

Agenzia Umbria Ricerche Comitato Scientifico Istituzionale Art. 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 e successive modificazioni DELL' Legislatura regionale Fine legislatura Art. 8 della L.R. n. 30/2000 e successive modificazioni Il Comitato scientifico istituzionale, di seguito definito Comitato, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente dell Agenzia e da sei membri esperti in ricerca e programmazione, di cui: a) due designati dalla Federazione regionale delle Autonomie locali dell Umbria; b) due designati dalle parti sociali; c) due designati dall Università degli Studi di Perugia. Il Comitato scade con la fine della legislatura regionale. Art. 8 della L.R. n. 30/2000 e successive modificazioni Il Comitato coadiuva il Presidente nell azione di raccordo tra l attività dell Agenzia e il sistema istituzionale locale e quello economico-sociale. Il Comitato, su proposta del Presidente: a) approva il bilancio preventivo o consuntivo; b) approva il programma di attività ed il piano organizzativo, nonché ogni aggiornamento degli stessi, avuto riguardo alle compatibilità finanziarie; c) approva la relazione annuale sull attività dell Agenzia; d) nomina il Revisore dei Conti e ne stabilisce il compenso. Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La legge regionale 30/2000 fissa il compenso per i componenti il Comitato scientifico istituzionale in. 300.000 pari a 154,94. Da settembre 2006, per l'applicazione dell'art. 29 del decreto legge n. 223 del 04/07/2006 (Contenimento della spesa per commissioni, comitati ed altri organismi) definitivamente convertito dalla legge n. 248 del 04/08/2006, il gettone di presenza è stato rideterminato in 108,46 con una riduzione del 30%. Da gennaio 2011, per l'applicazione del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 122/2010, il gettone dovrà essere ridotto del 10% e pertanto ridefinito in 97,61. 10

Agenzia Umbria Ricerche ESTREMI PROVVEDIMENTO Comitato Scientifico Istituzionale DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 35 del 03/12/2010 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 124 del 17/12/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. 1 del 05/01/2011 RAPPRESENTANTI BIGARONI STEFANO - COMPONENTE DESIGNATO DALLA CONFEDERAZIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI DELL'AQUILA LUIGI - COMPONENTE DESIGNATO DALLE PARTI SOCIALI GINETTI NADIA - COMPONENTE DESIGNATO DALLA CONFEDERAZIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI LUSSANA ELVIRA - COMPONENTE DESIGNATO DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA SCRUCCA LUCA - COMPONENTE DESIGNATO DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA SEDIARI TOMMASO - COMPONENTE DESIGNATO DALLE PARTI SOCIALI LUOGO E DATA NASCITA TERNI(TR) il 26/12/1965 CATANZARO(CZ) il 29/01/1971 PERUGIA(PG) il 25/02/1969 BRESCIA il 30/08/1942 PERUGIA(PG) il 27/09/1969 CITTA' DI CASTELLO(PG) il 19/11/1943 11

Agenzia Umbria Ricerche Presidente Artt. 7 e 13 comma 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 e successive modificazioni DELL' Legislatura regionale Fine legislatura Art. 7della L.R. n. 30/2000 e successive modificazioni Il Presidente dell Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, dura in carica per il periodo della legislatura e può essere revocato con provvedimento motivato. Art. 13 della L.R. n. 30/2000 e successive modificazioni Il Presidente dell Agenzia è nominato ai sensi dell art. 7 su conforme deliberazione del Consiglio regionale, sulla base della proposta avanzata dal Presidente della Giunta regionale. Art. 7 della L.R. n. 30/2000 e successive modificazioni Il Presidente è il legale rappresentante dell Agenzia. In particolare: a) sovrintende al buon andamento della Agenzia; b) convoca e presiede il Comitato scientifico-istituzionale; c) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell Agenzia; d) predispone il programma di attività ed il piano organizzativo; e) nomina e revoca il Direttore e ne stabilisce il compenso, fissando gli obiettivi da conseguire sulla base del programma di attività; f) approva i regolamenti dell Agenzia; g) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi. Al Presidente dell'agenzia Umbria Ricerche spetta una indennità mensile pari al 45% di quella dei Consiglieri regionali, come stabilito nella deliberazione della Giunta regionale 24/09/2007, n. 1534. 12

Agenzia Umbria Ricerche ESTREMI PROVVEDIMENTO Presidente DELIBERAZIONE DEL N. 11 del 30/07/2010 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 90 del 02/08/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 38 del 18/08/2010 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA CARNIERI CLAUDIO - PRESIDENTE TERNI(TR) il 17/03/1944 13

Agenzia Umbria Sanità Collegio dei Revisori dei Conti L.R. 23/2/2005 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni DELL' Stesso periodo Direttore Agenzia Umbria Sanità 31/12/2010 Art. 7/ter della legge regionale 23/02/2005, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due componenti e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per lo stesso periodo del Direttore e i suoi membri possono essere riconfermati. Art. 7 della legge regionale 23/02/2005, n. 17 L'incarico di Direttore dell'agenzia Umbria Sanità è conferito per una durata da tre a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, il rapporto con il Direttore è prorogato fino alla data di nomina del successore ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale. Art. 7/ter - comma 2 - della legge regionale 23/02/2005, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell'agenzia Umbria Sanità e trasmette alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività svolta dall'agenzia stessa. Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti spetta il compenso fissato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 320 del 31/03/2008 14

Agenzia Umbria Sanità ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei Revisori dei Conti DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL N. 23 del 25/10/2010 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 112 del 04/11/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 53 del 17/11/2010 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA BUFALONI FERRUCCIO - MEMBRO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE MARSCIANO(PG) il 02/10/1961 CONSIGLI TOMMASO - MEMBRO EFFETTIVO CITTA' DI CASTELLO(PG) il 10/06/1972 GALVANI MARCELLA - MEMBRO EFFETTIVO CITTA' DI CASTELLO(PG) il 13/04/1968 15

Azienda Ospedaliera di Perugia Collegio Sindacale Art. 3/ter - comma 3 - Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni - Legge regionale 20/01/1998, n. 3 e successive modificazione ed integrazioni triennale DELL' 14/09/2013 IL COLLEGIO E' STATO RICOSTITUITO CON DELIBERA DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA N. 1150 DEL 23/08/2010 A FAR DATA DAL 15/09/2010 Art. 2 - comma 3 - della L.R. n. 3/1998 e successive modificazioni ed integrazioni I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle Aziende sanitarie regionali distinte in Unità sanitarie locali e Aziende Ospedaliere. Art. 15 della medesima legge regionale n. 3/1998: Il Collegio sindacale è istituito presso ogni Azienda sanitaria regionale, ai sensi e con le attribuzioni di cui all art. 3/ter del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 che così recita: Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, uno dal Ministro della Sanità e uno dalla Conferenza dei Sindaci, per le Aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei Comuni. I componenti del Collegio sindacale sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi sindacali. Art. 11 - comma 3 - lett. e) della legge regionale n. 3/1998: tra i compiti del Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali vi è la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti. Art. 3/ter del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio sindacale: a) verifica l amministrazione dell Azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente e con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull andamento dell attività dell Unità Sanitaria Locale o dell Azienda Ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del Comune capoluogo della provincia dove è situata l Azienda stessa. I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. L indennità annua spettante ai componenti del Collegio sindacale è fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore generale dell Azienda ospedaliera; al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell indennità fissata per gli altri componenti. 16

Azienda Ospedaliera di Perugia ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio Sindacale DECISIONE PRESIDENTE N. 326 del 03/09/2009 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 76 del 29/09/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 46 del 14/10/2009 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA COCIANI FULVIO - MEMBRO EFFETTIVO PERUGIA(PG) il 11/04/1970 SANTINI PAOLO - MEMBRO EFFETTIVO PERUGIA(PG) il 21/04/1942 17

Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni Collegio Sindacale Art. 3/ter - comma 3 - Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni - legge regionale 20/01/1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. triennale DELL' 26/02/2012 IL COLLEGIO E' STATO RICOSTITUITO CON DELIBERA DIRETTORE AZIENDA OSPEDALIERA TERNI N. 134 DEL 27/02/2009 ED INTEGRATO CON DELIBERA N. 694 DEL 11/11/2009 Art. 2 - comma 3 - della L.R. n. 3/1998 e successive modificazioni ed integrazioni I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle Aziende sanitarie regionali distinte in Unità sanitarie locali e Aziende Ospedaliere. Art. 15 della medesima legge regionale n. 3/1998: Il Collegio sindacale è istituito presso ogni Azienda sanitaria regionale, ai sensi e con le attribuzioni di cui all art. 3/ter del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 che così recita: Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, uno dal Ministro della Sanità e uno dalla Conferenza dei Sindaci, per le Aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei Comuni. I componenti del Collegio sindacale sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi sindacali. Art. 11 - comma 3 - lett. e) della legge regionale n. 3/1998: tra i compiti del Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali vi è la nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti Art. 3/ter del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio sindacale: a) verifica l amministrazione dell Azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente e con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull andamento dell attività dell Unità Sanitaria Locale o dell Azienda Ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del Comune capoluogo della provincia dove è situata l Azienda stessa. I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. L indennità annua spettante ai componenti del Collegio sindacale è fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore generale dell Azienda Ospedaliera. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell indennità fissata per gli altri componenti. 18

Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio Sindacale DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 337 del 23/09/2009 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 92 del 23/10/2009 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 50 del 11/11/2009 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA PERNAZZA LAURA - MEMBRO EFFETTIVO AMELIA(TR) il 16/05/1972 SCHIPPA GIAN LUCA - MEMBRO EFFETTIVO BETTONA(PG) il 29/12/1956 19

Azienda Speciale Promocamera Perugia Collegio dei revisori dei conti Legge 29/12/1993, n. 58 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) D.P.R. 2/11/2005, n. 254 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio) quinquennale DELL' 26/07/2015 IL COLLEGIO E' STATO RICOSTITUITO CON DELIB. GIUNTA CAMERALE N. 217 DEL 27/07/2010 Art. 73 D.P.R. 2/11/2005 n. 254 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente, nominati dal Ministro delle attività produttive, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione. Il Collegio dura in carica cinque anni Art. 73 D.P.R. 2/11/2005 n. 254 I revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'organo di amministrazione. I revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'azienda ed in particolare: a) effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia; b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari; c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili; d) esaminano il preventivo economico e il bilancio di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto all'art. 30 - commi 3 e 4. Al componente effettivo spetta il compenso di 2.547,00 al lordo delle ritenute di legge 20

Azienda Speciale Promocamera Perugia ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei revisori dei conti DECISIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO N. 30 del 30/11/2010 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 2 del 19/01/2011 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 5 del 31/01/2011 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA CHIFARI PAOLO - MEMBRO EFFETTIVO MARSCIANO(PG) il 12/10/1975 FALASCHI ELENA - MEMBRO SUPPLENTE PERUGIA(PG) il 12/09/1979 21

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale Collegio dei revisori dei conti Legge regionale 30 agosto 2010, n. 19 e successive modificazioni DELL' LEGISLATURA REGIONALE Fine legislatura Art. 7 della legge regionale 30/08/2010, n. 19 e successive modificazioni Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi compreso il Presidente iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed i componenti sono eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale che individua il Presidente. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata della legislatura e i componenti possono essere riconfermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità, l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ater regionale, il Collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di riferire immediatamente alla Giunta regionale. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua, al lordo delle ritenute di legge, in misura pari al sessanta per cento dell'indennità annua percepita dai componenti del Consiglio di amministrazione (a cui spetta una indennità mensile pari all'otto per cento dell'indennità mensile lorda dei Consiglieri regionali) 22

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio dei revisori dei conti DELIBERAZIONE DEL N. 37 del 21/12/2010 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 129 del 30/12/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 3 del 19/01/2011 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA BARONI ANNA MARIA - MEMBRO EFFETTIVO FOLIGNO(PG) il 29/09/1962 LANDI EMILIO - MEMBRO EFFETTIVO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE SALERNO il 16/06/1964 TARDIOLI PAOLA - MEMBRO EFFETTIVO FOLIGNO(PG) il 09/02/1969 23

Azienda Unità Sanitaria locale n. 1 con sede in Città di Castello Collegio Sindacale Art. 3/ter - comma 3 - decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni - Legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. triennale DELL' 11/06/2011 IL COLLEGIO E' STATO RICOSTITUITO CON DELIBERA DIRETTORE GENERALE U.S.L. N. 1 N. 387 DEL 28/05/2008 ED INSEDIATO IN DATA 12/06/2008 Art. 2 - comma 3 - della L.R. n. 3/1998 e successive modificazioni ed integrazioni I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle Aziende sanitarie regionali distinte in Unità sanitarie locali e Aziende ospedaliere. Art. 15 della medesima legge regionale n. 3/1998: Il Collegio sindacale è istituito presso ogni Azienda sanitaria regionale, ai sensi e con le attribuzioni di cui all'art. 3/ter del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, che così recita: Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, uno dal Ministro della Sanità e uno dalla Conferenza dei Sindaci. I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi sindacali. Art. 3 - comma 13 decreto legislativo n.502/1992: Omissis...Il Direttore generale dell'unità Sanitaria locale nomina i Revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il Presidente del Collegio viene eletto dai Revisori all atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il Collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il Direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione del Collegio. Qualora il Direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, la Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministero del Tesoro. Art. 3/ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio sindacale: a) verifica l amministrazione dell Azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente e con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull andamento dell attività dell Unità Sanitaria Locale o dell Azienda Ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del Comune capoluogo della provincia dove è situata l Azienda stessa. I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale dell'a.s.l. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti. 24

Azienda Unità Sanitaria locale n. 1 con sede in Città di Castello ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio Sindacale DECISIONE PRESIDENTE N. 232 del 19/03/2008 ESTREMI DECRETO N. 38 del 11/04/2008 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 30 del 30/04/2008 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA CALZINI IDA - MEMBRO EFFETTIVO PANICALE(PG) il 20/08/1962 RICCARDINI FILIPPO - MEMBRO EFFETTIVO CITTA' DI CASTELLO il 18/09/1967 25

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 con sede in Perugia Collegio Sindacale Art. 3/ter - comma 3 - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni - Legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. TRIENNALE DELL' 31/10/2013 IL COLLEGIO E' STATO RICOSTITUITO CON DELIBERA DIRETTORE GENERALE U.S.L. N. 2 N. 631 DEL 29/10/2010, A DECORRERE DAL 01/11/2010, ED INTEGRATO CON DELIB. N. 718 DEL 13/12/2010 Art. 2 - comma 3 - della L.R. n. 3/1998 e successive modificazioni ed integrazioni I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle Aziende sanitarie regionali distinte in Unità sanitarie locali e Aziende ospedaliere. Art. 15 della medesima legge regionale n. 3/1998: Il Collegio sindacale è istituito presso ogni Azienda sanitaria regionale, ai sensi e con le attribuzioni di cui all'art. 3/ter del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, che così recita: Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, uno dal Ministro della Sanità e uno dalla Conferenza dei Sindaci. I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi sindacali. Art. 3 - comma 13 decreto legislativo n.502/1992: Omissis...Il Direttore generale dell'unità Sanitaria locale nomina i Revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il Presidente del Collegio viene eletto dai Revisori all atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il Collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il Direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione del Collegio. Qualora il Direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, la Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministero del Tesoro. Art. 3/ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio sindacale: a) verifica l amministrazione dell Azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente e con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull andamento dell attività dell Unità Sanitaria Locale o dell Azienda Ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del Comune capoluogo della provincia dove è situata l Azienda stessa. I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale dell'a.s.l. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti. 26

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 con sede in Perugia ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio Sindacale DECISIONE PRESIDENTE CONSIGLIO N. 24 del 28/10/2010 ESTREMI DECRETO D.P.G.R. N. 118 del 30/11/2010 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 59 del 15/12/2010 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA BERTINELLI CRISTINA - MEMBRO EFFETTIVO RIMINI il 20/02/1963 BRUSCO DANIELA - MEMBRO EFFETTIVO COSENZA(CS) il 08/04/1969 27

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 con sede in Foligno Collegio Sindacale Art. 3/ter - comma 3 - decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni - Legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. triennale DELL' 06/05/2011 RICOSTITUZIONE DEL COLLEGIO CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA U.S.L. N. 3 N. 231 DEL 24/04/2008 - INSEDIAMENTO IN DATA 07/05/2008 Art. 2 - comma 3 - della L.R. n. 3/1998 e successive modificazioni ed integrazioni I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle Aziende sanitarie regionali distinte in Unità sanitarie locali e Aziende ospedaliere. Art. 15 della medesima legge regionale n. 3/1998: Il Collegio sindacale è istituito presso ogni Azienda sanitaria regionale, ai sensi e con le attribuzioni di cui all'art. 3/ter del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, che così recita: Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, uno dal Ministro della Sanità e uno dalla Conferenza dei Sindaci. I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi sindacali. Art. 3 - comma 13 decreto legislativo n.502/1992: Omissis...Il Direttore generale dell'unità Sanitaria locale nomina i Revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il Presidente del Collegio viene eletto dai Revisori all atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il Collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il Direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione del Collegio. Qualora il Direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, la Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministero del Tesoro. Art. 3/ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio sindacale: a) verifica l amministrazione dell Azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente e con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull andamento dell attività dell Unità Sanitaria Locale o dell Azienda Ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del Comune capoluogo della provincia dove è situata l Azienda stessa. I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale dell'a.s.l. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti. 28

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 con sede in Foligno ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio Sindacale DECISIONE PRESIDENTE N. 209 del 14/12/2007 ESTREMI DECRETO N. 12 del 22/02/2008 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 12 del 12/03/2008 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA CICOGNOLA SILVIA - MEMBRO EFFETTIVO PERUGIA(PG) il 22/10/1970 TROLLINI SALVATORE - MEMBRO EFFETTIVO SPOLETO(PG) il 10/12/1964 29

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 con sede in Terni Collegio Sindacale Art. 3/ter - comma 3 - decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni - Legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni. triennale DELL' 25/05/2011 RICOSTITUZIONE DEL COLLEGIO CON DELIBERA DIRETTORE GENERALE U.S.L. N. 4 DEL 04/04/2008 ED INSEDIAMENTO IN DATA 26/05/2008 Art. 2 - comma 3 - della L.R. n. 3/1998 e successive modificazioni ed integrazioni I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle Aziende sanitarie regionali distinte in Unità sanitarie locali e Aziende ospedaliere. Art. 15 della medesima legge regionale n. 3/1998: Il Collegio sindacale è istituito presso ogni Azienda sanitaria regionale, ai sensi e con le attribuzioni di cui all'art. 3/ter del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, che così recita: Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, uno dal Ministro della Sanità e uno dalla Conferenza dei Sindaci. I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi sindacali. Art. 3 - comma 13 decreto legislativo n.502/1992: Omissis...Il Direttore generale dell'unità Sanitaria locale nomina i Revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il Presidente del Collegio viene eletto dai Revisori all atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il Collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il Direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione del Collegio. Qualora il Direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, la Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministero del Tesoro. Art. 3/ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni Il Collegio sindacale: a) verifica l amministrazione dell Azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente e con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull andamento dell attività dell Unità Sanitaria Locale o dell Azienda Ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del Comune capoluogo della provincia dove è situata l Azienda stessa. I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale dell'a.s.l. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti. 30

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 con sede in Terni ESTREMI PROVVEDIMENTO Collegio Sindacale DECISIONE PRESIDENTE N. 203 del 05/12/2007 ESTREMI DECRETO N. 27 del 10/03/2008 PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 14 del 26/03/2008 RAPPRESENTANTI LUOGO E DATA NASCITA COPPARONI GOFFREDO MARIA - MEMBRO EFFETTIVO SENIGALLIA(AN) il 08/06/1969 RICCI FELIZIANI CIANO - MEMBRO EFFETTIVO TERNI(TR) il 08/02/1941 31

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia Collegio dei Revisori dei Conti Art. 17 legge 29/12/1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni - Art. 24 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 DELL' quadriennale 19/05/2012 DELIB.NE CONS. CAMERALE N. 5 DEL 20/05/2008 Art. 17 della legge n. 580/93 e successive mmodificazioni ed integrazioni Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'art. 2 - comma 4 - del decreto legislativo 30/07/1999, n. 286 Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio. Qualora una delle amministrazioni di cui sopra non proceda, entro il termine di cui all'art. 3 del decreto legge 16/05/1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15/07/1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili. Art. 24 della legge regionale 02/03/1999, n. 3 Le funzioni di controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferite alla Regione ai sensi dell'art. 37 - comma 3 - del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono esercitate dalla Giunta regionale. Il Consiglio regionale procede alla designazione del componente del Collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riservato alla Regione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 580/1993 Art. 17 legge n. 580/93 e successive modificazioni ed integrazioni I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti della Camera di Commercio. Il Collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali è redatta la relazione di cui al comma 6, nonchè eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio. Con deliberazione del Consiglio camerale n. 22 del 30.11.2010 è stato rideterminato in 9.586,57 l emolumento annuo spettante al componente del Collegio dei Revisori dei conti. 32