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Comune di BANNIO ANZINO (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola) Regolamento comunale di Polizia Mortuaria (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26 luglio 2017) 1

Art. 1 Oggetto Art. 2 Competenze Art. 3 Responsabilità Art. 4 Servizi gratuiti ed a pagamento Art. 5 Atti a disposizione del pubblico INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori CAPO III - FERETRI Art. 7 Deposizione della salma nel feretro Art. 8 Verifica e chiusura feretri Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti Art. 10 Piastrina di riconoscimento CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI Art. 11 Modalità del trasporto e percorso Art. 12 Trasporti funebri Art. 13 Orario dei trasporti Art. 14 Norme generali per i trasporti Art. 15 Riti religiosi o civili Art. 16 Trasferimento di salme senza funerale Art. 17 Morti per malattie infettive diffusive o portatori di radioattività Art. 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione Art. 19 Trasporti in luogo diverso dal cimitero Art. 20 Trasporti all'estero o dall'estero Art. 21 Trasporto di ceneri e resti Art. 22 Rimessa e sosta autofunebri di passaggio TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE CAPO I - CIMITERI Art. 23 Elenco cimiteri e strutture Art. 24 Disposizioni generali - Vigilanza Art. 25 Ammissione nel cimitero CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Art. 26 Disposizioni generali Art. 27 Piano Regolatore Cimiteriale CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE Art. 28 Inumazione Art. 29 Fosse, lapidi, monumenti, fotografie, epigrafi Art. 30 Tumulazione Art. 31 Deposito provvisorio CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 2

Art. 32 Esumazioni ordinarie Art. 33 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie Art. 34 Esumazione straordinaria Art. 35 Estumulazioni Art. 36 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento Art. 37 Raccolta delle ossa Art. 38 Oggetti da recuperare Art. 39 Disponibilità dei materiali CAPO V - CREMAZIONE Art. 40 Crematorio Art. 41 Autorizzazione alla cremazione Art. 42 Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri Art. 43 Affidamento e dispersione delle ceneri Art. 44 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri Art. 45 Procedura per la concessione dell autorizzazione alla dispersione delle ceneri Art. 46 Luoghi di dispersione delle ceneri Art. 47 Senso comunitario della morte Art. 48 Registri cimiteriali Art. 49 Cremazione dopo 2 anni per le salme inumate o tumulate CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI Art. 50 Orario Art. 51 Disciplina dell'ingresso Art. 52 Divieti speciali Art. 53 Riti funebri Art. 54 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture Art. 55 Fiori e piante ornamentali Art. 56 Materiali ornamentali Art. 57 Rifiuti derivanti da servizi e lavori cimiteriali TITOLO III - CONCESSIONI CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE Art. 58 Sepolture pubbliche o private in concessione Art. 59 Durata e rinnovo delle concessioni Art. 60 Norme generali per le concessioni Art. 61 Norme particolari per le prenotazioni di celle ossario, celle cinerarie o colombari Art. 62 Uso delle tombe di famiglia e delle sepolture private Art. 63 Manutenzione delle sepolture familiari Art. 64 Costruzione delle sepolture familiari CAPO II- RINUNCE, RETROCESSIONI, REVOCHE E DECADENZE Art. 65 Modifica della concessione ed estinzione della famiglia del concessionario Art. 66 Retrocessione a seguito di rinuncia o abbandono di aree, loculi e cellette ossario e suoi effetti CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE Art. 67 Revoca della concessione e suoi effetti Art. 68 Decadenza della concessione e suoi effetti Art. 69 Feretri o resti mortali abbandonati 3

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI Art. 70 Accesso ai cimiteri Art. 71 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri Art. 72 Responsabilità Art. 73 Recinzione aree - Materiali di scavo Art. 74 Introduzione e deposito di materiali Art. 75 Orario di lavoro Art. 76 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti Art. 77 Vigilanza Art. 78 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE Art. 79 Mappa Art. 80 Annotazioni in mappa Art. 81 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali Art. 82 Scadenziario delle concessioni Art. 83 Tariffe CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI Art. 84 Efficacia delle disposizioni del regolamento Art. 85 Cautele Art. 86 Responsabile del servizio di polizia mortuaria Art. 87 Concessioni pregresse Art. 88 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio Art. 89 Norme finali e di rinvio Art. 90 Abrogazione Art. 91 Entrata in vigore 4

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Il presente regolamento, che ha per oggetto i servizi comunali funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, integra il testo vigente delle disposizioni e dei provvedimenti di prassi amministrativa, statali e regionali, appresso elencati: Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265; D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e s.m.i.; L. 07/08/1991, n. 241 e s.m.i.; D.P.R. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i:; L. 30/03/2001, n. 130; D.G.R. 115-6947 del 05/08/2002; D.C.R. 61-10542 del 17/03/2015; D.G.R. 25-8503 del 24/02/2003; D.P.R. 15/07/2003, n. 254; D.LGS 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.; L.R. 31/10/2007, n. 20; L.R. 03/08/2011, n.15; -L.R. 11/03/2015, n. 3. Art. 2 - Competenze Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e dell Art. 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente. Le funzioni e l organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all Art. 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Art. 3 - Responsabilità Il Comune cura che all interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile e salvo che l illecito non abbia rilievo penale. Art. 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente: a) la visita necroscopica; 5

b) il servizio di osservazione dei cadaveri; c) la deposizione delle ossa in ossario comune; d) la deposizione delle ceneri nel cinerario comune; e) L inumazione in campo comune dei cadaveri di persone residenti nel Comune e/o di persone nate nel Comune che vi abbiano mantenuto la residenza anagrafica per almeno 20 anni; f) la cremazione, l inumazione ed esumazione ordinaria dei cadaveri di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari, e residenti nel Comune. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l aggiornamento dell indice della situazione economica qualificante lo stato d indigenza o dell indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 24 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l eventuale fornitura gratuita del feretro o l eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall avvio del procedimento conseguente all accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i famil iari non provvedano entro il termine sopraindicato. Per familiari, ai fini dell applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamenti che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettera e); Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell Art. 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l onere per l amministrazione comunale ed i mezzi di copertura. Ove la legge muti l individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati. L attività funebre è svolta nel rispetto dell art. 5 della L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione. Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria sono tenuti a disposizione del pubblico e di chiunque possa averne interesse: a) il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285/1990; b) l elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell anno; c) l'orario di apertura e chiusura del cimitero; d) copia del presente regolamento. 6

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI Art. 6 - Depositi di osservazioni e obitori Nel territorio comunale è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via od in luogo pubblico; c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato ai sensi dell art. 65 del DPR n. 285/1990, con le caratteristiche dallo stesso art. previste. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità Giudiziaria. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. Il Comune di Bannio Anzino provvede al servizio di obitorio presso le strutture dell Azienda Sanitaria Locale che è destinato ad assolvere le seguenti funzioni: a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; b) deposito di cadaveri a disposizione dell autorità giudiziaria per autopsie e/o accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo; c) deposito, riscontro diagnostico, autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge. Gli adempimenti conseguenti al decesso, l osservazione e trattamenti sul cadavere, il riscontro diagnostico sono effettuati nel rispetto della L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione. Parimenti la tutela del dolente e la vigilanza nell ambito della camera mortuaria è disciplinata dalla L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione. 7

CAPO III - FERETRI Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall Art. 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, sempre che possano essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. La salma del deceduto per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all atto del decesso ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda sia quando essa sia vestita purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossava. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente Servizio dell ASL indica le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Art. 8 - Verifica e chiusura feretri La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale tecnico incaricato da impresa funebre in possesso dell autorizzazione al commercio e dell art. 115 del T.U. di pubblica sicurezza. Il personale tecnico all'uopo incaricato di cui al punto 1) vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 9. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere. Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione: - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 (mm. 25 per la cremazione; - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285; - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 35, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30, 31 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285; c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero; d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km: è sufficiente la sola cassa di legno con le caratteristiche di cui all art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; e) cremazione: - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso; 8

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il personale di cui all art. 8 comma 1, deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il normale processo di mineralizzazione. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75, c. 3, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Art. 10 - Piastrina di riconoscimento Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. 9

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI Art. 11 - Modalità del trasporto e percorso Il Sindaco disciplina l orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all Art. 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, il tragitto alla chiesa, al luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. Art. 12 - Trasporti funebri Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR n. 285/1990, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato DPR n. 285/1990, là dove determinato. Il trasporto funebre è svolto nel rispetto della L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione. Art. 13 - Orario dei trasporti I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane, tenendo conto delle indicazioni dei familiari in accordo con il celebrante la funzione funebre. Art. 14 - Norme generali per i trasporti I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione deve restare in consegna al vettore. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre. Art. 15 - Riti religiosi o civili I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all Art. 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali. Per l effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali. 10

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all ordinaria cerimonia. Art. 16 - Trasferimento di salme senza funerale Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito, se ritenuto necessario, il competente Servizio dell ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma. Art. 17 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il competente Servizio dell ASL indicherà all Autorità Sanitaria locale (Sindaco) le norme relative al trasporto del cadavere, all eventuale divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, lo stesso Servizio detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l inumazione, la tumulazione, o la cremazione. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. Art. 18 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell atto di morte ai sensi dell Art. 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati. L autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall autorizzazione all inumazione o alla tumulazione rilasciata dall ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro Comune. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Art. 19 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero Il trasporto di salme nell ambito del Comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Comune con decreto a seguito di domanda degli interessati. 11

Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui all art. 28 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato. Art. 21 - Trasporto di ceneri e resti Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. È ammesso l impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti. Le ceneri devono essere raccolte in urne di materiale non deperibile e debitamente sigillate. Art. 22 - Rimessa e sosta autofunebri di passaggio Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia, disinfezione e di disinfestazione. L idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è soggetta a vigilanza del competente Servizio dell Azienda Sanitaria Locale, salva la competenza dell autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi di un luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria ed avente le caratteristiche di cui al presente articolo. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa. 12

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE CAPO I - CIMITERI Art. 23 - Elenco cimiteri e strutture Ai sensi dell Art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m., il Comune di Bannio Anzino provvede al servizio del seppellimento nei Cimiteri di: - Bannio capoluogo; - Frazione Anzino; I cimiteri comunali comprendono le seguenti strutture: a) zone per la tumulazione dei cadaveri; b) zone per l inumazione dei cadaveri; c) giardino della rimembranza (Cimitero di Bannio capoluogo); d) camera mortuaria; f) ossario comune; g) obitorio; h) deposito di osservazione; i) tombe o cappelle di famiglia; In recepimento della LR 03/08/2011, n.15 e nel rispetto della LR 31/10/2007, n.20 e della D.G.R. 13/01/2014, n.13-7014, sono realizzabili strutture per il commiato pubbliche e private con i requisiti ed alle condizioni previste nell art.8 del piano regionale approvato con D.C.R. 61-10542 del 17/03/2015, nonché, per quelle private, nel rispetto dei criteri di ubicazione definititi nei commi successivi del presente articolo. Il Piano Regolatore Cimiteriale deve prevedere la presenza in ciascun cimitero del cinerario comune e i servizi igienici. I cimiteri non dispongono di reparti speciali o separati destinati alla sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Art. 24 - Disposizioni generali Vigilanza È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all Art. 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. L ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all Art. 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., o della forma associativa prescelta. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. Competono esclusivamente al Comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Art. 25 - Ammissione nel cimitero 1)Nei cimiteri comunali sono accolti, compatibilmente con la rispettiva destinazione e senza distinzione di razza, di cittadinanza, di religione, i cadaveri o i resti mortali di: a) di persone decedute nel territorio del comune; b) di persone residenti nel comune al momento del decesso; 13

c) di persone aventi diritto alla tumulazione in tombe di famiglia oppure alla tumulazione o alla inumazione in area data in concessione; d) di persone che hanno avuto in vita la residenza, anagraficamente documentata, nel comune di Bannio Anzino; 2) Nei cimiteri sono altresì accolti: i nati morti, i prodotti abortivi, i prodotti del concepimento e le parti anatomiche riconoscibili provenienti da struttura sanitaria; i nati morti, i prodotti abortivi ed i prodotti del concepimento generati da soggetti aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri cittadini, nonché i resti mortali e le parti anatomiche riconoscibili degli stessi soggetti. 3) Possono altresì essere accolti nei cimiteri comunali i cadaveri o i resti mortali dei soggetti che avevano maturato, in vita, particolari benemerenze culturali, sociali, politiche, religiose, sportive ecc., per i quali risulti documentato che, viventi, avevano manifestato tale desiderio; l accoglimento è in ogni caso subordinato all adozione di un formale provvedimento della la Giunta Comunale che dichiari, motivatamente, la sussistenza di un pubblico interesse in tal senso. 4) Fatto salvo quanto previsto dall art. 50 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e s.m.i., il Sindaco o suo delegato, può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura, a pagamento, ai non residenti deceduti fuori dal Comune. 5) La sepoltura dei cadaveri nelle tombe di famiglia è svolta di norma da ditta specializzata, qualora venga richiesto l intervento di personale comunale la stessa è soggetta al pagamento di tariffa da stabilirsi con Deliberazione di Giunta comunale, previa disponibilità del personale stesso. 6) Sono in ogni caso ammissibili sepolture temporanee, a pagamento, anche di non residenti, diversi dalle situazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5. 7) La Giunta Comunale, accertato l eventuale graduale venir meno dell abbondante disponibilità di loculi e celle ossario, dispone la sospensione della facoltà in deroga di cui al precedente comma 4. 8) L accesso della salma o dei resti mortali all interno del Cimitero comunale al di fuori dei casi previsti dall art.4 è a pagamento, e la relativa tariffa è determinata con Delibera di Giunta comunale.. Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell Art. 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento. 14

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Art. 26 - Disposizioni generali I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinarie decennali, il cimitero dispone, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell Art. 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Il Comune, ai sensi della L.R. n. 15/2011, nell ambito della pianificazione urbanistica e territoriale prevede che le aree cimiteriali siano in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell arco dei venti anni successivi all adozione degli strumenti urbanistici. Non sono autorizzate: a) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero; b) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero. Art. 27 Piano Regolatore Cimiteriale 1. Nel rispetto della legge, il Comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni. 2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' A.S.L. di competenza territoriale. 3. Nella elaborazione del piano il responsabile del servizio competente dovrà tener conto: a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti; b) dalla valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni; c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati; e) di fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni; f) delle zone soggette a tutela monumentale per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro. 4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: a) campi di inumazione comune; b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione ipogea individuale e campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione ipogea ed epigea per famiglie e collettività; c) tumulazioni individuali (loculi); d) manufatti a sistema di tumulazione ipogea ed epigea (di costruzione comunale a discrezione) e) cellette ossario; f) nicchie cinerarie; g) ossario comune; h) cinerario comune. 5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285. 6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alle previsioni del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. 15

7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e ne individua le dimensioni. 8. La planimetria di cui all'art. 54 D.P.R. n. 285/1990 deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche od ampliamenti. Art. 28 Inumazione CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE 1) I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie di durata non inferiore ai dieci anni dal seppellimento. 2) L inumazione in campo comune ha luogo partendo da un estremità e successivamente procedendo, fila per fila, senza soluzione di continuità. 3) L utilizzo di un area cimiteriale per l inumazione in campo comune avviene a titolo gratuito, come previsto dall art.4 del presente regolamento. 4) L inumazione, in luogo diverso dal campo comune, è a pagamento, come previsto dal precedente art.4, comma 3, lettera a) e può essere svolata da ditta specializzata convenzionata con il Comune e/o autorizzata, oppure da personale comunale appositamente incaricato, previa verifica disponibilità, in tal caso la relativa tariffa è determinata con delibera di Giunta comunale. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di inumazione non comporta, comunque, l'assoluta gratuità del trasporto del cadavere. Art. 29 Fosse, lapidi, monumenti, fotografie, epigrafi 1) Ogni fossa posta nei campi comuni è contraddistinta da un cippo di materiale resistente agli agenti atmosferici, sul quale è riportato il nome e cognome del defunto, nonché la sua data di nascita e di morte. 2) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide, di un monumentino, di una croce o di un altro simbolo. Il copritomba ha dimensioni di cm. 170 di lunghezza e 70 di larghezza; le relative sovrastrutture monumentali debbono avere un altezza massima non superiore ai 130 cm., misurata dal basamento, la cui quota è indicata dal personale comunale addetto ai cimiteri. 3) Nel caso straordinario di contestuale inumazione di due persone legate da vincoli affettivi, decedute in occasione dello stesso tragico evento, le due fosse adiacenti possono avere distanza inferiore da quella canonica e possono essere coperte da un unico manufatto tombale. 4) La Giunta Comunale può determinare le caratteristiche tecniche e dimensionali dei citati manufatti; può altresì, sussistendone la necessità, porre dei limiti all uso di determinati materiali. 5) Le scritte da apporre su detti manufatti devono essere limitate al nome, al cognome e alla data di nascita e di morte dei defunti; è altresì consentita l apposizione del nome di chi fa apporre il ricordo, previo assenso del Comune. 6) Il Comune provvede, per le fosse che non fossero diversamente contraddistinte dai privati, alla messa in opera del cippo di cui al precedente comma 1. 7) La posa, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro dei manufatti posati dai privati, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 8) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla manutenzione e conservazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite in caso di abbandono o incuria per le sepolture private. 16

9) E fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 27 in materia di individuazione delle fosse in cui sono inumati gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi. 10) Si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo le disposizioni di cui ai successivi artt. 34, 35 e 36. 11) L apposizione di cippi e/o lapidi, è a pagamento e la relativa tariffa è determinata con Delibera di Giunta comunale. Art. 30 - Tumulazione Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal Comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, e preferibilmente le seguenti misure: Lunghezza: m. 2,25 - Altezza: m. 0,70 - Larghezza: m. 0,75 A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all Art. 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all altro in assenza di autonoma accessibilità alle singole sepolture. È consentita la collocazione, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, nelle cellette ossario e/o nei loculi già occupati da altra salma, di ulteriori cassette di resti o di urne cinerarie, sempre ben inteso che il tumulo offra spazio sufficiente entro i seguenti limiti massimi: Loculo: Feretro e una cassetta di raccolta resti mortali più un urna cineraria oppure Feretro e massimo n.2 urne cinerarie; Celletta ossario: cassetta di raccolta resti mortali più n.1 urna cineraria, oppure massimo n.3 urne cinerarie totali; Rimangono invariati il termine iniziale e il termine finale di durata della concessione originaria. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti. Art. 31 - Deposito provvisorio A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del Comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa. 17

La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi: a) per coloro che richiedono l uso di un area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati; c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione. A garanzia è facoltà del Comune richiedere la costituzione di un deposito cauzionale in numerario o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura stabilita in tariffa. Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2. Scaduto il termine senza che l interessato abbia provveduto all estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo Comune, previa asportazione dell eventuale cassa di zinco, fermo restando l obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste. È consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. In caso di assenza o ridotta disponibilità di loculi per il deposito provvisorio di cui al presente articolo, è possibile che l autorizzazione stessa sia rilasciata ai fini del deposito provvisorio in sepolcro privato, il cui concessionario concede formalmente la disponibilità alla famiglia del defunto. In quest ultimo caso l autorizzazione è rilasciata alle medesime condizioni del deposito provvisorio nel loculo comunale, con eccezione del pagamento del canone di utilizzo e del deposito cauzionale. I parenti del defunto e il concessionario del sepolcro ospitante sono responsabili in solido degli obblighi conseguenti alla scadenza della concessione provvisoria. 18