REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

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1 COMUNE DI SAN MAURIZIO D OPAGLIO Provincia di Novara REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del )

2 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Competenze Articolo 3 Responsabilità Articolo 4 Servizi gratuiti ed a pagamento Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori CAPO III - FERETRI Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro Articolo 8 Verifica e chiusura feretri Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti Articolo 10 Piastrina di riconoscimento CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI Articolo 11 Modalità del trasporto e percorso Articolo 12 Trasporti funebri Articolo 13 Orario dei trasporti Articolo 14 Norme generali per i trasporti Articolo 15 Riti religiosi o civili Articolo 16 Trasferimento di salme senza funerale Articolo 17 Morti per malattie infettive diffusive o portatori di radioattività Articolo 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione Articolo 19 Trasporti in luogo diverso dal cimitero Articolo 20 Trasporti all'estero o dall'estero Articolo 21 Trasporto di ceneri e resti Articolo 22 Rimessa e sosta autofunebri di passaggio TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE CAPO I - CIMITERI Articolo 23 Elenco cimiteri e strutture Articolo 24 Disposizioni generali - Vigilanza Articolo 25 Reparti speciali nel cimitero Articolo 26 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Articolo 27 Disposizioni generali CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE Articolo 28 Inumazione Articolo 29 Copritomba o cippo Articolo 30 Tumulazione Articolo 31 Deposito provvisorio CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Articolo 32 Esumazioni ordinarie Articolo 33 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie Articolo 34 Esumazione straordinaria Articolo 35 Estumulazioni Articolo 36 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento Articolo 37 Raccolta delle ossa Articolo 38 Oggetti da recuperare Articolo 39 Disponibilità dei materiali CAPO V - CREMAZIONE Articolo 40 Oneri per la cremazione Articolo 41 Autorizzazione alla cremazione Articolo 42 Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri Articolo 43 Autorizzazione all affidamento delle ceneri Articolo 44 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri Articolo 45 Procedura per la concessione dell autorizzazione alla dispersione delle ceneri

3 Articolo 46 Luoghi di dispersione delle ceneri Articolo 47 Senso comunitario della morte Articolo 48 Registri cimiteriali Articolo 49 Cremazione dopo 2 anni per le salme inumate o tumulate CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI Articolo 50 Orario Articolo 51 Disciplina dell'ingresso Articolo 52 Divieti speciali Articolo 53 Riti funebri Articolo 54 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture Articolo 55 Fiori e piante ornamentali Articolo 56 Materiali ornamentali Articolo 57 Rifiuti derivanti da servizi e lavori cimiteriali TITOLO III - CONCESSIONI CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE Articolo 58 Sepolture private Articolo 59 Durata delle concessioni Articolo 60 Modalità di concessione Articolo 61 Uso delle sepolture private Articolo 62 Manutenzione Articolo 63 Costruzione delle opere - Termini CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE Articolo 64 Divisione, Subentri Articolo 65 Rinuncia a concessione cimiteriale CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE Articolo 66 Revoca Articolo 67 Decadenza Articolo 68 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza Articolo 69 Estinzione TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI CAPO I - LAVORI PRIVATI Articolo 70 Accesso ai cimiteri Articolo 71 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri Articolo 72 Responsabilità Articolo 73 Recinzione aree - Materiali di scavo Articolo 74 Introduzione e deposito di materiali Articolo 75 Orario di lavoro Articolo 76 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti Articolo 77 Vigilanza Articolo 78 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE Articolo 79 Mappa Articolo 80 Annotazioni in mappa Articolo 81 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali Articolo 82 Scadenziario delle concessioni Articolo 83 Tariffe CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 84 Efficacia delle disposizioni del regolamento Articolo 85 Cautele Articolo 86 Responsabile del servizio di polizia mortuaria Articolo 87 Concessioni pregresse Articolo 88 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio Articolo 89 Norme finali e di rinvio Articolo 90 Abrogazione Articolo 91 Entrata in vigore

4 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 nonché alle leggi e regolamenti regionali ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Articolo 2 Competenze Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente. Le funzioni e l organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.. Articolo 3 Responsabilità Il Comune cura che all interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile e salvo che l illecito non abbia rilievo penale. Articolo 4 Servizi gratuiti ed a pagamento Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente: a) la visita necroscopica; b) il servizio di osservazione dei cadaveri; c) il recupero e relativo trasporto delle salme e dei cadaveri di persone accidentate o decedute in solitudine o su pubblica via o luogo pubblico; d) la deposizione delle ossa in ossario Comune; e) la deposizione delle ceneri nel cinerario Comune; f) l inumazione in campo comune ed esumazione ordinaria dei cadaveri di persone di famiglie indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari, di parti di cadaveri e e di feti, residenti nel Comune. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l aggiornamento dell indice della situazione economica qualificante lo stato d indigenza o dell indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

5 La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 24 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l eventuale fornitura gratuita del feretro o l eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall avvio del procedimento conseguente all accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato. Per familiari, ai fini dell applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamenti che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettera e); Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l onere per l amministrazione comunale ed i mezzi di copertura. Ove la legge muti l individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati. L attività funebre è svolta nel rispetto della L.R. n. 15/2011, del relativo regolamento di attuazione (D.P.G.R. N. 7/R dell 8/08/2012) e successive modifiche. Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e/o del gestore dei servizi cimiteriali sono tenuti a disposizione del pubblico e di chiunque possa averne interesse: a) il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285/1990; b) l elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell anno; c) l elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell anno ed in quello successivo; d) l elenco delle tombe per le quali è in corso la proceduta di decadenza o di revoca della concessione; e) l'orario di apertura e chiusura del cimitero (esposti all entrata dei cimiteri); f) copia del presente regolamento. CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI Articolo 6 Depositi di osservazioni e obitori Nel territorio comunale è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via od in luogo pubblico; c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato ai sensi dell art. 64 del DPR n. 285/1990, con le caratteristiche dallo stesso art. previste. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità Giudiziaria. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. Il Comune di San Maurizio d Opaglio provvede al servizio di obitorio presso le strutture dell Azienda Sanitaria Locale che è destinato ad assolvere le seguenti funzioni: a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

6 b) deposito di cadaveri a disposizione dell autorità giudiziaria per autopsie e/o accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo; c) deposito, riscontro diagnostico, autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge. Gli adempimenti conseguenti al decesso, l osservazione e trattamenti sul cadavere, il riscontro diagnostico sono effettuati nel rispetto della L.R. n. 15/2011, relativo regolamento di attuazione e succ. modifiche. Parimenti la tutela del dolente e la vigilanza nell ambito della camera mortuaria è disciplinata dalla L.R. n. 15 /2011, relativo regolamento di attuazione e succ. modifiche. CAPO III FERETRI Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, sempre che possano essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. La salma del deceduto per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all atto del decesso ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda sia quando essa sia vestita purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossava. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente Servizio dell ASL indica le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Articolo 8 Verifica e chiusura feretri La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale tecnico incaricato da impresa funebre in possesso dell autorizzazione al commercio e dell art. 115 del T.U. di pubblica sicurezza. Il personale tecnico all'uopo incaricato di cui al punto 1) vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 9. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere. Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione: - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 (mm. 25 per la cremazione; - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285; - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 35, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30, 31 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285; c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

7 d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: è sufficiente la sola cassa di legno con le caratteristiche di cui all art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; e) cremazione: - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il personale di cui all art. 8 comma 1, deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il normale processo di mineralizzazione. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75, c. 3, del D.P.R. 10/9/1990 n Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Articolo 10 Piastrina di riconoscimento Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI Articolo 11 Modalità del trasporto e percorso Il Sindaco può disciplinare l orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, il tragitto alla chiesa, al luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. Articolo 12 Trasporti funebri Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR n. 285/1990, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato DPR n. 285/1990, là dove determinato. Il trasporto funebre è svolto nel rispetto della L.R. n. 15 /2011, relativo regolamento di attuazione e succ. modifiche.

8 Articolo 13 Orario dei trasporti I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Il responsabile dell Ufficio di Stato Civile, d intesa con i servizi cimiteriali, fisserà di norma l ora dei funerali secondo l ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto dell indicazione dei familiari e compatibilmente con l ordinanza di cui al comma 1. Articolo 14 Norme generali per i trasporti I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 16 a 36 del D.P.R. 10 settembre 1990 n Il trasporto del defunto durante il periodo di osservazione (cd. a cassa aperta ) è normato a livello nazionale dall art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90 recante il Regolamento di polizia mortuaria, il quale stabilisce che il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, è di 24 ore dal momento del decesso (portato a 48 ore nei casi di morte improvvisa o con dubbi di morte apparente). La L.R. n. 15/2011, integrando la normativa nazionale, stabilisce, all articolo 3 che il trasferimento della salma durante il periodo di osservazione, con le modalità stabilite dalla normativa nazionale, può avvenire: - dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, situata anche in un altro comune della Regione; - dal luogo del decesso ad un deposito di osservazione, sito anche in altro comune della Regione; - dal luogo del decesso ad una struttura per il commiato, sita anche in altro comune della Regione; - se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. La salma, durante il trasporto, va riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che non siano di pregiudizio per la salute pubblica. L articolo 11, comma 6, del regolamento precisa che su richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso anche alla struttura del commiato o all abitazione del defunto o dei familiari. Ciò deve avvenire secondo le previsioni del DPR 285/1990 e solo a condizione che il trasporto della salma venga effettuato in maniera tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e da non arrecare danno alla salute pubblica nonchè previa apposita autorizzazione del servizio sanitario o dell autorità giudiziaria competenti. In ogni caso, l esercente l attività funebre che esegue il trasferimento deve comunicare tempestivamente all Ufficiale di Stato Civile la nuova sede ove la salma verrà trasferita per l osservazione. Analoga comunicazione deve essere effettuata all ASL della sede di ricevimento della medesima salma. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verra consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione deve restare in consegna al vettore. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre. Articolo 15 Riti religiosi o civili I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali. Per l effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all ordinaria cerimonia.

9 Articolo 16 Trasferimento di salme senza funerale Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito, se ritenuto necessario, il competente Servizio dell ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma. Articolo 17 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il competente Servizio dell ASL indicherà all Autorità Sanitaria locale (Sindaco) le norme relative al trasporto del cadavere, all eventuale divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, lo stesso Servizio detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l inumazione, la tumulazione, o la cremazione. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. Articolo 18 Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell atto di morte ai sensi dell articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati. L autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall autorizzazione all inumazione o alla tumulazione rilasciata dall ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro Comune. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Articolo 19 Trasporti in luogo diverso dal cimitero Il trasporto di salme nell ambito del Comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Comune con decreto a seguito di domanda degli interessati. Articolo 20 Trasporti all'estero o dall'estero Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui all art. 28 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

10 Articolo 21 Trasporto di ceneri e resti Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E ammesso l impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti. Le ceneri devono essere raccolte in urne di materiale non deperibile e debitamente sigillate. Articolo 22 Rimessa e sosta autofunebri di passaggio Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia, disinfezione e di disinfestazione.

11 T I T O L O I I C I M I T E R I E P R A T I C H E F U N E R A R I E CAPO I CIMITERI Articolo 23 Elenco cimiteri e strutture Ai sensi dell articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n e succ.modif., il Comune di San Maurizio d Opaglio provvede al servizio del seppellimento con i Cimiteri di: - San Maurizio d Opaglio (capoluogo); - Alpiolo. I Cimiteri comunali comprendono le seguenti strutture: - una camera mortuaria, che funziona come deposito di osservazione (cimitero capoluogo); - campi di inumazione comune (in tutti i cimiteri); - campi per sepolture private, individuali e familiari (in tutti i cimiteri); - aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie (in tutti i cimiteri); - loculi per tumulazione (in tutti i cimiteri); - ossari comuni (in tutti i cimiteri); - cellette ossario/cinerario (in mancanza di costruzione specifica le ceneri vengono tumulate nelle cellette ossario) (in tutti i cimiteri); - area per la dispersione delle ceneri (cimitero capoluogo); - campi per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico (cimitero capoluogo); - deposito per l accoglimento delle attrezzature da lavoro (cimitero capoluogo); - servizi igienici (cimitero capoluogo). Articolo 24 Disposizioni generali Vigilanza E vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n L ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. Competono esclusivamente al Comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n Articolo 25 Reparti speciali nel cimitero Nell interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. Articolo 26 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza, o che l avevano trasferita in conseguenza del loro ricovero in istituti di cura o di riposo. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie - o membri della famiglia del concessionario - nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone prima indicate.

12 Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi nell ordine con le modalità di cui all art. 47 del T.U. 445/2000. Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento. CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Articolo 27 Disposizioni generali I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinarie decennali, il cimitero dispone, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n Non sono autorizzate: a) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero; b) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero. CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE Articolo 28 Inumazione Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: a) sono comuni le sepolture della durata non inferiore a 10 anni, computata dal giorno del seppellimento, assegnate, previo pagamento della somma prevista in tariffa, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. b) sono private le sepolture per inumazioni di durata ventennale o ultraventennale, effettuate in aree in concessione. La gratuità del servizio di inumazione in campo comune è limitata al solo caso di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, provvisoriamente, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatto salvo il recupero delle relative spese a carico di questi ultimi. Circa la dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno si rinvia a quanto previsto dal procedente art. 4, comma 2. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di inumazione non comporta, comunque, l'assoluta gratuità del trasporto del cadavere. Articolo 29 Copritomba o cippo A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dal Comune l installazione, in sostituzione del copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa, di una lapide con estensione completa di cm 170 x 70 e di altezza non superiore a cm. 90 dal piano di campagna, ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, così come previsto, se previsto, dalle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale. Nei casi di indigenza accertata di cui all art. 4 provvede il Comune a contraddistinguere ogni fossa nei campi di inumazione con un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo verrà inoltre applicata una targhetta di materiale inalterabile con l indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, questi ultimi potranno essere scolpiti sul cippo Nel caso di cui al comma 1, l installazione dei copritomba e delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. E possibile la messa a dimora solo di arbusti di contenute dimensioni. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

13 Articolo 30 Tumulazione Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal Comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all altro in assenza di autonoma accessibilità alle singole sepolture. E consentita la collocazione, previo pagamento di eventuale corrispettivo in tariffa, nelle cellette ossario e/o nei loculi già occupati da altra salma, di ulteriori casette di resti o di urne cinerarie fino a un massimo di due, sempre ben inteso che il tumulo offra spazio sufficiente. La collocazione in loculi di cassette ossario e/o urne cinerarie è consentita nei seguenti casi: a) nel caso di loculo dove è già tumulata una salma, possono essere introdotti i resti mortali e/o le ceneri del concessionario o di persone che siano entro il 2 grado di parentela, affinità o in rapporto di coniugio con il concessionario o con il defunto tumulato, sempreché quest ultimo sia destinatario della concessione; b) nel caso di loculo a disposizione di persona vivente, possono essere introdotti i resti mortali e/o le ceneri del concessionario e di persone che siano entro il 2 grado di parentela, affinità o in rapporto di coniugio con il concessionario o con la persona destinataria della concessione stessa; c) nel caso di loculo (celletta) destinato alla sola introduzione di cassette ossario e/o urne cinerarie, possono essere collocati i resti e/o ceneri del concessionario e di defunti che siano entro il 2 grado di parentela, affinità o in rapporto di coniugio con il concessionario o con i defunti indicati nell atto di concessione. Rimangono invariati il termine iniziale e il termine finale di durata della concessione originaria. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti. Articolo 31 Deposito provvisorio A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del Comune o del gestore del cimitero, previo pagamento di eventuale canone stabilito in tariffa. La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi: a) per coloro che richiedono l uso di un area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati; c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione. A garanzia è facoltà del Comune richiedere la costituzione di un deposito cauzionale in numerario o mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura stabilita in tariffa. Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2. Scaduto il termine senza che l interessato abbia provveduto all estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, potendosi servire del deposito cauzionale di cui sopra, provvede

14 a inumare la salma in campo comune, previa asportazione dell eventuale cassa di zinco, fermo restando l obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste. E consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. In caso di assenza o ridotta disponibilità di loculi per il deposito provvisorio di cui al presente articolo, è possibile che l autorizzazione stessa sia rilasciata ai fini del deposito provvisorio in sepolcro privato, il cui concessionario concede formalmente la disponibilità alla famiglia del defunto. In quest ultimo caso l autorizzazione è rilasciata alle medesime condizioni del deposito provvisorio nel loculo comunale, con eccezione del pagamento del canone di utilizzo e del deposito cauzionale. I parenti del defunto e il concessionario del sepolcro ospitante sono responsabili in solido degli obblighi conseguenti alla scadenza della concessione provvisoria. CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Articolo 32 Esumazioni ordinarie Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto al successivo art. 37, nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà: a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione; b) essere trasferita in altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile; c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile; Spetta al personale che esegue le esumazioni, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell azienda unità sanitaria locale. In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali. Articolo 33 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del Comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del Comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del Comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, con l indicazione delle salme per le quali è attivabile l esumazione ordinaria. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. Articolo 34 Esumazione straordinaria L esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire con le sole limitazioni stagionali previste dalla lettera a) dell'art. 84 del D.P.R. 285/90. Se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere scritto al Servizio competente ASL. L'ASL provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario

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