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Transcript:

FERROVIE APPULO LUCANE RADDOPPIO SELETTIVO IN CORRISPONDENZA DELLA STAZIONE DI VENUSIO PER L INCROCIO DINAMICO DEI TRENI - PROGETTO DEFINITIVO - 5 4 3 2 1 0 Gennaio 2018 MBarbara MBarbara PStasi Prima Emissione Em./Rev Data Red./Dis. Verificato Approvato Descrizione Redazione grafica: ETACONS S.r.l. P.tta S. G. dei Fiorentini n.1 73100 LECCE Tel(0832)331418/7 Fax(0832)331486 E-mail: mail@etacons.it Cod. N : E282-D Titolo dell allegato Allegato n. RELAZIONE DI BILANCIO SULLE TERRE DA SCAVO Scala O Progettazione: Committente: FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. - Ing. Primo Stasi

INDICE 1. PREMESSA... 2 2. BILANCIO DI PRODUZIONE DI MATERIALE DA SCAVO E/O DEMOLIZIONE E/O RIFIUTI... 4 pag. 1 di 5

1. PREMESSA Le norme vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo sono: - Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69; - Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n.161; - D.lgs n. 4 del 2008; - D.lgs 152/06; - Regolamento regionale n. 6 del 2006. Nella fattispecie è applicabile quanto contenuto nell art. 41 bis del D.L. 69/13, che stabilisce: 1. In relazione a quanto disposto dall articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra: a) che è certa la destinazione all utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. pag. 2 di 5

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione. 3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. 4. L utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell articolo 41 del presente decreto. 6. L articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato. 7. L articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ricordiamo che l art. 186 del D.Lgs 152/06, comma 1, stabilisce che le terre da scavo possano essere utilizzate per rinterri e riempimenti purchè: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; pag. 3 di 5

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. l progetto prevede di riutilizzare parte del materiale proveniente dalle operazioni di scavo all interno del sito stesso del cantiere. La restante parte sarà gestita dall impresa così come previsto dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69. 2. BILANCIO DI PRODUZIONE DI MATERIALE DA SCAVO E/O DEMOLIZIONE E/O RIFIUTI Nella presente relazione, viene indicato il bilancio di produzione, espresso in metri cubi, di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti, indicando: - le quantità di materiale da scavo e materiali che risultano da demolizione e costruzione che verranno destinati al riutilizzo all interno del cantiere; - le quantità di materiale da scavo in eccedenza da avviare ad altri utilizzi; - le quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di riciclaggio o, in ultima analisi, in discarica, indicandone la destinazione (ubicazione e tipologie di impianto). pag. 4 di 5

Di seguito si riporta il bilancio di produzione, così come evincibile dal Computo metrico estimativo di progetto, con indicate le quantità riutilizzabili in situ, le quantità da conferire in centri di recupero e/o discarica e, in quest ultimo caso, il relativo codice C.E.R.. Materiale Quantità conferita ex parte IV del D. Lgs. 152/06 C.E.R. Terra e roccia (19549,92 + 767,26) = 20.307,18 mc 17.05.04 Terra roccia da scavo, pietrisco per massicciate ferroviarie e demolizioni Pietrisco da massicciata ferroviaria = 2.302,40 ton Demolizioni = 5.792,97 q.li 17.05.08 Il conferimento dei suddetti materiali avverrà in un centro di recupero e/o smaltimento autorizzato. Si precisa, infine, che ai fini dell approvazione del progetto le valutazioni riportate nella presente relazione hanno carattere unicamente previsionale e che, le effettive produzioni di rifiuti e la loro effettiva destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, ecc.) potranno essere comunicate al termine dei lavori, comprovandole tramite la modulistica prevista dalle vigenti normative in materia. pag. 5 di 5