Pubblicato il 08/05/2017 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per l'annullamento

Consiglio di Stato n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per la riforma

Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di e con l'intervento di

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Esame avvocato, plagio, annullamento prove

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

contro per la riforma ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

Pubblicato il 22/09/2017 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di contro nei confronti di per la riforma

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 104 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente

Transcript:

Pubblicato il 08/05/2017 N. 02098/2017REG.PROV.COLL. N. 02180/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2180 del 2017, proposto da: Etna Hitech S.c.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Gitto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via di Novella 22; contro Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Informatica Alto Adige S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Renate Von Guggenberg, Stephan Beikircher, Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta e Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa 24; nei confronti di

Ilos Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Klaus Pancheri, Roland Unterhofer, Carlo Totino, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Totino in Roma, via Cassiodoro 19; Canalescuola Coop. Sociale Onlus, Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. non costituiti in giudizio; per l annullamento previa sospensione della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano 13 febbraio 2017 n.62, resa fra le parti, che ha respinto il ricorso n.309/2016 R.G. proposto per: a) l annullamento della determinazione di esclusione della ricorrente appellante dalla procedura aperta AOV SUA SF 012 2016, CIG 66307289D6, indetta per la fornitura e la manutenzione del software Registro elettronico per la Informatica Alto Adige S.p.a., contenuta nel verbale 27 ottobre 2016 della Stazione unica appaltante servizi e forniture, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano, del verbale stesso, della graduatoria provvisoria e dell art. 4 del disciplinare di gara, nonché degli atti presupposti, consequenziali e connessi; b) per l annullamento ovvero la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente concluso; c) per la condanna dell amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, dell Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della Informatica Alto Adige S.p.A. e della Ilos Srl; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Michele Costa e Carlo Totino; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che: - la ricorrente appellante ha impugnato in primo grado la propria esclusione dalla procedura aperta indetta dalla Stazione unica appaltante servizi e forniture, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano, come da bando AOV SUA SF 012 2016, CIG 66307289D6 e relativa gara telematica, per affidare con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa la fornitura e la manutenzione del software Registro elettronico per la Informatica Alto Adige S.p.a per una durata di 40 mesi (doc. 4 ricorrente appellante, bando di gara ove gli estremi della procedura citata e il criterio di gara); - in particolare l esclusione è stata disposta per avere la ricorrente stessa, in dichiarato adempimento a quanto previsto dall allegato C1 del bando, indicato in 0,00 i costi per la sicurezza, che invece a norma del disciplinare di gara si sarebbero dovuti indicare a pena dell esclusione medesima (doc. 6 ricorrente appellante, esclusione; doc. 4 ricorrente appellante, pp. 41 e 42, ove la previsione della stessa); - la ricorrente appellante ora impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale ha visto respingere il ricorso, e ripropone con l appello i motivi dedotti in primo grado; - in sintesi estrema, sostiene che la propria indicazione dei costi sarebbe stata corretta perché oggetto della fornitura sarebbe un servizio di natura intellettuale, per il quale tali costi non sarebbero configurabili; - resistono l amministrazione, con memoria 26 aprile 2017, e la controinteressata appellata, con memoria 28 aprile 2017, memorie in cui chiedono che l appello sia respinto; - con memoria 3 maggio 2017, la ricorrente appellante ribadisce invece le proprie asserite ragioni;

- secondo quanto deciso da questo Giudice con la sentenza Sezione V 19 gennaio 2017 n.223, che questo Collegio condivide, l'indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero in un caso di appalto di servizio di ordine intellettuale analogo al presente non comporta di per sé l'esclusione della concorrente per motivi di ordine formale, ed in particolare per violazione dell art. 87, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 e del bando di gara conforme alla norma, dovendosi piuttosto valutare in concreto se tale dichiarazione sia congrua; - di conseguenza, l appello è fondato e va accolto, e si deve provvedere come da dispositivo sulla domanda di annullamento. Si precisa che l annullamento riguarda solo la disposta esclusione e la conseguente graduatoria provvisoria, non gli altri atti impugnati, per i quali non sussistono profili di illegittimità, dato che, secondo quanto detto, l indicazione di oneri pari a zero non costituisce omessa dichiarazione; - non v è luogo a provvedere sulla domanda di inefficacia del contratto, che non risulta sia stato stipulato; - va respinta la domanda risarcitoria, in quanto da un lato non sono stati nemmeno dedotti specifici profili di danno, dall altro la riammissione della ricorrente appellante alla procedura appare pienamente satisfattiva dell interesse da essa azionato; - la particolarità del caso deciso, sul quale non consta ancora una giurisprudenza consolidata si veda nel senso qui sostenuto la recente sentenza dello stesso Giudice di primo grado 20 aprile 2017 n.143, che ha mutato l orientamento espresso nella sentenza impugnata, è giusto motivo per compensare le spese; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull appello come in epigrafe proposto (ricorso n.2180/2017), lo

accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione e di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, così provvede: accoglie in parte la domanda di annullamento ed annulla la determinazione di esclusione della ricorrente appellante dalla procedura aperta AOV SUA SF 012 2016, CIG 66307289D6, indetta per la fornitura e la manutenzione del software Registro elettronico per la Informatica Alto Adige S.p.a., il verbale che la contiene e la conseguente graduatoria provvisoria; respinge la domanda di annullamento quanto al disciplinare di gara; dichiara non doversi provvedere sulla domanda di inefficacia del contratto relativo alla gara suddetta; respinge la domanda di risarcimento del danno; compensa per intero fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati: Sergio Santoro, Presidente Bernhard Lageder, Consigliere Marco Buricelli, Consigliere Oreste Mario Caputo, Consigliere Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Francesco Gambato Spisani IL PRESIDENTE Sergio Santoro IL SEGRETARIO