REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE ASSESTAMENTO E PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CALABRIA

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Relazione. Il presente disegno di legge è composto da otto articoli che, di seguito, vengono singolarmente illustrati.

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REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE ASSESTAMENTO E PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI 2017-2019 Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 novembre 2017 Si assegna il numero 44 della serie delle leggi regionali dell anno 2017

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

Art. 1 (Residui attivi e passivi e fondo cassa) 1. I dati presunti dei residui attivi e passivi - riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, approvato con legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45 recante Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 2019 - sono rideterminati e aggiornati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016, per come di seguito indicato: a) il totale dei residui attivi al 1 gennaio 2017, al netto delle contabilità speciali, risulta essere rideterminato definitivamente in euro 3.355.938.465,10; b) il totale dei residui attivi delle contabilità speciali al 1 gennaio 2017 risulta essere determinato definitivamente in euro 433.828.266,88; c) il totale dei residui passivi al 1 gennaio 2017, al netto delle contabilità speciali, risulta essere rideterminato definitivamente in euro 2.709.542.636,52; d) il totale dei residui passivi delle contabilità speciali al 1 gennaio 2017 risulta essere determinato definitivamente in euro 10.182.564,09. 2. Le differenze fra l'ammontare dei residui risultanti dal rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportati nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, sono rappresentate nel Prospetto 1 (Variazione dei residui Parte Entrata) e nel prospetto 2 (Variazione dei residui Parte Spesa) allegati alla presente legge. 3. Il fondo di cassa presso il Tesoriere al 1 gennaio 2017 risulta essere determinato in euro 369.672.384,98. Art. 2 (Saldo finanziario alla chiusura dell esercizio finanziario 2016 e fondo pluriennale vincolato) 1. A seguito degli aggiornamenti di cui all articolo 1, il saldo finanziario alla chiusura dell esercizio finanziario 2016 è pari ad euro 947.066.032,03. 2. A seguito dell approvazione del rendiconto generale dell esercizio finanziario 2016, il fondo pluriennale vincolato di parte corrente è rideterminato in euro 117.592.021,81 e il fondo pluriennale di parte in conto capitale in euro 375.055.862,51. 3. A seguito degli aggiornamenti di cui all articolo 1 le quote vincolate dell avanzo di amministrazione sono pari a euro 1.091.465.208,34. Art. 3 (Fondi speciali per le leggi) 1. Gli importi iscritti nei Fondi speciali ai sensi dell articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi), per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 sono incrementati per l anno 2018 di euro 1.000.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Programma U.20.03) e di euro 1.000.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. Art. 4 (Variazioni alle spese autorizzate con la legge di stabilità 2017) 1. Alle autorizzazioni di spesa disposte con l articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 2017), sono apportate le variazioni di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

Art. 5 (Nuove autorizzazioni di spesa) 1. Al fine di contribuire alle maggiori spese sostenute dalle Province per l attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) è autorizzata, per l esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 3.750.000,00, con allocazione al Programma U.18.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019. 2. Al fine di garantire l adeguamento delle strutture comunali in occasione della santificazione del Beato Angelo d Acri è autorizzata, per l esercizio finanziario 2017, la concessione di un contributo di euro 180.000,00 in favore del Comune di Acri, con allocazione al Programma 08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019. 3. Al fine di corrispondere agli avvocati regionali i compensi relativi all anno 2015, dovuti ai sensi del Regolamento regionale 23 settembre 2016, n. 11 (Adeguamento del Regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali), è autorizzata, per l esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 991.000,00, con allocazione al Programma 01.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019. 4. Al fine di garantire la copertura delle spese relative alle attività non sanitarie, richiesta nel verbale del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali a seguito della riunione del 20 luglio 2017, è autorizzata la spesa di euro 10.014.427,78 con allocazione al Programma U.12.07, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019. Art. 6 (Variazioni al Bilancio 2017-2019) 1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa della parte entrata e della parte spesa del bilancio 2017-2019, approvato con l.r. 45/2016, sono introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabelle Entrata (Variazioni alle previsioni di entrata) e Spesa (Variazioni alle previsioni di spesa). Art. 7 (Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2017-2019) 1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per il triennio 2017-2019 è modificato secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell entrata e della spesa con la presente legge. 2. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati, di cui all articolo 11 del d.lgs. 118/2011 sono modificati in conseguenza delle variazioni apportate con la presente legge agli stati di previsione dell entrata e della spesa. Art. 8 (Modifiche alla L.R. n. 45/2016 a seguito di impegni assunti con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione) 1. La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione, di cui all articolo 4 della l.r. 45/2016, è modificata per come indicato nel Prospetto A allegato alla presente legge. 2. Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento relativo alle entrate derivanti dalla contrazione dei mutui di cui all articolo 5 della l.r. 45/2016, è modificato in conformità al prospetto previsto dall articolo 11, comma 3, lettera d), del d.lgs. 118/2011 (Prospetto B allegato alla presente legge). 3. Il quadro generale riassuntivo, di cui all articolo 9 della l.r. 45/2016, è modificato per come indicato nel Prospetto C allegato alla presente legge. 4. L articolo 11 della l.r. 45/2016 è sostituito dal seguente: Art.11 (Autorizzazione alle variazioni al bilancio) 1. Le variazioni di bilancio sono effettuate ai sensi degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 9 (Copertura finanziaria) 1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge, laddove non diversamente stabilito, si provvede, con le maggiori entrate e le minori spese indicate nelle Tabelle Entrata (Variazioni alle previsioni di entrata) e Spesa (Variazioni alle previsioni di spesa) allegate alla presente legge. 2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all articolo 51 del d.lgs. 118/2011. Art. 10 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 17/11/2017 OLIVERIO