52 Bollettino Ufficiale D.d.u.o. 11 dicembre 2014 - n. 12021 Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - Approvazione del «Modello de minimis per versamenti cumulativi della tassa automobilistica con riduzione del 10% previsti all art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 10/2003», ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. X/1583 del 28 marzo 2014 LA DIRIGENTE DELLA U.O. TUTELA DELLE ENTRATE REGIONALI Visto l art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. 20/2013 «legge di stabilità 2014» che prevede: al comma 5-bis che, in relazione ai veicoli immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1 gennaio 2015, l importo delle tasse automobilistiche dovute dalle società di leasing è ridotto del 10 per cento, a condizione che i relativi versamenti vengano dalle stesse effettuati con modalità cumulativa, in luogo degli utilizzatori, entro i termini ordinari di scadenza, per i periodi di tassazione con decorrenza compresa nella durata dei rispettivi contratti; al comma 5-ter che, in relazione ai veicoli immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1 gennaio 2015 e alla condizione di cui al comma 5-bis è ridotto del 10 per cento l importo delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà di aziende che svolgono attività di noleggio veicoli; al comma 5-quater che, l agevolazione di cui ai commi 5-bis e 5-ter opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di stabilità 2014, sono definite le modalità applicative per la fruizione del beneficio anche con riferimento al regime di aiuto prescelto. Richiamata la d.g.r. 28 marzo 2014 n. X/1583 che: al punto 4, delibera di prevedere che la presente misura, in attuazione dell art. 4 comma 1 della l.r. 20/2013, si attuata nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/13 del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli artt. 87 e 88 degli aiuti di importanza minore (de minimis) con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo), 6 (controllo); al punto 5, delibera di rinviare a successivo provvedimento per l individuazione della modulistica riguardante le autodichiarazioni da parte delle imprese richieste ai sensi del reg. 1407/13; Valutato di voler individuare la modulistica riguardante le autodichiarazioni da parte delle imprese richieste ai sensi del reg. 1407/13: in modo conforme alle indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome approvate con prot. 14/077/CR08/C3 integrato con la clausola relativa agli aiuti illegali e con i riferimenti specifici richiesti per ottenere l agevolazione in questione; con uniformità alla modulistica già adottata, per altre fattispecie di agevolazioni assoggettate al regime di de minimis, con la d.g.r. X/2184 del 25 luglio 2014 e con i decreti n. 10457 dell 11 novembre 2014, n. 10715 del 17 novembre 2014 e n. 10807 del 19 novembre 2014; Ritenuto di dover approvare il «modello de minimis per versamenti cumulativi della tassa automobilistica con riduzione del 10% previsti all art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 10/2003», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, che dovrà essere utilizzato annualmente dalle imprese interessate beneficiarie dell agevolazione; Ritenuto inoltre di dover dare adeguata pubblicità al presente decreto; Vista la l. r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», la d.g.r. n. 2249 del 1 agosto 2014, il decreto del Segretario Generale n. 8548 del 17 settembre 2014, relativi alle competenze della U.O. Tutela delle Entrate Regionali, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura, DECRETA 1. di approvare il «modello de minimis per versamenti cumulativi della tassa automobilistica con riduzione del 10% previsti all art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 10/2003», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, che dovrà essere utilizzato annualmente dalle imprese interessate beneficiarie dell agevolazione; 2. di pubblicare il presente decreto a mezzo di: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - ai sensi del d.lgs. 33/2013 artt. 26 e 27; sito www.tributi.regione.lombardia.it La dirigente Maria Arcangela Carbone
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