COMUNE DI RECETTO PROVINCIA DI NOVARA - ORIGINALE - COPIA DELIBERAZIONE N. 25 del 29/07/2013 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza straordinaria in prima convocazione Seduta pubblica OGGETTO: AFFRANCAZIONE TERRENI CONCESSI IN ENFITEUSI NON GRAVATI DA USO CIVICO. DETERMINAZIONE CRITERI. L Anno duemilatredici addì 29 del mese di Luglio alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari. Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All appello risultano: COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 1) BERTONE Enrico X 2) BOGLIANO Alberto X 3) PASSARIN Rosella X 4) GRAZIANO Marcello X 5) BELTRAME Maria X 6) ZARRA Marco X 7) BELTRAME Michela X 8) TEMPORELLI Gregorio X 9) TEMPORELLI Alessia X 10) BELTRAME Aldo X 11) MANTOVAN Giorgio X 12) BERTONE Filomena X 13) FERRO Gianfranco X Partecipa all adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina Siliberto il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arch. Enrico Bertone Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che: - nel corso degli anni, già a partire dai primi decenni dello scorso secolo, come risultante dai registri catastali, il Comune di Recetto provvide a dare in enfiteusi parte del suo patrimonio terriero, ricadente nell`ambito del proprio territorio; - nella ripartizione si provvide a formare il lotto di terreno da assegnare, stabilendo il canone da corrispondere; - i rapporti che nacquero da tale assegnazioni, risultanti esclusivamente dalle carte del Catasto, vennero specificati come "diritto del concedente" (per il Comune) e "livellario " (per l`assegnatario); - con l entrata in vigore del nuovo codice civile (nel 1941), detto rapporto concedente - livellario, veniva ad identificarsi con il rapporto di enfiteusi (senza però che venissero, nel contempo, variate le specificazioni della carte catastali) disciplinato dall`art.957 e seguenti codice civile; PREMESSO, altresì, che è intenzione di Questa Amministrazione procedere con la definizione dei diritti in capo ai soggetti livellari, per i terreni di proprietà comunale, distinti in demanio (terreni soggetti ad uso civico) e patrimonio disponibile; PRECISATO che, trattandosi di rapporti risalenti negli anni, per i quali vi è traccia esclusivamente nei registri catastali, si rende necessario stabilire criteri per la corretta individuazione del titolo giuridico necessario e sufficiente, affinchè il soggetto livellario possa legittimamente richiedere l affrancazione del fondo enfiteutico, a fondamento del conseguente trasferimento del diritto di proprietà; DATO ATTO che si è reso necessario stabilire, in sede consiliare, delle linee guida, nel rispetto delle norme di legge, al fine di procedere alla definizione dei rapporti (affrancazione o devoluzione) tra il concedente (Comune di Recetto) ed il livellario, per i terreni gravati da uso civico ed oggetto di quotizzazione con atto n. 45 del 13.08.1937 del Podestà del Comune di Recetto; RICHIAMATE, pertanto, le seguenti deliberazioni: - G.C. n. 66 del 25.07.2012, avente ad oggetto: INCARICO PROFESSIONALE - USI CIVICI, con cui si deliberava di affidare al geom. Renato Locarni oltre che la conclusione delle n. 10 (circa) affrancazioni degli anni 2005/2006, la riapertura dell accertamento usi civici con corrispondenza cartografica delle particelle indicate nei decreti del 1936 (ante quotizzazione) e 1940 (concessioni a livello = enfiteusi) per la verifica dei canoni non riscossi nonché l attivazione della procedura di conciliazione con la proprietà del capannone in liquidazione fallimentare ; - G.C. n. 91 del 17.10.2012, avente ad oggetto: INCARICO PROFESSIONALE - USI CIVICI, con cui si deliberava di conferire al geom. Renato Locarni, con studio in Verbania, l incarico professionale relativo alla perizia di stima per le terre civiche e terreni comunali patrimoniali, ai sensi dell art. 6 c. 3 lettera e) della L.R. n. 29/2009, con assistenza all attività amministrativa e all atto finale rogato dal Segretario Comunale; - C.C. n. 06 del 20.02.2013, avente ad oggetto: AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO. ATTO DI INDIRIZZO, con cui si deliberava di acconsentire alle affrancazioni del canone enfiteutico, in seguito ad eventuali richieste presentate dai soggetti livellari o aventi titolo, sui terreni oggetto di concessione, per effetto delle assegnazioni a categoria da parte del Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte e la Liguria, dando mandato alla Giunta Comunale di valutare, di volta in volta, l ammissibilità delle richieste, secondo le disposizioni di legge; - C.C. n. 14 del 23.04.2013, avente ad oggetto: PRESA D ATTO DELLA RIAPERTURA DELLE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DEI TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO, con cui si deliberava di prendere atto dello studio relativo alla Riapertura delle operazioni di Accertamento delle proprietà collettive nel territorio dell attuale Comune di Recetto, redatto dal Geom. Renato Locarni con studio a Verbania (Prot. com. 1106 del 29.03.2013 e prot. com. 1209 del 10.04.2013); RITENUTO opportuno, in questa sede, al fine di acconsentire alle richieste di affrancazione già pervenute presso gli Uffici Comunali, provvedere a stabilire delle linee guida, nel rispetto delle norme di legge, al fine di procedere alla definizione dei rapporti (affrancazione o devoluzione) tra il concedente (Comune di Recetto) ed il livellario, per i terreni concessi in enfiteusi e non gravati da uso civico e né oggetto di quotizzazione e, dunque, non inclusi nel decreto del 1937;
RICHIAMATI gli artt. 957 e ss. del Codice Civile ed in particolare: - L art. 958, c.c.: L'enfiteusi può essere perpetua o a tempo. L'enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni ; - L art. 965, 1 co., c.c.: L'enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà ; - L art. 967, 1 co., c.c. In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti : - L art. 971, c.c.: Affrancazione ; RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 21.11.2012, con cui si dava mandato al Responsabile dell Ufficio Tecnico di predisporre una perizia rivolta ad una stima dei terreni oggetto di futura affrancazione, ricadenti per la maggior parte in zona del P.R.G.C. classificata come agricola e in categoria di seminativo arborato o irriguo e che, pertanto, richiedevano un implicazione economico-estimativa ancorata alla cosiddetta doppia stima, ad un valore cioè complementare tra il valore agricolo medio ed il valore di mercato, in relazione alle intrinseche caratteristiche dei terreni, la cui cifra di affrancazione, se ancorata al solo V.A.M., risulterebbe di gran lunga superiore rispetto al reale valore di mercato, certamente più basso; RICHIAMATA la perizia del 23.11.2012 (prot. com. n. 4125), con cui il Responsabile dell Ufficio Tecnico applicava un riduzione del 40% circa sia per il VAM pari ad 1,78/mq. e relativo ai terreni aventi qualità di Seminativo e Seminativo Arborato, per un valore stimato di 1,00/mq., sia per il V.A.M. di 2,58/mq. per i terreni aventi qualità di Risaia e Seminativo irriguo, attestando il valore di 1,50/mq.; RITENUTO di acconsentire alle affrancazioni del canone enfiteutico, per i terreni concessi in enfiteusi e non gravati da uso civico né oggetto di quotizzazione e, dunque, non inclusi nel decreto del 1937, fermi restando i principi stabiliti dalle norme di legge in materia di enfiteusi, purchè: - dai registri catastali risulti che l enfiteusi abbia una durata non inferiore a venti anni; - l attuale possessore del fondo enfiteutico (livellario) riconosca il diritto del concedente (Comune) a ricevere il canone pregresso, fino a 5 annualità, e non possa eccepirgli una valida interversio possessionis; - il livellario presenti apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445/00), con il quale dichiari di essere unico soggetto legittimato e/o erede del primo intestatario, così come risultante dai registri catastali, e di manlevare, in ogni caso, il Comune di Recetto da qualsivoglia responsabilità, derivante da pretese o recriminazioni che dovessero essere sollevate da terzi. UDITA la relazione del Sindaco; UDITO l intervento del consigliere di minoranza Aldo Beltrame, il quale evidenzia la complessità dell intera materia e la difficoltà dei cittadini ad inquadrare la questione, soffermandosi sugli atti stipulati anni addietro, in spregio alla normativa sugli usi civici e, dunque, viziati da nullità. PRESO ATTO del parere del revisore dei conti, così come nota prot. com. n. 2611 del 26.07.2013, ai sensi dell art. 239 TUEL, in particolare il comma 1 n. 7, così come inserito dal DL 174/2012; ACQUISITO il favorevole parere espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ed Economicofinanziario, ai sensi dell art. 49, comma 1, del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano DELIBERA - Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di acconsentire alle affrancazioni del canone enfiteutico, per i terreni concessi in enfiteusi e non gravati da uso civico (né oggetto di quotizzazione), e, dunque, non inclusi nel decreto del 1937, in seguito ad eventuali richieste che di volta in volta dovessero essere presentate dai soggetti livellari o aventi titolo; - Di acconsentire alle suddette affrancazioni, fermi restando i principi stabiliti dalle norme di legge in materia di enfiteusi, purchè: A) dai registri catastali risulti che l enfiteusi abbia una durata non inferiore a venti anni;
B) l attuale possessore del fondo enfiteutico (livellario) riconosca il diritto del concedente (Comune) a ricevere il canone pregresso, fino a 5 annualità, e non possa eccepirgli una valida interversio possessionis; C) il livellario presenti apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445/00), con il quale dichiari di essere unico soggetto legittimato e/o erede del primo intestatario, così come risultante dai registri catastali, e di manlevare, in ogni caso, il Comune di Recetto da qualsivoglia responsabilità, derivante da pretese o recriminazioni che dovessero essere sollevate da terzi. - Di dare mandato alla Giunta Comunale di valutare di volta in volta l ammissibilità delle richieste di cui sopra, secondo le disposizioni di legge ed i criteri di cui sopra; - Di stabilire che l affranco sarà subordinato ad un capitale, come da perizia redatta dal Responsabile dell Ufficio Tecnico sopra richiamata, che l enfiteuta dovrà versare alle casse comunali unitamente a tutti gli oneri e le spese conseguenti alla richiesta di affrancazione. IL CONSIGLIO COMUNALE Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge. D E L I B E R A Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 (TUEL).
Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE BERTONE ENRICO SILIBERTO SABRINA Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica/contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ARCH. GIOVANNI REGIS IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO PEZZANA ANTONELLA Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio on line dalla data del 02.08.2013 per rimanervi 15 gg. successivi e consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). IL MESSO COMUNALE DELL OLMO FRANCO SILIBERTO SABRINA CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n.267. Recetto. Copia conforme all originale Recetto,