Regolamento di accesso ai documenti amministrativi



Documenti analoghi
AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AZIENDA

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO PSICOLOGI ELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Diritto di accesso ai documenti amministrativi

COMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli PEC:

C O M U N E D I CASTEL SANT ANGELO

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. ai sensi della legge 241/1990, del D.P.R. n. 184/2006. e del D.Lgs.

Regolamento sull accesso e visione degli atti e. sulla trasparenza amministrativa

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO ARTISTICO REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

REGOLAMENTO SULL ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

DISCIPLINA DELL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE AI PRINCIPI DI CUI AL REGOLAMENTO CAPO REGIONALE D.P.G.R N.

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI

IV DIPARTIMENTO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO RELATIVO ALL ACCESSO DI ATTI ADOTTATI E DOCUMENTI PRESSO IL CONSIGLIO DISTRETTUALE NOTARILE DI CATANIA. Vista la legge 7 agosto 1990 n.

Repubblica Italiana Assemblea Regionale Siciliana

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI

FONDAZIONE RESIDENZA AMICA ONLUS

Richiesta accesso agli atti

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi presso la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.

COMUNE DI INVERUNO Provincia di Milano

Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SUL DIRITTO D ACCESSO

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Il sottoscritto/a. e residente in.cap.. in via.. (in qualità di.. ) C h i e d e ...

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

ALLEGATO A Modulo di richiesta di accesso formale

Regolamento recante la disciplina delle garanzie di trasparenza dell azione amministrativa dell Autorità per l energia elettrica e il gas

REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI IL CONSIGLIO D ISTITUTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2 CIRCOLO G. FALCONE

Stralcio del REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 1 CAPO III

REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ALLEGATO A Modulo di richiesta di accesso formale

FONDAZIONE ENPAM. Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

ALLEGATO A Modulo di richiesta di accesso formale

Proposta nr. 47 del 06/02/2013 Pagina 1 di 13

Regolamento sulla disciplina del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA

Consorzio Comunità Collinare del Friuli Colloredo di Monte Albano. Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

COMUNE DI MESSINA REGOLAMENTO PER L AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N.15 AL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Regolamento per l accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni

Regolamento accesso ai documenti amministrativi

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

1. Che cos è il diritto di accesso agli atti? 2. Qual è il contenuto del diritto di accesso? 3. Chi può esercitare il diritto di accesso?

SSM S.p.A. REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

ALLEGATO 6. Al Magnifico Rettore della Università del Salento

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SUL DIRITTO DI ACCESSO. Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. del

REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NELL ALBO INFORMATICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CROTONE

REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

COMPARIZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROC. N.

Comune di San Polo dei Cavalieri

REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

AOG N. 3 DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

2. Il trat (Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro.) FAC-SIMILE

Ai Signori Segretari Regionali

Comune di SANTO STEFANO DEL SOLE. Provincia di AVELLINO REGOLAMENTO. Albo Pretorio ON-LINE. Approvato con Delibera di G.C. n 29 del 03/03/2011.

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COMUNE DI BOSCO MARENGO

COMUNE DI SANT EUFEMIA D ASPROMONTE Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO O LIE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE INFORMAZIONI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI. (approvato con delibera commissariale n 21 del 07/06/2011)

COMUNE DI SONDRIO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE INFORMAZIONI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

n. civico, edificio, scala, interno

ASL NAPOLI 3 SUD. Regolamento per l esercizio del diritto di accesso

Consorzio di Bonifica «UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI» PISA. Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi

REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Transcript:

Allegato : Regolamento di accesso ai documenti amministrativi Regolamento di accesso ai documenti amministrativi I N D I C E TITOLO I: ACCESSO AGLI ATTI Art. 1 - Oggetto pag. 2 Art. 2 - Titolari del diritto di accesso pag. 2 Art. 3 - Documento amministrativo pag. 2 Art. 4 - Responsabile del diritto di accesso pag. 3 Art. 5 Notifica ai controinteressati pag. 3 Art. 6 - Accesso informale pag. 3 Art. 7 - Accesso formale pag. 3 Art. 8 - Esame ed esito della richiesta di accesso pag. 4 Art. 9 - Accoglimento della richiesta pag. 4 Art. 10 - Diniego della richiesta pag. 5 Art. 11 - Differimento del diritto di accesso pag. 5 Art. 12 - Modalità di esercizio del diritto di accesso pag. 5 Art. 13 - Esclusione dall'accesso pag. 6 Art. 14 - Divieto di ostacolo all esercizio dell attività amministrativa pag. 7 Art. 15 - Rimedi avverso i provvedimenti negativi in materia di accesso pag. 8 Art. 16 Entrata in vigore pag. 8

TITOLO I: ACCESSO AGLI ATTI Art. 1 Oggetto 1. In applicazione della L. n. 241/90 il presente regolamento disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dei principi e delle norme sanciti dalla legislazione vigente in materia di accesso e di tutela dei dati personali nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni, imprese allo scopo di attuare il principio di pubblicità e trasparenza dell attività amministrativa. Art. 2 Titolari del diritto di accesso 1. I soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l accesso, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, previa presentazione di richiesta motivata. Art. 3 Documento amministrativo 1. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, formati dall ente o comunque utilizzati ai fini dell attività amministrativa, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica dei medesimi. 1. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti dall ATO Puglia. 2. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell Autorità d Ambito che non abbiano la forma del documento amministrativo, salvo quanto previsto dal d. l.gs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 3. L Autorità d Ambito non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. 4. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell operato dell Autorità d Ambito.

5. Sono fatte comunque salve le disposizioni del D.Lgs n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali. Art. 4 - Responsabile del diritto di accesso 1. Il Segretario Generale dell ATO Puglia è responsabile del diritto di accesso, della organizzazione degli uffici competenti e dell'attuazione del presente regolamento. Art. 5 - Notifica ai controinteressati 1. L Autorità d Ambito è tenuta a dare comunicazione della richiesta di accesso ai soggetti controinteressati, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, mediante invio di copia della richiesta con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. 2. I soggetti controinteressati sono le persone che dall esercizio dell accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, i soggetti controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l Autorità d Ambito decide in ordine alla richiesta. Art. 6 - Accesso informale 1. Qualora gli atti richiesti siano disponibili e non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell interesse e non risulti l esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato, in via informale, mediante richiesta scritta, cartacea o informatica, all Ufficio Segreteria e la richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante esibizione dei documenti ed estrazione di copie. 2. Qualora siano redatte con modalità informatica, le domande devono essere trasmesse con le modalità indicate dall art. 47 comma 2 del D.Lgs..82/05. Art. 7 Accesso formale 1. Qualora non sia possibile l accesso informale, il diritto di accesso si esercita, mediante richiesta scritta motivata, cartacea o informatica, presentata all'ufficio Segreteria secondo le modalità previste dall articolo 38 del D.P.R. n. 445/00 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dall art. 65 del D.Lgs. n.82/05 (Codice dell Amministrazione Digitale). 2. L Autorità d Ambito predispone apposita modulistica a disposizione degli interessati scaricabile anche dal sito internet.

3. La richiesta può riguardare anche più documenti, fermo restando che la stessa deve essere formulata in modo da consentire all Autorità d Ambito l identificazione dei documenti richiesti. 4. La richiesta di accesso deve contenere: a) nome, cognome ed indirizzo del richiedente; b) l'indicazione dei documenti oggetto della richiesta o di tutti gli elementi necessari per l'identificazione degli stessi; c) la motivazione, specificando e, ove necessario, comprovando l interesse connesso all oggetto della richiesta; d) le modalità di esercizio dell'accesso; e) l'indicazione dell'eventuale rilascio in copia conforme all originale; f) la data e la sottoscrizione del richiedente. 5. L Autorità d Ambito, se richiesta, è tenuta a rilasciare ricevuta dell istanza di accesso, anche mediante annotazione in calce alla richiesta stessa. 6. Qualora la richiesta di accesso sia presentata dal rappresentante del soggetto legittimato, il richiedente è tenuto a dimostrare i propri poteri di rappresentanza. 7. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l Autorità d Ambito ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. Il termine di cui all articolo 8, comma 1 (25 gg.) è sospeso dalla data di invio di tale comunicazione all interessato fino alla data di ricevimento della richiesta perfezionata. Art. 8 - Esame ed esito della richiesta di accesso 1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 25 giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta. 2. L Autorità d Ambito, esaminata la richiesta di accesso, ne dispone l accoglimento, totale o parziale, il diniego o il differimento. Art. 9- Accoglimento della richiesta 1. L Autorità d Ambito dispone l accoglimento della richiesta di accesso mediante provvedimento motivato con specifico riferimento alle norme di legge o di regolamento o alle circostanze di fatto per cui la richiesta è accolta. 2. Il provvedimento è comunicato all interessato, specificando: a) l ufficio presso cui è possibile accedere ai documenti, con l indicazione del suo orario di apertura al pubblico; b) il termine di 15 giorni entro cui deve essere esercitato il diritto di accesso. 3. Nei casi di cui all art. 6 l'accoglimento della richiesta di accesso può essere comunicato all interessato anche contestualmente alla presentazione della medesima. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata tramite annotazione in calce alla domanda di accesso

ai documenti. Art. 10 - Diniego della richiesta 1. L Autorità d Ambito dispone il diniego alla richiesta di accesso mediante provvedimento motivato con specifico riferimento alle norme di legge o di regolamento o alle circostanze di fatto per cui la richiesta non è accolta. 2. Il provvedimento è comunicato al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. 3. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, questa si intende denegata. Art. 11 - Differimento del diritto di accesso 1. L Autorità d Ambito può disporre il differimento del diritto di accesso per salvaguardare sue specifiche esigenze, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell azione amministrativa, oppure quando sia necessario effettuare complesse ricerche in archivio. 2. Il diritto d accesso è differito nei seguenti casi specifici: a) per gli elaborati delle prove concorsuali fino all approvazione della graduatoria; b) per le offerte presentate nelle gare d appalto o nei confronti concorrenziali, sino alla conclusione della gara; 3. Il provvedimento che dispone il differimento dell accesso ne indica la durata ed è comunicato al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. Art. 12 - Modalità di esercizio del diritto di accesso 1. Il diritto di accesso può essere esercitato attraverso la visione dei documenti, la trascrizione manuale degli stessi, l'estrazione di copia o l'esperimento congiunto di tali operazioni. 2. L accesso è consentito ai documenti originali ed alle copie degli stessi. 3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento. 4. È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, contraffarli o comunque alterarli in qualsiasi modo. 5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o persona da lui espressamente incaricata con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, da registrarsi in calce alla richiesta.

6. L esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e di ricerca indicati nello schema di modulo di richiesta allegato al presente regolamento. Il Comitato Esecutivo, mediante propria deliberazione, potrà adeguare le tariffe previste a seguito di cadenza triennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 7. Qualora l interessato ne faccia richiesta, la copia deve essere autenticata, previo pagamento dell imposta di bollo. 8. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data a decorrere dalla quale è disponibile la documentazione richiesta, l'accesso alla documentazione medesima è subordinato alla presentazione di una nuova richiesta. Art. 13 - Esclusione dall'accesso 1. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non nei casi di cui all'art. 10, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall'art. 24 della Legge 7.8.1990 n. 241. Fermo restando il diritto dell interessato di accedere ai propri dati personali secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il diritto di accesso è escluso nei seguenti casi: a) per documenti coperti da segreto per specifica disposizione di legge o di regolamento; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell attività dell Ente diretta all emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi; e) per atti defensionali dell ATO Puglia; f) per documenti relativi alla salute delle persone o concernenti condizioni psico-fisiche degli stessi; g) per documenti concernenti informazioni relative a singoli dipendenti, limitatamente alle notizie e ai dati riservati ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali; h) per documenti relativi alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, di imprese e di gruppi; i) per documenti concernenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, di imprese e di associazioni, con particolare riferimento all interesse epistolare, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari; l) per segnalazioni ed esposti di privati, ad eccezione delle ipotesi in cui gli stessi siano stati utilizzati ai fini dell attività amministrativa; m) per documenti contenenti informazioni che riguardano l attività di associazioni ed organizzazioni, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione immediata e diretta degli interessi statutari;

n) per documenti relativi a rapporti alla Corte dei Conti nonché alle competenti autorità giudiziarie; o) per documentazione relativa a liti in potenza o in atto, la cui divulgazione potrebbe compromettere l esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio; p) per documenti relativi alle misure di sicurezza attuate dall ATO Puglia; q) per documenti che riguardino strutture, mezzi, dotazioni, personale ed azioni strettamente strumentali alla difesa dell'ordine pubblico, alla prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti, con particolare riferimento alle attività e alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza delle persone e dei beni coinvolti, nonché all'attività di polizia giudiziaria e alla conduzione di indagini e di accertamenti; 2. Sono altresì esclusi dall accesso, in virtù del segreto professionale previsto dall ordinamento e al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difeso, i seguenti documenti: a) pareri resi in relazione a liti in potenza o in atto in cui sia parte o possa divenire parte l ATO Puglia; b) per atti defensionali dell ATO Puglia; c) per corrispondenza inerente agli affari di cui alle lettere a) e b). 3. Deve essere comunque garantito l accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria agli stessi richiedenti per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 4. Restano fermi i casi di esclusione del diritto di accesso previsti da leggi speciali. 5. L accesso agli atti non può essere rifiutato se è sufficiente differirlo. 6. Il Segretario Generale, con temporanea e motivata dichiarazione, può vietare la esibizione di altri atti dalla cui diffusione possa derivare pregiudizio alla riservatezza di persone fisiche o giuridiche, di gruppi, associazioni o imprese. 7. Coloro che per ragioni d'ufficio prendono conoscenza dei documenti dei quali non è consentito l'accesso in via generale, sono tenuti al segreto; è altresì vietato diffondere od utilizzare a fini commerciali le informazioni ottenute attraverso l'esercizio del diritto di accesso. Art. 14 - Divieto di ostacolo all esercizio dell attività amministrativa 1. L esercizio del diritto di accesso in nessun caso può costituire ostacolo allo svolgimento dell azione amministrativa e, in particolare, compromettere la speditezza, l efficienza e l economicità dell attività dei pubblici uffici. 2. Qualora le continue e insistenti richieste presentate da una stessa persona ostacolino il buon andamento dell attività dell Ente, il Segretario Generale, con proprio provvedimento, può differire

il rilascio degli atti. 3. Il provvedimento che dispone il differimento dell accesso ne indica la durata ed è comunicato al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. Art. 15 - Rimedi avverso i provvedimenti negativi in materia di accesso 1.Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è dato ricorso entro il termine di trenta giorni al tribunale amministrativo regionale in base nei termini e con le modalità disciplinate dall'articolo 25, commi 4-5, della L. n. 241/90. Art. 16 Entrata in vigore 1. Il regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. Allegato al presente Regolamento : Modulo di accesso agli atti con relativo tariffario

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI Il/la sottoscritto/a nato/a a prov. il - residente a in Via n. tel. n.. cell. fax n. in qualità di (*) (*)Nel caso di richiesta eseguita in luogo dell avente diritto da un suo rappresentante, occorre compilare la sezione del modulo per l atto di delega dell avente diritto e allegare una copia del documento di identità del delegante e del delegato. [ _ ] di prendere visione [ _ ] il rilascio di copia semplice [ _ ] il rilascio di copia autenticata in bollo chiede dei seguenti atti o documenti (indicare gli estremi del documento e/o tutti gli elementi che ne consentano l individuazione) conservati presso l Ufficio (compilare solo se si conosce l informazione) per i seguenti motivi (specificare il motivo della richiesta in modo chiaro e dettagliato): A tal fine prendo atto che: La presa visione della documentazione è gratuita Il rilascio di copia è legato al rimborso dei costi di riproduzione e ricerca, come previsto dalla deliberazione n. ed è subordinato all attestazione dell avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto all Ato Puglia che mi verrà comunicato telefonicamente, a mezzo fax o tramite posta elettronica entro 7 giorni dall esibizione della presente istanza. Entro 15 giorni mi verrà comunicato l esito della richiesta. Mi impegno a pagare il corrispettivo dovuto secondo le tariffe sotto riportate:

costo ricerca documenti non immediatamente disponibili al minuto 0,50 costo riproduzione su carta formato A4 monocromatico a facciata 0,05 costo riproduzione su carta formato A3 monocromatico a facciata 0,10 costo riproduzione su carta formato A4 colore a facciata 0,45 costo riproduzione su carta formato A3 colore a facciata 0,65 costo riproduzione su carta formato A0 plotter 3,00 costo riproduzione su carta formato A1 plotter 1,60 costo riproduzione su carta formato A2 plotter 0,90 costo copia su CD-ROM 700 MB 1,50 costo copia su DVD 4,7 GB 2,00 Costo orario ricerca in archivi informatizzati al minuto 0,50 Costo stampa documenti da archivi informatizzati 0,10 Costo documenti da inviare per fax ( a pagina formato A4) 1,30 Inoltre: Modalità di consegna le richieste di copie autentiche devono essere accompagnate dalle marche da bollo (marca da 14,62 ogni 4 pagine); per le forniture di documentazioni di tipologie non previste tra quelle summenzionate si farà riferimento al prezzo corrente di mercato. Via fax Tramite ritiro presso l ufficio cui fa capo il responsabile del procedimento che mi sarà comunicato dopo la consegna della presente istanza. Via posta, a mezzo raccomandata r.r., con accollo della spesa fissa di 3,80. Atto di delega Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del delegante ) nato/a a prov. il residente a in Via n. Delego per la richiesta di accesso agli atti sopra indicati e/o per la visura o il ritiro degli stessi il/la sig./sig.ra (cognome e nome del delegato) nato/a a prov. il residente a in Via n. Allego copia del documento di identità. Luogo e data Firma INFORMATIVA PRIVACY (d.lgs.196/2003 art. 13) La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento avverrà in modo manuale e informatizzato. Il conferimento dei dati personali è facoltativo e la mancanza non consentirà l esecuzione della richiesta presentata. I dati verranno a conoscenza dei dipendenti dell Ente coinvolti nella esecuzione della attività di cui alla presente istanza e potranno essere oggetto di comunicazione ad altri Enti pubblici e privati coinvolti nell attività di richiesta di accesso alle informazioni e agli atti amministrativi. Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente.

RISERVATO ALL UFFICIO IN CUI SONO DEPOSITATI I DOCUMENTI Ufficio Costo Spese per ricerca n. ore Formato A4 Formato A3 n. copie n. copie Altro Totale importo Firma del Responsabile dell Ufficio Attestazione presa visione o avvenuta consegna degli atti Il sottoscritto dichiara: - di aver preso visione dei documenti richiesti - di aver ricevuto copia dei documenti richiesti Data Firma