Statuto dell Associazione CIELO BLU Onlus [Atto esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell art. 8 comma 2 legge 266/91 sul volontariato]



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Statuto dell Associazione CIELO BLU Onlus [Atto esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell art. 8 comma 2 legge 266/91 sul volontariato] ART. 1 (Denominazione e sede) 1. È costituita l organizzazione di volontariato, denominata "Associazione CIELO BLÙ Onlus", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. La locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ovvero l acronimo Onlus saranno utilizzati nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. 2. L organizzazione ha sede in Via Moglianese, 86 nella frazione di Gardigiano del Comune di Scorzè (VE). ART. 2 (Statuto) 1. L organizzazione di volontariato "Associazione CIELO BLÙ Onlus" è una libera associazione apartitica e apolitica e non ha fini di lucro. E disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dei principi generali dell ordinamento giuridico. 2. L'associazione si riconosce nello spirito, nei fini e nelle istanze sociali espresse dal Movimento Internazionale "UMANITÀ NUOVA", e mette il dialogo, l'ascolto ed i comportamenti prosociali alla base delle sue iniziative. 3. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. 4. L'Associazione intende operare per la valorizzazione e assistenza della persona nei settori dell assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della formazione, delle attività sportive e della tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati, con particolare riferimento ai disabili, ai malati, all'infanzia ed alle persone anziane. In particolare, l'associazione si propone di svolgere le proprie attività al fine di dare un concreto beneficio alle suddette categorie di persone svantaggiate in ragione dello loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, etniche, sociali e familiari. 5. Per quanto riguarda la pratica delle attività sportive, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell ordinamento generale e dell ordinamento sportivo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), alle norme e direttive del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), del Centro Sportivo Italiano (CSI), del Centro Nazionale Sportivo Libertas e dell organizzazione Special Olympics Italia (SOI), nonché agli statuti e ai regolamenti delle altre federazione sportive nazionali cui l associazione stessa potrà deliberare successivamente di aderire. 6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate, in quanto compatibili con la natura di associazione di volontariato ex l. 266/1991. ART. 3 (Efficacia dello statuto) 1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell attività della organizzazione stessa. 2. Per il conseguimento degli scopi sociali si impegna ad avvalersi prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, ed a non assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o per qualificare e specializzare le sue attività. 1

ART. 5 (Interpretazione dello statuto) 1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell articolo 12 delle preleggi al codice civile. ART. 6 (Finalità) 1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e in particolare si pone come centro di vita associativa a carattere volontario e democratico per operare a favore di persone diversamente abili, loro familiari, parenti ed amici, impegnandosi a: a) coinvolgere i soggetti disabili nello svolgimento di ogni attività sportiva aggregativa, al fine di consentire ai medesimi una progressiva consapevolezza delle proprie capacità psicofisiche ed operative; b) garantire ai soggetti disabili, mediante l approccio ad adeguate attività sportive aggregative, un valido strumento educativo, pedagogico e terapeutico, evitando nel contempo il concretizzarsi di processi di emarginazione e di esclusione sociale; c) avvicinare i soggetti disabili alla conoscenza e all approfondimento dello sport con l intento di facilitare l accesso alle discipline sportive ed ai valori che le contraddistinguono anche mediante la partecipazione a manifestazioni di sport integrato che ne favoriscano l inclusione; d) favorire l intervento, nell insegnamento e nella pratica delle attività sportive, di educatori, insegnanti ed operatori sociali verso i soggetti disabili, affidando altresì agli stessi un ruolo di sostegno e di affiancamento nell ambito delle rispettive competenze; e) svolgere le proprie attività al fine di dare un concreto beneficio alle suddette categorie di persone svantaggiate in ragione dello loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, etniche, sociali e familiari. 2. L Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In coerenza con le proprie finalità, predispone e fornisce, ogni altro servizio che possa favorire e migliorare l efficacia degli interventi dei propri aderenti, ovvero di supporto al perseguimento degli scopi sociali. In particolare potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle elencate di seguito: a. organizzare e gestire squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; b. gestire immobili e impianti adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; c. realizzare corsi di base teorico-pratici per educatori, operatori sociali, docenti, studenti, genitori e lavoratori, nonché corsi di aggiornamento e perfezionamento nelle attività sportive rivolti in particolare a favore dei soggetti disabili; d. organizzare momenti formativi finalizzati alla prevenzione della disabilità causata da comportamenti impropri dovuti a cause diverse, tra cui: mancato rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, abuso di sostanze che condizionano il normale equilibrio psico-fisico, ecc.; e. collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni e organizzazioni, sia italiane che estere, per la elaborazione e la realizzazione di progetti educativi e formativi orientati alla diffusione della cultura sportiva come mezzo educativo, pedagogico e terapeutico; 2

f. sostenere progetti di solidarietà e attività culturali-formative-educative a favore dei soggetti più deboli sia sul territorio nazionale che estero, organizzando a questi scopi ogni evento adeguato: manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti, ecc.; g. organizzare attività ricreative e culturali, viaggi, soggiorni, gite, escursioni e visite anche in ambienti di rilevante valore culturale, storico e artistico come occasioni utili per favorire una migliore integrazione dei soggetti disabili; h. diffondere i contenuti delle attività svolte utilizzando ogni modalità e soluzione tecnologica disponibile; 3. Per lo svolgimento delle proprie attività l Associazione potrà dotarsi di attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari. A tale scopo potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il miglior perseguimento delle finalità sociali. Potrà anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l esercizio dell attività sociale. 4. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale. ART. 7 (Ammissione) 1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. 2. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all attività sportiva, con l obbligo di astenersi da ogni forma d illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell associazione, del Comitato Italiano Paralimpico e dei suoi organi. 3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. 4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all assemblea generale. 5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell associato minorenne. 6. I soci sono tenuti al versamento della quota di iscrizione, all'atto dell'ammissione, ovvero al pagamento della quota associativa annuale, nella misura, con le modalità e nei termini che pure verranno annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo. 7. I soci che non abbiano presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale prevista. 8. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. 9. Possono essere ammessi in qualità di soci onorari le persone che si sono particolarmente distinte nel mondo della cultura, nella politica, nel sociale ed in qualsiasi altro campo. 3

ART. 8 (Diritti e doveri) 1. Tutti i soci, in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto a: - partecipare alle attività e alle manifestazioni organizzate dall'associazione - partecipare, con diritto di voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del codice civile, alle assemblee generali, ordinarie e straordinarie, - essere eletti alle cariche sociali. 2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell associazione e di controllo sull andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto. 3. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a candidarsi alle cariche sociali all interno dell associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 dell Art. 15. 4. Gli aderenti all organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l attività prestata, ai sensi di legge. 5. Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto e le altre disposizioni emanate dagli organi dell'associazione. 6. Gli aderenti all organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito e senza fini di lucro. 7. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all esterno dell organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale. ART. 9 (Decadenza ed esclusione) 1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: a) dimissione volontaria; b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; c) scioglimento dell associazione ai sensi dell art. 31 del presente statuto; d) esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l assemblea ordinaria, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. L esclusione è deliberata dall assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell interessato. e) Il provvedimento di esclusione potrà essere assunto eccezionalmente dal Consiglio direttivo, salvo ratifica successiva da parte della competente assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell assemblea. f) L'associato escluso non può essere più ammesso. g) Contro la decisione di esclusione è comunque ammesso il ricorso al Giudice Ordinario. ART. 10 (Gli organi sociali) 1. Sono organi dell organizzazione: l Assemblea dei soci il Consiglio direttivo 4

il Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti il Collegio dei Probiviri. 2. Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive. ART. 11 (L Assemblea) 1. L assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l universalità degli aderenti e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. 2. L assemblea è presieduta dal Presidente dell associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. 3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. 4. L assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell associazione. 5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone). 6. Delle riunioni dell assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell associazione, in libera visione a tutti i soci. 7. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni. 8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile). ART. 12 (Convocazione) 1. L assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. L assemblea ordinaria è altresì convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo o il Presidente lo ritengano necessario. 2. La convocazione avviene a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, e contiene l ordine del giorno, il giorno, il luogo e l ora dell adunanza. E spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l assemblea all indirizzo risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell associazione. 3. L assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci. 4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. 5. L assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. 6. L assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell assemblea sia redatto da un notaio. 7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l ordine delle votazioni. 5

ART. 13 (Assemblea ordinaria) 1. L assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. 2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell associazione nonché in merito all approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell associazione che non rientrino nella competenza dell assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2. ART. 14 (Assemblea straordinaria) 1. L assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima dell adunanza mediante affissione d avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l ora dell adunanza e l elenco delle materie da trattare. 2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita quale che sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti. 3. L assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell associazione e modalità di liquidazione. Per lo scioglimento dell associazione e la definizione delle modalità di liquidazione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di ¾ dei soci. ART. 15 (Consiglio direttivo) 1. Il Consiglio direttivo è l organo di governo e di amministrazione dell associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. 2. Possono candidarsi alle cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. 3. Il Consiglio direttivo è composto esclusivamente da soci nominati dall'assemblea, in un numero variabile da cinque a nove. 4. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. 5. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 6. Il Presidente dell organizzazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall assemblea assieme agli altri componenti il consiglio. 7. Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. 6

8. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. 9. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. 10. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro dei primi candidati non eletti, a condizione che abbiano riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. 11. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice- Presidente. Nel caso di impedimento permanente il Vice-Presidente svolgerà le relative funzioni fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. 12. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di 20 giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell amministrazione ordinaria dell associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto. 13. Sono compiti del Consiglio direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il bilancio dell associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all approvazione assembleare. Insieme alla convocazione dell assemblea ordinaria che riporta all ordine del giorno l approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti i soci, copia del bilancio stesso. Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci. c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno; d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli soci; e) adottare, in prima istanza, i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari. ART. 16 (Il Presidente) 1. Il Presidente rappresenta legalmente l associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l esterno. 2. Il Presidente è eletto dall assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese. 3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall assemblea, con la maggioranza dei presenti. 7

4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l assemblea per la elezione del nuovo presidente. 5. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all attività compiuta. 6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell esercizio delle sue funzioni. ART. 16 (Il Segretario) 1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: a. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci; b. provvede al disbrigo della corrispondenza; c. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; d. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di marzo. e. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; f. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo; g. coordina e dirige eventuali collaboratori e dipendenti. ART. 18 (Collegio dei revisori dei conti) 1. Il collegio dei revisori dei conti, se nominato, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente. 2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. 3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. 4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci. 5. La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere. ART. 19 (Collegio dei Probiviri) 1. Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri composto da tre membri nominati dall Assemble. 2. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. 3. La loro decisione sarà inappellabile. ART. 20 (Durata delle cariche) 1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. L eventuale riconferma del Presidente dovrà essere deliberata dall Assemblea con votazione a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi a scrutinio palese. 2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. 8

ART. 21 (Risorse economiche) 1. Le risorse economiche dell organizzazione sono costituite da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio; h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91; 2. Le donazioni sono accettate dal Presidente. L Assemblea delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell organizzazione. 3. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Presidente. L Assemblea delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell organizzazione. ART. 22 (I beni) 1. I beni dell organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. 2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall organizzazione, e sono ad essa intestati. 3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell organizzazione sono elencati nell inventario, che è depositato presso la sede dell organizzazione e può essere consultato dai soci. ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili) 1. L associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi. 2. L associazione ha l obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 24 (Proventi derivanti da attività marginali) 1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell organizzazione. 2. L assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell organizzazione e con i principi della L. 266/91. ART. 25 (Bilancio) 1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. 2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all anno trascorso; 3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo. 4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e sono approvati dall assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio cui si riferisce il consuntivo. 9

ART. 26 (Convenzioni) 1. Le convenzioni tra l organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell associazione, quale suo legale rappresentante. 2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell organizzazione. ART. 27 (Dipendenti e collaboratori) 1. L organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91 2. I rapporti tra l organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall organizzazione; 3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti) 1. Gli aderenti all organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell art. 4 della L. 266/91. ART. 29 (Responsabilità della organizzazione) 1. L organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. ART. 30 (Assicurazione dell organizzazione) 1. L organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa. ART. 31 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) 1. Lo scioglimento è deliberato dall assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ dei soci. 2. In caso di scioglimento o cessazione dell organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale. ART. 32 (Disposizioni finali) 1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell ordinamento giuridico. Il Segretario Il Presidente...... Esente da imposte di bollo e registro ex artt. 6-8 Legge 266/1991. Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l associazione ha diritto all esenzione essendo in regola con i requisiti di legge e che l operazione di cui al presente atto è posta in essere esclusivamente per i fini sociali. [data, qualifica, firma] 10