LA FONDAZIONE GIORGIO CINI Statuto



Documenti analoghi
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO Art. 1 - E' costituita per volontà di Banche Popolari Unite Società Cooperativa per Azioni (ora Unione di Banche Italiane), in seguito

FONDAZIONE PER IBMDR - ONLUS STATUTO. Art. 1: Denominazione e sede. 1. La Fondazione Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, denominata

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

Art.1 - Denominazione e sede. Il Comune di Arezzo e l Associazione denominata Centro di studi sul

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

FONDAZIONE GRUPPO CREDITO VALTELLINESE

STATUTO. Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia. Art. 4) La fondazione si propone di promuovere studi ed analisi sui temi

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELLA FONDAZIONE ISACCHI SAMAJA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

ALLEGATO "" AL REPERTORIO N. E FASCICOLO N. S T A T U T O D E L L A "FONDAZIONE CASA BUONARROTI DENOMINAZIONE E SEDE Art. 1 - La "FONDAZIONE CASA

STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO BESOSTRI. 1) Per iniziativa del Comune di Mede, è costituita la Fondazione Teatro Besostri.

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione. STATUTO I.Ri.Fo.R. Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione Onlus

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO della Fondazione Toscana Spettacolo onlus

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Statuto della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

LO STATUTO. Fondazione Banca San Paolo di Brescia. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Statuto della Fondazione. Madonna del Boldesico O.n.l.u.s. di Grumello del Monte (Bg)

STATUTO dell'associazione

Statuto della Fondazione dell Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

FONDAZIONE. Bartolomea Spada Schilpario Valle di Scalve O.N.L.U.S. RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE STATUTO

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

STATUTO DELLA FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI ONLUS (come modificato il 9/2/2006)

STATUTO DELLA FONDAZIONE ISI ISTITUTO PER L INTERSCAMBIO SCIENTIFICO VI ALASSIO, 11/C TORINO. Titolo I

STATUTO della FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

FONDAZIONE GEROLAMO GASLINI NUOVO STATUTO. Art. 1 (Denominazione e Sede)

STATUTO DELLA FONDAZIONE ANMIL SOSTENIAMOLI SUBITO ONLUS

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

FONDAZIONE ONLUS. Costituzione Denominazione e Sede Legale

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA CDEC ONLUS

STATUTO. della Fondazione SENIOR ITALIA FOUNDATION ONLUS. Art.1 Denominazione e sede

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO. Denominazione Sede Durata

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO FONDAZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

ALLEGATO "A" AL N DI FASCICOLO STATUTO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE Fondazione il Bene. Art. 1 Denominazione, sede e durata

STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi. Art. 3 Attività strumentali accessorie e connesse

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata Milano. Codice fiscale

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

STATUTO ART. 1) DENOMINAZIONE FINALITA SEDE

Associazione. Amici dell Archivio Fotografico Lucchese STATUTO. Amici dell. Archivio Fotografico Lucchese

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

STATUTO DELLA S.I.A.

COMUNE DI RAGUSA REGOLAMENTO ISTITUTIVO E DI GESTIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

STATUTO TITOLO 1 COSTITUZIONE E FINALITA DELL ENTE

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO DELLA FONDAZIONE VILLA GHIGI

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

Statuto dell Ente Bilaterale Nazionale delle Società Concessionarie Autostrade e Trafori

Per il raggiungimento dei propri scopi, l associazione provvede con:

STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO

Transcript:

LA FONDAZIONE GIORGIO CINI Statuto Articolo l Con atto 20 aprile 1951, rogato dal Notaio Capo di Roma, il Conte Vittorio Cini ha istituito, anche a nome della propria Famiglia, in ricordo della generosa intraprendenza e dell appassionata operosità del figlio Giorgio, la FONDAZIONE GIORGIO CINI per la reintegrazione dell Isola di San Giorgio Maggiore nella vita di Venezia, secondo le sue tradizioni spirituali. La Fondazione ha sede nell isola stessa, ed è giuridicamente riconosciuta, in virtù del Decreto Presidenziale n. 577 in data 12 luglio 1951. Con atto 18 agosto 1977, rogato dal notaio Perucon di Belluno, il conte Vittorio Cini ha attribuito i diritti e le prerogative riservate al Fondatore al Patriarca pro-tempore di Venezia designato titolare dell Ufficio del Fondatore. Ai sensi e per effetti del Decreto Legislativo n. 460/97, la Fondazione userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione, rivolta al pubblico, la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l acronimo ONLUS. Articolo 2 La Fondazione, nell esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (nel senso di cui all art. 10 primo comma lettera a del D. Lgs. 460/97), ha per scopo di promuovere il ripristino del complesso monumentale dell Isola di San Giorgio Maggiore e di favorire la costituzione e lo sviluppo nel territorio di essa di istituzioni educative, sociali, culturali e artistiche, occorrendo in collaborazione con quelle cittadine già esistenti. La Fondazione si propone altresì di promuovere, anche fuori dall Isola di San Giorgio Maggiore, attività culturali collegate, direttamente o indirettamente a Venezia, alla sua storia ed alle sue tradizioni di punto di incontro di diverse civiltà. Collabora con amministrazioni pubbliche e privati, con altre Fondazioni ed organismi di qualsiasi natura, anche non italiani, ritenuti idonei ai predetti scopi, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni. Nel quadro degli scopi suddetti può organizzare e favorire dovunque incontri, corsi di preparazione e perfezionamento professionali e postuniversitari; può conferire od assumere incarico di conferire contributi e borse di studio, nonché premi. La Fondazione non svolge attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3 Il patrimonio di dotazione della Fondazione, costituito dalle elargizioni della Famiglia del Conte Vittorio Cini, è composto altresì da eredità, lasciti e donazioni pervenuti nel tempo. Esso comprende opere d arte, raccolte, biblioteche, collezioni diverse, mobili, attrezzature marinare, arredi, titoli industriali e obbligazionari, contanti, ecc., come descritto nell inventario dell Ente. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del patrimonio nonché con i contributi dei Sostenitori e con altri proventi pubblici e privati non destinati ad aumento del patrimonio. Articolo 3 bis È Sostenitore chi partecipa nella misura prevista dal Consiglio Generale agli oneri della gestione ordinaria come risultanti dal bilancio di previsione della Fondazione. Con apposito regolamento il Consiglio Generale disciplina lo status del Sostenitore. Articolo 4 La Fondazione è retta da un Consiglio Generale e da un Comitato Direttivo. Sono membri del Consiglio Generale: a) il Patriarca di Venezia od un suo delegato; b) il Presidente della Giunta Regionale Veneta; c) il Prefetto di Venezia; d) il Primo Presidente della Corte d Appello di Venezia; e) il Sindaco di Venezia; f) il Presidente della Amministrazione Provinciale di Venezia; g) il Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia;

h) un Rappresentante del Ministero degli Affari Esteri; i) il Direttore della Filiale del Veneto dell Agenzia del Demanio, in rappresentanza del Ministero dell Economia e delle Finanze; j) il Presidente del Magistrato alle Acque; k) il Soprintendente per il Polo Museale Veneziano; l) il Soprintendente per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Venezia e Laguna; m) il Rettore dell Università degli Studi di Venezia Ca Foscari; n) il Rettore dell Università Iuav di Venezia; o) un rappresentante della comunità monastica benedettina di San Giorgio Maggiore; p) un Rappresentante per ciascuna delle istituzioni previste dall art. 2, primo comma, nominato dal Consiglio Generale; q) dieci persone nominate dall Ufficio del Fondatore; r) fino a otto persone nominate dai Sostenitori in conformità a quanto previsto dal regolamento approvato dal Consiglio Generale previsto dall art. 3 bis. Il Consiglio Generale, inoltre, può nominare altri membri fino al numero massimo di cinque, su proposta del Presidente. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Segretario Generale della Fondazione partecipa alle sedute del Consiglio Generale. Articolo 5 Il Consiglio elegge il Presidente della Fondazione nella persona di chi abbia ottenuto il gradimento dell Ufficio del Fondatore. L Ufficio del Fondatore nomina un Vice Presidente della Fondazione, con funzioni vicarie, tra i componenti del Consiglio. Un secondo Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Generale tra i membri di cui alla lett. r) dell art. 4. Le attribuzioni del Presidente in caso di vacanza, di assenza o di impedimento spettano ai Vice Presidenti. Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica tre esercizi.

Articolo 6 Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, da due membri del Consiglio indicati dal Presidente e da due membri eletti dal Consiglio, rispettivamente scelti l uno fra i Consiglieri nominati dall Ufficio del Fondatore a sensi della lettera q) dell art. 4, l altro tra i Consiglieri nominati a sensi dell art. 4 lett. r). Il Comitato Direttivo provvede alla nomina del Segretario Generale e determina il periodo di durata dell incarico. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione. Articolo 7 I membri che fanno parte del Consiglio Generale in ragione del loro ufficio durano in carica fino a quando ricoprano l ufficio stesso. Gli altri membri del Consiglio Generale e quelli del Comitato Direttivo durano in carica tre esercizi e possono essere confermati o rieletti. Tuttavia coloro che siano nominati od eletti nel corso del triennio cessano dalla carica con la formazione del nuovo Consiglio e del nuovo Comitato. Le nomine del Consiglio Generale e le cariche avranno validità per la durata di tre esercizi. Articolo 8 Al Consiglio Generale spetta: a) di nominare i propri membri elettivi, di eleggere il Presidente, i membri del Comitato Direttivo e due dei Revisori dei Conti previsti dal successivo art. 15; b) di deliberare entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo; c) di autorizzare l'assunzione in gestione diretta di attività rientranti negli scopi statutari della Fondazione e dei servizi di interesse comune; d) di approvare il regolamento che definisce lo status del Sostenitore.

Articolo 9 Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, eccettuati quelli riservati al Consiglio Generale. Esso può istituire commissioni per la trattazione di particolari argomenti. Articolo 10 Il Presidente: a) propone al Consiglio i membri elettivi, previsti dal terz ultimo comma dell art. 4, i componenti elettivi del Comitato Direttivo e due dei Revisori dei Conti; b) convoca e presiede il Consiglio e il Comitato, proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze; c) esegue le deliberazioni del Consiglio e del Comitato; d) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Comitato. Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio. Articolo 11 Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria due volte all anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo, nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o venga richiesta la convocazione da almeno cinque consiglieri. Articolo 12 Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale, occorre la presenza effettiva di almeno un terzo dei membri che lo compongono, mentre per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13 I verbali del Consiglio e del Comitato sono trascritti in separati registri e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Articolo 14 Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di membro del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo e quella di Revisore dei Conti sono gratuite. Articolo 15 Le funzioni di controllo sono esercitate da tre Revisori dei Conti, che durano in carica per tre esercizi, ad eccezione di coloro che, essendo eletti o nominati nel corso del triennio, restano in carica fino alla formazione del nuovo Consiglio Generale. I Revisori dei Conti possono essere rieletti o confermati. Due di essi sono eletti dal Consiglio Generale su proposta del Presidente ed uno è nominato dall Ufficio del Fondatore. I Revisori dei Conti riferiscono al Consiglio Generale e partecipano alle riunioni di questo. Le riunioni dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro. Saranno osservate, per quanto applicabili, le norme degli artt. 2403 e segg. del Codice Civile. Articolo 16 L esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 di gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 17 Il servizio di cassa è eseguito, di regola, da un Istituto di credito cittadino, di notoria solidità, designato dal Consiglio Generale. Articolo 18 La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Articolo 19 Nel caso di estinzione dell Ente, a norma dell art. 27 Cod. Civ., o in quello di cessazione della concessione in uso alla Fondazione Giorgio Cini dell Isola di San Giorgio Maggiore in Venezia, il patrimonio della Fondazione stessa verrà devoluto secondo la volontà dell Ufficio del Fondatore ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3 comma 190 della legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.