FONDAZIONE PER IBMDR - ONLUS STATUTO Art. 1: Denominazione e sede 1. La Fondazione Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, denominata con la sigla internazionale Fondazione I.B.M.D.R., costituita con atto del notaio Riccardo Ridella in data 7 dicembre 1993, viene a trasformarsi in Fondazione Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e assume la nuova denominazione di Fondazione per IBMDR. 2. Una volta ottenuta la qualifica, la Fondazione avrà ha l obbligo di utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l acronimo Onlus o la locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ai sensi dell art. 10 del d.lgs. n. 460 del 4/12/1997. 3. La Fondazione ha sede in Genova, Via Volta 19, nei locali appositamente messi a disposizione dell'ente ospedaliero Ospedali Galliera. 4. La Fondazione ha natura privata e, fino al riconoscimento giuridico, opera secondo la normativa che regola le associazioni non riconosciute e nel rispetto del presente Statuto. Art. 2: Finalità 1. La Fondazione per IBMDR - Onlus persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. La Fondazione non persegue fini di lucro. 3. La Fondazione svolge la propria attività, senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica, nel settore della beneficenza. 4. La Fondazione intende beneficiare soprattutto l'e.o. Ospedali Galliera di Genova e, in particolare, le attività svolte da quest ultimo nel settore dell assistenza sanitaria relativamente al trapianto di midollo osseo e alla gestione del Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (Italian Bone Marrow Donor Registry I.B.M.D.R.), struttura del suddetto Ente ospedaliero. 5. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quella istituzionale di beneficenza, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse. Art. 3: Patrimonio 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito: a) dai beni mobili e immobili provenienti dalla Fondazione Registro Italiano Donatori Midollo Osseo ; b) dai beni mobili ed immobili che a qualunque titolo perverranno alla Fondazione; c) da eventuali donazioni, offerte, elargizioni, contributi e disposizioni testamentarie; d) da contributi di qualsiasi genere provenienti da Enti pubblici e da privati,
persone giuridiche e/o da associazioni anche non riconosciute; e) da qualsiasi altra entrata. 2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impegnate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Art. 4: Estinzione e devoluzione patrimoniale 1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. 2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che procederà allo scioglimento della Fondazione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190 della l. 662/1996, con preferenza per l'e.o. Ospedali Galliera di Genova.
Art. 5: Organi 1. Sono organi della Fondazione: a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Presidente; c) il Collegio dei Revisori dei conti. Art. 6: Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da: a) due rappresentanti dell'associazione Donatori Midollo Osseo Federazione Italiana, designati dal competente organo deliberativo; b) due rappresentanti dell'associazione Nazionale Italiana Cantanti, designati dal competente organo deliberativo; c) due rappresentanti dell'ente ospedaliero Ospedali Galliera, individuati nelle persone che, ratione officii, occupano i posti di Direttore generale e Direttore sanitario dell'ente, i quali, in caso di necessità, potranno farsi sostituire, di volta in volta, da un dirigente dell'ente ospedaliero all'uopo delegato con i necessari poteri; d) il Direttore dell'i.b.m.d.r. nominato dall'ente ospedaliero. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni ad eccezione di quelli in rappresentanza dell'ente ospedaliero e del Direttore dell'i.b.m.d.r., che rimangono in carica per la durata del loro ufficio presso
l'ente stesso. 3. In caso di dimissioni o decesso dei componenti, la surroga del membro uscente avrà come scadenza naturale la stessa del Consiglio in carica. 4. Salvo quanto previsto dal comma 1, lett. c) del presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione devono esercitare personalmente le funzioni. Art. 7: Competenze del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ai fini del raggiungimento delle finalità della Fondazione stessa. 2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione: a) eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere; b) predisporre il regolamento per l'amministrazione della Fondazione; c) predisporre il bilancio preventivo e approvare il conto consuntivo; d) deliberare sulla destinazione delle entrate e autorizzare le spese straordinarie individuate dal Consiglio di Amministrazione; e) deliberare sulle assunzioni del personale strettamente occorrente al funzionamento della Fondazione; f) deliberare sull'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli e/o azioni, la stipula dei contratti, l'accettazione di eredità e legati, nonché, in sede di ratifica, delle donazioni;
g) deliberare sulle eventuali liti, attive e passive, nonché sulle transazioni; h) nominare i Revisori dei conti; i) deliberare su eventuali modifiche dello statuto. 3. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione conferire, con deliberazione unanime, incarichi onorifici a persone fisiche e/o giuridiche che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti della Fondazione. Art. 8: Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento, dal Vice Presidente, almeno tre volte all'anno tramite e-mail spedita almeno otto giorni prima a tutti i Consiglieri, contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. 2. Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno cinque componenti. 3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, tranne che per le deliberazioni di modifica dello statuto, per le quali è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti. 4. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente. 5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; il Presidente (o il Vice Presidente) nomina
un segretario per la redazione del verbale. 6. I verbali delle deliberazioni sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti, salvo il diritto di ciascun componente di far inserire a verbale il proprio motivato dissenso espresso in sede di votazione sulle singole deliberazioni. Art. 9: Presidente 1. Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, ha potere di firma, convoca il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle delibere, provvede alla gestione. Art. 10: Collegio dei Revisori dei conti 1.I Revisori dei conti, in numero di tre, vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione ed eleggono al loro interno un presidente. 2. I Revisori dei conti durano in carica tre anni. 3. Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al riscontro della gestione contabile e finanziaria, esprime parere non vincolante sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo. Art. 11: Gratuità delle cariche 1. Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite.
2. E' ammesso il rimborso delle spese giustificate o, per quelle di particolare entità, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. Art. 12: Bilancio e conto consuntivo 1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'adozione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno ed, entro il successivo mese di febbraio, all'approvazione del conto consuntivo riferito all'esercizio precedente. Art. 13: Rapporti della Fondazione con l'e.o. Ospedali Galliera 1. La Fondazione utilizza, per le proprie attività istituzionali, i locali in Genova, Via Volta 19, appositamente messi a disposizione dell'e.o. Ospedali Galliera, quale proprietario, con contratto di comodato gratuito quinquennale rinnovabile.