Regolamento per la disciplina del servizio di mensa a favore del personale comunale



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Regolamento per la disciplina del servizio di mensa a favore del personale comunale

COMUNE DI CHIANCIANO TERME PROVINCIA DI SIENA Approvazione Delibera Giunta Comunale n. 317 del 22.12.2010

ART. 1 PRINCIPI GENERALI 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa a favore dei dipendenti comunali istituito ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.). 2. Il Comune di Chianciano Terme, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato e in part-time) il servizio di mensa. 3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto), salvo quanto previsto al successivo art. 4. 4. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati. 5. Dopo la consegna all avente diritto, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 6. 6. Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3. 7. Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa. 8. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi: è necessario che il lavoratore sia in servizio; è necessario aver prestato l attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti; il pasto va consumato al di fuori dell orario di lavoro. ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali in possesso dei titoli abilitativi. ART. 3 DIRITTO AL SERVIZIO DI MENSA 1. Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato, sia pieno che parziale.

2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, usufruendo dell istituto della flessibilità. 3. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario o di rientro per progetti o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza tranne i casi di recupero debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro. Il lavoro straordinario e i rientri per progetti o recupero devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di appartenenza e l autorizzazione deve risultare da atto scritto. 4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale, limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore complessive nella giornata. 5. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione. 6. Concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere il diritto al buono pasto, i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina e il pomeriggio e, comunque, attorno all orario previsto per la pausa pranzo. I permessi devono essere regolarmente concessi e registrati. ART. 4 PERSONALE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL INFANZIA 1. Il personale in servizio presso la Scuola Comunale dell Infanzia ha diritto al pasto gratuito della mensa scolastica nel caso svolga l orario di lavoro durante il servizio di refezione degli alunni. 2. Il personale insegnante e ausiliario ha diritto al pasto gratuito e in orario di lavoro in quanto mentre consuma il pasto svolge le funzioni attinenti al ruolo: le insegnanti durante il servizio mensa hanno un compito educativo e di sorveglianza, le ausiliarie sono di supporto alle maestre nella vigilanza degli alunni. 3. L autista dello scuolabus, che svolge orario di servizio spezzato, ha diritto al pasto gratuito della mensa scolastica durante la pausa lavorativa. ART. 5 ESCLUSIONE DAL SERVIZIO DI MENSA 1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l intera giornata, comunque l assenza sia giustificata. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento. ART. 6 VALORE E UTILIZZO DEL BUONO PASTO 1. Il buono deve avere un valore nominale sufficiente a coprire i 2/3 del costo di un pasto completo comprendente un primo, un secondo, un contorno, frutta e bevande. Il rimanente terzo è a carico del lavoratore.

2. In prima applicazione del presente regolamento il valore nominale del buono pasto è fissato in 5,00. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con delibera di Giunta Comunale. 3. Il buono pasto: deve essere firmato dal dipendente al momento dell utilizzo; non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, presso gli esercizi convenzionati. ART. 7 FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO 1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all amministrazione comunale copia della relativa denuncia presentata all autorità competente, contenente l indicazione specifica dei buoni a lui consegnati. 2. In caso di deterioramento dei buoni pasto, l amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso. ART. 8 PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO 1. L erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento. 2. I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del Servizio Personale, sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come controllati e comunicati dai Responsabili dei servizi e come risulta dalle marcature del cartellino marcatempo. La consegna viene effettuata nelle mani dei Responsabili dei vari Servizi che provvedono alla distribuzione ad ogni dipendente appartenente al Servizio stesso. 3. Il numero dei buoni pasto distribuiti ad ogni dipendente e il relativo numero di serie progressivo stampigliato sugli stessi, è annotato su appositi moduli da un incaricato del Servizio Personale, in modo da poter permettere controlli sul loro corretto utilizzo. 4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e scaduta tale data essi possono essere restituiti e sostituiti con altri solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice (attualmente 30 giorni). 5. I Responsabili dei singoli Servizi sono garanti della corretta erogazione dei buoni pasto ai dipendenti che ne hanno diritto, in relazione alle comunicazioni mensili previste dal comma 2 del presente articolo. 6. I dipendenti, da parte loro, sono tenuti ad utilizzare i buoni pasto in numero corrispondente agli effettivi rientri. L uso indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, ma anche ad un procedimento disciplinare in caso di grave negligenza.

ART. 9 RESPONSABILI DEI SERVIZI E SEGRETERIO COMUNALE I Responsabili dei Servizi e il Segretario comunale, oltre ai giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), hanno diritto ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane, escluso il sabato. L effettiva prestazione dell attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà risultare da idonei sistemi di rilevazione e dovrà essere documentata da apposita certificazione sottoscritta dal Sindaco o da un Assessore. ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla legislazione vigente in materia e alla disciplina contenuta nel C.C.N.L. del comparto Enti Locali. ART. 12 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 dicembre 2010. Dicembre 2010