PER I NOSTRI BAMBINI RICOSTRUIAMO COMITATO ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" ATTO COSTITUTIVO * * *



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PER I NOSTRI BAMBINI RICOSTRUIAMO COMITATO ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" ATTO COSTITUTIVO * * * PROMOTORI DEL COMITATO CENACCHI Valerio, nato a Ferrara il 27/04/1961, residente a Ferrara in Via Signora, 9 cod. fisc. CNCVLR61D27D548Q; GROSSI don Alessio, nato a Ferrara il 08/09/1975, residente a Ferrara in Via Ginestra, 178/A cod. fisc. GRSLSS75P08D548M; SEREN Giovanni, nato a Ferrara il 23/05/1980, residente a Ferrara in Via Abbondanza, 18 cod. fisc. SRNGNN80E23D548I; VENTURA Luciana, nata a Bertinoro (FC) il 14/06/1946, residente a Ferrara in Via Masi, 194 cod. fisc. VNTLCN46H54A809W. ARTICOLO 1 - CONSENSO E DENOMINAZIONE E' costituito tra i Signori CENACCHI Valerio, GROSSI don Alessio, SEREN Giovanni e VENTURA Luciana riuniti in qualità di promotori un comitato per la raccolta di fondi da destinarsi alla ricostruzione della scuola d'infanzia paritaria Maria Bambina di Ferrara - Fraz. San Bartolomeo in Bosco, resa inagibile dal terremoto del maggio 2012. Il comitato è regolato dal presente atto e dallo Statuto di seguito riportato, nonché dalla normativa generale e speciale in materia di comitati e di Organizzazioni Non Lucrative di Utlità sociale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97. ARTICOLO 2 - SEDE 1

Il Comitato ha sede nel Comune di Ferrara in Via Masi, 174 - Fraz. San Bartolomeo in Bosco. ARTICOLO 3 - SCOPO Il comitato persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività di beneficenza indiretta attuata attraverso erogazioni gratuite in danaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore della Parrocchia di San Bartolomeo in Bosco (Ferrara), allo scopo di alleviare le condizioni di bisogno della popolazione colpita dal terremoto, attraverso la ricostruzione di servizi essenziali per la comunità ed in particolare della scuola d'infanzia paritaria Maria Bambina resa inagibile dal terremoto del maggio 2012. Il comitato potrà in via collaterale ed ausiliaria realizzare attività di raccolta di fondi da utilizzarsi esclusivamente per gli scopi istituzionali di cui sopra. È fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. ARTICOLO 4 - CONSIGLIO A comporre il primo Consiglio direttivo di quattro componenti sono nominati, fino a revoca o dimissioni, i Signori: CENACCHI Valerio in qualità di Presidente; SEREN Giovanni in qualità di Vicepresidente; VENTURA Luciana in qualità di Tesoriere; GROSSI don Alessio in qualità di Consigliere. l consiglieri accettano la carica loro conferita. ARTICOLO 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2

Il primo esercizio di attività termina il 31 dicembre 2012. ARTICOLO 6 - SPESE Le spese di costituzione, le altre accessorie e le imposte dovute sono a carico del comitato. * * * Si riporta di seguito lo Statuto, dal quale é regolato il comitato, affinchè costituisca parte integrante e sostanziale del presente atto. STATUTO Art. 1 (Denominazione) È costituito il comitato senza fini di lucro denominato: "PER I NOSTRI BAMBINI RICOSTRUIAMO COMITATO ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" o, in forma abbreviata, PER I NOSTRI BAMBINI RICOSTRUIAMO COMITATO ONLUS". L'uso della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo ONLUS è obbligatorio nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. Art. 2 (Sede) Il comitato ha sede in Ferrara - Fraz. San Bartolomeo in Bosco Via Masi, 174. La sede legale potrà essere trasferita all'interno del Comune di Ferrara su delibera del Consiglio Direttivo, non modificativa del presente statuto, da portarsi a tempestiva conoscenza degli aderenti e dei pubblici uffici. Con delibera del Consiglio direttivo, potranno inoltre essere istituite e soppresse sedi secondarie ed amministrative. Art. 3 (Durata) Il comitato cessa la propria attività 3

con l approvazione del bilancio consuntivo relativo all esercizio nel quale lo scopo dell'ente si intende raggiunto, salvo anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea. Art. 4 (Scopo e attività) Il comitato persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività di beneficenza indiretta attuata attraverso erogazioni gratuite in danaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore della Parrocchia di San Bartolomeo in Bosco (Ferrara), allo scopo di alleviare le condizioni di bisogno della popolazione colpita dal terremoto, attraverso la ricostruzione di servizi essenziali per la comunità ed in particolare della scuola d'infanzia paritaria Maria Bambina resa inagibile dal terremoto del maggio 2012. Il comitato potrà in via collaterale ed ausiliaria realizzare attività di raccolta di fondi da utilizzarsi esclusivamente per gli scopi istituzionali di cui sopra. È fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 5 (Aderenti) Oltre ai promotori, possono aderire al comitato le persone fisiche comunque interessate al perseguimento dello scopo del comitato stesso, la cui ammissione sia deliberata dal Consiglio direttivo. Il Consiglio potrà altresì deliberare la partecipazione in qualità di aderenti di soggetti diversi dalle persone fisiche, ad esclusione di quelli per i quali è preclusa per legge la qualifica di ONLUS ai sensi dell'art. 10, c.10 D.Lgs. 460/97. 4

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato ed ogni limitazione ai diritti che ne derivano. La qualifica di aderente al comitato è intrasmissibile. Art. 6 (Diritti degli aderenti) Tutti gli aderenti che abbiano raggiunto la maggiore età costituiscono l'assemblea del comitato, godono dell'elettorato attivo e passivo ed esercitano il diritto di voto in ogni deliberazione, incluse quelle che eleggono gli organi direttivi, approvano e modificano lo statuto e gli eventuali regolamenti, approvano il rendiconto annuale. Art. 7 (Doveri degli aderenti) Gli aderenti hanno i seguenti doveri: - versare la quota contributiva iniziale e la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; - partecipare alle Assemblee convocate nel corso dell'anno; - impegnarsi per il raggiungimento dello scopo e tenere un comportamento verso gli altri aderenti ed i terzi improntato alla correttezza e all'assoluta buona fede. Art. 8 (Esclusione degli aderenti) L'aderente che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal comitato con delibera motivata dell'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che dovrà richiedere per iscritto all'interessato, con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data fissata, di redigere memorie difensive da produrre in assemblea. L'Assemblea può deliberare l'esclusione nei seguenti casi: - inadempimento degli obblighi assunti 5

da parte del promotore a favore del comitato; - mancato pagamento delle quote contributive; - inosservanza delle disposizioni dello Statuto o di eventuali regolamenti o delle delibere degli altri organi sociali; - per altro grave motivo. Art. 9 (Organi sociali) Sono organi del comitato: - l' Assemblea; - il Consiglio direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei Revisori, ove nominato. Art. 10 (Composizione dell'assemblea) L'Assemblea si compone di tutti gli aderenti al comitato regolarmente iscritti nel libro degli aderenti che verrà tenuto a cura del Consiglio direttivo. Nel libro dovranno essere riportate le generalità ed il domicilio di ciascun aderente. Costituisce domicilio ai fini di tutte le comunicazioni l'indirizzo postale, il numero di telefax e l' indirizzo di posta elettronica. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano. Art. 11 (Convocazione dell'assemblea) L'Assemblea si riunisce su iniziativa del Consiglio direttivo. Il Presidente convoca l'assemblea con avviso contenente, sia per la prima che per la seconda convocazione, il giorno, l'ora e il luogo dove si terrà la riunione, nonché l'ordine del giorno, da inviarsi presso il domicilio di ciascun aderente entro quindici giorni dalla 6

data della prima convocazione con ogni mezzo che garantisca la prova dell' avvenuto ricevimento. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l' approvazione del rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio. Art. 12 (Validità dell'assemblea) Per qualunque argomento posto all'ordine del giorno, ivi incluse le modificazioni dello statuto, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti in proprio; in seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento del comitato e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti. Art. 13 (Votazioni) Ogni aderente è portatore di un solo voto e l'assemblea delibera a maggioranza dei voti. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle approvazioni del rendiconto annuale e in quelle che riguardano le loro responsabilità. Art. 14 (Verbalizzazione) Le delibere delle Assemblee vengono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea in qualità di segretario delle stessa e sottoscritto dal Presidente. Il verbale resta agli atti del comitato a 7

disposizione di tutti gli aderenti che hanno diritto di trarne copia. Art. 15 (Composizione del Consiglio direttivo) Il comitato è amministrato da un Consiglio direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea degli aderenti tra i propri componenti; i consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Art. 16 (Convocazione del Consiglio direttivo) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente del comitato con avviso indicante il giorno, l'ora e il luogo dove si terrà la riunione, nonchè l' ordine del giorno, da inviarsi presso il domicilio dei consiglieri entro cinque giorni dalla data della riunione con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. E' comunque validamente costituito il Consiglio al quale partecipino tutti i consiglieri in carica ed i componenti il collegio dei revisori, se nominato. Art. 17 (Validità del Consiglio direttivo) Le delibere del Consiglio direttivo sono valide se assunte alla presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali presupposti l' adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. Art. 18 (Funzioni del Consiglio direttivo) 8

Il Consiglio direttivo attua le finalità statutarie e si occupa della gestione ordinaria e straordinaria del comitato. Il Consiglio delibera tra l'altro sulle domande di adesione ricevute dal comitato, sulle relative quote di contribuzione e sulle quote annuali di contribuzione degli aderenti. Art. 19 (Verbalizzazione) Le delibere del Consiglio direttivo vengono riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente. Art. 20 (Presidente del comitato) Il Presidente del comitato è eletto dall'assemblea tra i consiglieri. Presiede il Consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio stesso; unitamente al tesoriere attende all'amministrazione del comitato. Il Presidente ha la rappresentanza legale del comitato in ogni evenienza; in caso di sua temporanea assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente la cui firma fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza del Presidente. Art. 21 (Compensi) I consiglieri ed il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza; hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico ricevuto. Art. 22 (Beni del comitato) I beni del comitato sono: immobili, mobili e mobili registrati. I beni immobili e mobili registrati possono essere acquistati dal comitato e devono essere intestati al comitato 9

stesso. Tutti i beni appartenenti al comitato sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede del comitato e consultabile da tutti gli aderenti. Art. 23 (Contributi) I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di adesione e dalla quota annuale, i cui importi vengono stabiliti dal Consiglio direttivo. Le quote annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale. Art. 24 (Patrimonio) Il patrimonio del comitato è costituito da: - quote di iscrizione; - quote annuali; - contributi e liberalità ricevute; - riserve formate con utili; - altre riserve accantonate. Art. 25 (Esercizio sociale) L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Art. 26 (Rendiconto annuale) Al termine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce. Art. 27 (Destinazione degli utili) Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 10

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e o capitale durante la vita del comitato, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Art. 28 (Devoluzione del Patrimonio) In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio del comitato dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190 della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 29 (Collegio dei Revisori) Il Collegio dei Revisori, ove nominato in base alle norme di legge o volontariamente, è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati, anche tra i non aderenti, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile del comitato e ne riferisce all'assemblea. Art. 30 (Disposizioni generali) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460. * * * I promotori autorizzano il Presidente a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la costituzione e lo incaricano di provvedere alla registrazione del presente atto. In proposito dichiarano le parti che il presente atto è costitutivo di comitato senza personalità giuridica e pertanto di ente non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole ex parte prima - art. 4 - della Tariffa allegata al DPR 131/86. Ferrara, 11