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S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 393 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore PAROLA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996 Apertura di una casa da gioco a Fiumicino TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 ONOREVOLI SENATORI. Si è venuto sviluppando ormai da alcuni anni un ampio dibattito circa l apertura di nuove case da gioco, denotando un chiaro cambiamento nell orientamento dell opinione pubblica nei confronti del problema. Nella nostra società dove sono venute meno le situazioni che scatenano motivazioni decisive per la nostra specie quali l avventura, l esplorazione, il rischio, molti cercano delle soluzioni «virtuali» che soddisfino le spinte motivazionali originali dell uomo. Tanti sono i giochi di morte tra i giovani e le attività illegali tra la gente, dove il brivido, il rischio, l azzardo sono elementi essenziali come lo sono nel gioco. Il gioco e il proibito sono una miscela esplosiva, se non regolamentati. È pertanto impossibile e pericoloso interdire del tutto il gioco d azzardo. È per questo che fin dal secolo scorso con il decreto del 24 giugno 1806 Napoleone rese legali tutti i giochi purchè esercitati in locali appositi i casinos. In Italia la regolamentazione del gioco d azzardo è sempre proceduta con grande difficoltà. Nel secolo scorso mentre per i frequentatori delle stazioni termali, balneari e climatiche si usufruiva tacitamente del diritto di gioco, per i meno abbienti con un apposita legge del 27 settembre 1873 si legalizzava il gioco del lotto. Con successivi provvedimenti nel 1928 si apriva il Casinò di San Remo; nel 1933 il Casinò di Campione d Italia, nel 1936 il Casinò di Venezia e infine nel 1946 il Casinò di Saint-Vincent. Malgrado vari tentativi sul piano legislativo di affrontare il problema per regolamentare il gioco d azzardo e per concedere altri permessi di case da gioco non si è riusciti finora a pervenire a risultati positivi, mentre si è assistito a un pullulare di circoli sociali, circoli della stampa, circoli culturali e bische vere e proprie sparse su tutto il territorio nazionale, dove si pratica il gioco d azzardo. Nel frattempo i Casinò autorizzati sono diventati in Europa 425, di cui 135 in Francia, 76 in Inghilterra, 36 in Germania. Quindi per chi vuole praticare il gioco d azzardo è facilmente possibile far ricorso a sale da gioco collocate in paesi confinanti come la Francia, la Svizzera, la Germania, la Slovenia, la Croazia, nonchè, ovviamente, il Principato di Monaco. Per questa strada si ha un notevole esborso di valuta italiana. Ma il gioco d azzardo alimenta anche un fiorente mercato clandestino attraverso numerose sale da gioco che permettono di soddisfare una richiesta sempre più ampia ed esigente. Sfuggendo ad ogni controllo di legalità si crea attorno al gioco d azzardo clandestino una rete di complicità e di traffici che inquinano la vita sociale e ne modificano in senso negativo i contenuti civili. La necessità di regolamentare al più presto la materia era già stata avvertita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 6 maggio 1985 la quale, fra l altro recitava: «...si impone quindi la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l intero settore delle case da gioco». Tuttavia ancora non si è provveduto alla definizione della materia, anche se a favore dell apertura di nuove case da gioco agiscono numerosi fattori come l esigenza di rispettare la sentenza della Corte costituzionale, di adeguare la legislazione italiana a quella europea, di contrastare il gioco d azzardo clandestino, di arrestare il flusso di giocatori italiani e il conseguente esborso di valuta nazionale verso le case da gioco di altre nazioni. Sempre di più l apertura di una nuova casa da gioco, in specie se in località turistica o balneare, apre la possibilità di produrre

Atti parlamentari 3 redditi, per comuni e regioni, da investire in infrastrutture turistiche e permette di creare, senza investimenti pubblici nuovi, posti di lavoro ad alta rimunerazione. Diventa tuttavia determinante per la sua ubicazione, la presenza di caratteristiche idonee, come la giusta distanza da una grande area metropolitana (nè troppo vicino, nè troppo lontano), la presenza di un ottima viabilità, di valide comunicazioni ferroviarie e se possibile aeroportuali. Il nuovo comune di Fiumicino, stazione balneare e turistica, contiene l insieme di questi fattori propulsivi per la presenza dell aeroporto internazionale e del treno speciale Roma-Fiumicino aeroporto, nonchè per la breve distanza dal raccordo anulare che raccoglie il traffico proveniente da tutta la provincia laziale. I n u n o s t u d i o d e l l a C O P A C, s o c i e t à a f - f e r m a t a d i c o n s u l e n z a d e l s e t t o r e, i n u n a b r e v ea n a l i s it e c n i c o - c o m m e r c i a l es iv a l u - t a c h e p o s t a e g u a l e a 100 l a c a p a c i t à d i i n t r o i t od ig i o c on e l l ar e g i o n e, l aq u o t ad i A n z i oo s c i l l ai n t o r n oa 55 / 60, l aq u o t ad i F i u g g ii n t o r n oa 45 / 50, m e n t r er i e t is c e n - d e a 35 / 40. Invece per il comune di Fiumicino l indice delle possibilità di introiti raggiunge quota 120/130 di quel 100 ipotizzato. Dall insieme di queste valutazioni emerge come il comune di Fiumicino possa validamente concorrere all istituzione di una nuova casa da gioco nella regione Lazio. Con questa istituzione si apporterebbe un notevole contributo allo sviluppo del comune di Fiumicino e dell intera area metropolitana di Roma.

Atti parlamentari 4 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721, 722 del codice penale è data facoltà alla regione Lazio di autorizzare l apertura e l esercizio di una casa da gioco nel comune di Fiumicino. Art. 2. 1. L autorizzazione di cui all articolo 1 è concessa su richiesta del comune con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera del consiglio comunale. 2. Nella richiesta di cui al comma 1 il sindaco del comune Fiumicino deve indicare quale struttura edilizia debba essere adibita a casa da gioco. 3. L autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile. Art. 3. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente dalla giunta regionale adotta, con proprio decreto, previa deliberazione della giunta, il regolamento recante le norme per la disciplina e l esercizio della casa da gioco. 2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede: a) le disposizioni atte a garantire la tutela dell ordine pubblico e della moralità pubblica con particolare riferimento alla disciplina d accesso alle case da gioco, che è comunque vietato ai minori di anni ventuno; b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con le slot-machines; c) un calendario per la disciplina dell apertura, indicante espressamente i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

Atti parlamentari 5 d) le particolari necessarie cautele e i controlli utili per assicurare la corretta gestione amministrativa e le corrette risultanze della gestione da parte di organi competenti; e) ogni altra prescrizione e cautela idonea ad assicurare la regolarità dell esercizio della casa da gioco per le attività che vi si svolgono. Art. 4. 1. La titolarità dell esercizio della casa da gioco spetta al comune di Fiumicino. 2. L esercizio può essere gestito dal comune di Fiumicino direttamente o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale pubblico, oppure attraverso una società che gestisca l esercizio in regime di concessione. 3. Il comune con successiva deliberazione dovrà regolamentare l ipotesi di concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l eventuale relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morale e le condizioni economiche che devono offrire il concessionario ed il personale addetto; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate all articolo 5, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione, ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell amministrazione comunale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione. Art. 5. 1. I proventi della gestione sono ripartiti nel modo seguente: a) il 70 per cento al comune dove ha sede la casa da gioco, con l obbligo per l amministrazione comunale di destinarne: 1) metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;

Atti parlamentari 6 2) 25 per cento a sviluppare ed incentivare le attività economiche locali; 3) il residuo a discrezione del comune stesso; b) il 15 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco che ne destina l importo alla promozione turistica sul proprio territorio; c) il 15 per cento alla regione Lazio che ne destina l importo alla promozione turistica sul proprio territorio. 2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è effettuato dal comune indicato nell articolo 1, ogni anno, entro venti giorni dall approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo. Art. 6. 1. Il presidente della giunta regionale del Lazio, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all articolo 5, nonchè in caso di turbativa dell ordine pubblico o morale, può disporre la revoca dell autorizzazione o l immediata sospensione dell esercizio della casa da gioco. 2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti i locali della casa da gioco sono considerati pubblici. 3. La frequenza della casa da gioco da parte dei cittadini residenti nel comune di Fiumicino o nei comuni limitrofi sarà regolamentata da disposizioni del consiglio comunale di Fiumicino. Art. 7. 1. Alla casa da gioco di Fiumicino si applica la disposizioni di cui al numero 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come sostituita dal decreto del Ministero delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992.