CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato COSTANTINI



Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e di insegnanti di sostegno

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, BIANCONI

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRIMÌ, LENZI. Disposizioni per il potenziamento del sistema delle specializzazioni mediche e dell area sanitaria

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI

PROTOCOLLO D'INTESA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE. DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A

AI DOCENTI. to della. attività di sostegno per l'anno accademico 2014/2015. CODICE MECCANOGRAFICO PNISOOoOOT. aluzazi. IL DIRIGENTE Prof.

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge n. 170 del LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (GU n.

Come si diventa insegnanti: ecco le nuove regole Nuovo regolamento per la formazione degli insegnanti

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NOCERA, FRONZUTI

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ANNA TERESA FORMISANO, NUNZIO FRANCESCO TESTA. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

DECRETA. ART. 1 (Posti a concorso) ART. 2 (Compiti e funzione dei distaccati)

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

PROTOCOLLO D INTESA. Tra. Provincia di Potenza. Ufficio Scolastico Provinciale

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato COZZOLINO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DI PERCORSI FORMATIVI UNIVERSITARI TRIENNALI PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE TRA

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Attuazione del principio della valutazione tra pari per la selezione dei

1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti?

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

SNADIR Segreteria Nazionale Piazza Confienza, ROMA Tel Fax e.mail snadir@snadir.it

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Dipartimento per l istruzione Direzione Generale per il personale scolastico

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO

PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE LOMBARDIA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA MIUR

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI

A) Titoli di accesso alla graduatoria

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CARLUCCI. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

2012 REPERTORIO N 4/2012 PROT. 750 POS. II/2.2

PIEMONTE. D.G.R. n del 1/8/2005

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

art. 2 offerta formativa pubblica

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca D.M. N 74

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 marzo 2014 (v. stampato Senato n. 1254)

Università degli Studi Milano Bicocca

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale

COMUNE DI PALERMO REGOLAMENTO RECANTE MODALITA E CRITERI PER L ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

Programma triennale per la trasparenza e l integrità ANVUR

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO VALTREBBIA Via al Municipio 7, TORRIGLIA (GE)

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Dipartimento di Giurisprudenza Via Matteotti, Urbino (PU) Tel Fax

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Bozza di disegno di legge delega in materia di gestione e sviluppo delle risorse umane ex art.22 Patto per la salute

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Introduzione dell insegnamento «attività teatrali e intelligenza emotiva» nei programmi scolastici

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)

Premesso. convengono quanto segue

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

Il reclutamento nella scuola

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca

PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE VENETO IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

L.R. 76/1982, art. 4, c. 1, lett. c) e art. 53 B.U.R. 23/5/2012, n. 21 L.R. 18/2005, art. 61

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BALDELLI, BRUNETTA, PIZZOLANTE, POLVERINI, BOSCO, MOTTOLA, GIAMMANCO

(1) Dopo il comma 9 dell articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 10 e 11:

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE

*** NORMATTIVA - Stampa ***

PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE MARCHE IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 22 aprile 2015

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MERONI, CONSIGLIO, CAVALLOTTO. Riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria primaria

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA

Il Ministro dell Università e della Ricerca

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n.

proposta di legge n. 420

FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA ART. 1

ALLEGATO 2 A) TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

CAPO III PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA ART. 14.

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

1 PIANO D ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E L AGGIORNAMENTO A.S. 2012/2013

Legge 240/2010 (Gelmini) - omissis - Art. 6. (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1134 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato COSTANTINI Disposizioni in materia di insegnamento di sostegno, per garantire l esercizio del diritto allo studio da parte degli alunni disabili Presentata il 22 maggio 2008 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge si prefigge di regolamentare in maniera più rigorosa il percorso di integrazione scolastica garantendo maggiore continuità al processo formativo degli alunni disabili e offrendo una figura di docente specializzato più completa e appropriata. In particolare negli ultimi anni si è creato un sistema vizioso che, dalla formazione al reclutamento dei docenti dell insegnamento di sostegno, penalizza gravemente il percorso formativo degli alunni disabili. Tale sistema crea ogni anno situazioni inaccettabili che vedono, spesso, i medesimi alunni sprovvisti di personale docente adeguatamente formato. In questo modo sono calpestati i più elementari diritti riconosciuti e sanciti dalla legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni. Tali princìpi sono stati recepiti da tutta la normativa emanata dopo l entrata in vigore della citata legge, quali il regolamento sull autonomia scolastica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, e la legge n. 53 del 2003, recante delega al Governo per la riforma del sistema di istruzione e di formazione professionale. Il quadro legislativo vigente, infatti, considerato apprezzabile da tutti i Paesi europei, non garantisce, di fatto, il concreto svolgimento di un percorso continuativo e rispondente alle necessità formative degli alunni. Cattedre «ballerine», che ogni anno sono assegnate a docenti temporanei e a insegnanti di ruolo che, appena possibile,

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1134 lasciano il proprio posto per impegnarsi nelle cattedre curricolari, impongono una seria revisione sia del sistema di reclutamento sia della figura del docente di sostegno. Tale professione è vista ormai da troppo tempo come un mezzo per raggiungere posizioni lavorative migliori. Pur condividendo lo stato d animo di docenti tenuti in situazione di precariato per troppo tempo e prendendo atto della difficile situazione nella quale operano gli insegnanti di ruolo, si vuole, con la presente proposta di legge, riaffermare con forza il diritto all istruzione degli alunni disabili (troppo spesso subordinato ai diritti del lavoro precario) e quindi riconoscere una gerarchia di diritti, ottemperando, così, a un dovere morale e civile. Il lavoro del docente specializzato necessita di grande motivazione e di specifica competenza; pertanto non può essere concepito e vissuto come un momento transitorio, nel quale l alunno è visto come mezzo e non come fine. La figura dell insegnante di sostegno è di frequente fraintesa e declassata; in realtà tale ruolo (se ben svolto) è di fondamentale importanza per l integrazione dell alunno disabile. Particolari competenze devono essere riconosciute a tale figura che ha il compito di favorire l inserimento degli alunni, non solo nel «gruppo classe» ma anche e soprattutto nel territorio e nel mondo del lavoro. Insensato risulterebbe, infatti, un intervento incentrato esclusivamente su finalità scolastiche. La presente proposta di legge si compone di sette articoli. All articolo 1 si prevede l obbligo per il docente dell insegnamento di sostegno, con nomina a tempo indeterminato, di restare sul posto organico per il sostegno per un periodo non inferiore a cinque anni, prima di poter chiedere il trasferimento su posto disciplinare. La scelta di un periodo pari a cinque anni è dettata dalla necessità di dare la possibilità ai docenti, che nel tempo non si riconoscono nel ruolo in questione, di poter passare su cattedre disciplinari. La professione dell insegnante di sostegno è, di fatto, particolarmente complessa e delicata e per essere realizzata in maniera adeguata deve essere svolta da persone «liberamente» reclutate. Nell articolo 2 si prevedono incentivi che il docente dell insegnamento di sostegno matura dall inizio del periodo previsto all articolo 1 e sino al suo termine. Tali incentivi sono finalizzati a sostenere la motivazione dei docenti specializzati. Inoltre, sempre nell articolo in questione, è prevista la possibilità, a scelta dell interessato, di permanere negli stessi posti per un periodo minimo di eguale durata a quello stabilito dall articolo 1. Per i docenti che effettuano tale scelta sono previsti ulteriori incentivi. L articolo 3 riconferma i princìpi di pensiero che contraddistinguono gli articoli 1 e 2, regolando il trasferimento su posto disciplinare dei docenti specializzati in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall articolo 2, comma 3. L articolo 4 costituisce un importante novità in merito al riconoscimento di una gerarchia di diritti, che vede al primo posto il diritto all istruzione degli alunni disabili. Si prevede, infatti, la permanenza sullo stesso posto dell insegnante con incarico a tempo determinato per tutta la durata del grado scolastico frequentato dall alunno con disabilità certificata. Tale permanenza è comunque legata alla relativa domanda presentata dall insegnante interessato. Con l articolo 5 le «aree disciplinari», che regolamentano gli elenchi dell insegnamento di sostegno relativi alla scuola secondaria di secondo grado, sono raggruppate in un unico elenco, risultante dalle diverse graduatorie relative alle rispettive classi di concorso. Nell articolo 6 si riconosce la figura del docente dell insegnamento di sostegno come risorsa professionale per le comunità scolastiche e locali. In particolare si sottolinea il suo ruolo di coordinamento nella rete di servizi territoriali e del mondo del lavoro. Al comma 4 si prevedono corsi semestrali di almeno 200 ore per gli studenti universitari che aspirano all insegnamento nelle scuole di ogni or-

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1134 dine e grado. Tali corsi hanno lo scopo di trattare gli aspetti pedagogici, didattici e organizzativo-giuridici relativi all integrazione scolastica degli alunni disabili. È, infatti, di primaria importanza riaffermare la corresponsabilità dell insegnante di sostegno e di quello disciplinare nel percorso formativo degli alunni disabili, anche attraverso una formazione specifica degli insegnanti curriculari. Esiste, infatti, nella realtà un grande distacco tra le teorie e le concezioni presenti nella maggior parte della popolazione docente; troppo spesso gli insegnanti curricolari delegano totalmente il percorso formativo degli alunni disabili all insegnante specializzato, rimanendo legati a posizioni anacronistiche in fondo mai riconosciute nella normativa specifica. Per gli studenti che, invece, intendono conseguire il titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno all integrazione scolastica degli alunni disabili sono previsti corsi di 800 ore. Inoltre, tutti i docenti dell insegnamento di sostegno e tutti gli insegnanti curricolari sono tenuti a frequentare corsi annuali di aggiornamento sull integrazione scolastica. Si prevede, infine, che il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il comitato tecnico-scientifico dell Osservatorio per l integrazione scolastica delle persone disabili, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 agosto 2006, individui, con proprio decreto, appositi indicatori per valutare in ciascuna classe e in ciascuna scuola la qualità dell integrazione scolastica realizzata. All articolo 7 si prevede la copertura finanziaria.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1134 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. Al fine di assicurare la continuità didattica agli alunni con disabilità certificata almeno per la durata di un intero grado di istruzione, i docenti specializzati in attività di sostegno in servizio con contratto a tempo indeterminato, prima di poter chiedere il trasferimento su posto disciplinare, permangono sul posto organico di sostegno per un periodo non inferiore a cinque anni. ART. 2. 1. Per tutta la durata del periodo di cui all articolo 1 i docenti interessati hanno diritto a specifici incentivi, definiti con il decreto di cui al comma 3. 2. Al termine del periodo minimo di cinque anni di permanenza obbligatoria su posti di insegnamento per il sostegno all integrazione scolastica previsto dall articolo 1, i docenti, con apposita domanda, possono permanere negli stessi posti per un periodo minimo di eguale durata, con diritto a incentivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1. 3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposita contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative ovvero dalla constatazione, da parte dello stesso Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, della mancanza di accordo delle parti decorsi tre mesi dalla loro convocazione.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1134 ART. 3. 1. I docenti in possesso dei requisiti di cui all articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto di cui all articolo 2, comma 3, possono, con apposita domanda, chiedere il trasferimento su posto disciplinare ovvero permanere sul posto di sostegno e avvalersi degli incentivi disposti dal medesimo decreto. ART. 4. 1. L incarico a tempo determinato dei docenti assegnati all insegnamento di sostegno permane per tutta la durata del grado scolastico frequentato dall alunno con disabilità certificata. ART. 5. 1. All articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole da: «nelle aree disciplinari» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di un unico elenco risultante dalle diverse graduatorie relative alle rispettive classi di concorso». 2. All articolo 40, comma 3, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell istruzione secondaria,» sono soppresse. ART. 6. 1. I docenti specializzati in attività di insegnamento di sostegno costituiscono una risorsa professionale in dotazione alle singole comunità scolastiche e locali; svolgono una funzione di supporto metodologico specifico agli altri docenti del consiglio di classe ai fini dell integrazione dell alunno con disabilità certificata con i compagni di classe e con l intera comunità scolastica; promuovono il coordinamento della rete dei servizi territoriali per favorire la sua integrazione sociale, anche in

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 1134 funzione della realizzazione delle migliori condizioni di preparazione per l eventuale accesso dell alunno al mondo del lavoro. 2. All inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il primo mese dall inizio delle lezioni, tutti i docenti delle classi cui sono iscritti alunni con disabilità certificata sono tenuti a programmare il progetto didattico personalizzato di integrazione, che prevede anche la realizzazione di idonee attività formative svolte da esperti. 3. Gli interventi didattici dei docenti specializzati in attività di sostegno sono finalizzati allo sviluppo delle potenzialità personali dell alunno con disabilità certifica e degli alunni della sua classe sotto il profilo dell apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione. I medesimi interventi sono, altresì, finalizzati a valutare le potenzialità personali dell alunno con disabilità certificata, ai fini del suo eventuale inserimento nel mondo del lavoro. 4. Gli studenti universitari che aspirano all insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado sono tenuti a frequentare corsi semestrali di almeno 200 ore concernenti gli aspetti pedagogici, didattici e organizzativo-giuridici relativi all integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata. 5. Chiunque intenda conseguire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno all integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata è tenuto a frequentare corsi di almeno 800 ore. 6. Tutti i docenti incaricati su classi con alunni con disabilità certificata sono tenuti a frequentare corsi annuali di aggiornamento in servizio sulle problematiche dell integrazione scolastica, sulla base di accordi sindacali decentrati. I docenti specializzati in attività di sostegno sono tenuti, inoltre, a frequentare ulteriori corsi di formazione annuali, sulla base di accordi sindacali decentrati. 7. Il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il comitato tecnico-scientifico dell Osservatorio per l integrazione delle persone disa-

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 1134 bili, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 agosto 2006, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, come elementi essenziali delle prestazioni scolastiche, indicatori di qualità idonei a valutare per ogni classe e per ogni scuola il livello di qualità di integrazione scolastica realizzata. ART. 7. 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1,00 *16PDL0067040* *16PDL0067040*