STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita semplicemente Associazione. - L Associazione non persegue fini di lucro. - L Associazione ha sede in Mestre (Ve), via Col Moschin n.20. - L Associazione potrà avere altre sedi. ART. 2 (Statuto e regolamento) - L Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle L. 266/91, delle leggi regionali e dei principi generali dell ordinamento giuridico italiano. ART. 3 (Efficacia dello Statuto) - Lo Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell Associazione, vincola alla sua osservanza gli aderenti all associazione. ART. 4 (Modifica dello Statuto) - Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell assemblea degli aderenti e con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
- Le proposte di variazione devono essere poste tra i punti all ordine del giorno della convocazione dell assemblea. ART. 5 (Interpretazione dello Statuto) - Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell art. 12 delle preleggi del codice civile. TITOLO II FINALITA ART. 6 (Finalità generali) - L Associazione persegue il fine della tutela e valorizzazione degli alberi, del verde pubblico, del paesaggio, della qualità della vita ART. 7 (Finalità e settori specifici) - Le specifiche finalità dell Associazione sono: incrementare il verde pubblico urbano ed extraurbano; educare al rispetto del verde e dell ambiente; promuovere iniziative culturali; pubblicare e/o distribuire materiale e documenti per la tutela e valorizzazione dell ambiente ed in particolare degli alberi ART. 8 (Ambito di attuazione delle finalità) L Associazione pur operando nella Regione Veneto, intende attivarsi anche in altre realtà territoriali. 2
TITOLO III GLI ADERENTI ART. 9 (Ammissione) - Sono aderenti all'associazione tutte le persone che ne condividono le finalità, sono mossi da spirito di solidarietà e di tutela dell'ambiente e della salute. - L'adesione all'associazione é deliberata, su domanda scritta del richiedente al Presidente, dal Comitato Direttivo, che stabilisce se gli aderenti siano soci ordinari o soci sostenitori. ART. 10 (Diritti e Doveri) - I soci ordinari eleggono gli organi dell associazione. - I soci ordinari, in numero pari almeno ad un terzo di tutti i soci ordinari, possono chiedere che vengano messe all ordine del giorno specifiche questioni. - Gli aderenti hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. - Gli aderenti hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti dall'associazione stessa. - Gli aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro. - Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione, dovrà essere animato da correttezza e buona fede. 3
ART. 11 (Esclusione) L aderente all associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall associazione. L esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo, se la proposta è nell ordine del giorno di convocazione, dopo aver convocato l interessato per la sua audizione, con voto segreto TITOLO IV GLI ORGANI ART. 12 (Indicazione degli organi) Sono organi dell'associazione: l'assemblea dei soci, il Comitato Direttivo, il Presidente. ART. 13 (Composizione dell Assemblea) - L'Assemblea é composta da tutti i soci ordinari dell'associazione. - L'Assemblea é presieduta dal Presidente dell'associazione, ovvero in caso di sua assenza da un componente del Comitato Direttivo. ART. 14 (Convocazione dell Assemblea) - L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente. - Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, trasmesso a tutti i soci ordinari ed affisso nella sede almeno una settimana prima. 4
- L Assemblea può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei soci ordinari dell Associazione. ART. 15 (Validità dell'assemblea) - L'Assemblea é regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti. Non sono ammesse deleghe. ART. 16 (Compiti dell Assemblea) L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene con due terzi dei voti dei soci ordinari. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone. Le discussioni e le deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale é tenuto a cura del Presidente, nella sede dell'associazione. Ogni socio ordinario dell'associazione ha diritto di consultare il verbale e di farne copia. ART. 17 (Composizione del Comitato Direttivo) - Il Comitato Direttivo composto da un minimo di tre membri in n. dispari di componenti e viene eletto dall'assemblea tra i soci ordinari. - Il Comitato Direttivo é validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi componenti. ART. 18 (Presidente) - Il Presidente dell'associazione é il Presidente del Comitato Direttivo. 5
- Il Presidente é eletto dall Assemblea, ovvero dal Comitato Direttivo se a ciò delegato dall Assemblea ed in sede di prima nomina, a maggioranza di voti. ART. 19 (Durata e funzioni) - Il Comitato Direttivo, che dura in carica per un periodo di un anno, può essere revocato dall assemblea, con maggioranza di due terzi dei presenti, se la proposta di revoca è all o.d.g. Il Comitato Direttivo svolge, su indicazione dell assemblea, le attività esecutive relative all associazione. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica un anno. L assemblea, con la maggioranza di due terzi può revocare il Presidente se la proposta di revoca è all o.d.g. Un mese prima della scadenza del Comitato Direttivo il Presidente convoca l assemblea per l elezione del nuovo Comitato Direttivo. Il Presidente rappresenta l associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l associazione. Il Presidente preside l Assemblea e il Comitato e cura l ordinario svolgimento dei lavori, fatta salva la possibilità di delega. Il Presidente sottoscrive il verbale dell assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell associazione, dove può essere consultato dagli aderenti. 6
TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE ART. 20 (Indicazione delle risorse) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: - beni immobili e mobili, - contributi, - donazioni e lasciti, - rimborsi, - ogni altro tipo di entrate o proventi. ART. 21 (Beni) - I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. - I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall'associazione e sono ad essa intestati. - I beni mobili di proprietà degli aderenti o di terzi possono essere dati in comodato all'associazione stessa. - I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che é depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti ART. 22 (Contributi) 7
- I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'assemblea ovvero dal Comitato Direttivo - I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati benemeriti. ART. 23 (Erogazioni, donazioni e lasciti) - Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione - I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. ART. 24 (Rimborsi) - I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'assemblea. - L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'associazione. ART. 25 (Devoluzione dei beni) - In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad una analoga associazione. TITOLO VI IL BILANCIO 8
ART. 26 (Bilancio consuntivo e preventivo) - Il bilancio dell Associazione é annuale. - Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. - Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrata per l'esercizio annuale. ART. 27 (Formazione e contenuto del bilancio) - Il bilancio consuntivo é elaborato dal Comitato Direttivo. Esso contiene le singole voci spesa e di entrata relative al periodo di un anno - Il Bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo é elaborato dal Comitato Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le revisioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo. Art.28 (Approvazione del bilancio) - Il bilancio consuntivo é approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il 31 marzo dell'anno successivo. - Il bilancio consuntivo é depositato presso la sede dell'associazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderenti - Il Bilancio preventivo é approvato dall'assemblea nella stessa seduta con voto palese e con la maggioranza dei presenti - Il Bilancio preventivo é depositato presso la sede dell'associazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente. TITOLO VII 9
LE CONVENZIONI ART. 29 (Convenzioni) - Le convenzioni dell'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato Direttivo, a maggioranza semplice. - Copia di ogni convenzione é custodita a cura del presidente, nella sede dell'associazione - Le convenzioni sono stipulate dal presidente dell'associazione. - Il Comitato Direttivo decide sulle modalità di attuazione della convenzione. TITOLO VIII LA RESPONSABILITA' ART.30 (Responsabilità dell'associazione) - L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI ART.35 (Disposizioni finali) Per quanto non previsto dal seguente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. 10