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Deliberazione n. 55/pareri/2008 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Giorgio Cancellieri Avv. Giuliano Sala dott. Giancarlo Penco dott. Giancarlo Astegiano dott. Gianluca Bragò dr.ssa Alessandra Olessina dott. Massimo Valero Presidente (Relatore) I nell adunanza del 22 luglio 2008 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Vista la nota del 25 giugno 2008, pervenuta il 03 luglio 2008, con la quale il Presidente della Provincia di Cremona ha chiesto alla Sezione di rendere apposito parere in materia di contabilità pubblica; 1

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004, con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003; Vista l ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l adunanza per deliberare sulla richiesta del Presidente della Provincia di Cremona; Udito il Presidente Nicola Mastropasqua; PREMESSO il Presidente della provincia di Cremona, ha chiesto alla Sezione di rendere apposito parere in tema di collaborazione e regolare gestione finanziaria tra istituzioni pubbliche che, seppur nelle diverse competenze, operano sullo stesso territorio. Nella fattispecie si chiede di precisare a chi competono gli oneri nel caso in cui il servizio di assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio debba essere assicurato per alunni frequentanti la scuola secondaria superiore. CONSIDERATO La richiesta è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131. Sussistono a tal proposito le condizioni di ammissibilità. L istanza, infatti proviene da soggetto legittimato a manifestare la volontà dell ente, vale a dire, nel caso di specie, dal Presidente della Provincia, ha carattere generale, rientra nella materia della contabilità pubblica ed è finalizzata all acquisizione di indicazioni sulle norme che gli enti territoriali debbono seguire al fine di concorrere alla salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica. RITENUTO La richiesta di parere è stata avanzata dal Presidente della Provincia di Cremona al fine di riconsiderare la soluzione data da questa Sezione nel precedente parere n.5/2008. Com è stato precisato in quella sede il parere investe la soggezione ad un obbligo di servizio pubblico, con ricaduta dei connessi oneri finanziari sull ente obbligato e riguarda perciò la materia della contabilità pubblica. Non osta poi all espressione dell attività consultiva di questa Sezione una sottostante possibile controversia tra due enti pubblici, ambedue in vari aspetti cointeressati alla soluzione della questione, dal momento che non è in atto un attività giurisdizionale tra i due enti sul punto. Va anzi posto in evidenza che il 2

corretto esercizio delle funzioni intestate a questa Sezione, organo autonomo e neutrale di garanzia di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, in special modo se verranno articolate attraverso forme di contraddittorio con la compresenza di tutti i soggetti pubblici coinvolti, potranno prevenire il contenzioso e produrre un più snello svolgimento dell attività degli enti. Nel merito la questione sottoposta alla Sezione riguarda la individuazione del soggetto tenuto ad assicurare il servizio di assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap, confrontandosi le tesi che esso rientri tra i servizi a tutela della persona e della comunità, intestate al comune, ovvero costituisca supporto organizzativo per l integrazione scolastica nelle scuole superiori, di competenza delle province. La soluzione data da questa Sezione, che cioè, il servizio di trasporto degli alunni diversamente abili rientra nella nozione di supporto organizzativo per l integrazione scolastica, si attesta sulla strumentalità necessaria del servizio di trasporto per l esercizio del diritto di istruzione da parte dei soggetti portatori di handicap. Il Presidente della Provincia di Cremona, dopo avere riportato il contenuto del parere di questa Sezione n. 5/2008 del 18 febbraio 2008 non ritiene esaustiva la soluzione enunciata in ordine alla individuazione dell ente territoriale sul quale ricade l obbligo del servizio di trasporto scolastico negli istituti di istruzione superiore reso nei confronti di soggetti diversamente abili. Il richiedente, attraverso un approfondito excursus della normativa nazionale e regionale, pone in dubbio che i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio di cui all art. 139, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 112/1998 rientrino nella competenza delle Province. In particolare il richiedente esprime l opinione che il servizio di trasporto di cui si parla debba rientrare nella nozione di assistenza per l autonomia e la comunicazione personale per degli alunni diversamente abili come previsto dall art. 42 del D.P.R. n. 616/1977 e disciplinato dall art. 13, comma 3, della l. 104/1992. A fondamento dell interpretazione proposta vengono esposte due considerazioni: la prima di ordine economico e cioè che la Regione trasferisce fondi ai comuni, ma non anche alle province, per gli interventi integrativi a favore dei soggetti portatori di handicap (l. r. n. 31/1980 come modificato dalla l. r. n. 19/2007) l altra di ordine giuridico e cioè che il D. Lgs 192/1998 non potendo eccedere la delega contenuta nella l. 59/1997 non potrebbe operare una non prevista in quest ultima sede ripartizione di competenza tra enti. Di conseguenza dovrebbe continuare a trovare applicazione la precedente normativa nazionale e regionale, che farebbe ricadere sui Comuni l obbligo della resa del servizio di cui si tratta. 3

Quest ultima prospettazione non è particolarmente significativa. L accertamento della rispondenza della legge delegata alla legge di delega può avvenire nella sede propria antecedentemente alla emanazione dei provvedimenti delegati (esame delle commissioni parlamentari o del Presidente della Repubblica) ovvero successivamente in sede di giudizio di costituzionalità. La forza di legge attribuita ai provvedimenti delegati ne impedisce la disapplicazione in altre sedi. In ogni caso i contenuti essenziali dell art. 139, c. 7 del D. Lgs 112/1998 sono stati recepiti nell art. 4, comma 122 della L. r. n 1/2000 e nell art. 6 della l. r. n 19/2007. Pertanto, spettando alla Regione la competenza legislativa nell ambito dei principi fissati dalla legge statale, l attribuzione trova fondamento nella normativa regionale vigente che, in materia di istruzione secondaria superiore, incardina nelle Province i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio. Appare evidente l intenzione del legislatore nazionale, seguita dal legislatore regionale, di distinguere dai servizi sociali i servizi di supporto organizzativo dal servizio di istruzione, legando questi ultimi alle competenze in materia di istruzione scolastica. Essi, pertanto, per la specialità della previsione normativa finalizzata ad assicurare l effettività del diritto all istruzione, non possono essere inseriti nell ambito dei servizi di integrazione sociale. D altro canto la nozione di supporto organizzativo non può non comprendere gli strumenti necessari per l esercizio del diritto all istruzione e perciò in primo luogo il trasporto che consente la presenza fisica del soggetto diversamente abile nella scuola. Non rientra nell ambito del parere l estensione dell obbligo per la Repubblica di assicurare a tutti il diritto all istruzione e alla formazione, problema che attiene alla formazione delle classi e degli organici. Il punto che qui interessa è che ove l alunno disabile venga ammesso in istituto di istruzione superiore la Provincia deve assicurare il servizio di trasporto al portatore di handicap. Altro problema è quello del reperimento delle risorse necessarie per la resa del sevizio. Queste debbono essere assicurate dagli stanziamenti di bilancio, nei quali confluiscono anche i trasferimenti statali e regionali. Peraltro, come questa Sezione ha già posto in evidenza nel precedente parere n. 5/2008, appare quanto mai opportuno che l intervento di cui si parla, eventualmente integrato con altre forme di sostegno, venga regolato sia per la resa dei servizi sia per la ripartizione degli oneri economici e delle connesse modalità di finanziamento, da moduli convenzionali tra la Regione, le Province e i Comuni, ovvero con accordi tra detti enti trasfusi in leggi regionali, alla cui competenza è attribuita la materia. L affermazione dei principi della collaborazione tra gli enti che formano la Repubblica e della connessione tra resa del servizio ed attribuzioni delle risorse 4

economiche è infatti particolarmente significativa nel momento in cui si prospettano forme di federalismo ed in materie nelle quali più pregnante è il principio di sussidiarietà. Nei termini la Sezione non può che confermare le conclusioni alle quali era pervenuta nel precedente parere n. 5/2008. P.Q.M. Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione in ordine alla richiesta della Provincia di Cremona. Il Presidente (Nicola Mastropasqua) Depositata in Segreteria il 22 luglio 2008 Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini) 5