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RISPOSTE A QUESITI 1. Un consigliere regionale è oggi eleggibile alla carica di consigliere comunale? Sì, un consigliere regionale è, oggi, eleggibile alla carica di consigliere comunale* 2. Un consigliere regionale potrebbe oggi ricoprire la carica di assessore comunale? No, la carica di consigliere regionale è, oggi, incompatibile con quella di assessore comunale 3. In caso di risposta positiva al quesito n. 1, il consigliere regionale dovrà obbligatoriamente optare, in caso di elezione a consigliere comunale, ad una delle due cariche? No, non c è, oggi, incompatibilità tra le due cariche* 4. L assessore regionale non consigliere regionale è oggi eleggibile alla carica di consigliere comunale? Sì, l assessore regionale non consigliere regionale è, oggi, eleggibile alla carica di consigliere comunale* 5. In caso di risposta positiva al quesito n. 4, l assessore regionale non consigliere regionale dovrà obbligatoriamente optare, in caso di elezione a consigliere comunale, ad una delle due cariche? No, non c è, oggi, incompatibilità tra le due cariche* 6. L assessore regionale non consigliere regionale, potrebbe oggi ricoprire la carica di consigliere comunale? Sì, l assessore regionale può ricoprire, oggi, entrambe le cariche* 7. Con la nuova legislatura il candidato a consigliere regionale sarà ineleggibile/incompatibile con eventuali altre cariche al momento ricoperte dallo stesso? Gli artt. 7 e 8 della legge elettorale regionale del Veneto (L.R. 16 gennaio 2012 n. 5. Norme per l elezione del presidente della giunta e del consiglio regionale) disciplinano rispettivamente le cause di ineleggibilità e di incompatibilità e i criteri per la rimozione delle stesse. * Dalla prossima legislatura (2015-2020) la L.R. 16-1-2012, n.5 prevede l incompatibilità tra le due cariche. 1

Si riporta il testo degli artt. 7 e 8 della L.R. 5/2012 Art. 7 - Cause di ineleggibilità. 1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità, non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a consigliere regionale: a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato; b) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione; c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione; d) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione; e) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici; f) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione; g) i dipendenti della Regione; h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione; i) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione; l) i consiglieri e gli assessori regionali in carica in altra Regione; m) il direttore generale ed i direttori apicali delle aziende unità locali socio-sanitarie ed ospedaliere. 2. Fatte salve le disposizioni di cui all articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni, le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed m) del comma 1 non hanno effetto se l interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. 3. Le cause di ineleggibilità previste alla lettera l) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. 4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all ufficio rivestito. 2

Art. 8 - Cause di incompatibilità. 1. Le cariche di Presidente e consigliere regionale sono incompatibili con le seguenti cariche: a) membro di una delle due Camere; b) membro del Parlamento europeo; c) ministro o sottosegretario di Stato; d) giudice ordinario della Corte di cassazione; e) componente del Consiglio superiore della magistratura; f) membro del Consiglio nazionale dell economia e del lavoro; g) magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato, giudice della Corte costituzionale; h) presidente, assessore, consigliere provinciale; i) sindaco, assessore, consigliere comunale; l) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell anno il dieci per cento del totale delle entrate dell ente; m) titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell interesse della Regione ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione; n) consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere l) ed m); o) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte attiva o, qualora non sia parte attiva, la lite sia conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato; p) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; q) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell articolo 7; r) colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni o della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna. 2. La fattispecie di cui alla lettera o) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l esercizio del mandato. 3

8. In caso di obbligo ad optare per una carica soltanto quali sono i tempi ed i modi previsti? L art.10 della L.R. 5/2012 e l art.14 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, disciplinano, rispettivamente, le cause e il procedimento per la decadenza. Si riporta il testo dell art. 10 della L.R. 5/2012 e dell art. 14 del Regolamento del Art. 10 - Cause di decadenza. 1. Le cause di ineleggibilità previste dall articolo 7, qualora sopravvengano alle elezioni, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale, nel caso in cui l ufficio, la carica, l impiego e la funzione siano stati accettati. 2. Le cause di incompatibilità previste dall articolo 8, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale, se l interessato non esercita l opzione prevista dal comma 3. 3. Quando per un consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dall articolo 8, il Consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla contestazione; il consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di rimuoverla entro cinque giorni. Qualora il consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all interessato entro cinque giorni. Articolo 14 - Procedimento per la decadenza 1. Se nei confronti di un consigliere si configura qualcuna delle cause di ineleggibilità sopravvenute o qualcuna delle cause di incompatibilità, [la giunta delle elezioni] - d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore - gliela contesta per iscritto e lo invita a presentare deduzioni scritte o a eliminare la causa contestata nel termine di dieci giorni. 2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l'assemblea, su motivata relazione della [giunta delle elezioni], delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa contestata, invita il consigliere a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare. 3. Qualora il consigliere non vi provveda entro l'ulteriore termine di dieci giorni l'assemblea nel termine di quarantacinque giorni dalla contestazione lo dichiara decaduto, a norma dell'articolo 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154. 4. La deliberazione, nel giorno successivo alla sua adozione, è depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, all'interessato. 4

9. Più in generale quali sono le cause di ineleggibilità o incompatibilità per ricoprire la carica di consigliere regionale? Gli artt. 7 e 8 della L.R.5/2012 stabiliscono le cause di ineleggibilità e incompatibilità per ricoprire la carica di consigliere regionale. Vi sono, inoltre, situazioni di incompatibilità previste dalla normativa regionale (Veneto) per incarichi presso enti regionali. Da ultimo sono da considerare le norme statali relative alla non candidabilità a causa di provvedimenti giudiziari. 10. Dalla prossima legislatura ci sarà incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di consigliere comunale? E in caso affermativo, nel caso in cui il consigliere regionale oggi in carica divenga consigliere comunale alle prossime elezioni amm.ve e cioè prima della scadenza della nona legislatura della nostra Regione, tale incompatibilità opera comunque? E se si quali sono i termini per optare? Il terzo comma dell art. 27 della L.R. 16 gennaio 2012, n.5 stabilisce che le disposizioni previste dall art.10, comma 2) (cause di decadenza) non si applicano nel corso di questa legislatura all incompatibilità con la carica di consigliere provinciale e comunale. Ne consegue che fino alle elezioni 2015 l elezione a consigliere comunale di un consigliere regionale non determina causa di incompatibilità. Nel caso in cui il consigliere comunale eletto a seguito delle elezioni amministrative 2014 intendesse candidarsi alle elezioni regionali della prossima legislatura tale carica sarebbe incompatibile con quella di consigliere regionale e quindi, in caso di elezione, si darebbe vita alla procedura di cui all art. 10 della legge stessa. Si riporta il testo del terzo comma dell art.27 della L.R.5/2012 Art. 27 - Norme transitorie. omissis. 3. Relativamente alla legislatura in corso all entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all articolo 10, comma 2, non si applicano all incompatibilità con la carica di consigliere provinciale e comunale. DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE IL REPORT CHE ILLUSTRA I CASI DI INCOMPATIBILITA PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE (VENETO) 5

Fonti Normative Le principali norme che disciplinano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per le elezioni regionali e comunali sono: - L. 15 febbraio 1953 n. 60. Incompatibilità parlamentari. - L. 23-4-1981 n. 154. Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale. - L. 19-3-1990 n. 55. Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. - D.Lgs. 18-8-2000 n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. - L. 2-7-2004 n. 165. Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. - L. 14-9-2011 n. 148. Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. - L. 6-11-2012 n. 190. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. - L.R. 16 gennaio 2012 n. 5. Norme per l elezione del presidente della giunta e del consiglio regionale (Veneto). - Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235. Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 6