Comune di Oggiono Provincia di Lecco



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Comune di Oggiono Provincia di Lecco Regolamento per la disciplina del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Oggiono. (Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 13.04.2011) 1

INDICE Articolo 1 Disposizioni generali pag. 3 Articolo 2 Responsabilità del Sindaco pag. 3 Articolo 3 Coordinatore pag. 4 Articolo 4 Vice coordinatore e rappresentante nel comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Provincia di Lecco pag. 4 Articolo 5 Capi squadra pag. 5 Articolo 6 Rapporti tra il Comune e gruppo comunale volontari di Protezione Civile Articolo 7 Dotazione del gruppo comunale volontari di Protezione Civile pag. 5 pag. 5 Articolo 8 Volontari pag. 5 Articolo 9 Divisa e dotazione del volontario pag. 6 Articolo 10 Ammissione nel gruppo comunale volontari di Protezione Civile pag. 6 Articolo 11 Tutela dei volontari pag. 7 Articolo 12 Attrezzature del gruppo comunale volontari di Protezione Civile pag. 7 Articolo 13 Condizioni per lo svolgimento delle attività operative pag. 8 Articolo 14 Requisiti dei volontari e del legale rappresentante dell organizzazione pag. 8 Articolo 15 Tesserino del volontario pag. 9 Articolo 16 Rispetto del regolamento e sanzioni pag. 9 Articolo 17 Norma di rinvio pag. 10 Articolo 18 Disposizioni di adeguamento automatico pag. 10 Articolo 19 Abrogazioni pag. 10 Articolo 20 Pubblicità del regolamento pag. 10 Articolo 21 Entrata in vigore pag. 11 2

Articolo 1 Disposizioni generali 1. E' costituito presso la sede municipale, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, a cui possono aderire i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d età. 2. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Oggiono ha lo scopo di svolgere e promuovere attività di istruzione, previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze conseguenti a situazioni di rischio per la collettività e derivanti da eventi naturali, domestici, industriali, commerciali che potrebbero verificarsi sul territorio del Comune di Oggiono. 3. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile opera nell'ambito delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di impiego di Volontari di Protezione Civile e conseguentemente, nell'ambito di un coordinamento più generale, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile può operare anche al di fuori del territorio comunale. 4. Gli appartenenti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sono tenuti a partecipare alle attività previste dal presente Regolamento con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. 5. Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza). 6. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è apolitico e apartitico e, di conseguenza, i Volontari di Protezione Civile, nel momento in cui svolgono attività connesse con il ruolo di Volontario di Protezione Civile, sono tenuti ad astenersi dall'assumere comportamenti pro o contro qualsiasi parte politica, dal fare politica e dall'utilizzare comunque l'immagine del Volontario di Protezione Civile per fini politici e/o di tipo elettorale. 7. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ha sede legale presso il Municipio di Oggiono. 8. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ai sensi del Regolamento di attuazione dell albo regionale del volontariato di Protezione Civile ai sensi dell articolo 9ter della Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16, Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile opera con la specializzazione logistica/gestionale. 9. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è iscritto l albo regionale del volontariato di Protezione Civile, e all albo nazionale al n. DPC/VRE/55893 del 02.09.2009. Articolo 2 Responsabilità del Sindaco 1. Il Sindaco, o suo delegato, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, è autorità comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Eliminato:. 3

2. Il Sindaco è responsabile del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e nomina il Coordinatore, il Vice Coordinatore e il rappresentante comunale all interno del Comitato di Coordinamento delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Provincia di Lecco su proposta del gruppo comunale. 3. Il Sindaco può in qualsiasi momento ritirare con proprio motivato provvedimento le nomine del Coordinatore, del Vice Coordinare e del rappresentante comunale all interno del Comitato di Coordinamento delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Provincia di Lecco. 4. Il Sindaco, o suo delegato, deve sottoporre, nei modi e nei tempi opportuni, all organo Comunale competente le proposte di modifica del presente Regolamento. 5. Il Sindaco, o suo delegato, è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento. Articolo 3 Coordinatore 1. Il coordinatore è proposto dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e viene nominato con provvedimento del Sindaco. Il coordinatore resta in carica per 2 anni. 2. Il Coordinatore, dopo il Sindaco o suo delegato, è il rappresentante del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile nei confronti di terzi esterni alla struttura. 3. Spetta al Coordinatore e, in sua assenza, al Vice Coordinatore: controllare che le attività dei volontari siano conformi agli scopi previsti dal Regolamento e sovrintendere al funzionamento del Gruppo mantenendone l'unità organica; assumere la responsabilità dell'operato del Gruppo. In caso di interventi, reali o simulati, risponde delle attività dello stesso insieme al Responsabile Operativo Comunale; comunicare alla struttura comunale di Protezione Civile, della quale è componente, l'elenco dei volontari e gli incarichi da essi ricoperti, anche in caso di variazioni, nonché ogni informazione che si ritiene necessaria per mantenere l'efficienza del Gruppo. Articolo 4 Vice coordinatore e rappresentante nel comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Provincia di Lecco 1. Il vice coordinatore è proposto, sentito il parere del Gruppo Comunale, dal Coordinatore e viene nominato con provvedimento del Sindaco. Il vice coordinatore resta in carica per 2 anni. 2. Il rappresentante comunale all interno del Comitato di Coordinamento delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Provincia di Lecco è proposto, sentito il parere del gruppo comunale, dal coordinatore e viene nominato con provvedimento del Sindaco. Il rappresentante resta in carica per 2 anni. 4

Articolo 5 Capi squadra 1. Il coordinatore nomina i Capi Squadra, scegliendoli tra i volontari in relazione alle esigenze del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. 2. Il capo squadra deve possedere idonei requisiti tecnici e umani per dirigere e coordinare le attività delle Squadre, di cui ha responsabilità. 3. I Capi Squadra rendono conto del loro operato e di quello della Squadra nei confronti del Coordinatore, dal quale dipendono gerarchicamente, e le cui disposizioni sono tenuti ad attuare. 4. I Capi Squadra cooperano con il coordinatore nell'attuazione dei piani di formazione e di esercitazione Articolo 6 Rapporti tra il Comune e gruppo comunale volontari di Protezione Civile 1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è inserito nella struttura comunale di Protezione Civile. Il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è tenuto a partecipare alle riunioni della struttura comunale di Protezione Civile. Articolo 7 Dotazione del gruppo comunale volontari di Protezione Civile 1. Nell'ambito dei disposti dello Statuto comunale e del presente Regolamento, il Comune garantisce l'efficace funzionamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e, a tal fine, dota lo stesso di una sede operativa attrezzata e arredata uso ufficio, di un fabbricato uso magazzino, di adeguate strutture, attrezzature e spazi utili per il parcheggio dei veicoli. Articolo 8 Volontari 1. I volontari devono essere formati ed addestrati dalla Regione Lombardia - Servizio Protezione Civile - o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici dei Settori regionali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o d altri tecnici qualificati appartenenti ad istituzioni o Enti che, sono ritenuti idonei, per i compiti istituzionali cui attendono. 2. Possono essere operativi e pertanto possono partecipare ad esercitazioni e attività in emergenza i soci che hanno partecipato al corso formativo di 1 livello e ottenuto l attestato di partecipazione. 3. I Volontari prestano la propria opera nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile in accordo con le disponibilità (tempi e modi) concordate con il Coordinatore; devono assolvere, con scrupolo ed efficienza, agli ordini impartiti loro dal Capo Squadra e devono rispettare i propri impegni di servizio presso il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. 4. Il volontario è tenuto a partecipare alle attività di formazione, prevenzione e soccorso con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di 5

collaborazione, oltre a mantenere un aspetto decoroso e un comportamento adeguato all'incarico affidatogli. 5. Il volontario non può abbandonare o interrompere l'attività iniziata, se non su ordine del Capo Squadra o in caso vi sia un motivo grave ed urgente che sia stato comunicato e approvato da questo ultimo; inoltre, non può svolgere alcuna attività che contrasti con le finalità del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. 6. Qualora il volontario intenda dimettersi dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è tenuto a darne comunicazione scritta al Coordinatore. Articolo 9 Divisa e dotazioni del volontario 1. La divisa e la dotazione personale, uguale per tutti i volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, è di tipo, colore, e materiale conforme alle normative in materia di Protezione Civile Regionale. 2. La divisa, nonché la dotazione personale completa (tute, calzature, casco, guanti, ecc.), acquisiti direttamente dal Comune di Oggiono, dovranno avere caratteristiche tali da soddisfare i disposti delle norme di sicurezza vigenti. 3. Per tutto il materiale facente parte della dotazione personale (divisa, attrezzature, ecc.), il volontario s'impegna a mantenerlo in buone condizioni di pulizia, efficienza e manutenzione, nonché a riconsegnarlo al momento dell'uscita dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. 4. Al volontario è fatto divieto di apportare modifiche alla divisa e all'equipaggiamento. Articolo 10 Ammissione nel gruppo comunale volontari di Protezione Civile 1. L'ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è subordinata a: - possesso della cittadinanza italiana e compimento della maggiore età; - presentazione di apposita domanda d iscrizione debitamente sottoscritta con i seguenti allegati; a. autocertificazione attestante l'assenza di condanne e di procedimenti penali; tale certificazione può essere soggetta al controllo presso il Casellario Giudiziale entro il termine previsto dalla legge; b. accettazione del presente Regolamento, e della copertura assicurativa nonché altri adempimenti previsti dalla legislazione vigente. c. presentazione dell'attestato di frequenza ad un corso base di formazione di volontario di Protezione Civile ottenuto con le modalità previste dall articolo 8 comma 2 del presente Regolamento; - superamento del periodo di addestramento teorico/pratico della durata di mesi sei (6) durante il quale all aspirante volontario sarà assegnato l'equipaggiamento necessario e può partecipare, con l affiancamento ad un volontario, alle normali attività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. 6

2. In assenza dell attestato di cui al punto c. del precedente comma il richiedente dovrà dichiarare l impegno a seguire al più presto il corso per il conseguimento dell attestato e sarà ammesso al gruppo con il titolo di aspirante volontario 3. L'aspirante volontario può partecipare esclusivamente sul territorio comunale, solo alle seguenti attività: corsi teorici (interni ed esterni), riordino della sede e quanto altro di utile che non implichi l'utilizzo delle attrezzature o degli automezzi o che, comunque, possa comportare dei rischi per l'aspirante volontario o per altri soggetti. 4. Se entro mesi dodici (12) dalla presentazione della domanda l aspirante volontario non avrà conseguito l attestato di cui al punto c. del precedente comma 1 la domanda decadrà automaticamente. Articolo 11 Tutela dei volontari 1. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai Volontari appartenenti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sono garantiti, nello svolgimento delle attività di Protezione Civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici: - mantenimento del posto di lavoro nei settori pubblico o privato; - mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro; - copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'articolo 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia; - rimborso delle spese sostenute nelle attività di Protezione Civile, di cui al presente articolo, suddivise in: spese per il carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità dell'articolo 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia; eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave; altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette; - rimborso ai datori di lavoro pubblici o privati dei Volontari, che ne facciano richiesta, dell'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Articolo 12 Attrezzature del gruppo comunale volontari di Protezione Civile 1. In relazione alla specificità assunta, anche coordinandosi a livello intercomunale, il Gruppo è dotato di idonea attrezzatura da acquistarsi da parte del Comune, o da donazioni di privati o da concessioni in comodato d uso da parte di altri Enti. 7

2. Le attrezzature di cui sopra devono essere tenute in perfetto stato di efficienza da parte del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e potranno essere utilizzate esclusivamente per le attività di Protezione Civile. Articolo 13 Condizioni per lo svolgimento delle attività operative 1. Al fine di garantire l effettiva disponibilità dei volontari iscritti all albo, nei casi di emergenza, gli stessi devono dichiarare la propria operatività a favore di una sola organizzazione di volontariato di Protezione Civile. 2. L operatività a favore di un organizzazione di Protezione Civile deve essere prevalente rispetto a quella a favore di organizzazioni incluse nel registro generale regionale di cui alla Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), che possano prendere parte alle attività di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi e superamento dell emergenza. 3. Ai fini dell iscrizione nell albo le organizzazioni di volontariato sono classificate operative se il numero dei propri volontari operativi è pari almeno all ottanta per cento degli iscritti. 4. L operatività di cui al presente articolo comporta: - che l organizzazione sia composta da almeno cinque volontari operativi; - che l organizzazione possieda mezzi e attrezzature minime in proporzione al numero dei volontari operativi iscritti; - che sia già iscritta ad una delle sezioni dell albo da almeno un anno; - lo svolgimento dell attività relativa alla specialità scelta, richiesta dalle competenti autorità al volontario durante le situazioni di emergenza di Protezione Civile; - la reperibilità secondo turnazioni stabilite dall organizzazione di volontariato di appartenenza. 5. Il mancato o ritardato intervento richiesto dall autorità competente, da parte di un volontario operativo, deve essere adeguatamente motivato dall organizzazione di appartenenza. 6. Per mantenere il requisito dell operatività, le organizzazioni devono svolgere un addestramento costante e almeno una esercitazione all anno alla quale deve partecipare la maggioranza dei propri volontari operativi. Per ogni esercitazione effettuata, le organizzazioni redigono una relazione da inviare alle province o alla Regione alla fine dell anno, in funzione della sezione di appartenenza. 7. Nel caso di attivazione da parte di autorità di Protezione Civile, le organizzazioni non sono tenute a quanto previsto dal comma 6 in merito al numero minimo di esercitazioni, fatto salvo l obbligo della relazione. Articolo 14 Iscrizione all albo regionale del volontariato di protezione civile 1. Tutti i volontari si impegnano per il mantenimento dell iscrizione all albo regionale del volontariato di protezione civile perseguendo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione all albo regionale del volontariato di 8

protezione civile 2. Per il mantenimento dell iscrizione ogni anno i volontari e il legale rappresentante dell organizzazione producono, rispettivamente alla organizzazione d appartenenza e all autorità di Protezione Civile alla cui sezione è iscritta l organizzazione medesima, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio. Articolo 15 Tesserino del volontario 1. La Regione assegna a ciascun volontario operativo appartenente alle organizzazioni iscritte all albo, un tesserino di riconoscimento personale, che deve essere utilizzato esclusivamente durante le operazioni e le esercitazioni promosse dalle autorità di Protezione Civile. 2. In conformità a quanto stabilito sulla diffusione dei dati personali dall articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tesserini riportano la foto, i dati anagrafici, l associazione di appartenenza e il numero progressivo di iscrizione dell interessato all albo regionale. Articolo 16 Rispetto del regolamento e sanzioni 1. L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento da parte dei volontari condizionano l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente Regolamento, che rechino, in ogni modo, danno al prestigio ed agli interessi morali o materiali del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, possono comportare provvedimento del Sindaco di sospensione temporanea dal servizio. 2. Nelle ipotesi più gravi le infrazioni o inosservanze possono anche essere causa di espulsione proposta dal Coordinatore, sentito il parere del Gruppo Comunale, dopo che siano stati accertati fatti e circostanze gravi ed univoche e dopo aver sentito le parti interessate; tale proposta è comunicata al Sindaco, che deciderà sull eventuale espulsione. 3. Il volontario che, senza comunicazione, rimane assente in modo totale per un periodo di mesi tre dall'attività del Gruppo, incorre in un richiamo scritto da parte del Coordinatore; conseguentemente il volontario è tenuto a presentare una giustificazione seria ed esaustiva. Nel caso tale giustificazione non venga presentata e l'assenza prosegua per un altro mese, il Coordinatore sentito il parere del Gruppo Comunale, comunica tale comportamento al Sindaco, che valuterà i provvedimenti da assumere, compresa la decadenza. 4. L assunzione del provvedimento di sospensione temporanea, di espulsione o di decadenza da volontario, dovrà essere notificata all interessato, che potrà, entro dieci (10) giorni, proporre appello motivato al Sindaco, che deciderà definitivamente entro i successivi trenta (30) giorni. 5. I rapporti tra Comune e Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sono tenuti dal Sindaco, o suo delegato, e dal Coordinatore del Gruppo 9

Comunale Volontari di Protezione Civile, le cui funzioni sono previste nel presente Regolamento. 6. Il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è tenuto a relazionare al Sindaco, o suo delegato, almeno una volta l'anno e comunque in qualsiasi momento ritenuto necessario dal Comune, in merito all'attività svolta e/o in programma, all'esigenza di interventi di prevenzione e d'informazione, o in merito ad argomenti che riguardino le competenze del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ed i rapporti dello stesso con il Comune. Articolo 17 Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute in atti normativi sovraordinati. Articolo 18 Disposizioni di adeguamento automatico 1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge o di regolamento in materia. 2. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili non saranno applicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Articolo 19 Abrogazioni 1. Con l'adozione del presente regolamento, ogni norma regolamentare o comunque adottata da organi del Comune di Oggiono che risulti in contrasto con le disposizioni disciplinate dal presente regolamento, si deve considerare abrogata. 2. Il regolamento per la costituzione del gruppo comunale di Protezione Civile Oggiono, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 28 novembre 2006 è abrogato. Articolo 20 Pubblicità del regolamento 1. Il presente regolamento, sarà reso noto attraverso pubblicazione all albo pretorio del Comune di Oggiono e reso disponibile a chiunque nell apposita sezione del sito internet comunale. 2. Copia del presente regolamento verrà inoltre inviata per conoscenza al Prefetto di Lecco, ed al Presidente della Giunta Regionale. Articolo 21 Entrata in vigore 10

1. Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore, nel momento dell'esecutività della delibera di Consiglio comunale con cui vengono approvati. 11