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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO Docmoyn Dott. -yr rromo RAGoNEsi - Presidente - - Consigliere - Oggetto lappalto PRIVATO Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO -Rei Consigliere - l'd 05/12/21)16 - Dott. MAGDA CRISTIANO Dott. CARLO DE CEIL\RA ha pronunciato la seguente - Consigliere - - Consigliere - R.G.N. 26364/21)15 Cuo-e. SSqG Rer. ORDINANZA sul ricorso 26364-2015 proposto da: TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA, C', PIAZZA giusta procura speciale in calce al ricorso; - _ricorrente - contro FALLIMENTO MED COSTRUZIONI SRL, in persona del suo curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, I, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; - controiicorrente -

avverso il decreto n. RG. 3912/2012 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 22/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO; udito l'avvocato Francesco Pisenti (delega verbale avvocato Casilli) difensore del controricorrente che si riporta agli atti. Ric. 2015 n. 26364 sez. M1 - ud. 05-12-2016-2-

IWL) LL: C11\4/4/3 1. Tommaso impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il provvedimento del Tribunale di Lecce del 22.9.2015, che ha respinto l'opposizione allo stato passivo del fallimento della Med Costruzioni s.r.i., promossa dal medesimo in relazione ad un credito nascente dall'inadempimento di un contratto di appalto stipulato con la fallita quando era ancora in bonis. Il curatore del fallimento della Med Costruzioni s.r.l. ha depositato controricorso. Comunicata alle parti la relazione del consigliere designato, ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha depositato memoria. 2. - Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91, 112, 183, sesto comma, e 190 c.p.o., avendo il tribunale omesso di concedere i termini richiesti per la formulazione delle istanze istruttorie, nonché per le memorie conclusive. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 99 1.fall. atteso che il giudice di merito erroneamente ha respinto tutte le richieste istruttorie formulate, non ammettendo la chiesta consulenza d'ufficio tesa ad accertare i danni subiti. 3. - Il primo motivo è infondato. Com'è noto, il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) non é un giudizio pagina 1 di 4 - RGN 26364/2015

di appello, anche se ha natura impugnatoria, ed è pertanto regolamentato integralmente dall'art. 99 I.fall., il quale prevede, al secondo comma, n. 4), che l'opponente deve indicare specificamente nel ricorso i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti prodotti, ivi compresa la documentazione già prodotta nel corso della verifica del passivo. Ne consegue che la mancata indicazione nell'atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari, a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare, a provare il fondamento della domanda dell'opponente / comporta la decadenza da tali mezzi, non emendabile nemmeno con la concessione dei termini dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., non potendosi, in particolare, concedere il termine di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l'onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972). Nè può dirsi che sia stato violato il diritto di difesa delle parti, non essendo stato concesso termine per il deposito di memorie, in quanto, per un verso, l'istante non ha neppure dedotto in ricorso di avere richiesto la concessione di un siffatto termine e, per altro verso, ai sensi dell'art. 99, comma undicesimo, 1.fall., il termine per il deposito di memorie conclusive - Io si evince dall'inciso "eventualmente pagina 2 di 4 - RGN 26364/2015

assegnato" contenuto nella detta norma - può essere accordato o meno dal giudice secondo una valutazione discrezionale, avuto riguardo all'andamento del giudizio, che potrebbe anche rendere superflua una appendice scritta. 4. Il secondo motivo è inammissibile. E invero, in ordine al rigetto delle prove orali articolate dall'opponente perché ritenute superflue o irrilevanti, è sufficiente ricordare che siffatto giudizio é insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (Cass. 10 settembre 2004, n. 18222). Allo stesso modo, quanto al mancato espletamento della invocata consulenza tecnica, in quanto ritenuta superflua, va ribadito che l'ammissione del detto incombente rientra nei poteri discrezionali del giudice, e il diniego della relativa richiesta può essere censurato nel giudizio di legittimità solo se non sia stato motivato (Cass. 28 febbraio 2006, n. 4407). 5. - Le spese seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228-Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - della pagina 3 di 4 - RGN 26364/2015

sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal controricorrente, liquidate in C 6.100,00, in essi compresi C 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2016. DPOSITATO jj CANCELLERIA MAR 2017 pagina 4 di 4 - RGN 26364/2015