STATUTO. Approvato dalla Regione Lombardia con Decreto n. 25234 del 22 ottobre 2001. Associazione senza fini di lucro e di attività sociale



Documenti analoghi
SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO DELLA S.I.A.

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

A.I.C.S. - Solidarietà

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO ASSOCIAZIONE

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

Atto costitutivo della Associazione Culturale Società di Danza Bolognese.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l associazione provvede con:

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

Statuto e Regolamento dell Associazione Culturale VIOLA VIVE

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ARCHÉ. È costituita l Associazione denominata Arché O.N.L.U.S., con sede legale in Milano. Il Consiglio

STATUTO DELLA SEZIONE PROVINCIALE LILT TITOLO UNO. Denominazione Sede Scopi - Durata. Articolo 1

Statuto dell Associazione Culturale-Sportiva Scolastica-Franco Formato

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO ALLEGATO A. È costituita l Associazione culturale senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SMS BIBLIO PISA

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI A.I.P.A. ****** Art.1 Ragione Sociale e Sede Premesso che è costituita in Parma, con sede in

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO

STATUTO. Accademia Forense Europea

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO RESTAURO DEL SACRO MONTE DELLA MADONNA DEL SASSO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO dell' Associazione Culturale " Mondo Mediazione "

STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA

Statuto. Art. 1 - Costituzione. Art. 2 - Sede. Art. 3 - Scopi dell Associazione

Art.1 E costituita con atto pubblico una associazione scientifica denominata Associazione Medica Italiana per lo Studio della Ipnosi (A.M.I.S.I.

Statuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE D.A.L.FI. Art. 1. Costituzione

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

STATUTO ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA UMBERTO I Camposampiero - (PD)

STATUTO FONDAZIONE ASCOLTA E VIVI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

STATUTO Statuto di Associazione Circolo Ricreativo Territoriale Cilento affiliato FITeL

STATUTO DELL'UNIONE NAZIONALE GIORNALISTI PENSIONATI (UNGP) ARTICOLO 1

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

Associazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO COSTITUZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

Associazione. Amici dell Archivio Fotografico Lucchese STATUTO. Amici dell. Archivio Fotografico Lucchese

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Transcript:

STATUTO Approvato dalla Regione Lombardia con Decreto n. 25234 del 22 ottobre 2001 Associazione senza fini di lucro e di attività sociale Sezione Provinciale di Milano - Via Venezian 1 20133 Milano 1

TITOLO I Art. 1 Denominazione E costituita una Associazione denominata Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione Provinciale di Milano Associazione senza fine di lucro e di attività sociale (in seguito definita Associazione) Art. 2 Finalità L Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale nell ambito territoriale della Regione Lombardia. Art. 3 Sede L Associazione ha sede in Via Venezian, 1, 20133 Milano. Il Consiglio Direttivo potrà, con propria deliberazione, fissare, trasferire e variare la sede e potrà istituire o sopprimere sedi secondarie e/o organizzative. Art. 4 Durata L Associazione ha durata stabilita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto per le ragioni e secondo le modalità determinate al successivo Titolo V. Art. 5 Scopi L Associazione, in armonia con le finalità statutarie ed operative della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con sede in Roma, Ente Pubblico riconosciuto di livello nazionale costituito con legge 20/3/1975, n. 70, in seguito denominato per brevità ENTE, si propone di conseguire finalità di utilità e solidarietà sociale, di promuovere e realizzare, limitatamente al proprio ambito territoriale, ogni tipo di iniziativa per far conoscere, potenziare e valorizzare i propri scopi ed essenzialmente la ricerca e la prevenzione nel campo delle malattie oncologiche. E fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse. In particolare le attività che l Associazione si propone di compiere per il conseguimento della propria finalità di utilità e solidarietà sociale, consistono in: a) promozione e sostegno di iniziative, studi e ricerche in campo oncologico; b) attività di informazione ed educazione alla salute; c) realizzazione di programmi per la formazione e l aggiornamento del personale medico e non medico e dei volontari; d) attività di prevenzione oncologica e diagnosi precoce, di assistenza psico-sociale, di riabilitazione e di assistenza domiciliare, anche attraverso varie espressioni di volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull assistenza sanitaria; 2

e) programmazione oncologica, elaborata in sede centrale e periferica, curando un costante collegamento con le varie istituzioni pubbliche e private qualificate aventi finalità oncologiche o correlate all oncologia; f) interscambio di informazioni e collaborazioni con organismi similari a livello nazionale ed internazionale; g) raccolta del supporto economico pubblico e privato per il potenziamento della lotta contro i tumori; h) iniziative per il miglioramento della qualità di vita dell assistenza oncologica; i) finanziamento o provvedimenti diretti all acquisto di apparecchiature scientifiche, mediche e terapeutiche per organizzazioni sanitarie o similari specializzate nella lotta contro il cancro; l) assistenza anche materiale e finanziaria agli ammalati di tumore che ne abbiano bisogno e alle loro famiglie; m) acquisto, affitto, noleggio o presa in locazione finanziaria di strutture e di attrezzature di ogni tipo necessarie per lo svolgimento delle varie attività che l Associazione si propone, quali ambulatori, hospices, luoghi di ricovero e degenza di ogni tipo, case di accoglienza per malati e i loro familiari; n) gestione in proprio o a mezzo di terzi di strutture assistenziali e ambulatoriali così realizzate, anche mediante la promozione e la costituzione di Enti, Cooperative, Associazioni, Società o altro a ciò destinati; o)sottoscrizione di convenzioni, accordi, intese e contratti con enti pubblici e privati per la concessione, l utilizzo, la ristrutturazione, il riordino, l affitto di strutture e complessi utili al conseguimento dei fini sopra indicati; p) altri compiti che possono essere attribuiti dalle leggi e da altre fonti normative. Allo scopo di conseguire risorse per il raggiungimento delle sue finalità, l Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stipulare contratti di promozione ed assistenza, sponsorizzazione e collocazione di spazi espositivi, divulgazione di marchi e di prodotti (libri, pubblicazioni a stampa, atti, videofilm) con enti, imprese e/o persone fisiche che operano specialmente nei settori farmaceutico, biomedico e medicale ed intraprendere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali. 3

TITOLO II Art. 6 Soci Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell Associazione stessa e sono mosse da spirito di solidarietà. I soci si differenziano in: - soci onorari - soci sostenitori - soci benemeriti - soci ordinari - soci aderenti. Rivestono la qualifica di soci onorari le persone e gli enti che abbiano operato meritoriamente per gli scopi istituzionali dell Associazione, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell Associazione stessa. Sono soci sostenitori, benemeriti ed ordinari coloro che versano una quota associativa annuale, nonché quelle persone o enti che assumono l impegno di dotare l Associazione di determinati mezzi finanziari per il raggiungimento degli scopi associativi. Soci sostenitori, benemeriti ed ordinari si differenziano fra loro per le diverse entità della quota associativa annuale versata. Soci aderenti sono invece le persone che non raggiungono la maggiore età e quelle che versano una quota minima rispetto alla normale quota associativa annuale. Le quote associative sono determinate nel loro importo, di anno in anno, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi, né per causa di morte. Art. 7 Rapporti dei Soci con l Ente Gli associati sono anche soci dell Ente e ricevono una tessera conforme al modello approvato sul piano nazionale, che riporta l indicazione della sezione di appartenenza. 4

Art. 8 Decadenza del Socio La qualità di socio si perde: - per dimissioni - per morte - per recesso - per mancato pagamento della quota associativa - per indegnità - per atti contrari all interesse dell Associazione. Si intenderà automaticamente receduto dall Associazione il socio che non paghi la quota associativa annuale entro i termini stabiliti di anno in anno dal Consiglio Direttivo. 5

TITOLO III Art. 9 Patrimonio e mezzi Il patrimonio dell Associazione è così costituito: - da 103.291 in Titoli del debito pubblico, costituente il fondo di dotazione volto a garantire il perseguimento degli scopi; - da un fondo di gestione da impiegarsi per il funzionamento dell Associazione stessa e per il raggiungimento dei fini istituzionali. Il patrimonio sarà accresciuto da elargizioni, donazioni, lasciti testamentari e contributi che perverranno da enti e privati con espressa destinazione a incremento dello stesso. Il patrimonio potrà altresì essere accresciuto, su delibera del Consiglio Direttivo, da: - beni immobili che perverranno a qualsiasi titolo all Associazione, compresi quelli eventualmente acquistati dalla medesima; - ogni altra elargizione, donazione, lascito testamentario, contributo e altre entrate. Spetta al Consiglio decidere gli investimenti del patrimonio. I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, comprese le quote associative, i versamenti volontari, i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali. 6

TITOLO IV Art. 10 Organi dell Associazione Sono organi dell Associazione: l Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 11 Convocazione dell Assemblea L Assemblea si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e comunque almeno una volta all anno, nonché alla scadenza del mandato del Consiglio stesso. L Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con preavviso di almeno quindici giorni mediante l affissione dell avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno presso la sede sociale e con le eventuali forme di pubblicizzazione deliberate dal Consiglio Direttivo, con indicazione del luogo, del giorno e dell ora di prima e seconda convocazione. L Assemblea deve essere, inoltre, convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbia fatto richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati. Art. 12 Diritto di voto Hanno diritto di intervenire all Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua associativa. Ogni socio dispone di un voto e non può ricevere più di una delega di un altro socio; questa deve risultare da atto scritto. Ai soci aderenti non spetta il diritto di voto. 7

Art. 13 Costituzione dell Assemblea In prima convocazione l Assemblea è regolarmente costituita con l intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti. Art. 14 - Compiti dell Assemblea All Assemblea spettano i seguenti compiti : - eleggere i soci che andranno a comporre il Consiglio Direttivo; - eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; - approvare il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo annuale redatto dal Consiglio Direttivo e che sarà accompagnato da un resoconto sull attività svolta; - deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto elaborate dal Consiglio Direttivo; - deliberare (con le maggioranze previste dall art. 21 cod. civ. ultimo comma) sulla proposta di scioglimento dell Associazione e conseguenti provvedimenti; - deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. Art. 15 Votazioni in Assemblea L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza di entrambi, dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio stesso. Il Presidente dell Assemblea nomina un Segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione, nonché accertare il diritto di intervento e di voto dei soci. Sia in prima che in seconda convocazione l assemblea delibera a maggioranza dei votanti, se non diversamente disposto nel presente statuto. Delle riunioni assembleari viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 8

Art. 16 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a undici, eletti dall Assemblea, che ne determina il numero all atto della nomina. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo uscente. Esso stabilisce anche le modalità di svolgimento delle elezioni. I Consiglieri saranno eletti dai soci aventi diritto di voto e cioè in regola con il pagamento delle quote associative ad eccezione dei soci aderenti. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, nonché il Segretario Generale, che può essere membro esterno al Consiglio stesso. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all anno nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o di chi, in sua assenza, presiede il Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. Mancando entrambi, il Consiglio è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio stesso. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 9

Compiti del Consiglio Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi dell Associazione. In particolare: - prende iniziative nell ambito della propria circoscrizione territoriale, in conformità degli scopi previsti dal presente statuto; - approva il Bilancio di Previsione dell esercizio successivo entro il mese di ottobre; - approva il Conto Consuntivo chiuso al 31 dicembre dell esercizio precedente entro il mese di marzo; - delibera su ogni atto patrimoniale e finanziario di particolare rilevanza per la vita dell Associazione; - delibera l ammissione dei soci onorari; - convoca le Assemblee e definisce il Regolamento per le votazioni e l Ordine del Giorno dei lavori dell Assemblea; - delibera su ogni altra materia che non sia di competenza dell Assemblea; - nomina il Presidente da eleggersi in prima seduta, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, o a terzi, determinati poteri per singole operazioni. Art. 17 Il Presidente Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica cinque anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e può compiere tutti gli atti espressamente riservati alla propria competenza ed approvati dal Consiglio Direttivo. In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente, se nominato, o da un altro Consigliere per delega del Presidente. In caso di necessità o di urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo alla prima riunione. 10

Art. 18 Collegio dei Revisori dei Conti Il Consiglio Direttivo è assistito dal Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri, iscritti nell Albo dei Revisori Contabili, nominati dall Assemblea dei Soci, anche tra persone estranee all Associazione. I Revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente. Il Collegio deve esaminare il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo dell esercizio, esercita il controllo sulla gestione dell Associazione e sottoscrive, accompagnandolo con apposita relazione, sia il Bilancio di Previsione sia il Conto Consuntivo. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo la presenza dei Revisori dei Conti è facoltativa e comunque senza facoltà di voto. 11

TITOLO V Art. 19 Servizio di Cassa Il Servizio è affidato ad un Istituto di Credito scelto con deliberazione del Consiglio Direttivo dell Associazione. Art. 20 Scioglimento dell Associazione Lo scioglimento dell Associazione per qualunque causa è deliberato dall Assemblea che nella medesima seduta nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri. L attivo residuale patrimoniale dell Associazione risultante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto alla Sede Centrale della Lega Italiana per la Lotta contro i tumori, ovvero ad altro ente che persegue analoghe finalità. 12

TITOLO VI Art. 21 Esercizi sociali Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà formare il Conto Consuntivo annuale accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell attività associativa. Art. 22 Controversie Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione e risoluzione tra gli associati e tra questi ultimi e l Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla decisione di n. 3 arbitri da nominarsi uno per parte ed uno dal Presidente del Tribunale di Milano. NORME FINALI Art. 23 Rinvii Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private legalmente riconosciute. 13