ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ABRUZZESI A FIRENZE STATUTO APPROVATO IN DATA 27/2/2010 Articolo 1 Costituzione E costituita, con sede in Firenze, l Associazione culturale denominata GLI ABRUZZESI A FIRENZE Articolo 2 Finalità L Associazione si propone lo svolgimento di attività culturali prevalentemente orientate all arte, alla letteratura ed alla storia dell Abruzzo, di Firenze e della Toscana. Articolo 3 Finalità L Associazione non ha fini di lucro ed è apartitica. Articolo 4 Attività Per raggiungere i suoi scopi l Associazione prenderà tutte le iniziative ritenute opportune ed utili tra le quali, in particolare: a) attivare rapporti con le autorità regionali, provinciali e comunali nonché con le istituzioni culturali della Regione Abruzzo; b) promuovere studi e dibattiti sui problemi regionali, culturali, storici, economici, artistici, folcloristici e turistici dell Abruzzo; c) instaurare, mantenere e consolidare rapporti con associazioni analoghe di altre Regioni ed abruzzesi operanti fuori Regione, con istituzioni culturali e con gli Enti del Turismo di Firenze, con il Comune e con la Provincia di Firenze, con la Regione Toscana ed, in generale, con ogni altro soggetto che, in qualsiasi luogo operi, che possa essere considerato utili per le finalità dell Associazione; d) organizzare conviti, mostre, gite ed escursioni. Articolo 5 Requisiti Possono entrare a far parte dell Associazione tutti coloro che ne facciano richiesta e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) essere nati in Abruzzo; b) essere coniugi di un abruzzese;
c) essere discendenti di abruzzesi; d) aver risieduto in Abruzzo per un congruo periodo di tempo; e) avere legami ideali o culturali con l Abruzzo. Articolo 6 Soci Sono soci quelli che accettano il presente statuto, fanno domanda di ammissione all Associazione, vi sono ammessi e pagano la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio direttivo. Articolo 7 Ammissione L ammissione dei soci avviene su esplicita domanda firmata dagli interessati e controfirmata da due soci presentatori. Il Consiglio Direttivo esamina la domanda e decide in proposito a maggioranza assoluta dei voti. La decisione del Consiglio direttivo è i sindacabile. Articolo 7 bis Attività dei soci Tutti i soci hanno diritto di voto; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiorenni hanno sempre diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti eventuali e per la nomina degli organi direttivi dell Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto e può raccogliere fino ad un massimo di due deleghe. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell Associazione ed alle sue attività con pari diritto. La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezion fatta per i trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile. Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale ed all osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. Il socio può recedere in qualsiasi momento dall Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere rivolta per iscritto al Consiglio Direttivo, ed ha effetto con lo scadere dell anno in corso. Articolo 8 Esclusione Il socio può essere escluso dall Associazione per i seguenti motivi : a) quando si renda moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo; b) quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni oltre che alle deliberazioni degli organi sociali; c) quando in qualunque modo ed in particolare violando norme di comportamento morale, di dignità e penale, arrechi danni materiali o morali all Associazione. Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo e comunicate all interessato entro 30 giorni dalla loro adozione. I soci esclusi potranno, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l Assemblea dei soci, accettando o respingendo il ricorso, nella sua prima convocazione successiva alla data di presentazione del ricorso. Articolo 9 Eleggibilità Tutti i soci sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali.
Articolo 10 Elenco soci Presso la Segreteria dell Associazione deve essere sempre conservato ed aggiornato l elenco completo degli iscritti all Associazione stessa. Articolo 11 Consiglio Direttivo L Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 4 (quattro) consiglieri, nominati dall Assemblea, a maggioranza dei voti, con schede segrete oppure per alzata di mano. Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Tra i consiglieri vengono eletti, a maggioranza dei voti tra di loro : - Il Presidente; - Il Vice Presidente; - Il Segretario - Il Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo svolgono il loro incarico in forma gratuita, hanno diritto solamente al rimborso delle spese documentate inerenti l espletamento dell incarico. Articolo 12 Funzionamento del Consiglio Direttivo Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene utile, con intervalli tuttavia non superiori a sei mesi oppure su richiesta di almeno tre consiglieri. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno 2 consiglieri, a condizione che uno dei due sia il Presidente o il Vice Presidente. Le deliberazioni sono valide ad approvate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente, o del Vice Presidente se lo sostituisce. Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario. Articolo 13 Compiti e poteri del Consiglio Direttivo Altri compiti del Consiglio Direttivo sono : a) esaminare il resoconto annuale predisposto dal Tesoriere e da sottoporre all approvazione dell Assemblea; b) adottare i provvedimenti di esclusione a mente dell art.8 che precede; c) approvare i regolamenti interni; d) fissare la quota sociale annuale; e) promuovere e programmare, attuandole, le attività sociali. Articolo 14 Il Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale e morale dell Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti, con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
Articolo 15 Il Segretario Il Segretario esercita tutte le funzioni di cancelleria e di archivio, tiene la corrispondenza, redige e firma i verbali delle sedute del Consiglio e li fa controfirmare da Presidente. Il Segretario provvede al normale andamento dell Associazione, tenendo i libri occorrenti, compreso quello dei soci. Articolo 16 Il Tesoriere Il Tesoriere esige le quote annuali dai soci nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Riceve eventuali elargizioni e donazioni, dandone immediata notizia al Consiglio Direttivo. Custodisce la cassa dell Associazione e tiene in buona evidenza la gestione finanziaria. Predispone il rendiconto di gestione annuale e lo sottopone all esame del Consiglio Direttivo. Articolo 17 Il Collegio dei Revisori Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate da tre revisori. Vengono nominati dall Assemblea che ne elegge altresì il Presidente. Esplicano il loro mandato in conformità con le attribuzione dei sindaci in genere secondo le leggi vigenti. Rilevando irregolarità amministrative, devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti. Articolo 18 Patrimonio e Bilancio L Associazione trae i suoi mezzi finanziari dalle quote annuali degli associati, nonché da contributi eventualmente elargiti da Enti, Istituzioni e privati. Il rendiconto di gestione deve essere presentato all approvazione dell Assemblea accompagnato dalla relazione finanziaria e dal quello del Collegio dei Revisori entro il 31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento. Le relazioni devono essere redatte per iscritto. E fatto divieto, in ogni caso, di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitali durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti da leggi. Articolo 19 Assemblea I soci sono convocati in assemblea tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo crede opportuno o almeno una volta l anno per la relazione del Presidente e per il bilancio consuntivo dell anno precedente. Articolo 20 Modalità di convocazione L Assemblea è indetta con lettera di avviso firmata dal Presidente e dal Segretario e da spedire all indirizzo di ogni socio almeno 10 giorni prima di quello fissato per l assemblea. La lettera di avviso deve contenere l ordine del giorno sul quale si svolgerà la discussione e la indicazione della eventuale seconda convocazione. Articolo 21 Modalità di svolgimento L Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto. Non raggiungendosi tale presenza, l Assemblea sarà valida in seconda convocazione, un ora dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti. Il Presidente del Consiglio Direttivo inviterà l Assemblea a nominare il suo Presidente, anche per acclamazione. Il Presidente dell Assemblea designa a sua
volta, tra i presenti, il Segretario che redigerà il processo verbale. Tale processo verbale verrà firmato dal Presidente dell Assemblea e dal Segretario dell Assemblea stessa e sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta. Articolo 22 Deliberazioni Le deliberazioni dell Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano; ma si faranno per schede segrete quando l Assemblea lo riterrà opportuno. E ammessa la delega scritta, ma un socio non può rappresentare più di due soci. Articolo 23 Modifiche statutarie L Assemblea può apportare modifiche al presente statuto: per essere valide tali modifiche debbono riportare l approvazione dei 2/3 dei soci in prima convocazione e 2/3 dei presenti in seconda convocazione.. Articolo 24 Scioglimento dell Associazione In caso di scioglimento dell Associazione, per qualunque causa, deliberata dall Assemblea dei soci con l approvazione di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto, il patrimonio dell Associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 nr. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge stessa. Articolo 25 Liquidatori Deliberato lo scioglimento, si procede immediatamente alla nomina di una commissione di stralcio e liquidazione, composta di tre soci presenti all Assemblea ed accettanti. Articolo 26 Disposizioni finali Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge.