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COMUNE DI VOLONGO Provincia di Cremona COPIA CODICE ENTE: 10817 1 DELIBERAZIONE N 21 COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Sessione straordinaria di prima convocazione seduta pubblica N 21 del 31.07.2017 Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. L anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 18:30 nella Sala delle Adunanze consiliari. Previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All appello risultano: PRESEN. ASSENTI 1) LUPI PIERA SINDACO X 2) NAVARRA FABIO CONSIGLIERE MAG. X 3) ALBERTI MANUELA CONSIGLIERE MAG. X 4) PICCININI GIOVANNI CONSIGLIERE MAG. X 5) ROSSI LUIGI CONSIGLIERE MAG. X 6) TIRA ANNA MARIA CONSIGLIERE MAG. X 7) PINZI RINO CONSIGLIERE MAG. X 8) PINZI MAURIZIO CONSIGLIERE MAG. X 9) BOTTARELLI DONATELLA CONSIGLIERE MIN. X 10) TORRESANI FIORELLA CONSIGLIERE MIN. X Totali 7 3 Partecipa all adunanza l infrascritto SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa ROSELLA MOSTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Si prende atto dell assenza giustificata dei Consiglieri Comunali: Signor Rossi Luigi e Signor Pinzi Maurizio. Accertata la validità dell adunanza, la Dott.ssa PIERA LUPI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, dichiarando aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare in merito all oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere effettuata tramite procedura del ruolo riservata all agente della riscossione di cui al D.Lgs.112/1999 (attualmente le società del gruppo Equitalia) oppure tramite ingiunzione fiscale secondo quanto previsto dal testo unico di cui al R.D. n. 639/1910; Visto l articolo 2 del D.L.193/2016 (convertito con L. 225/2016) il quale proroga al 30 giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate; Atteso che il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225 recante: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, a partire dal prossimo 1 luglio 2017 scioglie le società del Gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione e contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'agenzia delle Entrate, svolte da un suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, appositamente istituito a far data dal 1 luglio 2017 per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività. Preso quindi atto che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 così come convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione a decorrere dal 1 luglio 2017: - le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Titolo I, Capo II e Titolo II) sono sciolte; - l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnato, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito all'agenzia delle Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità; - il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso; Dato atto che tale Ente potrà continuare a svolgere la funzione di concessionario della riscossione anche dei tributi locali, così come previsto ai sensi dell art.2, comma 2 del citato decreto, il quale stabilisce che: A decorrere dal 1 luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3- ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, delle società da esse partecipate ; Rilevato che attraverso tale provvedimento consiliare, gli Enti locali possono quindi affidare direttamente al nuovo soggetto la riscossione delle proprie entrate comunali, senza la necessità di esperire previamente apposita procedura di gara per l affidamento delle funzioni relative alla riscossione delle proprie entrate;

Atteso che a fronte di tali disposizioni risulta che il sistema della riscossione coattiva delle entrate comunali rimane sostanzialmente inalterato, con la possibilità per gli enti locali di avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale indipendentemente dalla sua denominazione o, in alternativa, di riscuotere in proprio, sia direttamente che tramite propri concessionari della riscossione, utilizzando le modalità di esternalizzazione individuate dall art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 446/1997; Rilevato, inoltre, che tale nuovo Ente potrà svolgere le funzioni in modo anche più efficace di Equitalia avendo la possibilità di accedere direttamente alle banche dati della stessa Agenzia delle Entrate ed anche di acquisire le informazioni di altri enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, al fine di utilizzarle per la riscossione; Preso atto, inoltre, che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi della Legge n. 212/2000 recante lo Statuto dei diritti del contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo; Considerato che: l art.10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n.639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n.602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale; il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il Dl n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle Entrate Riscossione; Considerato inoltre che: - il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all albo di cui all art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997; - la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull operato degli incaricati esterni alla riscossione. Valutato pertanto che il nuovo soggetto della riscossione sia in possesso di tutti i requisiti per eseguire proficuamente l'attività in parola sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia ed equità; Ritenuto, per le motivazioni espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n.193, di affidare dal 1^ agosto 2017 (giorno successivo all approvazione del presente atto) al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate- Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di VOLONGO, dando atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso

per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad Essa consegnati soltanto a partire dal prossimo 1 agosto 2017 da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo prevedranno ed impegneranno la relativa spesa; Visto l art. 52 del D.Lgs. 446/1997; Richiamato l'art. 42 del D.Lgs.267/2000 e attesa la propria competenza in materia anche in ragione della natura regolamentare del presente atto; Dato atto che in questa sede non occorre l'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, pur avendo comunque l'atto rilevanza contabile per l'ente; Aperta e chiusa la discussione per mancanza di interventi; Visto il D.Lgs. n.267/2000; Visto il D.Lgs. n.118/2011; Visto lo Statuto comunale; Visto il vigente Regolamento di contabilità; Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, c.1, del D.Lgs. n 267/2000-T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., come ora modificato dalla lettera b) del comma 1 dell art. 3 del D.L.n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213/2012; CON VOTI favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti: DELIBERA 1) Di approvare i richiami, le premesse e l intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo della presente deliberazione; 2) Di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n.193 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, così come convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dal 1^ AGOSTO 2017 (giorno successivo all approvazione del presente atto); 3) Di dare atto che il presente affidamento, pur avendo rilevanza contabile per l'ente, non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a decorrere dalla data del 1^ agosto 2017, dagli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria; Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE Stante l urgenza nel provvedere, CON VOTI favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti, DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VOLONGO Provincia di Cremona Allegato alla deliberazione di C.C. n. 21 del 31.07.2017 PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 T.U.E.L. N. 267/2000. Proposta di deliberazione Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. 1) Parere in ordine alla regolarità tecnica. FAVOREVOLE Si attesta per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con Legge 213/2012. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott.ssa Piera Lupi... 2) Parere in ordine alla regolarità contabile: Si dà atto che la presente deliberazione, pur avendo rilevanza contabile, non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Dott.ssa Piera Lupi...

Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO PRESIDENTE F.to Dott.ssa Piera Lupi IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Rosella Mosti REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/00) Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all Albo Pretorio e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell art.124, comma 1, T.U.E.L n.267/2000. Volongo, li 03.08.2017 Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Rosella Mosti Copia conforme all originale per uso amministrativo. Volongo, li 03.08.2017 Il Segretario Comunale Dott.ssa Rosella Mosti CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/00) Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000. Volongo, li / / Il Segretario Comunale