REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI



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COMUNE DI ARZIGNANO Provincia di Vicenza SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 104 DEL 21/12/98. IN VIGORE DAL 01/01/99. MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N 67 DEL 20.12.2001. MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N 17 DEL 27.03.2003. 1

INDICE ART. 01 OGGETTO DEL REGOLAMENTO PAG.03 ART. 02 DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE PAG.03 ART.03 BASE IMPONIBILE PAG.04 ART. 04 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL AREA FABBRICABILE VALORE DI STIME E DECORRENZA PAG.04 ART.05 ESENZIONI PAG.05 ART.06 RIDUZIONI E DETRAZIONI D IMPOSTA PAG.05 ART.07 VERSAMENTI E DICHIARAZIONI PAG.06 ART.08 LIQUIDAZIONI PAG.07 ART.09 ACCERTAMENTO PAG.08 ART.10 RIMBORSI PAG.08 ART.11 SANZIONI ED INTERESSI PAG.08 ART.12 CONTENZIOSO PAG.09 ART.13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI PAG.09 ART.14 ENTRATA IN VIGORE PAG.09 Art.1 2

Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione dell imposta comunale sugli immobili nel Comune di Arzignano nell ambito della potestà normativa prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo n 446 del 15.12.1997 e da ogni altra disposizione normativa. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali delle leggi vigenti per l applicazione dell imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso Art. 2 Definizione di fabbricati e aree 1. Per gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell articolo 1 e descritti nell articolo 2 del Decreto Legislativo n 504 del 30.12.1992 si precisa quanto segue: a) Si considerano pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817, C.C. classificate o classificabilinelle seguenti categorie catastali: C/2 (depositi, cantine e simili) C/6 (stalle, scuderie,rimesse ed autorimesse) C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte, e simili) ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio delle unità immobiliari ad uso di abitazione. Ai fini delle determinazione dell'aliquota e della eventuale detrazione, si considerano parti integranti dell'unità immobiliare ad uso di abitazione, qualunque sia la sua destinazione d'uso, le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritti reali di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione, sia proprietario o titolare di diritti reali di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. b) le aree fabbricabili sono considerate terreni agricoli se possedute a titolo di proprietà da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, purché condotte dai medesimi che esplicano la loro attività a titolo principale, sulle quali persiste l utilizzazione agro silvo pastorale mediante l esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all allevamento di animali. c) Si precisa che la condizione di soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall iscrizione negli appositi elenchi di cui all art.11 della Legge n 9 del 09.01.1963 con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; tali elenchi sono tenuti presso l I.N.P.S. competente per territorio. d) non sono considerati terreni agricoli al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile, oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetto sprovvisto della qualifica di imprenditore agricolo, cosi' come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile. 3

Art. 3 Base imponibile 1. La base imponibile dell'imposta e' determinata a norma dell articolo 5 del Decreto Legislativo n 504/92 tenendo presente: che per le aree fabbricabili la Giunta Comunale determina annualmente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio. Non saranno sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo risulti non inferiore a quella determinata dalla Giunta Comunale con il provvedimento sopra indicato. 2. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dall articolo 2 del D.Lgs. 504/92. Art. 4 Determinazione del valore delle aree fabbricabili - valore di stima - decorrenza 1. Per la determinazione del valore delle aree edificabili di cui al comma 1 del precedente articolo 3, si seguirà la seguente procedura: a) la Ripartizione Urbanistica provvederà ad una suddivisione del territorio comunale in zone di ubicazione omogenee, alle quali sarà applicato un moltiplicatore che varia da un minimo ad un massimo con riferimento all indice di edificabilità ed in relazione ad una serie di fattori quali: la destinazione d uso consentita, gli oneri dei lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, eventuali vincoli urbanistici ed altri elementi che potranno rivelarsi utili alla successiva determinazione del valore di base dell area; b) il valore di base dell area, da applicare alle varie zone omogenee in cui è stato suddiviso il territorio comunale è determinato da una commissione appositamente istituita, composta da: il responsabile della Ripartizione Urbanistica o suo delegato; il responsabile della Ripartizione Lavori Pubblici o suo delegato; il responsabile dell Ufficio Tributi; un professionista esterno nominato dall ordine dei geometri; un rappresentante delle agenzie immobiliari, nominato dalla Segreteria provinciale della federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali; il rappresentante dell Ufficio del Registro competente per territorio. c) la suddivisione di cui al punto a) ed il valore dell area dato dalla Commissione di cui al punto b) saranno approvati dalla Giunta annualmente entro il 31 maggio e, in assenza di tale decisione, vale il valore stabilito per l anno precedente. d) La stessa commissione dovrà altresì determinare il valore di base dell area anche relativamente agli anni precedenti l entrata in vigore del presente regolamento e più precisamente per gli anni dal 1993 al 1998 al fine di procedere all accertamento o alla liquidazione dell imposta relativa a detti anni. 4

2. Il valore così determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità: a) nel caso di discordanza in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne è data comunicazione al proprietario con l invito a controdedurre entro il termine massimo perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione. Nelle controdeduzioni il proprietario dell area dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima; b) sulle controdeduzione pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; c) nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima si intenderà accettato e l imposta sarà liquidata sulla sua base. 3. Nel caso di omessa dichiarazione dell area fabbricabile il valore di stima calcolato con la procedura sopra descritta rappresenterà la base imponibile dell imposta da accertare. Art. 5 Esenzioni 1. Si precisa che l esenzione prevista dall art. 7, comma 1, lettera i, del Decreto Legislativo n 504/92 concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto a condizione che gli stessi siano di proprietà di detti enti. Art.6 Riduzione e detrazioni dell'imposta 1. Al fine di ottenere la riduzione d imposta prevista al comma 1 dell articolo 8 del Decreto legislativo n 504/92 si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all integrità fisica o alla salute delle persone. Si sottolinea inoltre che l immobile deve essere assolutamente non utilizzato nemmeno come deposito. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni: strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo; strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni che possano costituire pericolo o possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale e totale; edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; edifici che per le loro caratteristiche di consistenza risultano privi di idonei servizi igienici o mancanti di impianti idraulici ed elettrici ovvero di serramenti interni ed esterni. 2. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. 3. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali e' portata a conoscenza del Comune con la denuncia di cui all'articolo 6 del presente regolamento. 5

4. La detrazione d'imposta disciplinata nell'articolo 8 del D.Lgs.504/92 spetta all'unità immobiliare ad uso di abitazione principale con la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, così come descritte nell'articolo 2 lettera a) del presente regolamento la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale. Si precisa che l'abitazione principale è l'immobile nel quale il contribuente, che lo possiede a titolo di piena proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche. 5. Sono equiparate alle abitazioni principali: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o di altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che: acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; trasferiscono la propria residenza nella abitazione di un figlio, trasferimento certificato dalla iscrizione del soggetto passivo d'imposta nello stato di famiglia del figlio a condizione che l'immobile non risulti locato e comunque non utilizzato. l unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; 6. Sono inoltre equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitore e figlio). Art. 7 Versamenti e dichiarazioni 1. I termini ordinari di versamento, disciplinati dall articolo 10 comma 2 del D.Lgs. 504/92, possono essere differiti o sospesi, con deliberazione di Giunta, per tutti o per categorie di soggetti passivi, al verificarsi di: gravi calamità naturali; particolari situazioni di disagio economico individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione. 2. L imposta dovuta sarà riscossa dal Comune scegliendo tra i seguenti sistemi pubblici di riscossione: a) riscossione effettuata dal Concessionario/Esattore di cui al D.P.R.n 43 del 28.01.1988; b) riscossione effettuata direttamente da parte dell Ente; c) riscossione effettuata da soggetti terzi di cui all articolo 52 del D.Lgs n 446/97; 3. Il versamento d imposta non deve essere eseguito quando l'importo annuo dovuto risulti inferiore a Euro 10,33. 4. Il versamento in acconto inferiore a Euro 10,33 può essere versato insieme all importo dovuto a saldo. 6

5. Non si sanzionano i versamenti effettuati in ritardo per effetto di un versamento eseguito nei termini di legge ad un Comune diverso dal nostro a cui il contribuente avrà possibilità di chiedere il rimborso, purchè l'imposta versata sia stata determinata con le aliquote e detrazioni adottate dal Comune di Arzignano. 6. Non sono sanzionati i versamenti effettuati in acconto sulla base delle aliquote e detrazioni adottate dal Comune per l'anno in corso purchè congrui nell'ammontare. 7. Si dispone, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la conferma dell obbligo di presentazione della denuncia di variazione così come prevista dal comma 4 dell articolo 10 del D.Lgs. 504/92 introducendo le seguenti possibilità in ordine ai tempi di presentazione e all uso del modello: il contribuente ha la possibilità di presentare la denuncia dalla data di variazione fino alla data di presentazione della denuncia dei redditi relativa all anno in cui tali variazioni si sono verificate. A tal fine è consentito utilizzare: il modello predisposto dall Ufficio Tributi e approvato annualmente con delibera da parte della Giunta comunale; un modello personalizzato purché contenga tutti i dati necessari alla identificazione del soggetto passivo e degli immobili; l ultimo stampato ministeriale disponibile per la denuncia di variazione. La denuncia può essere congiunta per tutti i contitolari dell immobile, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti passivi e spedita all Ufficio Tributi del Comune a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentata al medesimo ufficio che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della denuncia, l ufficio tributi invita gli interessati a regolarizzarla nel termine massimo di 15 giorni; diversamente la denuncia è considerata nulla a tutti gli effetti. Art.8 Liquidazione 1. In deroga a quanto previsto dall articolo 11 comma 1 del Decreto legislativo n 504/92, le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni relative anche agli anni pregressi all entrata in vigore del presente regolamento sono effettuate secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accertatrice. Il motivato avviso di liquidazione deve essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l imposizione. 2. Si dispone, anche per gli anni pregressi all entrata in vigore del presente regolamento, che la liquidazione della maggiore imposta derivante dall attribuzione della rendita definitiva maggiore della rendita presunta utilizzata dal contribuente, avvenga, maggiorata degli interessi di cui al successivo articolo 11, senza applicazione di sanzione qualora la rendita presunta risulti almeno il 50% della rendita definitiva. Nel caso contrario si procederà al recupero della differenza d imposta maggiorata di una sanzione pari al 20%, oltre agli interessi del sopra richiamato articolo 11. 3. Si dispone, per gli anni pregressi all entrata in vigore del presente regolamento, che la liquidazione della maggiore imposta derivante dall attribuzione all area fabbricabile di un valore minore di quello risultante dal calcolo di stima previsto dal precedente articolo 4 avvenga, maggiorata degli interessi di cui al successivo articolo 11, senza applicazione di sanzione 7

qualora il valore attribuito dal contribuente risulti almeno il 50% del valore di stima determinato con provvedimento della Giunta Municipale. Nel caso contrario si procederà al recupero della differenza d imposta maggiorata di una sanzione pari al 20% oltre agli interessi del sopra richiamato articolo 11. Art.9 Accertamento 1. In alternativa a quanto disciplinato dal comma 2 dell articolo 11 del D.Lgs. 504/921, il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. 2. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 contenuti nello specifico regolamento comunale. 3. E' attribuito, anche per le attività di accertamento, alla Giunta Comunale, annualmente, il compito di fissare gli indirizzi per le azioni di controllo, le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale. Art.10 Rimborsi 1. Il contribuente, come previsto dal primo periodo del 1 comma dell articolo 13 del D. Lgs. 504/92 può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione intendendo come tale il giorno in cui, a seguito di un procedimento contenzioso, è intervenuta la decisione definitiva. 2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulta inferiore a Euro 10,33. Art.11 Sanzioni ed interessi 1. Con l entrata in vigore dei Decreti Legislativi n 471-472-473 che disciplinano la riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, recepite in uno specifico regolamento comunale, vengono disapplicate le disposizioni contenute nei primi tre commi dell articolo 14 del Decerto Legislativo n 504/92 fatta salva l applicazione del principio del favor rei sancito dall articolo 3 comma 3 del D.Lgs.472/97 per le violazioni commesse in data antecedente al 1 Aprile 1998. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 del menzionato articolo 14, il tasso di interesse pari al 2,5 per cento per semestre compiuto di cui all articolo 17 della legge 8.5.1998 n 146 si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell entrata in vigore della legge n 146/98. 8

Art.12 Contenzioso 1. All articolo 15 del Decreto Legislativo n 504/92 si applicano le disposizioni nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni. Art.13 Disposizioni transitorie e finali 1. I maggiori proventi conseguenti al recupero di evasione e/o elusione saranno utilizzati: per il potenziamento dell attività di controllo anche attraverso collegamenti con i sistemi informatici del Ministero delle Finanze e altre banche dati, nonché per specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. 2. Non operano, per gli anni di vigenza del Regolamento, le seguenti disposizioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504: articolo 10, commi 4 e 5, primo periodo; articolo 11, commi 1 e 2; articolo 14, comma 2. Art.14 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999. 9