REGOLAMENTO I.M.P. Imposta Municipale Propria
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- Rosina Capelli
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1 REGOLAMENTO I.M.P. Imposta Municipale Propria ex art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (delibera C.C. n 03 del 13/03/2012) (delibera C.C. n 22 del 14/06/2012) (delibera C.C. n. 22 del 27/06/2013)
2 ARTICOLO 1 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 3 ARTICOLO 2 3 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL IMPOSTA E DETRAZIONE... 3 ARTICOLO 3 (ABROGATO) 4 DETERMINAZIONE DELL ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONI LOCATE... 4 ARTICOLO 3 BIS ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. COMUNICAZIONI... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. ARTICOLO 4 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE... 4 ARTICOLO 5 4 DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI... 4 ARTICOLO 6 (ABROGATO) 5 RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE... 5 ARTICOLO 6 BIS 5 DICHIARAZIONI... 5 ARTICOLO 7 6 VERSAMENTI... 6 ARTICOLO 8 6 ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI... 6 ARTICOLO 9 6 ACCERTAMENTO CON ADESIONE... 6 ARTICOLO 10 6 INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO... 6 ARTICOLO 11 7 AZIONE DI CONTROLLO... 7 ARTICOLO 11 BIS 7 IMPORTI MINIMI... 7 ARTICOLO 12 7 NORME DI RINVIO... 7 ARTICOLO 13 7 STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE... 7 ARTICOLO 14 7 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
3 ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento A decorrere dal 01/01/2012 è istituita l'imposta Municipale Propria di cui all articolo 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n 201, convertito con Legge del 22 dicembre 2011, n 214 compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011, n 23 ed da ogni altra disposizione normativa. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n 446, ne disciplina l'applicazione. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta Imposta Municipale Propria (IMP) e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso. ARTICOLO 2 Determinazione delle aliquote dell imposta e detrazione L aliquota di base dell'imposta è istituita nella misura dello 0,87 per cento. L aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo. È assimilata all abitazione principale quella posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L assimilazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali. Ai fini dell applicazione dell assimilazione, in deroga a quanto previsto dall articolo 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in caso di contitolarità la detrazione è calcolata in proporzione della quota posseduta, in luogo della quota di destinazione ad abitazione principale, per tutti i contitolari e non soltanto per il coniuge che non risulti assegnatario. L aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n
4 ARTICOLO 3 (Abrogato) Determinazione dell aliquota ridotta per abitazioni locate Abrogato. Il Comune può: ARTICOLO 3 bis Comunicazioni 1) stabilire un'aliquota ridotta per le unità immobiliari locate, con contratto di locazione regolarmente registrato. In tal caso i contribuenti aventi diritto all aliquota ridotta, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, dovranno presentare al Comune apposita comunicazione, come da modello fornito dall, nonché copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 2) stabilire un'aliquota ridotta per le abitazioni concesse in uso gratuito tra genitori/figli e viceversa e/o tra fratelli e sorelle, che nell'abitazione concessa abbiano stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica. In tal caso i contribuenti, aventi diritto all aliquota ridotta, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, dovranno presentare al Comune apposita comunicazione, come da modello fornito dall ; 3) Stabilire un'aliquota ridotta per le unità immobiliari di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) a condizione che non risulti locata. Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno d imposta di riferimento. ARTICOLO 4 Funzionario Responsabile La Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell imposta di cui al presente regolamento. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, appone il visto di esecutività sugli eventuali ruoli e dispone i rimborsi. L Amministrazione comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile. ARTICOLO 5 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 4-8
5 Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. I valori così determinati valgono anche per gli anni successivi, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Abrogato. ARTICOLO 6 (Abrogato) Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree ARTICOLO 6 bis Dichiarazioni I soggetti passivi devono dichiarare tutti gli immobili posseduti a qualsiasi titolo e le pertinenze dell abitazione principale, utilizzando l apposito modello approvato con decreto ministeriale. Per l anno 2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà Comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall amministratore del condominio per conto dei condomini. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello. 5-8
6 ARTICOLO 7 Versamenti L imposta municipale propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale. L imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile le aliquote come stabilite all articolo 2. L imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. Lo stesso criterio è applicato in caso di diversificazione di aliquota nel mese di riferimento (da aliquota base ad aliquota ridotta o viceversa). Il pagamento dell imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. ARTICOLO 8 Attività di controllo ed interessi moratori L attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell articolo 1, commi 161 e 162 della Legge del 27 dicembre 2006, n 296 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulle somme dovute a titolo d imposta municipale propria (IMP) a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale di interesse. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza del giorno in cui sono divenuti esigibili. ARTICOLO 9 Accertamento con adesione Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n 218. ARTICOLO 10 Incentivi per il personale addetto Per incentivare l'attività di accertamento e di controllo, una percentuale delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell emissione di avvisi di accertamento dell IMP, viene 6-8
7 destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale del servizio tributi del Comune che ha partecipato a tale attività. Tale percentuale sarà stabilita con provvedimento della Giunta Comunale. ARTICOLO 11 Azione di controllo L'attività di accertamento viene effettuata secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base della capacità operativa dell'. ARTICOLO 11 bis Importi minimi In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento. ARTICOLO 12 Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge del 22 dicembre 2011 n 214 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. ARTICOLO 13 Statuto dei diritti del contribuente Tutti gli atti relativi all'imposta, all'attività di accertamento e di liquidazione saranno improntati secondo quanto stabilito dalle disposizioni dettate dalla Legge 27 luglio 2000, n 212 "Statuto dei diritti del contribuente". ARTICOLO 14 Entrata in vigore del regolamento 7-8
8 È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal primo gennaio
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