REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE SENTENZA. F.S. - ricorrente - contro.

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta - Presidente - Dott. SCRIMA Antonietta - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso omissis/2012 proposto da: F.S. - ricorrente - contro COMPAGNIA ASSICURATIVA, SOCIETÀ, C.E., + ALTRI OMESSI - intimati - I.E., S.S., D.N.O., A. G., SC.NU. contro nonché da: COMPAGNIA ASSICURATIVA, SOCIETÀ, C.E., + ALTRI OMESSI - ricorrenti - - intimati - avverso la sentenza n. omissis/2011 del TRIBUNALE di GELA, depositata il 18/11/2011, R.G.N. omissis/2008. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 2005, con distinti atti di citazione, A.G., D. N.O., F.S., I.E., S. S., Sc.Nu., C.E., L.A., Fi.Em.Lu., Fa.Se., C.M. R., Sc.Cr., Sa.An., D.A., Se.Ro., L.M.B., I.G., L.M. S., I.G., D.S., A.A., R.P., M.F. e Ru.Gi. 1

convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Gela, la società a r.l., e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni, esponendo che, in data 6 dicembre 2004, le autovetture di loro proprietà, poste nell'area di parcheggio della (OMISSIS), erano state danneggiate a causa dei lavori di riverniciatura della raffineria svolti negligentemente dai dipendenti della società convenuta. La società a r.l. si costituiva in ciascuno dei diversi procedimenti incardinati contestando le domande attoree e chiedeva e otteneva di chiamare in causa la compagnia di assicurazione S.p.a., al fine di farsi manlevare nel caso di accertata sua responsabilità. Si costituiva la società assicuratrice contestando la chiamata in causa e la fondatezza della domanda risarcitoria. Accertatane la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i detti procedimenti venivano riuniti. Il Giudice di Pace di Gela, con sentenza del 9 aprile 2008, accoglieva la domanda di risarcimento degli attori e condannava, in solido tra loro, la società convenuta e quella chiamata in causa al pagamento del risarcimento del danno e delle spese di lite nei confronti di tutti gli attori. Avverso l'anzidetta sentenza, la compagnia assicurativa s.p.a. proponeva gravame lamentando, tra l'altro e per quanto ancora rileva in questa sede, che con la sentenza di primo grado la liquidazione delle spese fosse stata effettuata non globalmente ma singolarmente in favore di ogni attore, nonostante la riunione delle cause in un unico procedimento. Si costituivano A.G., D.N.O., F. S., I.E., S.S., Sc. N., C.E., L.A., F.E.L., F.S., C.M.R., Sc. C., Sa.An., D.A., Se.Ro., L.M.B., I.G., L.M.S., I. G., D.S. e A.A., chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna della società appellante alle spese del giudizio di secondo grado. Si costituiva, altresì, la società a r.l. che contestava l'eccezione di nullità dell'atto di chiamata del terzo nonché l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa accesa presso l assicurazione S.p.a., pure sollevate da quest'ultima, e aderiva agli ulteriori motivi di gravame proposti dall'appellante. Restavano contumaci in quel grado R.P., M.F. e Ru.Gi.. Il Tribunale di Gela, con sentenza del 18 novembre 2011, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava tenuta al risarcimento del danno subito da R.P. la sola società a r.l., e condannava quest'ultima società e la compagnia assicurativa S.p.a., in solido tra loro, alla refusione delle spese del giudizio di primo grado in favore di A.G., D.N.O., F.S., I.E., S.S., Sc.Nu., C. E., L.A., F.E.L., F. S., C.M.R., Sc.Cr., S. A., D.A., Se.Ro., L.M.B., I.G., L.M.S., I.G., D. S. e A.A., spese liquidate nella somma complessiva di Euro 400,00, aumentata nella misura del 20% per un numero di volte pari a dieci, ai sensi del D.M. 8 aprile 2004, art. 5, comma 4, per un totale di Euro 1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge, confermava per il resto la sentenza impugnata e compensava le spese del secondo grado di giudizio. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, una parte, F.S., sulla base di due motivi, e, dall'altra, A.G., D.N.O., I. E., S.S. e Sc.Nu., sulla base di un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 2

Ricorso proposto da F.S.. 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta "violazione e falsa applicazione di legge, del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 5, n. 4, emanato in forza della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, e L. 22 gennaio 1934, n. 36, art. 57; degli artt. 92 e 274 c.p.c., e dell'art. 15 disp. att c.p.c., comma 2; insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5". Sostiene il ricorrente che, nel caso di specie, i vari procedimenti, introdotti e inizialmente trattati separatamente, erano stati riuniti dopo la trattazione di almeno due udienze, e che, pertanto, i diritti e gli onorati avrebbero dovuti essere liquidati in misura non inferiore ai minimi tabellari, per ogni singola causa e per le singole attività svolte fino al momento della loro riunione e che solo per le prestazioni successive all'avvenuta riunione avrebbe potuto essere liquidato un solo onorario con gli aumenti previsti a seconda del numero delle cause riunite. Rappresenta il F. che il Giudice di Pace aveva liquidato in suo favore Euro 750,00 per spese, competenze ed onorati (oltre IVA e CPA), somma, questa, inferiore a quanto dovuto (Euro 872,86) solo per l'attività svolta prima della riunione del procedimento agli altri connessi, e che il Tribunale, riformando sul punto la sentenza di primo grado, avrebbe, con motivazione apparente, incoerente e contraddittoria, liquidato globalmente e forfetariamente le spese del primo grado del giudizio, senza procedere - come ad avviso del ricorrente avrebbe dovuto - ad una liquidazione separata, non inferiore ai minimi tabellari, per ogni singola causa, per le singole attività svolte fino al momento della loro riunione, potendo procedere alla liquidazione di un solo onorario, con gli aumenti previsti per gli altri procedimenti a seconda del numero delle cause riunite, solo per le prestazioni successive all'avvenuta riunione; in tal modo la Corte di merito avrebbe operato in netto contrasto con il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti e degli onorari spettanti, il Giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sotto delle somme richieste ma è tenuto ad indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o che elimina, perché non dovute, in modo da consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'integrità dei minimi, incorrendo in mancanza la sentenza nel vizio di motivazione. 2. Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione di legge e cioè dell'art. 91 c.p.c.; artt. 24 e 111 Cost., della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, e del D.M. 22 giugno 1982, art. 4, e vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per la errata ed immotivata liquidazione dei diritti degli onorari del giudizio di 1 grado, globalmente, forfettariamente ed arbitrariamente in Euro 400,00". Deduce il ricorrente che il Giudice di Pace, accogliendo la sua domanda, aveva liquidato in suo favore l'importo di Euro 750,00 per spese, competenze ed onorari del giudizio, globalmente ed in misura inferiore a quanto dovuto e indicato nella nota spese prodotta, non concedendo neppure il rimborso delle spese generali. Per tali motivi, avendo la compagnia assicurativa S.p.a., proposto appello, ritenendo, tra l'altro, eccessive le spese liquidate dal primo Giudice, il F. aveva proposto appello incidentale rilevando che la liquidazione dell'onorario unico era prevista, in caso di riunione, dal momento di quest'ultima e chiedendo la liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio come indicato nelle note spese depositate, secondo le tariffe forensi. Lamenta il F. che il Tribunale ha accolto l'appello principale, riducendo ulteriormente le spese del primo grado di giudizio, liquidandole globalmente e forfettariamente e in misura inferiore a quanto dovuto e compensando quelle del secondo grado, "così provocando un ulteriore danno all'attore, il quale non solo non riusciva a recuperare gli importi dovuti al suo procuratore, per il giudizio di 1 grado, ma ne avrebbe dovuto sborsare degli altri", e liquidando i compensi del giudizio di primo grado in misura inferiore a quella 3

dovuta e indicata nella nota spese prodotta, in contrasto con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e già richiamato nell'ultima parte del primo motivo. Ricorso proposto da I.E., S.S., D. N.O., A.G. e Sc.Nu.. 3. Con l'unico motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione di legge, del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 5, n. 4, emanato in forza della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, e L. 22 gennaio 1934, n. 36, art. 57; degli artt. 92 e 274 c.p.c., e dell'art. 151 disp. att. c.p.c., comma 2; art. 111 Cost., L. n. 89 del 2001, art. 6, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5". Rappresentano i ricorrenti che, nel caso di specie, i vari procedimenti, introdotti e inizialmente trattati separatamente, erano stati riuniti dopo la trattazione di almeno due udienze, e che, pertanto, i diritti e gli onorari avrebbero dovuti essere liquidati in misura non inferiore ai minimi tabellari, per ogni singola causa e per le singole attività svolte fino al momento della loro riunione e che solo per le prestazioni successive all'avvenuta riunione avrebbe potuto essere liquidato un solo onorario con gli aumenti previsti a seconda del numero delle cause riunite. Ad avviso dei ricorrenti, il Giudice di Pace aveva liquidato, in favore di ciascuno di essi, per le spese di lite, importi inferiori a quanto dovuto, tenuto conto delle somme riconosciute e dell'attività svolta prima della riunione dei vari procedimenti, come indicato nelle note spese prodotte, e che il Tribunale, riformando sul punto la sentenza di primo grado, avrebbe, con motivazione apparente, incoerente e contraddittoria, liquidato globalmente e forfetariamente le spese del primo grado del giudizio, senza procedere - come ad avviso dei ricorrenti avrebbe dovuto - ad una liquidazione separata, non inferiore ai minimi tabellari, per ogni singola causa, per le singole attività svolte fino al momento della loro riunione, potendo procedere alla liquidazione di un solo onorario, con gli aumenti previsti per gli altri procedimenti a seconda del numero delle cause riunite, solo per le prestazioni successive all'avvenuta riunione. Sostengono i ricorrenti che il Tribunale, riformando la sentenza di primo grado, avrebbe liquidato arbitrariamente e forfetariamente e globalmente le spese dell'intero primo grado di giudizio, in misura inferiore a quanto dovuto, senza attenersi a quanto sopra evidenziato e in netto contrasto con il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti e degli onorari spettanti, il Giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sotto delle somme richieste ma è tenuto ad indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o che elimina, perché non dovute, in modo da consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe in relazione all'integrità dei minimi, incorrendo in mancanza la sentenza nel vizio di motivazione. 4. I ricorsi sopra indicati e i relativi motivi, che ben possono essere trattati unitariamente, prospettando essi le medesime censure, sono fondati nei termini appresso indicati. Ed invero il Tribunale, operando la liquidazione globale delle spese di lite dell'intero giudizio di primo grado ha violato il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 5, e non si è attenuto al principio, già affermato da questa Corte e dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, secondo cui in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147; v. anche Cass. 22 luglio 2009, n. 17095). 4

Parimenti fondata è anche la doglianza con cui si deduce l'errata liquidazione globale e immotivatamente riduttiva delle spese, dei diritti e degli onorali operata da Tribunale senza alcuna specifica motivazione da cui risulti la ragione della riduzione o della eliminazione delle voci indicate nelle note spese depositate. Ed invero questa Corte ha più volte affermato il principio, che va ora ulteriormente ribadito, secondo il quale, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe (Cass. 24 febbraio 2009, n. 4404; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23059; Cass., ord., 30 marzo 2011, n. 7293 del 30/03/2011; Cass. 8 agosto 2013, n. 18906). 5. I ricorsi devono, pertanto, essere accolti nei termini sopra precisati. La sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Gela, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai principi sopra richiamati e a quanto pure sopra evidenziato. P.Q.M. La Corte, pronunciando sui ricorsi, li accoglie; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Gela, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 luglio 2015. Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2015 *Il presente provvedimento è stato modificato nell aspetto grafico, con l eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy 5