Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.

Documenti analoghi
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Mercoledì, 24 dicembre 2008 AVVISO AGLI ABBONATI

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre Serie generale DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 6 novembre 2014

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dello Sviluppo Economico

PROT. n del 1 LUGLIO 2014

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 27 luglio 2012 AVVISO AL PUBBLICO

MODELLO DI DOMANDA (1) ED ALLEGATI

Sommario GURI , n. 48 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DELIBERA N. 134/13/CSP

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1;

Sommario GURI , n. 296 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

D.M. 18 marzo 2010 (1).

COMUNE DI REGGIO NELL EMILIA DIREZIONE GENERALE GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

DOCUMENTI OCCORRENTI PER L ISCRIZIONE ALL ALBO PROFESSIONALE

DELIBERA N. 255/11/CONS CLASSIFICAZIONE DEI DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE L AUTORITA

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale

SOMMARIO PA R T E PR I MA Roma - Mercoled ', 21 maggio 2008 Anno 149º Numero 118 SI PUBBLICA TUTTI IGIORNINONFESTIVI

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.

(Art. 28 L.R n. 29 art. 13 legge n. 394) IL DIRETTORE DELLA RISERVA NATURALE

COMUNE DI PRESEGLIE Provincia di Brescia

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 17 ) Delibera N.371 del DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 dicembre 2011 AVVISO AL PUBBLICO

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Martedì, 24 maggio 2011 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici

A relazione dell'assessore De Santis: Visto:

16,00. Alla Provincia di Ravenna Albo Autotrasportatori Via della Lirica, RAVENNA

Serie Generale n. 221 del

Disposizione di tenore analogo è contenuta nell art. 3 ter del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i..

Articolo 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91 ISTANZA

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO

ALLEGATO 3 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TUTELA DELLA TRASPARENZA 2016/2018 DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI SIENA

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

COMUNE DI FONTANELLATO

/10/2008 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 1311

AUTORIZZAZIONE SEGNALAZIONE

COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO PROVINCIA DI LECCO

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2014.

CITTÀ DI VENTIMIGLIA (PROVINCIA DI IMPERIA)

RICHIESTA DI AMMISSIONE A CORSO DI RIQUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 300 H CON INTERA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEL PARTECIPANTE

S E G N A L A ai fini della prosecuzione dell attività

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2015.

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 31 dicembre 2012 AVVISO AGLI ABBONATI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 16 MAGGIO 2016

COD. PRATICA: Regione Umbria. Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 152 DEL 25/02/2008

Mod. SCIA adeguato alla L.122/2010 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA

C I T T À D I S U S A

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(articolo 1, comma 1)

DELLA REGIONE SICILIANA

MINISTERO DELL'INTERNO

CONSORZIATO DEL (2) DICHIARA. 1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:

FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO DETERMINAZIONE. Estensore MASTELLARI GIULIANO. Responsabile del procedimento VILLANI GIULIANA

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL ENERGIA

ISCRIZIONE DI MINORE

F O R M A T O E U R O P E O

COMUNE DI BALZOLA Provincia di Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2000, n. 442

Radiazione del sig. Federico Viale dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Sistema Qualità certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008

INFORMAZIONI E DOCUMENTI NECESSARI AI CITTADINI STRANIERI PER L ISCRIZIONE AL COLLEGIO IPASVI RIMINI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 11 luglio 2012 AVVISO AL PUBBLICO

ALLEGATO A FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO O DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO. Ditta. Residenza o domicilio Comune Via n.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA SPEZIA

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLO PROFESSIONALE CONSEGUITO IN PAESE EXTRA-COMUNITARIO

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2015.

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

NAIC8CS00C - REGISTRO PROTOCOLLO /02/ B32 PON - U

Esenzione dall IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 settembre 2011 AVVISO AL PUBBLICO

AUTOCERTIFICAZIONE DELLO/A STUDENTE (D.P.R. n.445 del 28 Dicembre 2000 art.46 e successive modificazioni).... Cognome e nome

PROTOCOLLO D INTESA. Alternanza Scuola lavoro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina

COMUNE DI CASOLI PROVINCIA DI CHIETI PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL N.23

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 182 /2015

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

COMUNE DI TEGLIO VENETO Provincia di Venezia


RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007

COMUNE DI PADOVA QUARTIERE N. 4 SUD/EST

S E R I E G E N E R A L E

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL TIROCINIO (da compilare a macchina o in stampatello)

Trattato di Amsterdam (1997)

DECRETO DEL DIRETTORE

Protocollo come da segnatura allegata Firenze, 15 giugno Avviso di selezione

Requisiti per l insegnamento di Italiano L2 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca nella Provincia Autonoma di Bolzano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Martedì, 19 marzo 2013 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

La trasmissione del documento

COMUNITA MONTANA DI VALLE CAMONICA

Provincia di Carbonia Iglesias

Attività di ESTETISTA

AREA DI STAFF 1 GIURIDICO - ISTITUZIONALE SERVIZIO PROMOZIONE DELLE IDENTITA'

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività. Prime istruzioni.

Prot. n. Bergamo, 10 ottobre 2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDICE

Transcript:

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PA RTE PRIM A DELLA REPUBBLICA ITALIANA Roma - Venerdì, 14 agosto 2009 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70-00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10-00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 N. 146 MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.

SOMMARIO MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 8 giugno 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Mutu Raluca, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. Pag. 1 DECRETO 8 giugno 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Cernaianu Claudia Catalina, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere...... DECRETO 8 giugno 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Cebotar Tatiana, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 8 giugno 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Chiritoiu Doinita, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 8 giugno 2009. Riconoscimento, al sig. Stoica Nicusor Cristian, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere............. DECRETO 8 giugno 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Apostu Geanina Penelopa di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere........... DECRETO 22 giugno 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Lozano Rios Teodora, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere............. DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Tatiana Miron, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Magdalena Milcheva Drenkova, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di fi sioterapista.... DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Priscila Alves Dos Santos, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di fi sioterapista........... DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Dancianu Mihaela, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Dumitrescu Vlad, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere........................ DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Burcea Claudia Iuliana, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.............» 2» 3» 4» 5» 6» 7» 8» 9» 10» 11» 12» 13 III

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Andrei Elena Loredana, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere............. Pag. 14 DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Popescu Vasile Laurentiu, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere............. DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Teodorescu Cristina Marilena, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere...... DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Balarau Sanda, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Ureche Viorica, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Hasan Daniel Ioan, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Lupu Alina, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere........................ DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Benghea Alexandru Raul, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere............. DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Mincu Bogdan Stefanel, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Buzea Laurentiu, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere........................ DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Dumbrava Elisabeta Gabriela, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.... DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Pedro Ignacio Brun Murillo, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere............. DECRETO 14 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. George Sijo, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere........................ DECRETO 14 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Joseph Justin, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere........................ DECRETO 14 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Nalini Sajini, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 14 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Irudayaraj Vijaya Santhi, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere............. DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Vellampoyikayil Dinil Sanil, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere............. DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Rincy, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Baby Neenu, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere..................» 15» 16» 17» 18» 19» 20» 21» 22» 23» 24» 25» 26» 27» 29» 31» 33» 35» 37 IV

DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Sunny Suby, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere........................ Pag. 39 DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Thlijeni Soufi ane, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Jayamol George, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Halder Cicilia, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Augustine Minimol, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere............. DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Ezeala Bernardine Chikamnele, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere...... DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Kakkacheril Sreedharan Sumesh, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere...... DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Papava Maria, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Aparna Rani Biswas, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere............. DECRETO 16 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Johney Nisha, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 16 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra George Bency, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 16 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Jebali Said, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere........................ DECRETO 16 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Thomas Renil, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere........................ DECRETO 16 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Tisha Maria Joy, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 16 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Manju, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 16 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Touati Saoussen, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 16 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Varghese Saneeshmon, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.................. DECRETO 16 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Boughaba Walid, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere..................» 41» 42» 44» 45» 47» 49» 51» 52» 53» 55» 57» 59» 61» 63» 65» 67» 69 V

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 8 giugno 2009. MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Riconoscimento, alla sig.ra Mutu Raluca, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mutu Raluca, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato Grigore Ghica Voda di Iasi nell anno 2005, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato Grigore Ghica Voda di Iasi nell anno 2005 dalla sig.ra Mutu Raluca, nata a Iasi il giorno 17/06/1983 riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Mutu Raluca è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2009 09A08860 1

DECRETO 8 giugno 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Cernaianu Claudia Catalina, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cernaianu Claudia Catalina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Charles Laugier di Craiova nell anno 2008, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Charles Laugier di Craiova nell anno 2008 dalla sig.ra Cernaianu Claudia Catalina, nata a Craiova il giorno 18/02/1984 riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Cernaianu Claudia Catalina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2009 09A08861 2

DECRETO 8 giugno 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Cebotar Tatiana, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cebotar Tatiana, cittadina moldava, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologica Sanitaria Dr. Luca di Braila nell anno 2000, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologica Sanitaria Dr. Luca di Braila nell anno 2000 dalla sig.ra Cebotar Tatiana, nata a Stefan Voda (Moldavia) il giorno 24/09/1980 riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra Cebotar Tatiana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2009 09A08862 3

DECRETO 8 giugno 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Chiritoiu Doinita, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Chiritoiu Doinita, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Pedagogica, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell anno 2008, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Pedagogica, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell anno 2008 dalla sig.ra Chiritoiu Doinita, nata a Iasi (Romania) il giorno 16/09/1971, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Choritoiu Doinita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2009 09A08863 4

DECRETO 8 giugno 2009. Riconoscimento, al sig. Stoica Nicusor Cristian, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Stoica Nicusor Cristian, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Christiana di Braila nell anno 1999, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Christiana di Braila nell anno 1999 dal sig. Stoica Nicusor Cristian, nato a Braila il giorno 10/02/1968 riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 Il sig. Stoica Nicusor Cristian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2009 09A08864 5

DECRETO 8 giugno 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Apostu Geanina Penelopa di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Podasca Geanina Penelopa, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Galati nell anno 2001, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; RILEVATO che la signora Podasca Geanina Penelopa ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Apostu: CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Galati nell anno 2001 dalla sig.ra Apostu Geanina Penelopa, coniugata Podasca, nata a Tudor Vladimirescu (Romania) il giorno 19/07/1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Podasca Geanina Penelopa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2009 09A08865 6

DECRETO 22 giugno 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Lozano Rios Teodora, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra LOZANO RIOS TEODORA ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Peru, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell art. 16 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni DECRETA ART.1 1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell anno 2005 presso la Universidad Catolica de Santa Maria di Arequipa (Peru ) dalla Sig.ra LOZANO RIOS TEODORA, nata a San Martin (Perù) il giorno 08/07/1968, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART.2 1. La Sig.ra LOZANO RIOS TEODORA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2. Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 22 giugno 2009 09A08866 7

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Tatiana Miron, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alla Comunità europea ed in particolare l articolo 1, comma 1,3 e 4 e l allegato B; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tatiana MIRON, cittadina portoghese, chiede il riconoscimento del titolo " Licenciatura em Enfermagem " al fine dell esercizio in Italia dell attività professionale di "Infermiere"; CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Portogallo con quella esercitata in Italia dall Infermiere; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione; RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; DECRETA Art. 1 Il titolo Licenciatura em Enfermagem, conseguito il 13 novembre 2006 presso la Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Portalegre con sede in Portalegre (Portogallo), dalla sig.ra Tatiana MIRON, nata a Staseni (Moldavia) il giorno 18 aprile 1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra Tatiana MIRON è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08867 Roma, 9 luglio 2009 8

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Magdalena Milcheva Drenkova, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di fisioterapista. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alla Comunità europea ed in particolare l articolo 1, comma 1,3 e 4 e l allegato B; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Magdalena Milcheva DRENKOVA, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo " Diploma za vishe obrazovanie - chinesiterapeuta" rilasciato nell anno 2005 presso l Accademia Nazionale dello Sport Vasil Levski di Sofia (Bulgaria), al fine dell esercizio in Italia dell attività professione di "Fisioterapista"; CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione; RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; DECRETA: il titolo " Diploma za vishe obrazovanie chinesiterapeuta, rilasciato nell anno 2005 presso l Accademia Nazionale dello Sport Vasil Levski di Sofia (Bulgaria) dalla sig.ra Magdalena Milcheva DRENKOVA, nata a Sofia (Bulgaria) il 9 dicembre 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l esercizio in Italia dell attività professionale di Fisioterapista (D.M. 741/94). Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08868 Roma, 9 luglio 2009 9

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Priscila Alves Dos Santos, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di fisioterapista. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTA la domanda con la quale la sig.ra Priscila ALVES DOS SANTOS ha chiesto il riconoscimento del titolo Bacharel em Fisioterapia conseguito in Brasile, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Fisioterapista; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni DECRETA 1. Il titolo Bacharel em Fisioterapia conseguito nell anno 2006 dalla Universidade Anhembi Morumbi con sede a San Paolo (Brasile), alla sig.ra Priscila ALVES DOS SANTOS, nata a San Paolo (Brasile) il 22 febbraio 1979, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (D.M. 741/94). 2. La sig.ra Priscila ALVES DOS SANTOS è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d ingresso di cui all articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 09A08869 Roma, 9 luglio 2009 10

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Dancianu Mihaela, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dancianu Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell anno 2004, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell anno 2004 dalla sig.ra Dancianu Mihaela nata a Iasi (Romania) il giorno 03/12/1973, é riconosciuto quale titolo abilitante per, l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Dancianu Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2009 09A08870 11

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Dumitrescu Vlad, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Dumitrescu Vlad, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell anno 2005, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell anno 2005 dal sig. Dumitrescu Vlad, nato a Ploiesti (Romania) il giorno 31/03/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 Il sig. Dumitrescu Vlad è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2009 09A08871 12

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Burcea Claudia Iuliana, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Burcea Claudia Iuliana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Giurgiu nell anno 2000, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Giurgiu nell anno 2000 dalla sig.ra Burcea Claudia Iuliana, nata a Moldova Noua (Romania) il giorno 21/10/1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Burcea Claudia Iuliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2009 09A08872 13

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Andrei Elena Loredana, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Andrei Elena Loredana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Thoma Ionescu di Ploiesti nell anno 2000, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Thoma Ionescu di Ploiesti nell anno 2000 dalla sig.ra Andrei Elena Loredana, nata a Ploiesti (Romania) il giorno 13/09/1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Andrei Elena Loredana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2009 09A08873 14

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Popescu Vasile Laurentiu, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Popescu Vasile Laurentiu, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell anno 2007, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell anno 2007 dal sig. Popescu Vasile Laurentiu, nato a Ploiesti (Romania) il giorno 28/03/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 Il sig. Popescu Vasile Laurentiu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2009 09A08874 15

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Teodorescu Cristina Marilena, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Teodorescu Cristina Marilena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell anno 2008, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell anno 2008 dalla sig.ra Teodorescu Cristina Marilena, nata a Slatina (Romania) il giorno 17/12/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Teodorescu Cristina Marilena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2009 09A08875 16

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Balarau Sanda, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Balarau Sanda, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell anno 2008, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell anno 2008 dalla sig.ra Balarau Sanda, nata a Dragonesti - Olt (Romania) il giorno 02/04/1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Balarau Sanda è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2009 09A08876 17

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Ureche Viorica, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Paduraru Viorica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Medicala, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Dr. Tr. Severin nell anno 1997, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; RILEVATO che la signora Paduraru Viorica ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Ureche: CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Medicala, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Dr. Tr. Severin nell anno 1997 dalla sig.ra Ureche Viorica, coniugata Paduraru Viorica nata a Bicles (Romania) il giorno 04/12/1970, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Paduraru Viorica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2009 09A08877 18

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Hasan Daniel Ioan, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Hasan Daniel Ioan, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Logos di Timisoara nell anno 2001, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Logos di Timisoara nell anno 2001 dal sig. Hasan Daniel Ioan, nato a Timisoara (Romania) il giorno 18/03/1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 Il sig. Hasan Daniel Ioan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2009 09A08878 19

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Lupu Alina, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Peticà Alina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso il Collegio Universitario di Medicina Dunarea de Jos di Galati nell anno 2006, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; RILEVATO che la signora Peticà Alina ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Lupu CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso il Collegio Universitario Dunarea de Jos di Galati nell anno 2006 dalla sig.ra Lupu Alina, coniugata Peticà Alina nata a Galati (Romania) il giorno 19/11/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Peticà Alina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2009 09A08879 20

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Benghea Alexandru Raul, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Benghea Alexandru Raul, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slobozia nell anno 2008, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slobozia nell anno 2008 dal sig. Benghea Alexandru Raul, nato a Slobozia (Romania) il giorno 04/04/1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 Il sig. Benghea Alexandru Raul è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2009 09A08880 21

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Mincu Bogdan Stefanel, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Mincu Bogdan Stefanel, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario Ana Aslan di Braila nell anno 2008, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario Ana Aslan di Braila nell anno 2008 dal sig. Mincu Bogdan Stefanel, nato a Braila (Romania) il giorno 17/10/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 Il sig. Mincu Bogdan Stefanel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2009 09A08881 22

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Buzea Laurentiu, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Buzea Laurentiu, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologica Sanitaria Dr. Luca di Braila nell anno 2006, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologica Sanitaria Dr. Luca di Braila nell anno 2006 dal sig. Buzea Laurentiu, nato a Braila (Romania) il giorno 25/08/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 Il sig. Buzea Laurentiu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2009 09A08882 23

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Dumbrava Elisabeta Gabriela, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dumbrava Loluta Elisabeta Gabriela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell anno 2002, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; RILEVATO che la signora Dumbrava Elisabeta Gabriela ha conseguito il titolo con il cognome da coniugata: Loluta CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell anno 2002 dalla sig.ra Loluta Elisabeta Gabriela, nubile Dumbrava Elisabeta Gabriela nata a Cimpulung Moldovenese (Romania) il giorno 26/08/1970, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Dumbrava Loluta Elisabeta Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2009 09A08883 24

DECRETO 9 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Pedro Ignacio Brun Murillo, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alla Comunità europea ed in particolare l articolo 1, comma 1,3 e 4 e l allegato B; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Pedro Ignacio BRUN MURILLO, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo " Diplomado en Enfermeria" al fine dell esercizio in Italia dell attività professionale di "Infermiere"; CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall Infermiere; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione; RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; DECRETA Art. 1 Il titolo Diplomado en Enfermeria, rilasciato nell anno 2008 presso la Universidad de Cantabria con sede a Santander (Spagna), al sig. Pedro Ignacio BRUN MURILLO, nato a Badajoz (Spagna) il giorno 8 marzo 1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 Il sig. Pedro Ignacio BRUN MURILLO è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08884 Roma, 9 luglio 2009 25

DECRETO 14 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. George Sijo, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale il Sig. GEORGE SIJO ha chiesto il riconoscimento del titolo di Genaral Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessato; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2006 presso la Gayathri School of Nursing di Bangalore (India) dal Sig GEORGE SIJO, nato a Veliyannoor-Kerala. (India) il giorno 10.04.1984, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART. 2 1. Il Sig. GEORGE SIJO è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 2009 09A08885 26

DECRETO 14 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Joseph Justin, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig. JOSEPH JUSTIN ha chiesto il riconoscimento del titolo di Bachelor of Science in Nursing Basic conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessato; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di Bachelor of Science in Nursing Basic conseguito nell anno 2005 presso la Rajiv Gandhi University of Health Sciences di Bangalore (India) dal Sig. JOSEPH JUSTIN, nato a Vadakkumcherry-Kerala (India) il giorno 19.03.1984, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 27

ART. 2 1. Il Sig..JOSEPH JUSTIN è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08886 Roma, 14 luglio 2009 28

DECRETO 14 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Nalini Sajini, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra NALINI SAJINI ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2005 presso la Maaruti School of Nursing di Bangalore (India) dalla Sig.ra NALINI SAJINI, nata a Pandalam-Kerala (India) il giorno 30.05.1984, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 29

ART. 2 1. La Sig.ra NALINI SAJINI è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08887 Roma, 14 luglio 2009 30

DECRETO 14 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Irudayaraj Vijaya Santhi, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra IRUDAYARAJ VIJAYA SANTHI ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2005 presso la School of Nursing, Child Jesus Hospital di Thiruchirapalli (India) dalla Sig.ra IRUDAYARAJ VIJAYA SANTHI, nata a Tirunelveli (India) il giorno 4.07.1985, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 31

ART. 2 1. La Sig.ra IRUDAYARAJ VIJAYA SANTHI è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08888 Roma, 14 luglio 2009 32

DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Vellampoyikayil Dinil Sanil, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale il Sig.VELLAMPOYIKAYIL DINIL SANIL ha chiesto il riconoscimento del titolo di Genaral Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessato; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2005 presso la Sowkhya Institute of Nursing di Byndoor (India) dal Sig VELLAMPOYIKAYIL DINIL SANIL, nato a Nooramthode-Kozhikkode (India) il giorno 14.05.1981, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 33

ART. 2 1. Il Sig. VELLAMPOYIKAYIL DINIL SANIL è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08889 Roma, 15 luglio 2009 34

DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Rincy, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra SEBASTIAN RINCY ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 1999 presso la Archana School of Nursing di Hyderabad (India) dalla Sig.ra SEBASTIAN RINCY, nata a Kalathoor-Kerala (India) il giorno 16.12.1976, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 35

ART. 2 1. La Sig.ra SEBASTIAN RINCY è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08890 Roma, 15 luglio 2009 36

DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Baby Neenu, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra BABY NEENU ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il D.M. 18 giugno 2002, Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni; VISTA l istruttoria compiuta dalla Regione Liguria; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2007 presso la School of Nursing, Lourdes Hospital, Kochi di Ernakulam (India) dalla Sig.ra BABY NEENU, nata a Kothamangalam-Kerala (India) il giorno 31.03.1986, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 37

ART. 2 1. La Sig.ra BABY NEENU è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08891 Roma, 15 luglio 2009 38

DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Sunny Suby, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra SUNNY SUBY ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2007 presso la M.B.A. Institute of Nursing di Bangalore (India) dalla Sig.ra SUNNY SUBY, nata a Arpookara-Kerala (India) il giorno 09.01.1987, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 39

ART. 2 1. La Sig.ra SUNNY SUBY è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08892 Roma, 15 luglio 2009 40

DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Thlijeni Soufiane, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la domanda con la quale il Sig THLIJENI SOUFIANE ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319; VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/9907 del 16 marzo 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di Infermiere, ai sensi dell art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R.n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2005; CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il Sig THLIJENI SOUFIANE si sia iscritto all albo professionale; VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal Sig THLIJENI SOUFIANE in data 3 aprile 2009; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 ; RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; DECRETA 1. Il titolo di Infermiere conseguito nell anno 2003, presso la Scuola Professionale della Sanità di Kairouan (Tunisia) dal Sig. THLIJENI SOUFIANE nato a Kairouan (Tunisia) il giorno 12.06.1980, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 2. Il Sig THLIJENI SOUFIANE è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto, ai sensi dell art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2009 09A08894 41

DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Jayamol George, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra JAYAMOL GEORGE ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2006 presso la Muralikrishna School of Nursing di Nellore (India) dalla Sig.ra JAYAMOL GEORGE, nata a Pangada-Kerala (India) il giorno 17.06.1978, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 42

ART. 2 1. La Sig.ra JAYAMOL GEORGE è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08895 Roma, 15 luglio 2009 43

DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Halder Cicilia, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la domanda con la quale la Sigra HALDER CICILIA ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in Bangladesh ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319; VISTO il decreto dirigenziale DIGIRUPS/IV/12725 del 5 aprile 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di Infermiere, ai sensi dell art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R.n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004; CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra HALDER CICILIA si sia iscritto all albo professionale; VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra HALDER CICILIA in data 26 marzo 2009; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 ; RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; DECRETA 1. Il titolo di Infermiere conseguito nell anno 1990, presso il Bangladesh Nursing Council di Dhaka (Bangladesh), dalla Sigra HALDER CICILIA nata a Gopalgonj (Bangladesh) il giorno 03.01.1971, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 2. La Sigra HALDER CICILIA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto, ai sensi dell art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2009 09A08896 44

DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Augustine Minimol, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra AUGUSTINE MINIMOL ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; VISTO il D.M. 18 giugno 2002, Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni; VISTA l istruttoria compiuta dalla Regione Campania; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2001 presso la Maaruti School of Nursing di Bangalore (India) dalla Sig.ra AUGUSTINE MINIMOL, nata a Kanchiyar-Kerala (India) il giorno 31.05.1976, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 45

ART. 2 1. La Sig.ra AUGUSTINE MINIMOL è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2009 09A08897 46

DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Ezeala Bernardine Chikamnele, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra EZEALA BERNARDINE CHIKAMNELE ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in Nigeria, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di Infermiere conseguito nell anno 1985 presso la Scuola per Infermieri di Afikpo (Nigeria) dalla Sig.ra EZEALA BERNARDINE CHIKAMNELE, nata a Umuode in Ehime Mbano-Imo (Nigeria) il giorno 30.12.1957 è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 47

ART. 2 1. La Sig.ra EZEALA BERNARDINE CHIKAMNELE è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08898 Roma, 15 luglio 2009 48

DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Kakkacheril Sreedharan Sumesh, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale il Sig.KAKKACHERIL SREEDHARAN SUMESH ha chiesto il riconoscimento del titolo di Genaral Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessato; VISTO il D.M. 18 giugno 2002, Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni; VISTA l istruttoria compiuta dalla Regione Liguria: CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2006 presso la S.M.T. Vasantha School of Nursing di Gulbarga (India) dal Sig KAKKACHERIL SREEDHARAN SUMESH, nato a Muttuchira-Kerala (India) il giorno 30.03.1978, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere 49

ART. 2 1. Il Sig. KAKKACHERIL SREEDHARAN SUMESH è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08899 Roma, 15 luglio 2009 50

DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Papava Maria, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Papava Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Medicala conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell anno 1995, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Medicala, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell anno 1995 dalla sig.ra Papava Maria, nata a Podeni (Romania) il giorno 03/09/1958, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Papava Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2009 09A08900 51

DECRETO 15 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Aparna Rani Biswas, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTA la domanda con la quale la Sigra APARNA RANI BISWAS ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in Bangladesh, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319; VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/12733 del 05 aprile 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di Infermiere, ai sensi dell art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R.n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004; CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra APARNA RANI BISWAS si sia iscritto all albo professionale; VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra APARNA RANI BISWAS in data 26 marzo 2009; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 ; RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; DECRETA 1. Il titolo di Infermiere conseguito nell anno 1990, presso il Bangladesh Nursing Council di Dhaka (Bangladesh) dalla Sig.ra APARNA RANI BISWAS nata a Pirojpur (Bangladesh) il giorno 01.03.1970, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 2. La Sigra APARNA RANI BISWAS è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto, ai sensi dell art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2009 09A08893 52

DECRETO 16 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Johney Nisha, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra JOHNEY NISHA ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2005 presso la School of Nursing, Kasaragod Institute of Medical Sciences, Ashwini Nagar di Kasaragod (India) dalla Sig.ra JOHNEY NISHA, nata a Kallody-Kerala. (India) il giorno 28.02.1984, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 53

ART. 2 1. La Sig.ra JOHNEY NISHA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08901 Roma, 16 luglio 2009 54

DECRETO 16 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra George Bency, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra GEORGE BENCY ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2004 presso la Aruna School of Nursing di Tumkur (India) dalla Sig.ra GEORGE BENCY, nata a Taliparamba-Kerala. (India) il giorno 20.11.1983, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 55

ART. 2 1. La Sig.ra GEORGE BENCY è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08902 Roma, 16 luglio 2009 56

DECRETO 16 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Jebali Said, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale il Sig. JEBALI SAID ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessato; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di Infermiere conseguito nell anno 2005 presso la Scuola di Scienze Infermieristiche di Le Kef (Tunisia) dal Sig. JEBALI SAID, nato a Sbeitla-Gov.di Kasserine (Tunisia) il giorno 09.04.1977 è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 57

ART. 2 1. Il Sig. JEBALI SAID è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08903 Roma, 16 luglio 2009 58

DECRETO 16 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Thomas Renil, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale il Sig.THOMAS RENIL ha chiesto il riconoscimento del titolo di Genaral Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessato; VISTO il D.M. 18 giugno 2002, Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni; VISTA l istruttoria compiuta dall Istituto Regionale Lombardo: CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2007 presso la Viswabharathi Institute of Nursing Sciences, Mysore di Karnataka (India) dal Sig THOMAS RENIL, nato a Perikkalloor-Kerala (India) il giorno 28.07.1978, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere 59

ART. 2 1. Il Sig. THOMAS RENIL è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08904 Roma, 16 luglio 2009 60

DECRETO 16 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Tisha Maria Joy, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra TISHA MARIA JOY ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2005 presso la C.S.I. Holdsworth Memorial Hospital di Mysore (India) dalla Sig.ra TISHA MARIA JOY, nata a Kottayam- Kerala. (India) il giorno 05.08.1983, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 61

ART. 2 1. La Sig.ra TISHA MARIA JOY è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08905 Roma, 16 luglio 2009 62

DECRETO 16 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Manju, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra THOMAS MANJU ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di Infermiere conseguito nell anno 2000 presso la School of Nursing, Marian Medical Centre, Pallai di Kottayam (.India) dalla Sig.ra THOMAS MANJU, nata a Amboori.- Kerala. (India) il giorno 15.05.1979, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 63

ART. 2 1. La Sig.ra THOMAS MANJU è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08906 Roma, 16 luglio 2009 64

DECRETO 16 luglio 2009. Riconoscimento, alla sig.ra Touati Saoussen, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sigra TOUATI SAOUSSEN ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il D.M. 18 giugno 2002, Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni; VISTA l istruttoria compiuta dalla Provincia Autonoma di Trento; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessato; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di Infermiere conseguito nell anno 2004 presso la Scuola di Scienze Infermieristiche di Beja (Tunisia) dalla Sigra TOUATI SAOUSSEN, nata a Medjez el Bab (Tunisia) il giorno 09.01.1982, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 65

ART. 2 1. La Sigra. TOUATI SAOUSSEN è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08907 Roma, 16 luglio 2009 66

DECRETO 16 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Varghese Saneeshmon, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale il Sig.VARGHESE SANEESHMON ha chiesto il riconoscimento del titolo di Genaral Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessato; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2007 presso la Sarvodaya School of Nursing di Bangalore (India) dal Sig VARGHESE SANEESHMON, nato a Kattappana-Kerala. (India) il giorno 08.03.1984, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 67

ART. 2 1. Il Sig. VARGHESE SANEESHMON è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08908 Roma, 16 luglio 2009 68

DECRETO 16 luglio 2009. Riconoscimento, al sig. Boughaba Walid, di titolo di studio estero, abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale il Sig. BOUGHABA WALID ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessato; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART. 1 1. Il titolo di Infermiere conseguito nell anno 2004 presso l Istituto Privato per Infermieri di Sousse (India) dal Sig. BOUGHABA WALID, nata a Kairouan-Kerala. (India) il giorno 20.02.1978, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 69

ART. 2 1. Il Sig. BOUGHABA WALID è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A08909 Roma, 16 luglio 2009 ITALO ORMANNI, direttore ALFONSO ANDRIANI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (G903117/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. 70

MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell Istituto sono in vendita al pubblico: presso l Agenzia dell Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10-06 85082147; presso le librerie concessionarie riportate nell elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina). L Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fi no ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici Piazza Verdi 10, 00198 Roma fax: 06-8508-4117 e-mail: editoriale@ipzs.it avendo cura di specifi care nell ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Tipo A Tipo A1 Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F Tipo F1 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*) GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione 132,57) (di cui spese di spedizione 66,28) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93) (di cui spese di spedizione 191,46) Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 264,45) (di cui spese di spedizione 132,22) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale 438,00 239,00 309,00 167,00 68,00 43,00 168,00 91,00 65,00 40,00 167,00 90,00 819,00 431,00 682,00 357,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009. Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico I.V.A. 4% a carico dell Editore 1,00 1,00 1,50 1,00 1,00 6,00 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI (di cui spese di spedizione 127,00) (di cui spese di spedizione 73,00) GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 39,40) (di cui spese di spedizione 20,60) - annuale - semestrale - annuale - semestrale 295,00 162,00 85,00 53,00 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 20% inclusa RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 4% a carico dell Editore 1,00 18,00 190,00 180,50 Per l estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO ABBONAMENTI UFFICI STATALI Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento * tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410301090814* 5,00