CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE UBICATO IN LOCALITA AL PRATO L anno duemilacinque, il giorno venticinque del mese di agosto, alle ore 08.30, in Chiavenna, nella residenza municipale di piazza Bertacchi 2, TRA il comune di Chiavenna (CF: 00115790149), rappresentato da Salomoni Adriano, nato a Villa di Chiavenna il 08/11/1948, responsabile dell Area amministrativa del comune di Chiavenna, come da decreto sindacale n. 1484/1.6 del 01.02.2005, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome e per conto dell Amministrazione Comunale che rappresenta, e l Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Pattinatori Chiavenna (CF:90000130147) con sede a Chiavenna in Via D.P. Cerfoglia n. 4, nella persona del suo legale rappresentante Molinetti Silvano, nato a Chiavenna il 01/11/1954; PREMESSO CHE il comune di Chiavenna è proprietario del Centro polisportivo comunale ubicato in località al Prato, Centro dotato di accesso carrabile dalla via privata don Peppino Cerfoglia, quale risulta dalla planimetria allegata alla presente convenzione; CHE detto Centro si compone, oltre che di quanto elencato nell art. 1 del vigente regolamento comunale per il suo uso, approvato con deliberazione del consiglio comunale 233/84, anche di due campi coperti per il tennis; CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 38, in data 17.6.2005, sono stati approvati i criteri per l individuazione dei soggetti affidatari di impianti sportivi comunali; CHE con deliberazione della Giunta comunale 160/2005 è stato approvato il testo della presente convenzione; CHE con determinazione 229, in data 18/08/2005, del responsabile dell Area amministrativa è stata affidata all Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Pattinatori Chiavenna con sede in Via D.P. Cerfoglia n. 4 a Chiavenna (P.I. 90000130147) la gestione del Centro polisportivo sopra indicato per il periodo 01/09/2005-01/09/2010 TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO tra i nominati Salomoni Adriano e Molinetti Silvano si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - Richiami 1.1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - Oggetto e scopo della convenzione 2.1 - Il comune di Chiavenna affida alla citata Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Pattinatori Chiavenna con sede in Via D.P. Cerfoglia n. 4 a Chiavenna (P.I. 90000130147), di seguito denominato anche affidatario, che dichiara di accettare, come formalmente accetta con la presente convenzione, la gestione del Centro polisportivo in premessa citato, appresso denominato anche Centro o struttura, ubicato in Chiavenna, con accesso carrabile dalla via privata don Peppino Cerfoglia, costituito, come risulta dall allegata planimetria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, da: a) terreno di pertinenza; b) locale piscina dotato di vasca di misura mt. 10 x 25 di altezza media mt. 1.40 e vasca da mt. 8 x 6; c) impianto coperto di pattinaggio artificiale e relativa tribuna, impianto destinato ad ospitare, nei mesi non freddi, altre attività sportive, culturali o ricreative; d) locali adibiti a spogliatoio piscina, tennis, pattinaggio; e) locali adibiti ad ufficio ed infermeria; f) locali adibiti a Bar; g) locali adibiti a centrale termica ed impianti della piscina coperta e del pattinaggio; h) n. 2 campi da tennis coperti; i) attrezzature mobili in dotazione ai suddetti impianti, quali risultano dall inventario allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 2.2 Salvo quanto previsto dal successivo art. 8, nessun compenso o corrispettivo è dovuto dall affidatario al comune per la gestione della struttura. 2.3 Con la presente convenzione ci si prefigge: - favorire al massimo l utilizzo della struttura; - raggiungere il pareggio della gestione del Centro. Art. 3 - Durata 3.1 - Il periodo di durata della presente convenzione è stabilito in anni cinque, a decorrere dal 01/09/2005. Art. 4 - Divieto di subaffidamento o di cessione 4.1 - E fatto divieto all affidatario di subaffidare o cedere anche parzialmente la gestione ad altri soggetti. Può, però, a sua volta affidare a terzi la gestione del bar esistente nel Centro, nonché il servizio di noleggio di attrezzature sportive.
Art. 5 - Destinazione della struttura 5.1 - La struttura è destinata a soddisfare esigenze sportive, didattiche, sociali e culturali; pertanto essa viene utilizzata, oltre che da sportivi, anche: 1) da scuole, da associazioni e da cittadini interessati a iniziative di cura e riabilitazione o ad attività didattiche, culturali o ricreative; 2) da associazioni e società sportive, per lo svolgimento attività anche agonistiche. 5.2 - Gli impianti sportivi della struttura sono liberamente accessibili da tutti, nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare di quelle contenute nel vigente regolamento comunale per l uso del Centro, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 233/84, che, allegato in copia, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 5.3 - Per le associazioni o le società sportive i cui associati svolgono attività sportiva agonistica in piscina o su ghiaccio, è riservato l'uso gratuito dei relativi impianti, in orari da definirsi da parte dell affidatario. 5.4 - L affidatario ha facoltà di organizzare o gestire nel Centro, direttamente o tramite altri soggetti: - attività sportive o corsi di avvicinamento allo sport o di specializzazione sportiva, anche rivolti alle scuole; - pubblici spettacoli o manifestazioni aperte al pubblico. Art. 6 - Oneri dell affidatario 6.1 - Fatto salvo quanto stabilito nel successivo articolo 8, sono a carico dell affidatario tutte le spese per il corretto funzionamento ed utilizzo degli impianti e quindi anche le spese per il personale addetto agli impianti, per responsabilità per danni agli utenti, per il riscaldamento, per la fornitura e la depurazione delle acque della piscina, per le forniture di energia elettrica, per i telefoni e, in genere, per l'ordinaria amministrazione e manutenzione del Centro, intendendosi per tali quelle conseguenti ad interventi atti a garantire la completa efficienza e funzionalità degli impianti, delle attrezzature e delle opere in gestione. 6.2 - L affidatario ha, pertanto, anche l onere di mantenere in perfetta efficienza gli impianti del Centro polisportivo e deve aver cura che gli utenti mantengano comportamenti irreprensibili, civilmente e moralmente, al fine di creare un ambiente favorevole alle pratiche sportive, secondo quanto stabilito nel vigente regolamento comunale in materia. 6.3 - L affidatario deve gestire la struttura: - sotto la piena osservanza delle norme e condizioni dettate e risultanti dalla presente convenzione e dai suoi allegati, nonché dalla sua offerta tecnico-gestionale depositata agli atti; - nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia.
6.4 - L affidatario provvede a: - a svolgere corsi di nuoto, con propri collaboratori tecnici, per gli alunni delle scuole elementari e medie dei comuni della Valchiavenna; - a favorire ogni iniziativa promossa dal comune di Chiavenna all interno della struttura per gli scopi elencati nel comma 1 del precedente articolo 5; - assicurare l apertura del Centro secondo il calendario e gli orari preventivamente concordati con il comune di Chiavenna; - presentare al comune, prima dell avvio di ogni suo esercizio annuale, dettagliato programma delle attività previste per i dodici mesi successivi, completo del calendario e degli orari di apertura della struttura, e particolareggiata relazione delle attività e delle iniziative attuate nell anno precedente, relazione integrata con i dati analitici delle frequenze del Centro; - tenere una corretta e precisa contabilità degli oneri di gestione e di presentare annualmente al comune, per l approvazione, il bilancio preventivo e consuntivo, comprensivo anche delle tariffe di accesso, nonché il conto dei profitti o delle perdite; - prestare la massima e tempestiva collaborazione al personale comunale di cui all art. 17, assecondando ogni sua richiesta e fornendo la documentazione del caso. 6.5 - L affidatario si impegna a fare in modo che, entro due tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto, il suo statuto preveda che faccia parte del consiglio di amministrazione, con effetto immediato, il sindaco del comune di Chiavenna o suo delegato e che nel collegio sindacale via sia un rappresentante del comune di Chiavenna ed uno della Comunità Montana Valchiavenna. Art. 7 - Oneri del comune 7.1 - Sono a carico del comune di Chiavenna: - l'assicurazione del Centro per le responsabilità civili verso terzi derivante dalla proprietà degli immobili interessati; - le spese per gli interventi di straordinaria amministrazione e manutenzione del Centro, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8. 7.2 - Rientrano tra gli interventi di straordinaria amministrazione e manutenzione quelle non comprese nel comma 1 del precedente art. 6. 7.3 - Il comune di Chiavenna si impegna ad intervenire finanziariamente per la copertura anche totale, purché entro un massimo previsto, dell eventuale deficit di gestione del Centro, deficit conseguente alla necessità di: - mettere a disposizione la struttura per soddisfare gli scopi di cui al comma 1 e 3 dell art. 5; - consentire all affidatario di onorare gli impegni conseguenti al dettato di cui al comma 4 dell art. 6; - favorire una politica di moderazione delle tariffe praticate nel Centro.
7.4 - La somma massima da destinare a copertura dell eventuale deficit di gestione, corrispondente a quella storicamente accertata per l ultimo decennio, è di uro 181.451,97, somma quantificata con riferimento alla data del 31.8.2004, in occasione dell approvazione del consuntivo 2003/2004. Tale cifra massima è rivalutata di anno in anno in base all aumentato costo della vita accertato dall ISTAT. 7.5 - Nel caso in cui l affidatario ipotizzi, con il bilancio preventivo che deve essere approvato dalla giunta comunale, un deficit superiore a detta somma massima e qualora il comune non assicuri la copertura dell'eventuale maggior onere, l affidatario ha diritto ad ottenere la sospensione della gestione e l'eventuale risoluzione della convenzione. Art. 8 - Utili di gestione e indennizzo 8.1 - Gli eventuali utili, risultanti dal conto annuale di gestione, devono essere reinvestiti in opere di miglioria degli impianti e delle dotazioni, a seguito di parere conforme dell'amministrazione Comunale. 8.2 - Non sussistendo la necessità di effettuare investimenti, gli utili devono essere versati al Comune. 8.3 - L affidatario non ha alcun diritto di indennizzo, al momento della risoluzione o dell esaurimento della presente convenzione, a seguito delle opere realizzate o degli acquisti effettuati in applicazione del disposto del presente articolo. Art. 9 - Responsabilità 9.1 - L affidatario è responsabile, secondo le vigenti norme del C.C., per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione del Centro affidatogli e deve tenere indenne il comune da danni, responsabilità e molestie dipendenti dalla gestione ad esso affidata. 9.2 - E inoltre responsabile nei confronti del comune dei danni che potrà arrecare agli immobili, impianti, arredi, servizi ed attrezzature affidatigli. Art. 10 - Assicurazioni 10.1 - Al fine di garantire l Amministrazione comunale dai danni all immobile e dalla responsabilità civile verso terzi, l affidatario stipula, con oneri a proprio carico, adeguata polizza assicurativa per tutti i beni destinati, direttamente o indirettamente, alla gestione: - contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile; - a favore dei terzi o dei prestatori d opera, a qualsiasi titolo, coinvolti nell evento dannoso. 10.2 - Stipula altresì adeguata polizza assicurativa: - a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all interno degli impianti;
10.3 - Copia delle citate polizze è acquisita agli atti del comune prima della sottoscrizione del presente atto e ad ogni loro rinnovo. Art. 11 - Personale 11.1 - L affidatario ha facoltà di avvalersi della prestazioni del personale necessario al funzionamento degli impianti nelle diverse forme previste dalle vigenti disposizioni in materia. 11.2 - Il personale utilizzato deve in ogni caso essere in possesso degli eventuali requisiti di idoneità tecnica. 11.3 - In tema di tutela e di sicurezza del personale dipendente o a qualunque altro titolo impiegato, l affidatario concessionario si obbliga ad osservare quanto disposto dal testo vigente del D.Lgs.626/94. Art. 12 - Pubblicità 12.1 - L affidatario ha facoltà di gestire direttamente la pubblicità fonica, luminosa e visiva effettuata all interno del Centro, con l obbligo di corrispondere le relative imposte e quant altro dovuto per legge, di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte e di tenere indenne il comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni di qualunque genere eventualmente causati a persone o cose. Art. 13 Chiusura forzata del Centro 13.1 - Nel caso di impossibilita di funzionamento della struttura per cause addebitabili al comune, lo stesso comune corrisponde all affidatario, a titolo di indennizzo, per un periodo non superiore a tre mesi, la somma pari agli eventuali danni patiti. Trascorso il periodo di tre mesi senza che il comune abbia rimosso la causa di impedimento, l affidatario può rescindere il contratto. In tal caso nessun altro tipo di penale o di risarcimento potrà essere richiesto al Comune. 13.2 - Rimossa la causa di impedimento all attività da parte del comune, l affidatario che non abbia rescisso il contratto deve in ogni caso riprendere immediatamente ad esercitare la gestione del Centro. 13.3 - Nel caso di mancato funzionamento della struttura per cause imputabili all affidatario, il comune ha facoltà di rescissione immediata del contratto, senza alcun onere a carico del Comune. Art. 14 - Consegna della struttura 14.1 - Al momento della consegna in gestione del Centro, è redatto un inventario dei beni in dotazione, da tenersi costantemente aggiornato da parte del responsabile dell area comunale competente per materia.
14.2 - Alla risoluzione dei rapporti con il comune, l affidatario deve riconsegnare i beni affidatigli nelle stesse condizioni, salvo l ordinario deperimento d uso. Eventuali danni imputabili ad una scorretta gestione dovranno essere risarciti al comune. Art. 15 - Inadempimenti 15.1 - La mancata osservanza degli obblighi generali e specifici previsti dalla presente convenzione costituisce inadempimento. Art. 16 - Risoluzione 16.1 - La presente convenzione può essere sempre risolta dalle parti con preavviso scritto di sei mesi. 16.2 - Può essere risolta dal comune quando: - la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti; - la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono effettuati o comunque le tecniche utilizzate possono recare pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti. 16.3 - Può altresì essere risolta dal Comune in qualsiasi momento e a proprio giudizio insindacabile, senza che l affidatario nulla abbia a pretendere, nei seguenti casi, ai sensi e per gli effetti di cui all art.1456 del Codice Civile: a) gravi e/o reiterate inadempienze contrattuali; b) reiterate infrazioni alle norme del regolamento comunale della struttura. 16.4 - Nell ipotesi di cui al precedente comma, è in ogni caso fatto salvo ed impregiudicato il risarcimento dei danni subiti dal Comune. 16.5 - Resta inteso che, sia in caso di anticipata risoluzione della convenzione che di scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono automaticamente senza che l affidatario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica; decadrà altresì automaticamente ogni accordo e/o contratto che l affidatario abbia stipulato con Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società sportive per l uso dell impianto.
Art.17 - Controlli 17.1 - I controlli sull esatta osservanza di quanto stabilito dalla presente convenzione sono effettuati dal responsabile dell area comunale competente per la gestione tecnica del patrimonio comunale, il quale può, a tale scopo, avvalersi delle prestazioni di tutto il personale comunale. Art.18 - Controversie 18.1 - Per ogni controversia è competente il Foro di Sondrio. Art. 19 - Spese contrattuali 19.1 - Le spese contrattuali sono a carico dell affidatario. per il Comune di Chiavenna: Il responsabile dell Area amministrativa f.to Salomoni Adriano per l Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Pattinatori Chiavenna: Il legale rappresentante f.to Molinetti Silvano