Art. 1. Art. 2. Art.3. Tipologia degli interventi ammissibili



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Transcript:

I N D I C E Art. 1 Finalità Art. 2 Finanziamenti Art.3 Tipologia degli interventi ammissibili Art.4 Soggetti beneficiari Art.5 Soggetti con fini di lucro Art.6 Requisiti Società Sportive Art.7 Singole manifestazioni Art.8 Documentazione Art.9 Verifica e comunicazioni Art.10 Commissione Art.11 Criteri di valutazione Società Sportive Art.12 Parametri valutazione singole manifestazioni Art.13 Verbale Commissione Art.14 Parere Commissione Art.15 Rigetto istanze Art.16 Rendiconto Art.17 Acconto contributi Art. 18 Decadenza beneficio Art.19 Obbligo pubblicità LOGO Amm.ne Com.le Art.20 Responsabilità Art.21 Conclusione

Art. 1 Finalità L Amministrazione Com.le provvede, secondo le modalità fissate dal presente regolamento, alla concessione dei contributi finalizzati alla promozione, al sostegno ed allo sviluppo, ai sensi lettera f) art.2 dello Statuto delle attività sportive e ricreative e tempo libero, nonché turistiche, folcloristiche, tradizionali e di sviluppo economico del territorio. I contributi potranno avere carattere di sostegno per attività annuale degli Enti richiedenti, ovvero partecipazione alla realizzazione di particolari manifestazioni ed iniziative nell ambito attività sopraindicate. Art. 2 Finanziamenti L importo annuo complessivo che potrà essere disposto a titolo di sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario o per vantaggi economici sarà previsto in apposito stanziamento determinato in sede di approvazione del Bilancio di previsione dell esercizio finanziario corrispondente. L importo sarà ripartito per singoli settori di intervento e l eventuale aumento o diminuzione di importo da un settore rispetto ad un altro dovrà essere approvato nelle forme di legge. Art.3 Tipologia degli interventi ammissibili Agli effetti del presente regolamento sono ammesse a contributo: 1) ATTIVITA SPORTIVE RICREATIVE E TEMPO LIBERO: a) programma e diffusione dello sport mediante pubblicazioni, mezzi di comunicazione audiovisivi, congressi, convegni, mostre e manifestazioni; b) studi, ricerche rilievi e progetti tecnici ed organizzativi per la valorizzazione dello sport; c) attività sportiva agonistica e non agonistica annuale svolta dalle organizzazioni sportive; d) attività ricreative; e) attività del tempo libero; a) sport sociale; b) addestramento fisico dei portatori di handicap; c) ginnastica rieducativa dei portatori di handicap; d) ginnastica rieducativa e correttiva; e) sostegno e creazione di centri di avviamento, centri di addestramento ed allenamento sportivo della gioventù, degli adulti e degli anziani mediante corsi, ritiri, cicli di istruzione ed iniziative similari; f) acquisto e potenziamento di attrezzature sportive, mobili ed equipaggiamento sportivo; 2) INIZIATIVE TURISTICHE FESTE RELIGIOSE E SVILUPPO ECONOMICO: a) Partecipazione ad attività di programmazione e promozione turistica patrocinata e organizzata dall Ente (carnevale, Pasqua, festa della Primavera, Estate Pedarese, Sagre, Natale ecc ); b) studi, progetti, programmi turistici; c) iniziative di sviluppo economico del territorio (fiere, mostre, ecc );

Art.4 Soggetti beneficiari Potranno beneficiare, inoltre, delle provvidenze previste dall art. 1 i soggetti promotori di iniziative aventi le seguenti caratteristiche: - che presentino le caratteristiche del pubblico interesse; - che rientrino nelle finalità dell Amministrazione; - che siano compatibili con gli indirizzi e i programmi approvati dall Amministrazione; - che siano realizzate rispettando le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, nonché le eventuali ulteriori direttive impartite dall Amministrazione. Destinatari degli interventi di sostegno possono essere tutti i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, oppure che svolgono attività significative nel territorio. Potranno inoltrare istanza di contributo le società sportive regolarmente affiliate alle varie federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva purchè abbiano sede nel Comune ed abbiano svolto attività da almeno un anno. Potranno, altresì, fare richiesta tutti coloro che svolgono attività sportiva con organizzazione regolarmente costituita e registrata nelle forme di legge. Art.5 Soggetti con fini di Lucro I contributi possono essere concessi, in via eccezionale e con adeguata motivazione, anche a soggetti esercenti attività con fini di lucro - con i presupposti, le modalità e le procedure di cui al presente regolamento se le finalità generali dell iniziativa rispondono ai requisiti di cui al precedente art.4 e non comportino guadagno o altra utilità indebita per il richiedente. Al fine dell ottenimento del contributo, facendo riferimento al successivo art. 17, la società dovrà rendicontare adeguato bilancio consuntivo dove saranno indicate sia le entrate che le uscite e dal quale si potrà rideterminare l importo del contributo effettuando la differenza tra le spese e le entrate. Tale contributo potrà essere erogato se tale differenza genera numeri positivi. Art.6 Requisiti Società Sportive Alle Società Sportive di nuova istituzione potrà essere concesso un contributo a fondo perduto ed in ragione dell attività che si prefiggeranno di svolgere, a condizione che risultino affiliate ad una Federazione sportiva o ad un Ente di promozione sportiva. Per ottenere il contributo le predette società dovranno produrre, unitamente ad apposita domanda: - l atto costitutivo e lo statuto sociale della società;

- il certificato federale o quello dell Ente di promozione sportiva (solo per le società sportive); - una relazione sull attività che intendono intraprendere. Art.7 Singole manifestazioni Per quanto riguarda le manifestazioni ricreative, turistiche o del tempo libero nonché le attività di sviluppo economico, e le manifestazioni religiose, la Giunta Municipale, previo parere della Commissione di cui all art.2 e verifica delle disponibilità di bilancio, può concedere in ogni tempo contributi specifici, previa presentazione della domanda con allegato dettagliato programma delle attività che intendono svolgere. Per la ricorrenza delle feste religiose e della Patrona la Giunta Municipale è autorizzata ad erogare, al Comitato festeggiamenti, previo parere della Commissione di cui all art.10 e verifica delle disponibilità di bilancio, un contributo straordinario adeguato alle manifestazioni previste e programmate. Tale Comitato dovrà allegare alla domanda un dettagliato programma delle attività previste per i festeggiamenti in oggetto. Art.8 Documentazione I soggetti beneficiari al fine di poter ottenere l assegnazione di contributi dovranno far pervenire all Amministrazione comunale entro il 28 Febbraio di ogni anno, quanto segue: a) domanda su carta intestata firmata dal presidente o dal legale rappresentante, con indicazione del luogo e della data di nascita dello stesso, dell indirizzo e del codice fiscale personale nonché della società; b) copia dello statuto; c) copia dell atto costitutivo dell attività sportiva (per il richiedente di cui al secondo comma dell art.8; d) relazione sul tipo di manifestazione che si intende organizzare ed elenco degli atleti vidimato dalla Federazione sportiva od Ente di programmazione sportiva competente. Per i richiedenti di cui all art.6, elenco degli atleti con firma del responsabile dell attività, autenticata come per legge; e) regolamento e/o programma della manifestazione; f) attestato della Federazione sportiva od Ente di promozione sportiva dal quale dovrà risultare il carattere della manifestazione (comunale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, internazionale); tale attestato è richiesto per le sole società sportive. g) Dichiarazione a firma del legale rappresentante, riferita all assenza di cause ostative alla concessione di contributi per lo svolgimento dell attività proposta, gli eventuali benefici concessi da altri Enti; h) Di essere a conoscenza delle norme che disciplinano il presente regolamento. Art.9 Verifica e comunicazioni

Una volta acquisita l istanza agli atti d ufficio è fatto obbligo al responsabile del settore di dare comunicazione all interessato dell avvio del procedimento sulla richiesta con indicazione dei seguenti elementi: a) l oggetto del procedimento promosso; b) l ufficio e la persona responsabile del procedimento; c) l ufficio in cui può essere presa visione degli atti. Art.10 Commissione Le domande, corredate della documentazione prevista dall art.8, saranno sottoposte all esame di una Commissione composta da cinque cittadini designati dal Sindaco. Nella nomina dei Componenti il Sindaco dovrà ispirarsi ai seguenti criteri: comprovata integrità morale; conoscenza del tessuto sociale; garanzia delle pari opportunità; possibilmente adeguata competenza nel rispetto dei principi di chiarezza e di trasparenza sia nella norma che nel procedimento; Detta Commissione è così strutturata: Uno di essi, eletto dai componenti, funge da Presidente I restanti quattro fungono da Componenti Partecipa alla Commissione, senza diritto al voto, il sindaco o suo delegato. Funge da Segretario della Commissione il responsabile del servizio Sport, Turismo e Tempo Libero o altro funzionario dallo stesso designato. Per quanto attiene alle attività di cui al punto (1 dell art.3), la Commissione indica i criteri per l assegnazione dei premi promozionali e ne propone l importo. Le sedute della Commissione sono valide se partecipano ad esse il Presidente ed almeno 2 componenti. In caso di parità di voti (favorevoli o contrari) prevarrà il voto del Presidente. Qualora uno dei componenti non sia presente giustificatamente ai lavori per più di 3 riunioni consecutive, automaticamente decade e sarà sostituito con provvedimento Sindacale Art.11 Criteri di valutazione Società Sportive Le domande saranno valutate, in ordine di preferenza, a seconda che le iniziative ed attività abbiano carattere: - nazionale - interregionale - regionale - provinciale - comunale

Art.12 Parametri valutazione singole manifestazioni Dopo l approvazione del bilancio di ciascun anno la Commissione di cui all art.10 si riunirà per decidere sulle istanze presentate e per proporre l eventuale importo del contributo annuo da assegnare a ciascuna società od Ente richiedente o soggetto interessato. L importo del contributo dovrà essere determinato con riferimento ai seguenti parametri: - campo di applicazione della manifestazione od attività (comunale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, internazionale); - numero delle manifestazioni ed attività da svolgere nello intero anno di riferimento della richiesta; - numero degli atleti in carico. Art.13 Verbale Commissione La riunione della Commissione dovrà risultare da apposito verbale nel quale dovranno essere richiamate tutte le istanze esaminate, le motivazioni di accoglimento o meno delle stesse e, per quelle accolte, la proposta di contributo da elargire. Il verbale così redatto, firmato da tutti i partecipanti alla riunione e dal Segretario della stessa, dovrà essere allegato al provvedimento di concessione di competenza, giusto D. Leg. vo 267/2000, del dirigente di settore Art.14 Parere Commissione La Commissione avrà il compito di esprimere parere propositivo sulle istanze presentate per la concessione del contributo di cui all art. 1. Spetta al Dirigente di Settore il potere di definire, con riferimento al fondo di bilancio esistente, il beneficio da concedere ove esistano motivi che possano portare ad un aumento o diminuzione del contributo proposto. Art.15 Rigetto istanze

Per il rigetto delle istanze di concessione dei benefici previsti nel presente regolamento è fatto obbligo di darne comunicazione alla parte interessata, che potrà avanzare ricorso. Art.16 Rendiconto L erogazione del contributo disposto con provvedimento settoriale resta subordinato alla presentazione di: 1) Rendiconto delle spese effettuate con il finanziamento ottenuto unitamente al consuntivo della manifestazione per la quale è stato chiesto il contributo (nel caso di contributi erogati per specifiche manifestazioni, convegni, dibattiti, ecc ). ovvero: 2) Rendiconto delle spese effettuate con il contributo ottenuto unitamente al consuntivo complessivo per l attività svolta nell anno al quale si riferiscono i contributi (nel caso di contributi elargiti per l attività annuale di associazioni sportive, enti culturali, associazioni volontariato ecc ). Per la documentazione delle spese è ammessa una quota del 10% di spese organizzative non documentate, purchè accertabili. Tale documentazione dovrà essere giustificata come di rito. La somma delle spese riportate a consuntivo dovrà essere, in ogni caso, superiore o almeno pari al doppio della somma elargita col contributo. Ove le spese a consuntivo dovessero risultare inferiori a quanto stabilito nel precedente comma, il dirigente competente provvederà, con proprio atto, a rideterminare il nuovo importo del contributo, provvedendo al recupero della somma elargita in eccedenza nella precedente assegnazione. Il dirigente competente, sulla scorta della documentazione presentata provvede alla liquidazione del contributo concesso. Art.17 Acconto contributi Eccezionalmente è ammessa salvo limitazioni di natura contabile dell Ente o oggettive ragioni di cautela la liquidazione di un acconto prima della realizzazione dell iniziativa per quelle associazioni che hanno già avuto positivi rapporti con l Ente per non meno di 3 anni. Tale acconto subordinato a quanto disciplinato dell art. 17 è pertanto può essere concesso previa presentazione di apposito rendiconto. L'acconto non deve essere superiore al 30% del contributo nel caso in cui l'importo dello stesso è superiore a Euro 2.000. In tal caso il saldo sarà liquidato dopo la presentazione della rendicontazione finale. In assenza di rendicontazione non sono ammessi nuovi benefici a favore dello stesso soggetto.

Qualora si verifichino situazioni irregolari o che, comunque, necessitano di chiarimenti, l'amministrazione sospende cautelativamente la liquidazione di tutto o parte del contributo. Art.18 Decadenza beneficio Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero ostative alla concessione del contributo o del sussidio, fatta salva ogni eventuale responsabilità penale, lo stesso decade dal diritto all'assegnazione del vantaggio economico e l'ente può escluderlo da qualsiasi altro beneficio futuro. Il contributo concesso viene revocato dal Dirigente competente se non viene presentata la documentazione prescritta. Si procede alla revoca del contributo economico anche nell'ipotesi di mancata realizzazione dell'iniziativa o manifestazione, o di totale stravolgimento del programma previsto. Qualora l'amministrazione non riconoscesse raggiunte le finalità dell'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso, questo può essere revocato in tutto o in parte. Si procede inoltre alla revoca del contributo, nei casi in cui vengono meno i presupposti o le condizioni per le quali il contributo stesso era stato concesso, o ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo. Art.19 Obbligo Pubblicità LOGO Amm.ne Com.le E' fatto obbligo ai beneficiari, nell'espletamento di attività o per la realizzazione di manifestazioni, di fare risultare agli atti, attraverso i quali realizzano tali loro attività, ovvero nel materiale promozionale, la dicitura attestante che l'iniziativa o la manifestazione si svolge con il sostegno finanziario del Comune di Pedara. I beneficiari dovranno comunque attenersi a tali disposizioni in caso di concessione del Patrocinio da parte dell'ente. Art.20 Responsabilità La concessione di qualsiasi intervento di sostegno di cui al presente regolamento non attribuisce al beneficiario alcun diritto o pretesa di continuità per gli anni successivi. Il Comune non assume alcuna responsabilità sull'organizzazione o svolgimento di manifestazioni od iniziative alle quali ha accordato sussidi finanziari; parimenti, non è responsabile della gestione dei soggetti pubblici o privati ai quali elargisce contributi. Art.21

Conclusione Il presente regolamento potrà essere modificato o ampliato in qualsiasi tempo ove ne fossero ravvisate le necessità e l utilità. Esso entrerà in vigore secondo la procedura di cui all art.79 del vigente statuto. Il presente regolamento: E stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del con deliberazione n. pubblicata all albo pretorio il giorno festivo e per Pedara, lì Il Direttore Generale