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A: Ministero dell Interno in persona del Ministro p.t. Piazza del Viminale n. 1-00184 Roma gabinetto.ministro@pec.interno.it A: Ministero dell Interno in persona del Ministro p.t. Dipartimento di Pubblica Sicurezza Piazza del Viminale n. 1-00184 Roma dipps.333a.uc@pecps.interno.it A: Ministero dell Interno in persona del Ministro p.t. Responsabile della pubblicazione portaleweb@pec.interno.it per tutte le amministrazioni di cui sopra A: Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi n. 12 00186 Roma ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Il sottoscritto Avv. Emilio Rinaldi, cod. fisc.: RNLMLE46D08H501C n.q. di difensore di SCALFARI ANTONIO MICHELE cod. fisc.: SCLNNM94T25D086O, nella causa contro il MINISTERO DELL INTERNO pendente dinnanzi al T.A.R. Lazio Roma Sez. prima quater, n. 03350/2018 del registro dei ricorsi VISTO il decreto del Presidente del T.A.R. Lazio - Sez. prima quater, n.1932/2018 provv. Pres. che in accoglimento dell istanza proposta con il ricorso ex artt. 41 e 52 C.p.A. ha autorizzato la notifica per pubblici proclami e, quindi, in adempimento dello stesso CHIEDE la notifica CON URGENZA per pubblici proclami degli estremi del provvedimento autorizzatorio, del sunto del ricorso e dell elenco nominativo di tutti i controinteressati. 1. ESTREMI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO Decreto del Presidente del T.A.R. Lazio - Sez. prima quater, n.1932/2018 provv. pres. che in accoglimento dell istanza proposta con il 1

ricorso ex artt. 41 e 52 C.p.A. ha autorizzato la notifica per pubblici proclami. 2. SUNTO DEL RICORSO RICORRENTE SCALFARI ANTONIO MICHELE ( Via Buccari 3 00195 Roma) RESISTENTE MINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro p.t. (Avv. Gen. Dello Stato) CONTROINTERESSATI Russo Alberto, Di Paolo Salvatore Luca, De Santis Federico + 642 PROVVEDIMENTI IMPUGNATI 1) provvedimento del Ministero dell Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Primo Dirigente medico della Polizia di Stato del 12.1.2018, con il quale si dichiarava non idoneo il ricorrente al concorso pubblico per esami e titoli a 1148 posti di allievo agente della Polizia di Stato, dei quali 179 (successivamente aumentati a 645) riservati a VFP1; 2) della graduatoria finale di cui al provvedimento del 14.2.2018 della Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio attività concursuali del Ministero dell Interno; 3) dei relativi verbali ed accertamenti medici afferenti alla valutazione neuro psichiatrica, dott.ssa P. Cucè e dott. G. Mazzola e del provvedimento della Commissione Medica per l accertamento per l idoneità psicofisica al servizio di Polizia del 12.01.2018; 4) di ogni altro atto precedente, successivo, connesso e conseguente, anche non conosciuto, per quanto lesivo nell interesse del ricorrente. FATTO Il sig. Scalfari aveva prestato servizio presso il Ministero della Difesa dal 24.06.2014 al 03.12.2017 in qualità di VFP1 con prevalenti mansioni di ordine pubblico (missione strade sicure ), con qualifica di eccellente, cioè il massimo, ottenendo pure una decorazione con valutazione della personalità positiva e con valutazione massima. 2

Il 24.06.2017 ha presentato domanda di partecipazione al suddetto concorso e, ivi, ammesso, ha svlto la prova scritta in data 09.08.2017, ottenendo l elevato punteggio di 8,875. Il 12.01.2018 veniva sottoposto a valutazione psichica presso la Direzione Centrale di Sanità Servizio Operativo centrale di Sanità Servizio Valutazione neuro psichica per la Commissione Medica dove la psicologa dott.ssa P. Cucè ed il medico dott. G. Mazzola refertavano difficoltà relazionali a rilevanza clinica in soggetto con note d ansia e tratti dipendenti ed evitanti di personalità. Con il primo provvedimento impugnato la Commissione Medica emanava un giudizio di non idoneità con pedissequa motivazione. Con il secondo provvedimento impugnato è stata pubblicata la graduatoria finale a copertura di tutti i posti disponibili. In data 19.02.2018 il sig. Scalfari si è sottoposto a visita presso il Centro di Salute Mentale presso la ASL di Cosenza, che gli ha rilasciato la seguente relazione psichiatrica in palese contrasto con quella suddetta: Si certifica che il sig. Scalfari Antonio Michele, nato a Cosenza il 25.12.1994, è lucido, orientato, curato nell aspetto, normale sul piano motorio, cooperativo al colloquio dal quale non emergono particolari note d ansia. L elaborazione dei vissuti circa le vicende familiari e lavorative appare sufficientemente approfondito ed articolata non evidenziandosi nodi conflittuali inquinati da rabbia, impulsività e7o rivendicatività. Assenti turbe della senso percezione o disturbi nella forma e del contenuto del pensiero, adeguata l affetività e buona la capacità relazionale. MOTIVI PRIMO MOTIVO Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti degli accertamenti psichici. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 e della normativa ivi indicata del bando di concorso (Delibera Min. Int. Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio Attività Concursuali N. 333-B/12D2.17/6686), del d.p.r. 2017/2015 art. 3 comma 1 all. A e della direttiva tecnica del decreto del Capo della Polizia 557/ST/283.602/565 dell 11.03.2016. 3

La motivazione del provvedimento (punto 8 dell esposizione in fatto) è tratta pedissequamente dalla valutazione psichica dei dott. Cucè e Mazzola resa alla Commissione e contenuta nel referto del 12.01.2018. L esame svolto il 19.02.2018 dal Centro di Salute Mentale di Cosenza invece ha affermato l ottimo stato del ricorrente e smentisce la sussistenza dei due elementi correlati (difficoltà relazionali a rilevanza clinica e note d ansia) sui quali si è fondato il provvedimento impugnato. Appare quindi evidente che i test psicologici sono stati male interpretati o male effettuati e che il giudizio di inidoneità, basato solo su questi (gli esami e le visite mediche previste hanno avuto tutti esito positivo), appare illogico ed abnorme, tanto da sfuggire alla sostanziale insindacabilità nel merito tecnico delle motivazioni. In altre parole, in ragione dell incompatibilità tra i due risultati, a breve distanza l uno dall altro, e della sicura rilevanza qualitativa dell esame psichico presso una struttura pubblica, a ciò istituzionalmente destinata, emerge l inattendibilità del referto posto alla base del criticato giudizio di inidoneità, evidenziandosi così anche il lamentato vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In subordine si osserva che dalle considerazioni qui fatte emergono comunque seri ed effettivi dubbi sulla correttezza tecnica degli accertamenti compiuti, cosa che abilita a chiedere una CTU tesa ad accertare i vizi logici o fattuali del referto (cfr. C.d.S. 2.8.2011 n. 4575). SECONDO MOTIVO Violazione e falsa applicazione dell art. 3 n. 1 L. 241/1990 e succ. ed eccesso di potere per insufficiente motivazione e per disparità di trattamento illogica ed immotivata. In stretta connessione con il primo motivo ed anche a suo ulteriore sostegno (si distingue solo in ossequio al principio di specificità dei motivi di ricorso), si osserva che il primo provvedimento impugnato appare viziato sotto un ulteriore profilo. 4

Si deve permettere il principio già affermato da Tar Lazio sez. I bis sent. n. 4231/2017, secondo il quale il giudizio teorico relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione alla esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati.. Come si è visto in narrativa la Commissione era al corrente dei precedenti del ricorrente e, cioè, che egli aveva in precedenza prestato servizio, fino al 6.11.2017 in qualità di VFP1 in rafferma, avendo per lo più partecipato ad una missione di ordine pubblico armato ( strade sicure ), compiti ordinariamente ed altrimenti svolti da organi di polizia adibiti al controllo del territorio. Posto che il ricorrente è stato ivi sottoposto a controlli sanitari e psichici fin dal reclutamento e posto che nessun rilievo negativo è mai emerso, la Commissione medica avrebbe dovuto porsi una domanda sul perché e su quali basi si sia proceduto alla valutazione criticata, evidentemente incompatibile e, comunque, contraria ai pregressi accertamenti medico militari. Tanto più che gli esami tossicologici effettuati durante il procedimento concursuale de quo avevano totalmente escluso la sussistenza di assunzione di droghe o sostanze psicotrope, e cioè dell unica ragione che potrebbe giustificare un cambiamento così immediato. In altre parole, non si è data alcuna importanza ai precedenti di servizio del ricorrente, totalmente ignorati, né si è dato conto (e neppure accertato) di un eventuale fatto nuovo che potesse giustificare un così rilevante cambiamento nel breve lasso di tempo interessato/intercorso dalla cessazione del servizio del 6.11.2017 al referto del 12.01.2018 Questa situazione evidenzia altresì un profilo di disparità di trattamento illogica ed immotivata in ordine al contrasto tra i due giudizi di idoneità psicofisici, l uno espresso da medici della sanità militare e l altro da medici del Ministero dell Interno, anche se, prima facie, essa potrebbe risultare giustificata dalle diverse nature delle attività di istituto, riferite da un lato al servizio nell esercito e, dall altro, al servizio di polizia (cfr. C.d.S. 3117/2011). 5

Nel caso in esame, come sopra riferito, il sign. Scalfari aveva svolto mansioni proprie dell esercito ma anche, e soprattutto, per lunghissimo tempo quelle che esso svolge in sostituzione degli organi di polizia ( strade sicure cfr. all. 5 e 6), con sostanziale identità nella natura delle mansioni di ordine pubblico. Voglia l adito T.A.R. : CONCLUSIONI 1) in via cautelare ed istruttoria disporre CTU tesa all accertamento della situazione psichica del ricorrente con riferimento specifico al referto dei dott. Cucè e Mazzola del 12.01.2018, posto alla base del giudizio di inidoneità impugnato e, conseguentemente, ordinare la riapertura delle operazioni concursuali e la riammissione del ricorrente, nonché ordinare ogni operazione ed attività che sarà ritenuta utile per la tutela interinale della posizione del sign. Scalfari; 2) nel merito annullare, in parte qua, i provvedimenti in epigrafe e dichiarare il diritto del ricorrente a rientrare nella graduatoria finale con la posizione che sarà accertata dall amministrazione; 3) vittoria delle spese di giudizio, anche della fase cautelare da distrarsi. 1) Istanza cautelare. 2) Istanza istruttoria (CTU). 3) Istanza di oscuramento. 4) Istanza ex artt. 41 e 52 CPA. ISTANZE ELENCO NOMINATIVO DI TUTTI I CONTROINTERESSATI 6

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4. DECRETO AUTORIZZATORIO 17

Roma, 24.04.2018 Il presente atto è stato redatto in forma digitale e firmato digitalmente dall Avv. Emilio Rinaldi, che certifica l autenticità della copia del decreto che corrisponde a quanto in atti. 20