CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE



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Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3690 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MOTTA, DAMIANO, ARGENTIN, BARBA, BOFFA, BOSSA, BRANDO- LINI, CARELLA, MARCO CARRA, CAVALLARO, CODURELLI, D AN- TONA, DE BIASI, DE PASQUALE, DI STANISLAO, FADDA, FERRARI, FIANO, GARAVINI, GIOVANELLI, GNECCHI, GOISIS, GRASSI, LA- GANÀ FORTUGNO, LARATTA, LENZI, LO MONTE, MADIA, MARAN- TELLI, MARCHI, MAZZARELLA, MELANDRI, MIGLIOLI, OLIVERIO, PEDOTO, PELUFFO, PIZZETTI, PORTA, REALACCI, RIA, RIGONI, RUGGHIA, SANGA, SCHIRRU, STRIZZOLO, TIDEI, VELO, ZACCHERA Modifiche all articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nonché delega al Governo per la ridefinizione della disciplina relativa all indennizzo del danno biologico nell ambito dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Presentata il 4 agosto 2010 ONOREVOLI COLLEGHI! La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) è intervenuta sulla disciplina del danno biologico e sulle disposizioni in materia di menomazione dell integrità psico-fisica, introducendo, con l articolo 1, comma 782, l articolo 13-bis del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Già con l articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2000, si era introdotto un nuovo sistema di indennizzo del danno permanente, sostituendo la nozione di attitudine al lavoro con la nozione di menomazione dell integrità psico-fisica, limitatamente alla liquidazione delle prestazioni, in capitale o in rendita, erogate in luogo della precedente rendita per inabilità permanente. Tuttavia la nozione di attitudine al lavoro rimaneva, comunque, in vigore con riferimento agli altri istituti giuridici che riguardano gli invalidi del lavoro (assegno di incollocabilità, ricono-

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3690 scimento di «grande invalido del lavoro», attestazione di disabile del lavoro ai fini del collocamento mirato). Ai sensi di tale disciplina resta, dunque, necessaria nei casi in cui al soggetto è riconosciuta, oltre all indennizzo in capitale o in rendita, una delle altre provvidenze o prestazioni accessorie una doppia valutazione del danno permanente. La previsione di tale meccanismo era, tuttavia, giustificata dalla necessità di consentire un periodo di sperimentazione prima di dare completa attuazione al criterio direttivo indicato dalla norma di delega (articolo 55, comma 1, lettera s), della legge 17 maggio 1999, n. 144), ai sensi della quale il danno biologico va valutato e ristorato nell ambito di tutto «il sistema di indennizzo e di sostegno sociale», dunque anche con riguardo alle provvidenze e alle prestazioni accessorie. La legge finanziaria 2007 intervenne su tale quadro cercando di compiere un riordino sistematico e un armonizzazione della materia. In particolare, sostituì la nozione di attitudine al lavoro con quella di menomazione dell integrità psico-fisica in relazione a tutto il sistema di tutela dell invalidità da lavoro (dunque, non solo ai fini della liquidazione delle prestazioni, ma anche ai fini del riconoscimento di provvidenze e di prestazioni accessorie). Di conseguenza, rideterminò coerentemente le soglie di invalidità già stabilite dalle norme vigenti per l accesso alle varie prestazioni e provvidenze accessorie, convertendo i gradi di riduzione o di perdita dell attitudine al lavoro nei corrispondenti gradi di menomazione dell integrità psico-fisica (tabella di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000). Si evidenzia che le nuove soglie di invalidità per ciascuna delle provvidenze e delle prestazioni accessorie in favore degli invalidi del lavoro, come modificate dalla citata legge finanziaria 2007, pur se inferiori alle precedenti, non hanno modificato né il contenuto delle prestazioni né la platea dei beneficiari, né tanto meno hanno inciso sulle altre condizioni previste per il riconoscimento delle prestazioni o delle provvidenze stesse. Sotto questo profilo, dunque, la legge finanziaria 2007 si è limitata a disporre il mero coordinamento con la disciplina previgente, lasciando aperta la necessità di riconsiderare alcuni aspetti della disciplina. In primo luogo, è necessario valutare l opportunità di porre rimedio a quanto previsto con il decreto legislativo n. 38 del 2000, ai sensi del quale, in caso di danno biologico, in luogo della rendita per l invalidità permanente prevista dall articolo 66, numero 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è invece previsto l indennizzo con un capitale una tantum per le menomazioni di grado superiore al 6 per cento e inferiore al 16 per cento. Una tale previsione estromette molti degli invalidi del lavoro, che non superano la soglia del 16 per cento, da una serie di servizi che spettano ai titolari di rendita per l invalidità permanente, facendo così venire meno l impegno dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) alla «presa in carico globale» dell infortunato sul lavoro. Al fine di evitare tale situazione, la proposta di legge in esame dispone invece che godano dell erogazione delle rendite gli invalidi con un grado di inabilità superiore all 11 per cento. In secondo luogo, la proposta di legge provvede ad attribuire una delega al Governo per l adozione di uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire la disciplina dell indennizzo del danno biologico nell ambito dell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare, i princìpi e criteri direttivi contenuti nella delega hanno l obiettivo, in primo luogo, di porre rimedio ai criteri restrittivi adottati dal legislatore del 2000, circa le soglie previste dalla tabella delle menomazioni e dei coefficienti. Inoltre, tra i vincoli posti al Governo nell esercizio della delega, vi sono quello di prevedere una modifica della base di calcolo delle quote integrative spettanti all infortunato per il coniuge e per i figli a carico, tenendo conto dell intero importo

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3690 delle quote di rendita, e quello dell applicazione del criterio della media giornaliera del settore industria, ai fini della liquidazione delle rendite spettanti ai prestatori d opera che non percepiscono una retribuzione fissa o accertabile. Infine, poiché in alcuni casi il sistema di indennizzo del danno biologico si è mostrato penalizzante sul piano economico per alcuni casi concreti di infortunio e relative percentuali di inabilità, la proposta di legge tiene conto dell opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia che faccia salve eventuali disposizioni previgenti più favorevoli al lavoratore colpito da infortunio o da malattia professionale.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 3690 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Percentuale di inabilità per il diritto all indennità del danno biologico). 1. All articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «al 16 per cento» e «dal 16 per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «all 11 per cento» e «dall 11 per cento»; b) alla lettera b), le parole: «al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all 11 per cento». 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tabelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adeguate sulla base di quanto disposto dal medesimo comma 1, con le modalità stabilite dal citato articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 2000. ART. 2. (Delega al Governo). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire la disciplina dell indennizzo del danno biologico nell ambito dell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 3690 professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) revisione della tabella delle menomazioni, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, di seguito denominato «decreto 12 luglio 2000», tenuto conto delle particolari finalità di tutela previste dalla disciplina sull assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) revisione della tabella dei coefficienti, di cui al decreto 12 luglio 2000, tenuto conto delle particolari finalità di tutela previste dalla disciplina sull assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilendo il coefficiente minimo a un livello non inferiore allo 0,6 per tutti i gradi di inabilità; c) previsione di un meccanismo di adeguamento annuale degli importi stabiliti dalla tabella di indennizzo del danno biologico, di cui al decreto 12 luglio 2000; d) modifica della base di calcolo delle quote integrative spettanti all infortunato per il coniuge e per i figli a carico, tenuto conto dell intero importo delle quote di rendita spettanti ai sensi dell articolo 28, secondo comma, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; e) applicazione del criterio della media giornaliera del settore industria ai fini della liquidazione delle rendite spettanti ai prestatori d opera che non percepiscono una retribuzione fissa o accertabile; f) previsione di una clausola di salvaguardia che faccia salve eventuali disposizioni previgenti più favorevoli al lavoratore colpito da infortunio o da malattia professionale.

PAGINA BIANCA

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